OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO Clausole campione

OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO. La Società si impegna a fornire all’Istituto Scolastico il dettaglio dei sinistri così suddiviso: ▪ sinistri denunciati; ▪ sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); ▪ sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); ▪ sinistri senza seguito; ▪ sinistri respinti. I dati sopra indicati potranno essere resi accessibili anche mediante utilizzo di sito internet appositamente dedicato o, in assenza di sito internet, resi disponibili su file in formato Excel o altro formato utilizzabile dall’Istituto Scolastico.
OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO. La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio (data, numero, descrizione sintetica) dei sinistri denunciati così suddiviso: - sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); - sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); - sinistri senza seguito/respinti (con indicazione della motivazione se richiesta); Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO. La Società, entro 60 giorni dal termine di ogni annualità assicurativa, 180 giorni prima della scadenza finale del contratto e in tutti i casi di recesso, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio (data sinistro, numero sinistro, descrizione sintetica) aggiornato a non oltre 30 giorni precedenti, dei sinistri denunciati così suddiviso: - sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); - sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); - sinistri senza seguito/respinti. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, e ottenere dalla Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate, pertanto la Società, a semplice richiesta del Contraente/Broker incaricato, si impegna a fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, la statistica sinistri aggiornata. L’obbligo di fornire i dati relativi ai sinistri permane fino alla definizione dell’ultima posizione di sinistro aperta sul contratto, ancorché successiva alla scadenza naturale dello stesso.
OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO. La Società:
OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO. 1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO. La Società, a cadenza trimestrale - entro 15 gg da 31.03/30.06/30.09/31.12 di ciascuna annualità - si impegna a fornire al Contraente una statistica aggiornata comprendente un dettaglio dei sinistri così composto:
OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO. La Società, con periodicità semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: − sinistri denunciati; − sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva); − sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato e dell’eventuale franchigia da recuperare); − sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte). Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione del nominativo, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita, possibilmente, al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate, anche a contratto scaduto,ed entro 30 giorni dalla richiesta.
OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO. La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: - sinistri denunciati; - sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); - sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); - sinistri senza seguito; - sinistri respinti. Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di ogni pratica. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente, per il tramite del broker, mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: • sinistri denunciati; • sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); • sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); • sinistri senza seguito; • sinistri respinti; • sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell’importo. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione deisinistri denunciati.
OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO. La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: