GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE Clausole campione

GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE. Il personale di GEN invia moduli di accompagnamento del campione, in formato elettronico, all’indirizzo mail da concordare, i quali saranno gestiti dagli operatori del Laboratorio di controllo qualità della CFM. Tali moduli saranno allegati al campione, dopo essere stati compilati interamente e firmati. La tracciabilità del campione, compresa la sua conformità alle specifiche CFM, dovrà essere ulteriormente gestita tramite la documentazione GMP. Per gli operatori della GEN comporterà la compilazione, al momento della ricezione, di un modulo del sistema qualità CFM. L’identificativo del campione ed il progressivo CQ dovrà essere riportato nel certificato che poi verrà generato da parte della GEN.
GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE. Il Verbale deve essere conservato a cura del Cliente e tenuto a disposizione delle Autorità di Xxxxxxxxx. CSDM tiene copia informatica della documentazione nei propri archivi per una durata temporale di 10 + 3 anni. Il Cliente può citare, esibire e utilizzare il verbale di ispezione per tutti gli scopi legali, commerciali o promozionali, a meno che tutto ciò non produca confusione o induca in errore il destinatario sul suo effettivo significato. In caso di accertamento di comportamenti scorretti, CSDM intraprenderà azioni a tutela di terzi e della propria immagine. CSDM acconsente alla riproduzione dei verbali di Ispezione purché venga riprodotto integralmente l’originale, consentendo ingrandimenti o riduzioni purché il documento sia leggibile e la struttura non risulti modificata.
GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE. La SOCIETÀ si impegna, altresì, ad inviare all’AZIENDA, unitamente al documento di impegno al pagamento diretto/presa in carico, per ciascun accesso e per ciascun paziente, i seguenti documenti, previsti anche ai sensi della Legge n.196 del 30.6.2003 e ss.mm.ii.): • l’impegno irrevocabile sottoscritto dal beneficiario al pagamento, in favore della AZIENDA, di eventuali franchigie, eccedenze, scoperti e di ogni altro onere relativo alla prestazione di cui la SOCIETA’ non si faccia carico; • l’autorizzazione sottoscritta dal beneficiario a liberare, ogni eccezione rinunciata, dal segreto professionale i professionisti che eseguono le prestazioni sanitarie, i quali possono inviare le documentazioni sanitarie alla SOCIETÀ; • l’autorizzazione sottoscritta dal beneficiario affinchè l’AZIENDA possa inviare alla SOCIETÀ le ricevute sanitarie/fatture e, indipendentemente da esiti e/o contenuti, copia di tutta la documentazione sanitaria richiesta dalla SOCIETÀ ai fini della liquidazione degli importi dovuti (esempio richieste mediche, referti di tutti gli accertamenti eseguiti, cartelle cliniche complete, ecc.). Resta inteso che, oltre alla documentazione di cui sopra, l’AZIENDA sarà libera di richiedere, comunque, per ogni accesso e per ciascun paziente, la sottoscrizione di un proprio ulteriore documento, il cui contenuto viene indicativamente riprodotto nell’Allegato 3, con pieno diritto dell’AZIENDA, comunque, di apportare modiche e/o integrazioni. Le parti concordano che l’onere della prestazione resterà interamente a carico del beneficiario qualora si verifichi anche solo una delle seguenti condizioni: • Mancata sottoscrizione di uno o più dei predetti documenti; • Mancata consegna di documentazione sanitaria in possesso dell’interessato (es. richiesta medica) ed indispensabile ai fini dell’espletamento della pratica; • Diniego ad invio in tutto o in parte della documentazione richiesta dalla SOCIETA’ ai fini della liquidazione; In ogni caso le parti danno atto che la trasmissione di documentazione sanitaria da parte della AZIENDA alla SOCIETA’ potrà avvenire soltanto nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy e del regolamento dell’AZIENDA. La SOCIETÀ è comunque l’unica ed esclusiva responsabile della gestione, conservazione e protezione di tutta la documentazione che l’AZIENDA, ai fini della presente Convenzione, provvederà a trasmettere. Resta, peraltro, inteso fra le Parti che alcuna responsabilità, anche solo indiretta,...
GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE. La gestione della documentazione prodotta e utilizzata nell’ambito della COI viene disciplinata attraverso un’idonea procedura operativa condivisa tra AREU e le ATS.
GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE. Italcertifer predispone e mantiene aggiornato per ogni Attività un dossier allo scopo di recepire e conservare adeguatamente la documentazione del Cliente (doc. progettuali, tecnici e/o di test) necessaria alle attività di prova di prova. Per l’archiviazione e tenuta della documentazione sia prodotta dal Cliente che dai Laboratori Italcertifer è stato individuato un periodo di conservazione sulla base dei possibili rischi che potrebbero verificarsi in caso di perdita delle informazioni/dati. Salvo specifici obblighi normativi o deroghe contrattualmente concordate, la durata minima della conservazione delle registrazioni è indicata nella tabella sottostante: Contratti inerenti alle attività dei laboratori e loro riesami 10 anni dalla conclusione del contratto o dalla conclusione delle attività Se richiesto dal committente, previa autorizzazione della Direzione dei Laboratori, potrà essere inviata a quest’ultimo una bozza del Rapporto di Prova al solo scopo di verificare se le informazioni ivi riportate risultino di chiara comprensione da parte del cliente stesso. La bozza inviata avrà le seguenti caratteristiche: − l’estensione del documento sarà PDF non modificabile; − il documento conterrà la filigrana “BOZZA” in tutte le pagine, compresi gli allegati; − il documento sarà privo di firme e, quindi, non emesso formalmente all’esterno dei Laboratori; Xxxxxxxxxxxx informa il cliente che è assolutamente vietato trasmettere a terzi/diffondere il rapporto di prova nello stato di “bozza” o di impiegarlo per qualsiasi utilizzo diverso da quanto sopra riportato.
GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE. L’intero sistema documentale del marchio collettivo DRQ Sicani che deve essere messo a disposizione degli aderenti è costituito da:  Regolamento d’uso ed allegati (Modelli 1,2,3,4,5,6,7)  Manuale d’uso del marchio (Modello 8) Il sistema documentale, nel suo complesso o in singole sezioni, può essere soggetto a revisioni definite dal CT. Le revisioni possono verificarsi nei seguenti casi: – sulla base di nuove richieste di adesione di soggetti la cui attività non è prevista dal presente Regolamento; – attraverso le richieste degli aderenti; – dalle risultanze in fase di controllo e gestione del marchio; – dagli esiti dei controlli ai soggetti aderenti. I documenti che sono stati oggetto di revisione devono essere trasmessi ai soggetti aderenti.
GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE. Il Contraente dovrà creare, mantenere e rendere disponibile su richiesta il documento “Lista Documenti Prodotti”, che riporti tutti i documenti prodotti, inclusi i rapporti, i piani ed i verbali. La lista dovrà indicare il riferimento del documento, il tipo, la data di emissione, gli autori, lo stato (bozza o approvato), il formato elettronico ed il nome del file.
GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE. Il processo operativo di gestione del CI deve essere supportato da una serie di documenti e registrazioni e pertanto ogni Azienda definisce specifici criteri per la redazione delle informazioni e l’acquisizione del consenso scritto con la elaborazione di specifici moduli in conformità ai requisiti definiti nei paragrafi 6, 7 e 8.
GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE. 9.1.1.Validità e formalità delle dichiarazioni 9.1.2.Altre condizioni: 9.1.3.Imposta di bollo:
GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE. Il rapporto di Xxxxxxxxxxxx viene inviato dall’EM al PJM, al DL e all’Appaltatore oggetto di sorveglianza. Copia del rapporto di Xxxxxxxxxxxx deve essere archiviata, oltre che dall’EM, dal DL ed essere disponibile presso il cantiere, ai fini di una immediata consultazione da parte degli Enti Competenti preposti al controllo. In generale, per dimostrare l’attuazione del Programma, devono esserne conservate dall’EM le registrazioni relative alle singole Visite di Sorveglianza/Ispettive, quali: • I piani di Sorveglianza e relativi aggiornamenti, • I rapporti di Sorveglianza, • I rapporti di non conformità, • I rapporti di azioni correttive e preventive, Piano di Sorveglianza Ambientale del Cantiere PSAC Cantiere EM DL PJM Aff Annuale/a fronte di eventi Attività di sorveglianza documentale Comunica z. Check-list Rapporto di Sorveglian za Cantiere EM EM DL PJM Aff Indicato nel PSAC Visite Ispettive del Cantiere Comunica z. Check-list Rapporto di Sorveglian za Cantiere EM EM DL PJM Aff Indicato nel PSAC Il Piano di Gestione Ambientale di Cantiere (PGAC) è lo strumento che descrive le strategie gestionali degli aspetti ambientali da parte dell’Appaltatore; è redatto dall’Appaltatore al fine di valutare gli impatti ambientali attesi e prodotti dalle attività del cantiere nella esecuzione dell’opera e, al contempo, definire gli interventi di mitigazione che portino a eliminare o ridurre gli stessi. Il PGAC in particolare specifica: • la valutazione del contesto ambientale e le parti interessate; • la valutazione degli aspetti ambientali, dei rischi e delle opportunità; • l’individuazione degli obblighi di conformità e la loro gestione; • la gestione della comunicazione interna ed esterna relativa agli aspetti ambientali. L’iter di approvazione del PGAC è il seguente: • l'Appaltatore redige il PGAC secondo le disposizioni contrattuali e le disposizioni operative formalizzate; • la DL verifica la completezza e correttezza del PGAC e trasmette all'Environmental Manager (EM) il proprio parere; • l'EM effettua una propria attività di verifica con l’obiettivo di controllare se il sistema di gestione ambientale predisposto dall’Appaltatore sia congruente con le specifiche contrattuali previste, comunicando il proprio parere al DL e al PJM/RUP; • il DL, acquisito il parere dell’EM, approva il PGAC e comunica l'approvazione all'Appaltatore informando l'EM e il PJM/RUP. La DL, nell'ambito delle proprie attività di controllo verifica la corretta esecuzione delle opere e dei p...