Common use of GARANZIA PROVVISORIA Clause in Contracts

GARANZIA PROVVISORIA. Il concorrente dovrà inserire nella cartella corrispondente alla busta amministrativa idonea garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 93 del Codice, a beneficio dell’Amministrazione, per un importo € 49.598,16 (euro quarantanovemilacinquecentonovantotto/16), pari al 2% del valore stimato della concessione pari a € 2.479.908,00. La garanzia, che in caso di raggruppamenti dovrà essere intestata a tutti i soggetti raggruppati, potrà essere costituita a scelta dell’offerente da: - con bonifico bancario da effettuarsi a favore della Tesoreria del Comune di Falconara Marittima CODICE IBAN: XX00X 00000 00000000000000000 o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente; - fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciate a favore del Comune di Falconara Marittima – P.IVA 00343140422 da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia dovrà essere rilasciata in conformità agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie di cui al decreto ministeriale (MISE) 16 settembre 2022, n. 193 , pubblicato sulla G.U. n° 291 del 14 dicembre 2018) e, ai fini di semplificazione della procedura, gli offerenti C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 saranno tenuti a presentare le sole schede tecniche, contenute nell’ «Allegato B – Schede Tecniche» di cui al citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx La fideiussione bancaria e la polizza fideiussoria dovranno espressamente contenere, pena l’esclusione: - la validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell’offerta; - la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; - l’operatività entro 15 giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" dell'Amministrazione. La fideiussione e la polizza fideiussoria dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni. Ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, il concorrente dovrà altresì produrre l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (garanzia definitiva) di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice, che, trattandosi di finanza di progetto, se l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui ai precedenti capoversi, oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante. Tale impegno non è richiesto agli offerenti qualificati come micro, piccole e medie imprese, ivi compresi i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 - oppure, duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 00 xxx xxx x.xxx. 00/0000 xx prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo potrà essere ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

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GARANZIA PROVVISORIA. Il concorrente Ai sensi e per gli effetti dell’art. 93, comma 1 e comma 10, del D. Lgs. 50/2016 l'offerta dovrà inserire nella cartella corrispondente alla busta amministrativa idonea essere corredata da una garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 93 a favore del Codice, a beneficio dell’Amministrazione, per un importo € 49.598,16 (euro quarantanovemilacinquecentonovantotto/16), Comune di Falconara Marittima di Euro 5.296,39 pari al 2% del valore stimato della concessione pari a dell’appalto calcolato sulla parte relativa alla direzione dei lavori (2.479.908,00. La garanzia264.819,69), che costituita in caso di raggruppamenti dovrà essere intestata a tutti i soggetti raggruppati, potrà essere costituita a scelta dell’offerente dauno dei seguenti modi: - in contanti con versamento presso la Tesoreria Comunale del Comune di Falconara Marittima da versare presso la BPER banca spa CODICE IBAN: XX00X 00000 00000000000000000; - mediante bonifico bancario da effettuarsi a favore della Tesoreria del Comune di Falconara Marittima CODICE IBAN: XX00X 00000 00000000000000000 00000000000000000; - mediante assegni circolari a favore della Tesoreria del Comune di Falconara Marittima, presso BPER banca s.p.a. - titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o con altri strumenti e canali presso le aziende autorizzate, a titolo di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigentepegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice; - fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciate a favore del Comune di Falconara Marittima – P.IVA 00343140422 da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia dovrà essere rilasciata in conformità agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie di cui al decreto ministeriale (MISE) 16 settembre 2022, n. 193 , pubblicato sulla G.U. n° 291 del 14 dicembre 2018) e, ai fini di semplificazione della procedura, gli offerenti C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 saranno tenuti a presentare le sole schede tecniche, contenute nell’ «Allegato B – Schede Tecniche» di cui al citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx La fideiussione bancaria e la polizza fideiussoria dovranno espressamente contenere, pena l’esclusione: - la validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell’offerta; - la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0028214-22/06/2022-D472-PG-0057-00010009-P - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; - l’operatività entro 15 giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" dell'Amministrazione. La fideiussione e la polizza fideiussoria dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuto l’affidamento della direzione lavori. Ai sensi dell’articolo 93La garanzia provvisoria (qualsiasi sia il modo in cui è stata costituita) dovrà essere accompagnata, comma 8a pena di esclusione, del Codice, dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente dovrà altresì produrre l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (garanzia definitiva) contratto, di cui all’articolo 103all’art. 103 del D.lgs. 50/2016 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. È fatta salva la possibilità, ai sensi dell’art. 93, comma 18, ultimo periodo del Codiced.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., chedi non presentare il suddetto impegno a rilasciare la garanzia definitiva nel caso l’offerta sia presentata da microimprese, trattandosi di finanza di progetto, se l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto piccole e medie imprese o allegato alla garanzia di cui ai precedenti capoversi, oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante. Tale impegno non è richiesto agli offerenti qualificati come microda raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, ivi compresi i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 - oppure, duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 00 xxx xxx x.xxx. 00/0000 xx prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto. In caso Nell’ipotesi di richiesta partecipazione alla gara di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoriaassociazioni temporanee di concorrenti, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria consorzi di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo potrà essere ridotto secondo le misure e le modalità concorrenti di cui all’art. 2602 x.x., xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx deve essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento. L'importo della cauzione provvisoria potrà essere ridotto delle percentuali previste dall’art. 93, comma 7 7, del CodiceD.Lgs. 50/2016. Per fruire usufruire di dette tali riduzioni il concorrente segnala l’operatore economico dovrà inserire tra la documentazione amministrativa, a pena di esclusione, copia della certificazione posseduta pertinente con la riduzione applicata. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e documenta nell’offerta il possesso medie imprese e dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati possedutiraggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di partecipazione in forma associataRaggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di tipo orizzontale, la riduzione per poter usufruire del 50% per il possesso della certificazione del sistema suddetto beneficio, le certificazioni dovranno essere possedute da ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate, pena l’esclusione dalla gara. C.U.C. – costituita tra i Comuni di qualità Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0028214-22/06/2022-D472-PG-0057-00010009-P

