Definizione di Limite massimo dell’indennizzo

Limite massimo dell’indennizzo. Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo Assimoco può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Limite massimo dell’indennizzo s) i danni materiali ai beni assicurati - che abbiano colpito i beni stessi oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi - causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale pro- duzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizio- namento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi. Nonché da caduta di alberi o da distaccamento di parti del fabbricato a seguito dell’azione del fulmine;
Limite massimo dell’indennizzo. Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

More Definitions of Limite massimo dell’indennizzo

Limite massimo dell’indennizzo. Salvo quanto previsto dall’art.1914 del codice civile e tenuto conto dei più ridotti limiti stabiliti per alcune garanzie, in nessun caso HDI può essere tenuta a pagare per ciascun sinistro una somma maggiore di quella assicurata al netto delle franchigie e/o scoperti eventuali.
Limite massimo dell’indennizzo salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenu- ta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Limite massimo dell’indennizzo le spese ed onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 7.2 - “Proce- dura per la valutazione del danno (Arbitrato irrituale)”, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito. Detto rimborso è subordinato alla presen- tazione da parte del Contraente della relativa documentazione a prova delle spese sostenute. Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza con il massimo di 5.000,00 euro. Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più parti dell’Azienda Agricola/Agrituristica, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili delle parti danneggiate. Art.1.8| Spese di ricerca e riparazione del guasto In caso di danno indennizzabile in base alla garanzia fuoriuscita di acqua condotta (Art. 1.5 - “Casi- stiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base”, lettera i) o in base alla garanzia gelo, lettera m), se as- sicurata la partita Fabbricato, si rimborsano le spese di ricerca e riparazione guasti:
Limite massimo dell’indennizzo salvo quanto previsto per le spese di salvataggio. ONORARI DI ARCHITETTI, PROFESSIONISTI E CONSULENTI Viene stabilito che in caso di sinistro l'indennizzo comprenderà gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali". La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “ONORARI DI ARCHITETTI, PROFESSIONISTI E CONSULENTI”.
Limite massimo dell’indennizzo. Cosa Non Assicuro
Limite massimo dell’indennizzo in caso di sinistro indennizzabile a termini della Polizza Convenzione l’Impresa non sarà obbligata ad indennizzare importo superiore ad Euro 4.000.000,00 per singola ubicazione dei beli locati. Sono fissati inoltre, relativamente alla ‘Sezione I – Danni ai beni’ i seguenti limiti di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa per l’intera Convenzione: per danni da Eventi Sociopolitici (Art. 2.5): Euro 15.000.000,00; per danni da Terrorismo e Sabotaggio organizzato (Art. 2.6): Euro 10.000.000,00 con sottolimite per singola ubicazione pari al 50% della relativa somma assicurativa; per xxxxx xx Xxxxxxxxx (Art. 2.7): Euro 15.000.000,00; per xxxxx xx Xxxxxxxx ed Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Art. 2.8): Euro 10.000.000,00 per Inondazione, Alluvione, Allagamento (Art. 2.9): Euro 15.000.000,00; per Eventi atmosferici: Euro 15.000.000,00; per danni da Urto/ribaltamento/collisione durante l’utilizzo (Art. 2.12): Euro 1.000.000,00 per Maggiori costi (Art. 3.2): Euro 150.000,00; Relativamente alla ‘Sezione II – Garanzia di responsabilità civile’ il limite di indennizzo per annualità assicurativa per l’intera Convenzione si intende pari ad Euro 15.000.000,00.
Limite massimo dell’indennizzo. Ferma la differente disciplina delle garanzie aggiuntive e delle condizioni particolari contrattualizzate (se inferiore si terrà conto di tale valore, se superiore fermo quanto segue), la Società non sarà obbligata per sinistro ad indennizzare complessivamente per una o più ubicazioni somma superiore a € 20.000.000,00 (qualsiasi causa), con il limite per anno di € 30.000.000,00 (sempre per qualsiasi causa e complessivamente per una o più ubicazione). La Compagnia alle scadenze annuali,si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: