Orario standard Clausole campione

Orario standard. E' quello effettuato con 37 ore settimanali distribuite su 6 giorni a settimana in modo continuato o su 4 o 5 giorni con intervallo e con eventuale flessibilità di inizio e fine orario di lavoro.
Orario standard. Aumenta la flessibilità in ingresso e conseguentemente in uscita, a due ore per l’A.C. (7:30-9:30) e a un’ora e mezza per le Filiali (7:30-9:00). Viene stabilito un limite orario massimo per la chiusura delle Strutture (18:45 per l’A.C., le Filiali capoluogo di regione e quella ad ampia operatività; 17:45 per le restanti Filiali), per evitare il prolungamento oltre il necessario, in alcuni casi a dismisura, della prestazione lavorativa e favorire quindi la convergenza della durata dell’orario di lavoro effettivo a quello contrattuale. Prestazioni oltre tale orario di chiusura sono possibili solo se formalmente richieste (ex ante) o autorizzate (ex post). Il presidio di esigenze operative (presenza entro una certa ora in ingresso o fino a una certa ora in uscita, pausa pranzo standard) è previsto solo per specifiche attività operative e con riferimento al personale strettamente necessario a tal fine, seguendo criteri di rotazione e nel rispetto di aliquote massime di personale (40% nelle Strutture con meno di 30 addetti; 25% nelle Strutture con almeno 30 addetti e sino a 100 addetti; 20% nelle Strutture con oltre 100 addetti). Inoltre, la richiesta di rigidità per presidiare attività operative è possibile solo se la distribuzione effettiva degli ingressi e delle uscite degli addetti alla Struttura non consente già di far fronte a dette esigenze. Non si potrà ricorrere, quindi, all’attivazione dei presidi laddove non si registri un’eccessiva concentrazione degli ingressi. Infine, sono fruibili le flessibilità che risultino compatibili con le esigenze di presidio. La prestazione settimanale è confermata essere di 37,5 ore, mentre la prestazione minima giornaliera è stata ridotta a 6,5 ore. Deficit di prestazione settimanale a fronte di permessi a recupero possono essere recuperati nel corso delle settimane successive del mese. L’intervallo mensa viene reso flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, da 30 minuti a 2 ore nell’ambito dell’arco orario 12:40-14:40, indipendentemente dal fatto di usufruire di mensa interna, ticket restaurant o ristoranti convenzionati. Al fine di poter usufruire in maniera agevole di tale istituto, nel breve sarà possibile la timbratura d’intervallo diverso dallo standard direttamente dalla propria postazione di lavoro. In generale, abbiamo ottenuto che l’Amministrazione, relativamente alla richiesta di prestazione oltre quella minima giornaliera e dell’orario settimanale, tenga presenti le esigenze dei dipendenti con...