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GARANZIA PROVVISORIA. Il concorrente dovrà inserire nella cartella corrispondente alla busta amministrativa idonea L'offerta sarà corredata da una garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo fideiussoria, come da art. 93 del Codice, a beneficio dell’Amministrazione, per un importo € 49.598,16 (euro quarantanovemilacinquecentonovantotto/16)D.Lgs n.50/2016, pari al 2% del valore stimato della concessione pari prezzo base indicato nel bando di gara, sotto forma di cauzione o fideiussione. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria dovrà riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a € 2.479.908,00scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e, quanto allo svincolo, il successivo comma 9. La garanzia, che in caso di raggruppamenti dovrà essere intestata a tutti i soggetti raggruppati, garanzia fideiussoria potrà essere costituita a scelta dell’offerente da: - con bonifico bancario da effettuarsi a favore della Tesoreria del Comune di Falconara Marittima CODICE IBAN: XX00X 00000 00000000000000000 o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente; - fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciate a favore del Comune di Falconara Marittima – P.IVA 00343140422 rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo all'art. 106 del D.LgsD.lgs n.385/1993, come da art. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 93 comma 9 del D.LgsD.Lgs n.50/2016. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia dovrà essere rilasciata in conformità agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie di cui al decreto ministeriale (MISE) 16 settembre 2022, n. 193 , pubblicato sulla G.U. n° 291 del 14 dicembre 2018) e, ai fini di semplificazione della procedura, gli offerenti C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 saranno tenuti a presentare le sole schede tecniche, contenute nell’ «Allegato B – Schede Tecniche» di cui al citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito Essa deve prevedere espressamente la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx La fideiussione bancaria e la polizza fideiussoria dovranno espressamente contenere, pena l’esclusione: - la validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell’offerta; - la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - , la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; - l’operatività , nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" dell'Amministrazionesemplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto secondo le modalità previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016 per gli operatori economici in possesso delle certificazioni e requisiti elencati. Qualsiasi appendice al testo della polizza, che dovrà essere prodotta in originale, deve essere portata a conoscenza della stazione appaltante già in sede di partecipazione alla procedura pubblica. La fideiussione garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la polizza fideiussoria garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dell’ Accordo Quadro. La garanzia dovrà avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data presentazione dell'offerta, e dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni. Ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, il concorrente dovrà altresì produrre l’impegno dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione l'esecuzione del contratto (garanzia definitiva) contratto, di cui all’articolo 103agli art. 103 e 105 del D.Lgs 50/2016, comma 1, del Codice, che, trattandosi di finanza di progetto, se l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui ai precedenti capoversi, oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garantequalora l'offerente risultasse affidatario. Tale impegno non è richiesto agli offerenti qualificati come microprevisto per microimprese, piccole e medie imprese, ivi compresi imprese e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle medesime costituitida microimprese, piccole e medie imprese. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede allo svincolo della garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 - oppure, duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 00 xxx xxx x.xxx. 00/0000 xx prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 all'art. 93 comma 9 del medesimo decreto. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo potrà essere ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:D.Lgs n.50/2016.

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GARANZIA PROVVISORIA. Il concorrente dovrà inserire nella cartella corrispondente alla busta amministrativa idonea garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo A norma dell’art. 93 del CodiceD.Lgs. 50/2016, l'offerta deve essere corredata, a beneficio dell’Amministrazionepena di esclusione dalla gara, per un importo € 49.598,16 (euro quarantanovemilacinquecentonovantotto/16)da una garanzia provvisoria, in forma di cauzione o fideiussione, pari al 2% due per cento del valore della concessione. Il valore della garanzia provvisoria, quindi, non può essere inferiore ad € 93.141,75 (novantatremilacentoquarantuno/75). Il valore sopraindicato della garanzia provvisoria sarà lo stesso anche nel caso in cui il concorrente proponga in gara l’utilizzo e la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione/adeguamento dell’alloggio unità 3, ciò in quanto la garanzia provvisoria va calcolata su un dato certo presente al momento dell’indizione della procedura di gara come è il valore stimato della concessione pari a € 2.479.908,00concessione. La garanzia, che in caso di raggruppamenti Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario e dovrà essere intestata a tutti i soggetti raggruppati, potrà essere costituita a scelta dell’offerente dain uno dei seguenti modi: - in contanti con versamento presso la Tesoreria Comunale del Comune di Falconara Marittima da versare presso la BPER banca spa CODICE IBAN: XX00X 00000 00000000000000000; - mediante bonifico bancario da effettuarsi a favore della Tesoreria del Comune di Falconara Marittima CODICE IBAN: XX00X 00000 00000000000000000 00000000000000000; - mediante assegni circolari a favore della Tesoreria del Comune di Falconara Marittima, presso BPER banca s.p.a. - titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o con altri strumenti e canali presso le aziende autorizzate, a titolo di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigentepegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice; - fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciate a favore del Comune di Falconara Marittima – P.IVA 00343140422 da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia dovrà Le garanzie fideiussorie (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) dovranno essere rilasciata in conformità conformi agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie di cui al decreto ministeriale (MISE) 16 settembre 2022approvati con DECRETO del Ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 193 , pubblicato sulla G.U. n° 291 del 14 dicembre 2018) e, ai fini di semplificazione della procedura, gli offerenti C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 saranno tenuti a presentare le sole schede tecniche, contenute nell’ «Allegato B – Schede Tecniche» di cui al citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente31. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0042495-24/09/2021-D472-PG-0057-00010009-P GARA N. 16/2021 La fideiussione bancaria e la polizza fideiussoria dovranno espressamente contenere, pena l’esclusione: - la validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell’offerta; - la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; - l’operatività entro 15 giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" dell'Amministrazione. La fideiussione e la polizza fideiussoria dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni. Ai sensi dell’articolo 93La garanzia provvisoria (qualsiasi sia il modo in cui è stata costituita) dovrà essere accompagnata, comma 8a pena di esclusione, del Codice, dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente dovrà altresì produrre l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (garanzia definitiva) contratto, di cui all’articolo 103all’art. 103 del D.lgs. 50/2016 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. È fatta salva la possibilità, ai sensi dell’art. 93, comma 18, ultimo periodo del Codiced.