Gestione della Polizza Clausole campione

Gestione della Polizza. Con la sottoscrizione della Scheda di Polizza, facente parte integrante della presente Polizza, il Contraente conferisce all’Intermediario indicato nella Scheda di Polizza stessa il mandato a rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione. E’ convenuto pertanto che ogni comunicazione fatta:
Gestione della Polizza. Premesso che il presente Capitolato Tecnico, dal quale deriva il contratto (polizza) del singolo Ente, ha una durata di 36 (trentasei) mesi dalla relativa data di decorrenza, si riportano alla Tabella 2 le condizioni economiche dei contratti di brokeraggio per i Contraenti (Enti) per i quali i contratti stessi, al momento dell’effetto degli stessi, saranno presumibilmente ancora in essere: 1 ASST VALTELLINA Italbrokers S.p.A. 31.03.2022 0,70 Il Concorrente aggiudicatario della polizza è tenuto ad accettare l’inserimento nella polizza della “clausola broker”, che prevede la remunerazione del Broker di riferimento nella misura % sul premio imponibile sopra riportata. Si precisa comunque che, a prescindere dalla tabella di cui sopra, per gli eventuali contratti di brokeraggio che dovessero sopraggiungere, il Broker sarà remunerato secondo consuetudine di mercato per il tramite della Società aggiudicataria della polizza nella misura % del premio imponibile determinata a seguito di eventuale apposita gara. Resta inteso tra le Parti che all’eventuale Broker cui il Contraente ha affidato o affiderà tale incarico è affidata la gestione e l’esecuzione della relativa polizza stipulata. Le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite dell’eventuale Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall’una all’altra Parte, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice Civile. Si conviene altresì che il pagamento dei premi che saranno dovuti alla Società, può essere effettuato dal Contraente tramite l’eventuale Broker; il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell’Articolo 1901 del Codice Civile. La Società delegherà quindi esplicitamente l’eventuale Broker all’incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall’Articolo 118 del D.Lgs. 209/2005 e con gli effetti, per il Contraente, previsti al 1° comma del medesimo Articolo.
Gestione della Polizza. L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata al punto 7.1 della Scheda di Polizza in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii. L’assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente Assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato. La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura dell’8% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Xxxxxx, alla Società. Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall’una all’altra parte, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice Civile.
Gestione della Polizza. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza della Società Mediass SpA (piazza Xxxxxx Xxxxxx, 12 – 65127 Pescara), quale Xxxxxx incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, iscritto al R.U.I. con n° B000190757. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che l’Azienda si avvarrà dell’assistenza e consulenza del Broker in ordine alla gestione del contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo pec le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di invio della pec stessa. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
Gestione della Polizza. Per la valutazione del rischio, per la stipula della Polizza e per il calcolo del Premio da parte della Compagnia è indispensabile che l’Assicurato si impegni a:
Gestione della Polizza. All’Intermediario assicurativo incaricato del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell’Amministrazione è affidata la stesura e la gestione del presente contratto. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto saranno svolti per conto dell’Amministrazione dall’Intermediario suddetto. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dall’Amministrazione all’Intermediario e sarà considerato a tutti gli effetti come liberatorio, ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. 209/2005. Ogni comunicazione fatta dall’Intermediario, in nome e per conto dell’Assicurato, all’Assicuratore si intenderà come fatta dall’Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall’Assicurato all’Intermediario si intenderà come fatta all’Assicuratore. Resta infine inteso che ogni documento contrattuale sarà trasmesso all’Intermediario a spese dell’Assicuratore. L’attività di brokeraggio non comporterà alcun onere economico a carico dell’Amministrazione; il compenso dell’Intermediario per lo svolgimento dell’incarico affidatogli sarà posto a carico delle Compagnie di assicurazione conformemente agli usi di mercato. Tale compenso costituirà parte dell'aliquota comunque riconosciuta dalla Compagnia di assicurazione alla propria rete distributiva. L’opera dell’Intermediario sarà remunerata dall’Assicuratore aggiudicatario nella misura del 3.90% del premio imponibile. La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il citato Intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell’eventuale nuovo soggetto affidatario dell’infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest’ultimo.
Gestione della Polizza. L’assicurato dichiara di aver affidato la gestione dell’assicurazione alla società AON SPA (il “Broker”), sede di Roma, Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx n. 149 – 00147. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell’Assicurato dal Broker. Pertanto, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto dell’Assicurato alla Società si intenderà come fatta dall’Assicurato e parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta all’Assicurato, restando obbligo del Broker del pronto inoltro della comunicazione stessa. Tutte le comunicazioni alle quali le Parti sono tenute devono essere fatte con lettera raccomandata, o posta elettronica o posta elettronica certificata, per il tramite del Broker. Il pagamento dei premi di polizza verrà effettuato direttamente dall’Assicurato alla Società, ferma la liquidazione successiva da Parte della Società al Broker assicurativo incaricato della commissione prestabilita.
Gestione della Polizza. Premesso che il presente Capitolato Tecnico, dal quale deriva il contratto (polizza) dell’Ente, ha una durata di 36 (trentasei) mesi, più eventuale ripetizione per servizi analoghi ai sensi del sopra riportato art. 1, dalla relativa data di decorrenza, le condizioni economiche del contratto di brokeraggio per l’Ente che, al momento dell’effetto della vigente polizza, saranno presumibilmente ancora in essere sono quantificate nell’aliquota provvigionale del 3,75% del premio imponibile. Si conviene altresì che il pagamento dei premi che saranno dovuti alla Società, può essere effettuato dal Contraente tramite l’eventuale Broker; il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell’Articolo 1901 del Codice Civile. La Società delegherà quindi esplicitamente il Broker all’incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall’Articolo 118 del D.Lgs. 209/2005 e con gli effetti, per il Contraente, previsti al 1° comma del medesimo Articolo.
Gestione della Polizza. La Contraente agirà per conto di ogni singolo Assicurato per quanto riguarda: 1) la negoziazione dei termini e delle condizioni di copertura e la sottoscrizione delle garanzie; 2) l’esercizio di tutti i diritti della Società in base alla presente Polizza; 3) tutte le comunicazioni; 4) il pagamento dei Premi; 5) le Appendici di polizza; 6) la nomina di un consulente legale per la difesa contro una Richiesta di Risarcimento o in relazione a un Evento Assicurato; 7) la risoluzione delle controversie; e 8) il ricevimento di tutti gli importi che l’Assicuratore è tenuto a corrispondere a una Società in base alla presente Polizza. La Contraente dichiara di essere autorizzata da ciascuna Assicurato ad agire per suo conto in base a quanto sopra.
Gestione della Polizza. Art. 11) – Foro competente