Attivazione e descrizione del servizio di ispezione Clausole campione

Attivazione e descrizione del servizio di ispezione. Il cliente fornisce al commerciale CSDM le informazioni necessarie per preparare un preventivo di offerta che, una volta firmato, costituisce il riferimento per lo svolgimento delle attività. Le informazioni fornite vengono utilizzate per programmare le attività. Esse sono: • individuazione dell’ispettore o del team di ispezione; • accordi con il cliente o con chi da lui identificato (azienda di manutenzione dell’ascensore) per organizzare l’attività. Le attività vengono svolte di concerto con la ditta di manutenzione che, essendo in possesso di tutte le informazioni necessarie, è il riferimento per poter accedere all’edificio e svolgere quanto previsto. L’impresa di manutenzione deve essere sempre presente durante la verifica ed è l’unica autorizzata a effettuare le manovre sull’impianto seguendo le istruzioni dell’ispettore della CSDM. Pertanto, il cliente dovrà creare le condizioni per cui C.S.D.M. potrà mettersi d’accordo con il manutentore. C.S.D.M. si impegna a contattare direttamente il manutentore incaricato, ad accordarsi per rendere il più efficienti possibile le attività e riportare al cliente qualsiasi problema incontrato. Il manutentore costituisce il principale riferimento per lo svolgimento operativo delle attività. Nel caso si rendano necessarie modifiche al team di ispezione o alle date indicate nell’offerta/contratto durante la programmazione delle attività con la ditta manutentrice, sarà la stessa ditta di manutenzione ad informare il cliente. C.S.D.M. è tenuta ad informare immediatamente il cliente qualora non ci siano le condizioni per rispettare le scadenze di legge (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il manutentore non è disponibile per l’esecuzione delle prove entro le date di scadenza). L’Ispettore CSDM esegue le attività con il supporto della strumentazione necessaria riportando i rilievi su una apposita lista di riscontro (rapporto di ispezione). Successivamente prepara un verbale di verifica periodica o straordinaria che deve essere riesaminato dal responsabile tecnico prima dell’inoltro agli interessati (cliente e ditta di manutenzione). Organismo Notificato n° 903 Nel caso di esito negativo nelle attività di ispezione, l’ispettore, con l’ausilio del Responsabile Tecnico di CSDM, procede alle comunicazioni ufficiali previste. Le attività svolte sono annotate in un registro che consente di gestire lo stato degli impianti.
Attivazione e descrizione del servizio di ispezione. Il Cliente fornisce al commerciale CSDM le informazioni necessarie per preparare un preventivo di offerta che, una volta firmato, costituisce il riferimento per lo svolgimento delle attività. Per tutta la durata dell'accordo il Committente autorizza CSDM, indipendentemente dall'esito dell’ispezione precedente, a programmare e pianificare la verifica secondo la periodicità indicata nel contratto. Le informazioni recepite vengono utilizzate per programmare le attività di preparazione alla verifica, ovvero: • indirizzo impianto e relativi dati tecnici • data inizio attività e periodicità • identificazione dell’’ispettore incaricato alla verifica o il team di ispezione; • accordi con il Cliente e con il Preposto del Committente alla verifica. La verifica è l’attività attraverso la quale si accerta la rispondenza degli impianti alle Norme di sicurezza. Essa comprende: • esame della documentazione; • esame a vista dei luoghi e degli impianti; • effettuazione di prove e misure; • redazione del rapporto di verifica; • comunicazione verbale dell’esito della verifica e degli eventuali rilievi al cliente (in sua assenza al preposto alla verifica) • riesame ed emissione del verbale entro 20 giorni lavorativi; • eventuali comunicazioni all’Organo di Vigilanza entro 3 giorni lavorativi. L’esame a vista e le prove dovranno essere condotte con il supporto dell’assistenza tecnica messa a disposizione dal committente (Preposto del Committente alla verifica, da ora Preposto). Pertanto, il Cliente dovrà creare le condizioni per cui C.S.D.M. potrà accordarsi con il Preposto. C.S.D.M. si impegna a contattare direttamente il Preposto incaricato, ad accordarsi per rendere il più efficienti possibile le attività e riportare al Cliente qualsiasi problema incontrato. Il Preposto costituisce il principale riferimento per lo svolgimento operativo delle attività. Nel caso si rendano necessarie modifiche al team di ispezione o alle date indicate nell’offerta/contratto durante la programmazione delle attività con il Preposto, sarà lo stesso ad informare il Cliente. C.S.D.M. è tenuta ad informare immediatamente il Cliente qualora non ci siano le condizioni per rispettare le scadenze di legge (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Preposto non è disponibile per l’esecuzione delle prove entro le date di scadenza). Il Verificatore CSDM esegue le attività con il supporto della strumentazione necessaria, riportando i rilievi su una apposita lista di riscontro (Rapporto di Verifica). In ...

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; 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per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;