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., chedi non presentare il suddetto impegno a rilasciare la garanzia definitiva nel caso l’offerta sia presentata da microimprese, trattandosi di finanza di progetto, se l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto piccole e medie imprese o allegato alla garanzia di cui ai precedenti capoversi, oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante. Tale impegno non è richiesto agli offerenti qualificati come microda raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, ivi compresi i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 - oppure, duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 00 xxx xxx x.xxx. 00/0000 xx prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo potrà essere ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. Il concorrente dovrà inserire nella cartella corrispondente fornitura di materiale informatico per la Regione Lazio – Lettera di Invito Ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, per la partecipazione alla busta amministrativa idonea presente procedura non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo di cui all'art. 93 del Codice. La presente procedura non prevede sopralluogo. I concorrenti effettuano, a beneficio dell’Amministrazionepena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo € 49.598,16 (euro quarantanovemilacinquecentonovantotto/16), pari al 2% del valore stimato della concessione pari a € 2.479.908,0020,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 37 del 13 febbraio 2021 e allegano la ricevuta nella Busta A – Documentazione Amministrativa. La garanzia, che Al fine di agevolare i concorrenti si riportano di seguito le modalità di presentazione della documentazione a comprova dell’avvenuto pagamento del contributo all’ANAC: • in caso di raggruppamenti dovrà essere intestata a tutti versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal “sistema di riscossione”, del versamento del contributo; • in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i soggetti raggruppatipunti vendita della rete dei tabaccai abilitati -, potrà essere costituita a scelta dell’offerente da: - copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all’originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente; • in caso di versamento attraverso bonifico bancario da effettuarsi a favore della Tesoreria del Comune di Falconara Marittima CODICE IBAN: XX00X 00000 00000000000000000 o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente; - fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciate a favore del Comune di Falconara Marittima – P.IVA 00343140422 da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile internazionale da parte di una società operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 conformità all’originale, sottoscritta con firma digitale del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia dovrà essere rilasciata in conformità agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie di cui al decreto ministeriale (MISE) 16 settembre 2022, n. 193 , pubblicato sulla G.U. n° 291 legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del 14 dicembre 2018) e, ai fini di semplificazione della procedura, gli offerenti C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 saranno tenuti a presentare le sole schede tecniche, contenute nell’ «Allegato B – Schede Tecniche» di cui al citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraenteconcorrente. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante Pag. 13 di 38 fornitura di materiale informatico per la Regione Lazio – Lettera di Invito consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non ancora formalmente costituito risulti registrato nel sistema, la fideiussione deve mancata presentazione della ricevuta potrà essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx La fideiussione bancaria e la polizza fideiussoria dovranno espressamente contenere, pena l’esclusione: - la validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell’offerta; - la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; - l’operatività entro 15 giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" dell'Amministrazione. La fideiussione e la polizza fideiussoria dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia sanata ai sensi dell’art. 9383, comma 5 9 del Codice. Si precisa che, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorniin caso di R.T.I., il versamento dovrà essere effettuato dall’impresa mandataria o designata tale, e dal Consorzio di cui alle lettere b) e c) del richiamato art. Ai sensi dell’articolo 9345, comma 8, 2 del Codice. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dovrà altresì produrre l’impegno dalla procedura di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (garanzia definitiva) di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice, che, trattandosi di finanza di progetto, se l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui ai precedenti capoversi, oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante. Tale impegno non è richiesto agli offerenti qualificati come micro, piccole e medie imprese, ivi compresi i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informaticogara, ai sensi dell’art. 1, lettcomma 67 della Legge n. 266/2005. p) Per partecipare alla presente procedura è indispensabile essere iscritti e abilitati al M.E.La. La sottomissione dell’offerta dovrà avvenire mediante la piattaforma M.E.La. da parte dell‘Operatore Economico entro il termine perentorio delle ore 12:00 del d.lgsgiorno 05/08/2021. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in possesso dei poteri necessari base al tempo del Sistema. È ammessa la presentazione di un’offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per impegnare il garante; - copia informatica la presentazione delle offerte, l’Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tale proposito si precisa che, qualora alla scadenza della gara risultino presenti a Sistema più offerte dello stesso Operatore Economico, salvo diversa indicazione dell’Operatore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. Ad avvenuta scadenza del suddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’artquella precedente. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 - oppure, duplicato informatico di documento informatico Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 00 xxx xxx x.xxx59, comma 3 lett. 00/0000 xx b) del Codice. Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nella presente Lettera di Invito. Non sono accettate offerte alternative. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione. fornitura di materiale informatico per la Regione Lazio – Lettera di Invito La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio dell’Operatore Economico, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del Sistema relative alla presente procedura e composta dai seguenti documenti: • Busta A - Documentazione Amministrativa • Busta B - Documentazione Tecnica • Busta C - Offerta Economica Tutti i file relativi alla documentazione dovranno essere firmati digitalmente e potranno avere una dimensione massima cadauno di 100 Mb. Per gli Operatori Economici aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000; per gli Operatori Economici non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la Domanda di partecipazione, la Documentazione Tecnica e l’Offerta Economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale dell’Operatore Economico o suo procuratore. I documenti devono essere sottoscritti con firma digitale, pertanto non è necessaria l’allegazione di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in conformità alle regole tecniche copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso di cui all'articolo 71 del medesimo decretorichiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme Pag. 15 di 38 fornitura di materiale informatico per la Regione Lazio – Lettera di Invito all’originale della documentazione richiesta in sola copia semplice. In caso di richiesta Operatori Economici non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo potrà essere ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 7 3, 86 e 90 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati possedutiTutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di partecipazione contrasto tra testo in forma associatalingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta Documentazione Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93Stazione Appaltante potrà richiedere agli Operatori partecipanti, ai sensi dell’art. 32, comma 74 del Codice, si ottiene:di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata.

