INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Clausole campione

INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al Concessionario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dal Concessionario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione il Concessionario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà al Concessionario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se il Concessionario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: • frode nella esecuzione del servizio; • stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; • revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; • esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; • sospensione del servizio senza giustificato motivo; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; • reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; • applicazione di n. 3 comunicazioni formali di grave inadempienza; • applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento; • cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a car...
INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture. È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. In caso di risoluzione del contratto si procederà all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall’art.108 del D.Lgs.50/2016.
INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Politecnico di Milano ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni rese per l’iscrizione al MEPA, di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.38 D.Lgs.163/06, nonché nei casi previsti dagli artt. 10, 11, 15 e 16 del presente Disciplinare. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di partecipazione di cui all’art.7. Milano, lì 25/03/2016 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Il presente patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dal Politecnico di Milano. La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell’operatore economico concorrente, comporta l’esclusione dalla gara a norma dell’art. 1, comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Politecnico di Milano e degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara indette dall’Ateneo a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. Il Personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Politecnico di Milano, a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di espletamento delle gare, nonché nell’ambito dell’esecuzione del conseguente contratto, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto di quanto disposto dallo stesso patto di integrità. Il Politecnico di Milano si impegna verso gli operatori economici a rendere pubblici i dati più rilevanti della procedura, di seguito riportati:
INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Si applicano le cause e modalità di risoluzione previste dal Capitolato. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D. Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dagli artt. 7 e 9 del presente contratto. Ai sensi dell’Art.92 c.3 e 4 del D. Lgs.159/2011 il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di esito negativo dell’informativa antimafia richiesta, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il contratto è soggetto a risoluzione nelle ipotesi e con le modalità previste dall’art. 2.13 del Capitolato Speciale. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni di cui all’Allegato 2 del Disciplinare di gara – Dichiarazione requisiti generali, di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dagli artt. 7 e 9 del presente contratto. Ai sensi dell’Art.92 c.3 e 4 del D.Lgs.159/2011 il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di esito negativo dell’informativa antimafia richiesta, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Ogni violazione degli obblighi contrattuali è specificamente contestata al Fornitore dal Dirigente dell’Ufficio che ha emesso l’ordinativo di fornitura in ordine al quale l’ inadempienza si è verificata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo fax alla sede legale o al domicilio eletto dal Fornitore, in cui fanno fede esclusivamente la data e l’ora di trasmissione dell’INPDAP. Qualora il Fornitore non presenti eventuali osservazioni o giustificazioni nel termine di tre giorni dalla contestazione, ovvero qualora l’Inpdap non le ritenga valide, a sua discrezione, saranno applicate le penali di cui al successivo art. 22, salvo l’adozione di ulteriori determinazioni ritenute più opportune nel caso specifico. Il contratto si risolve in caso mancato assolvimento da parte dell’Aggiudicataria agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto. Il contratto può essere risolto, altresì, di diritto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con automatico incameramento della cauzione prestata, oltre all’escussione in danno e salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni, nel caso di inosservanza reiterata e di particolare gravità delle disposizioni contenute nel presente capitolato. In particolare, e a titolo meramente esemplificativo, l’INPDAP ha facoltà di risolvere di diritto la Convenzione mediante semplice lettera raccomandata, anche senza preventiva diffida, nei seguenti casi:
INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 18 Patto di integrità tra gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara indette dal Politecnico di Milano per l’esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi 18 Procedura telematica di acquisto ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50 del 18.04.16, tramite “richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA). I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Le condizioni del Contratto di fornitura, che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del Fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del Contratto (in particolare con quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto e con il contenuto nel Catalogo elettronico). Per quanto non espressamente previsto nel presente punto si rinvia alle disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto.
INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali è specificamente contestata all’Appaltatore dall’Università, a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo posta elettronica certificata, in cui fanno fede esclusivamente la data e l’ora di trasmissione dell’Università. Entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione l’Appaltatore può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l’Università, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, a sua discrezione applicherà le penali di cui ai precedenti punti, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune. L'Università ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata/PEC, senza bisogno di messa in mora e di intervento del magistrato, nei seguenti casi: In caso di risoluzione del contratto per fatto dell’Appaltatore verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del servizio resa ed accettata dall'Università. L’Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire all'Università qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dall’inadempienza dell’Appaltatore stesso. Rimane ferma la facoltà da parte dell'Università di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del suddetto provvedimento adottato dall'Università e non potrà essere invocata dall’Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento delle prestazioni contrattuali. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Università applicherà le penali previste, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni. In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto nei confronti dell’Appaltatore, l’Università si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche presentate in sede di offerta. In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto nei confronti del secondo classificato ovvero di altri fatti che impediscano comunque la stipulazione del contratto, l’Università si riserva la facoltà di interpellare il terzo classificato, stipulando un nuovo contratto alle condizioni economiche presentate in sede di offerta.
INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il contratto è soggetto a risoluzione nelle ipotesi e con le modalità previste dall’art. 35 del Capitolato Speciale.
INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 9 ART. 15 – RECESSO 10