Attività complementari Clausole campione

Attività complementari. L’assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato verso terzi (compresi i dipendenti e/o il personale in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa “parasubordinati” sempreché il danno non sia indennizzabile a norma del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124) per i danni delle sottoelencate attività se ed in quanto inerenti l’attività principale dichiarata: • gestione di spacci e mense aziendali, compresi i casi di avvelenamento da cibi e bevande; • gestione di negozi per la vendita al pubblico situati nell’ambito dell’azienda; • organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi, esclusa l’organizzazione di gite aziendali; • servizi di sorveglianza anche armata; • proprietà o uso di cani; • servizio sanitario di pronto soccorso prestato all’interno dell’azienda; • partecipazioni ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall’allestimento, montaggio e smontaggio degli stands; • proprietà e manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati; • proprietà e manutenzione nell’ambito dell’azienda di distributori automatici di cibi e bevande, utilizzazione di distributori di proprietà di terzi, compresi i danni provocati dai cibi o dalle bevande distribuiti; • utilizzazione di antenne e parabole radio telericeventi, di recinzioni in genere, di cancelli, anche automatici, di porte ad apertura elettronica, di spazi esterni di pertinenza dell’azienda, compresi giardini, alberi, piante, strade private, binari di raccordo (senza attraversamento di strade), parcheggi, attrezzature sportive e per giochi; • svolgimento di operazioni inerenti a “sponsorizzazioni”, esclusa l’eventuale organizzazione delle manifestazioni sponsorizzate; • lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall’Assicurato per l’esercizio delle attività descritta in polizza; • manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all’attività dichiarata, compresi macchinari, veicoli ed attrezzature; • utilizzazione di cabine elettriche, centrali termiche, serbatoi di carburante, nonché relativi impianti e reti di distribuzione nell’interno dell’azienda; • committenza dei rischi su elencati.
Attività complementari. L’Assicurazione comprende anche i danni derivanti:
Attività complementari. L’assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile a carico dell’Assicurato verso terzi (compresi i dipendenti, sempreché il danno non sia indennizzabile a norma del D.P.R. 30/6/1965 N. 1124 come modificato dal D. Lgs. 38/2000), per i danni derivanti dalle sotto elen- cate attività se ed in quanto inerenti all’attività principale dichiarata:
Attività complementari. (operanti solo se richiamate nella Scheda Tecnica di Polizza)
Attività complementari. L’assicurazione comprende anche la Re- sponsabilità civile a carico dell’Assicu- rato verso terzi (compresi dipendenti) sempreché il danno non sia indenniz- zabile a norma del D.P.R. 30/6/1965 N. 1124 come modificato dal D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000 e successive modifiche ed integrazioni) per i danni derivanti dalle sottoelencate attività se ed in quanto inerenti all’attività principale dichiarata:
Attività complementari. La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’esercizio delle seguenti attività:
Attività complementari. 1. Negli impianti affidati, il Gestore potrà svolgere, a condizione che non vengano pregiudicati i servizi oggetto della presente convenzione e previa acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalla legge, ogni altra attività prevista dal proprio oggetto sociale.
Attività complementari. Il Cineca si riserva di chiedere all’Esecutore beni o attività complementari e connessi a quelli oggetto di appalto, al fine di rendere funzionale ed operativa la fornitura. Beni o attività complementari e connesse sono quelle rientranti nell’ambito di merceologia del presente accordo. Per determinare il corrispettivo di beni o attività complementari e connesse ci si riferirà ai listini ufficiali o ai prezzi medi di mercato.
Attività complementari. L’assicurazione copre anche i rischi inerenti:
Attività complementari. Sono considerate attività complementari ai Parchi Divertimento gli stands alimentari per la vendita di "dolciumi", di "zucchero filato", di "pop corn" e quelli per la somministrazione di "cibi e bevande" particolarmente attrezzati per l'attività continuativa al seguito dei Parchi di Divertimento. La collocazione di dette attività deve essere prevista all'atto della formazione del Parco e deve essere effettuata, in modo tale da non ostacolare la sistemazione delle attrazioni. Le relative aree sono concesse esclusivamente agli operatori in possesso dell'autorizzazione per il commercio itinerante al dettaglio su aree pubbliche sulla base di apposite graduatorie predisposte tenendo conto dei criteri di priorità previsti dal vigente regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. I titolari delle "attività complementari" devono produrre, in allegato alla domanda, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante il possesso dell'autorizzazione commerciale nonché l’idoneità igienico sanitaria delle strutture e l’abilitazione igienica degli operatori addetti. Per l'esercizio dell'attività, si osservano le norme del presente Regolamento, in quanto applicabili, e quelle che disciplinano l'attività di vendita su aree pubbliche. La somministrazione è consentita a condizione che il titolare risulti professionalmente abilitato e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti; per la somministrazione di alimenti e bevande deve essere fatto uso di stoviglie mono uso.