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Samples: Contratto Di Fornitura Tra

GARANZIA PROVVISORIA. Il concorrente dovrà inserire nella cartella corrispondente alla busta amministrativa idonea L’offerta è corredata da: - una garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 93 del Codice, a beneficio dell’Amministrazione, per un importo € 49.598,16 (euro quarantanovemilacinquecentonovantotto/16)provvisoria, pari al 2% del valore stimato della concessione pari a base di gara, corrispondente ad un im- porto di 2.479.908,00. La garanzia, che in caso di raggruppamenti dovrà essere intestata a tutti i soggetti raggruppati, potrà essere costituita a scelta dell’offerente da: - con bonifico bancario 106.980,00 da effettuarsi prestare a favore della Tesoreria Provincia, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Comune Codice; - una dichiarazione di Falconara Marittima CODICE IBANimpegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro sog- getto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impe- gno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti tem- poranei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sotto- scrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli ar- ticoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichia- razioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: XX00X 00000 00000000000000000 - in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o con altri strumenti e canali presso le aziende autorizzate, a titolo di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigentepegno, a favore della stazione ap- paltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; - versamento mediante PAGOPA, collegandosi al link xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/XxxxxxxxxXxXxxx: scegliere "Pagamenti spontanei", a seguire "Altri pagamenti" - “Causale pagamento: Cauzioni”, specificando nella schermata successiva quale causale del versamento: “Cauzione provvisoria Accordo Quadro inter- venti su strade provinciali del reparto Nord. CIG: 9023020FA4 – CUP: C37H18001750006”; - fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciate a favore del Comune di Falconara Marittima – P.IVA 00343140422 assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.LgsCodice. 385/1993In ogni caso, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell’art. 103, comma 9 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia dovrà essere rilasciata in conformità Co- dice, agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie di cui al decreto ministeriale (MISE) 16 settembre 2022D.M. 19 gennaio 2018 , n. 193 , pubblicato sulla G.U. n° 291 del 14 dicembre 2018) e, ai fini di semplificazione della procedura, gli offerenti C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 saranno tenuti a presentare le sole schede tecniche, contenute nell’ «Allegato B – Schede Tecniche» di cui al citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente31. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ac- cesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx La fideiussione bancaria e la polizza fideiussoria dovranno espressamente contenereIn caso di prestazione di garanzia fideiussoria, pena l’esclusionequesta dovrà: - la contenere espressa menzione dell’oggetto della presente gara e del soggetto garantito (Provincia di RE); - essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che parteci- pano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Co- dice, al solo consorzio; - essere conforme agli schemi di contratti tipo per le garanzie fidejussorie di cui al DM n. 31/2018; - avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo di per la presentazione dell’offerta; - la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; - l’operatività entro 15 giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" dell'Amministrazione. La fideiussione e la polizza fideiussoria dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni. Ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, il concorrente dovrà altresì produrre l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (garanzia definitiva) di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice, che, trattandosi di finanza di progetto, se l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui ai precedenti capoversi, oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante. Tale impegno non è richiesto agli offerenti qualificati come micro, piccole e medie imprese, ivi compresi i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 - oppure, duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 00 xxx xxx x.xxx. 00/0000 xx prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo potrà essere ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottieneprevedere espressamente:

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Samples: Accordo Quadro Per Interventi Di Messa in Sicurezza Delle Strade Provinciali Del Reparto Nord, Con Servizio Di Pronto Intervento

GARANZIA PROVVISORIA. Il concorrente dovrà inserire nella cartella corrispondente alla busta amministrativa idonea A garanzia della partecipazione alle Fasi 2 e 3 gli Operatori Economici concorrenti, dovranno prestare una cauzione provvisoria ai sensi dell’articolo 93 del Codice, a beneficio dell’Amministrazione, in favore dell’Amministrazione appaltante per un importo € 49.598,16 (euro quarantanovemilacinquecentonovantotto/16), pari al 2% del valore stimato della concessione pari dell’importo dell’appalto a € 2.479.908,00. La garanziabase d’asta, che in caso di raggruppamenti dovrà essere intestata a tutti i soggetti raggruppati, potrà essere costituita a scelta dell’offerente da: - con bonifico bancario da effettuarsi a favore della Tesoreria del Comune di Falconara Marittima CODICE IBAN: XX00X 00000 00000000000000000 o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente; - fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciate a favore del Comune di Falconara Marittima – P.IVA 00343140422 da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano secondo le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo modalità di cui all'articolo 106 all’art. 93 del D.Lgs. 385/1993n. 50/2016. La cauzione provvisoria sarà svincolata: - ai non aggiudicatari di ciascuna fase, che svolgono al termine della fase stessa; - agli aggiudicatari di ciascuna fase, solo al rilascio della cauzione provvisoria relativa alla partecipazione alla fase successiva. La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, in via esclusiva contanti, con bonifico, in assegni circolari o prevalente attività in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di rilascio tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di garanzie e che sono sottoposti pegno a revisione contabile da parte favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria dovrà rispondere alle caratteristiche di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 cui all’art. 93 del D.Lgs. 58/1998 50/2016 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativas.m.i. a cui si rimanda anche per l’eventuale riconoscimento della riduzione dell’importo garantito. La garanzia dovrà essere rilasciata in conformità agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie di cui al decreto ministeriale (MISE) 16 settembre 2022, n. 193 , pubblicato sulla G.U. n° 291 del 14 dicembre 2018) e, ai fini di semplificazione della procedura, gli offerenti C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 saranno tenuti a presentare le sole schede tecniche, contenute nell’ «Allegato B – Schede Tecniche» di cui al citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internetdeve: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx prevedere quale beneficiario il Comune di Pordenone, - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx La fideiussione bancaria e prevedere espressamente la polizza fideiussoria dovranno espressamente contenere, pena l’esclusione: - la validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell’offerta; - la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; , - prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, - essere operativa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, - avere validità per almeno 240 giorni dalla data di presentazione delle offerte; - l’operatività entro 15 giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" dell'Amministrazione. La fideiussione e la polizza fideiussoria dovrà essere corredata dall’impegno dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codicegaranzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori 180 240 giorni. Ai sensi dell’articolo 93, comma 8nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione; - l'offerta è altresì corredata, del Codicea pena di esclusione, il concorrente dovrà altresì produrre l’impegno dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione l'esecuzione del contratto (garanzia definitiva) contratto, di cui all’articolo 103agli articoli 103 e 105, comma 1, del Codice, che, trattandosi qualora l'offerente risultasse affidatario (ad esclusione si tratti di finanza di progetto, se l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui ai precedenti capoversi, oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante. Tale impegno non è richiesto agli offerenti qualificati come micro, piccole e medie imprese, ivi compresi i raggruppamenti temporanei o imprese nonché ai RTI e consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle medesime costituitipredette imprese). La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La garanzia dovrà essere firmata digitalmente, almeno dal concorrente. Si precisa che in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento di imprese la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Nel caso di costituendi R.T.I./consorzi/G.E.I.E., la garanzia, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutte le imprese che intendono raggrupparsi venendosi diversamente a configurare una carenza di garanzia per la stazione appaltante. Parimenti la riduzione della garanzia sarà possibile solo se per tutti i componenti del costituendo R.T.I./consorzio/G.E.I.E., ricorrano le condizioni di cui all’articolo 93 comma 7 del Codice. Le coordinate bancarie per il versamento in numerario della garanzia provvisoria sono le seguenti: CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.p.A.– P.zza XX Settembre, 2 – 00000 XXXXXXXXX – c/c 406632/89 Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Le coordinate postali ”Servizio Tesoreria” per il versamento in numerario della garanzia provvisoria sono le seguenti: BANCOPOSTA Posteitaliane S.p.A ccp. 12582599 intestato a Comune di Pordenone Servizio Tesoreria Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. In caso di garanzia provvisoria di importo insufficiente e/o deficitario, ovvero di garanzia incompleta, e non già assente, l’Amministrazione si riserva la dichiarazione possibilità di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informatico, ai sensi procedere all’applicazione dell’art. 183, lettcomma 9, del D.Lgs. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 2250/2016 e s.m.i.. L'Operatore Economico aggiudicatario della Fase 3 deve costituire la garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103, commi 1 e 2, del d.lgsD.Lgs. 82/2005n. 50/2016. In tali ultimi casi La mancata costituzione della garanzia determina la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante, che può aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione definitiva sarà svincolata nei modi e nei termini stabiliti dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 - oppure, duplicato informatico di documento informatico ai sensi 5 dell’art. 00 xxx xxx x.xxx103 del D.Lgs. 00/0000 xx prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo potrà essere ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:n. 50/2016.

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. Il concorrente dovrà inserire nella cartella corrispondente alla busta amministrativa idonea L'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 93 del Codiceprovvisoria, a beneficio dell’Amministrazione, per un importo € 49.598,16 (euro quarantanovemilacinquecentonovantotto/16)in forma di cauzione o fideiussione, pari al 2% due per cento del valore stimato della concessione pari a € 2.479.908,00concessione. Il valore della garanzia provvisoria, fatta salva l’applicazione delle riduzioni di cui al successivo punto 11.3, quindi, non può essere inferiore ad euro 5.600,00 (cinquemilaseicento/00). Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, compresa l’informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 89 e 91 del d.lgs. 159/2011. La garanziacauzione può essere costituita, che a scelta dell'offerente, in contanti (fermo il limite ex art. 49 del d.lgs. 231/2001) o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, mediante pegno di contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate. Nel caso di cauzione, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro intermediario, recante l’impegno a rilasciare, in caso l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, valida fino alla data di raggruppamenti dovrà essere intestata a tutti i soggetti raggruppatiemissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni. La fideiussione, potrà essere costituita a scelta dell’offerente dadell'offerente, può essere rilasciata: - con bonifico bancario da effettuarsi a favore della Tesoreria del Comune di Falconara Marittima CODICE IBAN: XX00X 00000 00000000000000000 o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente; - fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciate a favore del Comune di Falconara Marittima – P.IVA 00343140422 da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata attività; dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 all'art. 107 del D.Lgsd.lgs. 385/1993, 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo dall'art. 161 del D.Lgsd.lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativanormativa. La garanzia dovrà essere rilasciata in conformità agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie di cui al decreto ministeriale (MISE) 16 settembre 2022, n. 193 , pubblicato sulla G.U. n° 291 del 14 dicembre 2018) e, ai fini di semplificazione della procedura, gli offerenti C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 saranno tenuti a presentare le sole schede tecniche, contenute nell’ «Allegato B – Schede Tecniche» di cui al citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx La fideiussione bancaria e prevedere espressamente la polizza fideiussoria dovranno espressamente contenere, pena l’esclusione: - la validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell’offerta; - la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - , la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La fideiussione questa dovrà essere: conforme agli schemi di polizza-tipo (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione, predisposta secondo lo schema previsto dal decreto n. 123 del 23 marzo 2004, dovrà essere integrata con la previsione della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 19571957 co. 2 del Codice civile ed ogni riferimento all’art. 30 della legge 109/1994 dovrà intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); depositata in originale, comma 2, del codice civile; - l’operatività entro 15 giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" dell'Amministrazione. La fideiussione e la polizza fideiussoria dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia o in copia autenticata ai sensi dell’art. 9318 del DPR 445/2000, comma 5 con espressa menzione dell’oggetto e del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni. Ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, il concorrente dovrà altresì produrre l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (garanzia definitiva) di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice, che, trattandosi di finanza di progetto, se l’offerente risulta aggiudicatariosoggetto garantito; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui ai precedenti capoversi, oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante. Tale impegno non è richiesto agli offerenti qualificati come Escluse micro, piccole e medie imprese, ivi compresi i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La la fideiussione dovrà contenere l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria e la dichiarazione relativa alla cauzione definitiva, valida fino alla data di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) emissione del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica certificato di documento analogico (scansione verifica di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 - oppure, duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 00 xxx xxx x.xxx. 00/0000 xx prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza comunque decorsi dodici mesi dalla data di presentazione dell’offertaultimazione delle prestazioni. L’importo La cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto. Per gli altri concorrenti, la stazione appaltante provvederà allo svincolo della garanzia e del suo eventuale rinnovo potrà essere ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93tempestivamente e, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associatacomunque, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.

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Samples: Centrale Unica Di Committenza

GARANZIA PROVVISORIA. Il concorrente La cauzione provvisoria dovrà inserire essere presentata nella cartella corrispondente alla busta amministrativa idonea garanzia provvisoria ai amministrativa, in alternativa: •in formato digitale originale pdf, firmato digitalmente tanto dal garante quanto dal garantito; •nel caso in cui il fidejussore sia impossibilitato a rilasciarla in modalità telematica, in formato cartaceo originale, allegandone sulla piattaforma MEPA copia scansionata in formato pdf e firmata digitalmente dal concorrente. Ai sensi dell’articolo dell’art. 93 del CodiceD.Lgs. 50/2016, i concorrenti dovranno produrre una cauzione provvisoria, a beneficio dell’Amministrazionepena di esclusione, per un importo di 49.598,16 (euro quarantanovemilacinquecentonovantotto/16), 2.680,00 pari al 2% del valore stimato della concessione pari a € 2.479.908,00. La garanziadell’importo complessivo dell’appalto, che da presentare in caso di raggruppamenti dovrà essere intestata a tutti i soggetti raggruppati, potrà essere costituita a scelta dell’offerente dauno dei seguenti modi: - con bonifico bancario da effettuarsi a favore della Tesoreria del Comune di Falconara Marittima CODICE IBAN: XX00X 00000 00000000000000000 o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente; - fideiussione 1.fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciate a favore del Comune di Falconara Marittima – P.IVA 00343140422 assicurativa o polizza rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari finanziari, iscritti nell'albo nell’elenco speciale di cui all'articolo 106 all’art. 107 del D.Lgs. 385/19931/9/93 n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 2.versamento presso il Tesoriere Provinciale Banca Popolare di garanzie Sondrio Società Cooperativa per Azioni - Succursale di Brescia - Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx, 22 - 25121 Brescia (ABI 05696 CAB 11200 C/C 13340/48 IBAN IT 68 C 00000 00000 000000000X00). In questo caso nella busta amministrativa inserire copia scansionata e firmata digitalmente della quietanza di versamento. Le concorrenti che sono sottoposti a revisione contabile effettueranno il versamento della cauzione tramite bonifico, dovranno allegare alla documentazione di gara copia, rilasciata dalla propria banca, dell’avvenuta esecuzione del bonifico sul conto succitato, fermo restando che l’effettivo introito da parte della Tesoreria Provinciale dovrà avvenire entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte, nonché indicare le proprie coordinate bancarie; 3.titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria Provinciale a favore della Provincia di Brescia. Qualora il deposito cauzionale venga costituito nei modi di cui ai punti 2) e 3), gli offerenti dovranno produrre una società dichiarazione di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 istituto bancario o compagnia di assicurazioni o intermediario finanziario, iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi D. Lgs 1/9/93 n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di solvibilità richiesti dalla vigente normativa aggiudicazione dell’appalto, e,a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa, come cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida sino all’approvazione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia dovrà essere rilasciata in conformità agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie di cui al decreto ministeriale (MISE) 16 settembre 2022prevedere espressamente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva, n. 193 , pubblicato sulla G.U. n° 291 del 14 dicembre 2018) e, ai fini di semplificazione della procedura, gli offerenti C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 saranno tenuti a presentare le sole schede tecniche, contenute nell’ «Allegato B – Schede Tecniche» di cui al citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx La fideiussione bancaria e la polizza fideiussoria dovranno espressamente contenere, pena l’esclusione: - la validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell’offerta; - la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - , la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 19571957 comma 2 del Codice Civile, comma 2, del codice civile; - nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" dell'Amministrazione. La fideiussione e la polizza fideiussoria dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su semplice richiesta scritta della stazione appaltante Provincia di Brescia ed avere validità per ulteriori almeno 180 giorni. Ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, il concorrente dovrà altresì produrre l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione decorrere dalla data di scadenza prevista dal bando di gara. I concorrenti, potranno beneficiare della riduzione del contratto 50% (garanzia definitiva€ 1.340,00) di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice, che, trattandosi di finanza di progetto, se l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui ai precedenti capoversi, oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante. Tale impegno non è richiesto agli offerenti qualificati come micro, piccole e medie imprese, ivi compresi i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informaticodell’importo cauzionale, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 - oppure, duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 00 xxx xxx x.xxx. 00/0000 xx prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo potrà essere ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, 93 comma 7 del CodiceD.Lgs. Per fruire di dette 50/2016. Inoltre l'importo potrà essere oggetto delle ulteriori riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati possedutipreviste dal medesimo comma 7. In Si precisa che, in caso di partecipazione in forma associataR.T.I., la riduzione del 50% per il della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese costituenti sono in possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93sopra. Per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese non ancora costituiti, la cauzione, pena l’esclusione, deve essere unica, presentata e firmata digitalmente dal soggetto mandatario ed intestata a tutti i componenti del Raggruppamento. Le suddette garanzie potranno essere conformi allo schema tipo 1.1 previsto dal Decreto 12/03/2004 n. 123 del Ministero delle Attività Produttive. La Provincia di Brescia, provvede allo svincolo della cauzione provvisoria, ai non aggiudicatari, ai sensi art. 93 comma 7, si ottiene:9 del D.Lgs. 50/2016.

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GARANZIA PROVVISORIA. Il concorrente Ai sensi e per gli effetti dell’art. 93, comma 1 e comma 10, del D. Lgs. 50/2016 l'offerta dovrà inserire nella cartella corrispondente alla busta amministrativa idonea essere corredata da una garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 93 a favore del Codice, a beneficio dell’Amministrazione, per un importo € 49.598,16 (euro quarantanovemilacinquecentonovantotto/16), Comune di Falconara Marittima di Euro 3.027,67 pari al 2% del valore stimato della concessione pari a dell’appalto calcolato sulla parte relativa alla direzione dei lavori (2.479.908,00. La garanzia151.383,76), che costituita in caso di raggruppamenti dovrà essere intestata a tutti i soggetti raggruppati, potrà essere costituita a scelta dell’offerente dauno dei seguenti modi: - in contanti con versamento presso la Tesoreria Comunale del Comune di Falconara Marittima da versare presso la BPER banca spa CODICE IBAN: XX00X 00000 00000000000000000; - mediante bonifico bancario da effettuarsi a favore della Tesoreria del Comune di Falconara Marittima CODICE IBAN: XX00X 00000 00000000000000000 00000000000000000; - mediante assegni circolari a favore della Tesoreria del Comune di Falconara Marittima, presso BPER banca s.p.a. - titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o con altri strumenti e canali presso le aziende autorizzate, a titolo di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigentepegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice; - fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciate a favore del Comune di Falconara Marittima – P.IVA 00343140422 da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia dovrà Le garanzie fideiussorie (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) dovranno essere rilasciata in conformità conformi agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie di cui al decreto ministeriale (MISE) 16 settembre 2022approvati con DECRETO del Ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 193 , pubblicato sulla G.U. n° 291 del 14 dicembre 2018) e, ai fini di semplificazione della procedura, gli offerenti C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 saranno tenuti a presentare le sole schede tecniche, contenute nell’ «Allegato B – Schede Tecniche» di cui al citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente31. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx La fideiussione bancaria e la polizza fideiussoria dovranno espressamente contenere, pena l’esclusione: - la validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell’offerta; - la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; - l’operatività entro 15 giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" dell'Amministrazione. La fideiussione e la polizza fideiussoria dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuto l’affidamento della direzione lavori. Ai sensi dell’articolo 93La garanzia provvisoria (qualsiasi sia il modo in cui è stata costituita) dovrà essere accompagnata, comma 8a pena di esclusione, del Codice, dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente dovrà altresì produrre l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (garanzia definitiva) contratto, di cui all’articolo 103all’art. 103 del D.lgs. 50/2016 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. È fatta salva la possibilità, ai sensi dell’art. 93, comma 18, ultimo periodo del Codiced.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., chedi non presentare il suddetto impegno a rilasciare la garanzia definitiva nel caso l’offerta sia presentata C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, trattandosi Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di finanza di progettoAncona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0029642-30/06/2022-D472-PG-0057-00010009-P GARA N. 15/2022 da microimprese, se l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto piccole e medie imprese o allegato alla garanzia di cui ai precedenti capoversi, oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante. Tale impegno non è richiesto agli offerenti qualificati come microda raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, ivi compresi i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 - oppure, duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 00 xxx xxx x.xxx. 00/0000 xx prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto. In caso Nell’ipotesi di richiesta partecipazione alla gara di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoriaassociazioni temporanee di concorrenti, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria consorzi di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo potrà essere ridotto secondo le misure e le modalità concorrenti di cui all’art. 2602 x.x., xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx deve essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento. L'importo della cauzione provvisoria potrà essere ridotto delle percentuali previste dall’art. 93, comma 7 7, del CodiceD.Lgs. 50/2016. Per fruire usufruire di dette tali riduzioni il concorrente segnala l’operatore economico dovrà inserire tra la documentazione amministrativa, a pena di esclusione, copia della certificazione posseduta pertinente con la riduzione applicata. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e documenta nell’offerta il possesso medie imprese e dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati possedutiraggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di partecipazione in forma associataRaggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di tipo orizzontale, la riduzione per poter usufruire del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93suddetto beneficio, comma 7le certificazioni dovranno essere possedute da ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate, si ottiene:pena l’esclusione dalla gara.

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GARANZIA PROVVISORIA. Il concorrente dovrà inserire nella cartella corrispondente alla busta amministrativa idonea L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo provvisoria, come definita e disciplinata all’art. 93 del Codice, a beneficio dell’Amministrazione, per un importo € 49.598,16 (euro quarantanovemilacinquecentonovantotto/16), pari al 2% del valore dell’importo a base d’asta stimato della concessione pari a € 2.479.908,00. in relazione al/ai lotto/i cui il concorrente partecipa e precisamente: La garanzia, che in caso di raggruppamenti dovrà essere intestata a tutti i soggetti raggruppati, garanzia provvisoria potrà essere costituita costituita, a discrezione del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità previste dall’art. 93 del D.lgs 50/2016 e, precisamente: - la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente da: - con bonifico bancario da effettuarsi dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Tesoreria del Comune di Falconara Marittima CODICE IBAN: XX00X 00000 00000000000000000 o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigentedell’ATS; - fideiussione bancaria o polizza la garanzia fideiussoria rilasciate a favore del Comune di Falconara Marittima – P.IVA 00343140422 scelta dell'offerente può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 58/1998 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia dovrà essere rilasciata in conformità agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie di cui al decreto ministeriale (MISE) 16 settembre 2022, n. 193 , pubblicato sulla G.U. n° 291 del 14 dicembre 2018) e, ai fini di semplificazione della procedura, gli offerenti C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 saranno tenuti a presentare le sole schede tecniche, contenute nell’ «Allegato B – Schede Tecniche» di cui al citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente. In caso di raggruppamento temporaneo prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione bancaria o consorzio ordinario assicurativa questa dovrà: - recare l’espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; - avere validità per almeno giorni 180 (centoottanta) dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; qualora si riferisca a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora formalmente costituito la fideiussione deve costituiti, essere tassativamente intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi gli operatori costituenti il raggruppamento temporaneo, l’aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, il consorzio o consorziarsi Gli il GEIE; qualora invece si riferisca a partecipanti con idoneità plurisoggettiva già costituiti, essere intestata al mandatario/capogruppo in nome e per conto di tutti gli operatori economicicostituenti il raggruppamento temporaneo, prima l’aggregazione di procedere alla sottoscrizioneimprese di rete, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx La fideiussione bancaria e la polizza fideiussoria dovranno espressamente contenere, pena l’esclusione: - la validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell’offertaconsorzio o il GEIE; - prevedere espressamente: a: la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - b: la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2secondo comma, del codice civile; - c: l’operatività della garanzia entro 15 quindici giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" dell'Amministrazionesemplice richiesta scritta dell’ATS – ASSL Cagliari. La fideiussione e la polizza fideiussoria Sia nel caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico che in quello di prestazione sotto forma di fideiussione, dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93altresì presentata, comma 5 del Codicepena l’esclusione, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni. Ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, il concorrente dovrà altresì produrre l’impegno anche una dichiarazione di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto (garanzia definitiva) di cui all’articolo 103, comma 1, all’art. 103 del Codice. In caso di garanzia provvisoria costituita sotto forma di cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere prodotta a sistema una copia in formato elettronico dell’attestazione di versamento con indicazione del soggetto che lo ha effettuato. In ipotesi di cauzione costituita in contanti: - il relativo versamento dovrà essere eseguito presso l’istituto di Credito Banco di Sardegna S.p.A., chesul conto corrente bancario codice IBAN XX00X0000000000000000000000 intestato all’ATS - ASSL Cagliari ; - dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico della distinta di versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Laddove la cauzione provvisoria sia stata costituita in titoli del debito pubblico, trattandosi di finanza di progetto, se l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve dovrà essere contenuto o allegato alla garanzia di cui ai precedenti capoversi, oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo presentata copia del garante. Tale impegno non è richiesto agli offerenti qualificati come micro, piccole e medie imprese, ivi compresi i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituitititolo. La garanzia fideiussoria provvisoria costituita sotto forma di fideiussione e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da di un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui al successivo paragrafo, dovranno essere prodotte in originale o copia autentica corredate di quanto riportato e secondo una delle seguenti formemodalità a seguire: - sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 informatico sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garanteGarante corredato: I) da dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 del medesimo soggetto sottoscrittore del titolo di garanzia o dell’impegno sottoscritta con firma digitale con unita copia del documento di identità dello stesso con la quale egli dichiara di essere in possesso dei poteri necessari per impegnare il Garante; II) ovvero in alternativa, dalla autentica notarile sottoscritta con firma digitale attestante identità, qualifica e poteri del soggetto sottoscrittore del titolo di garanzia o dell’impegno; - sotto forma di copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. D.Lgs n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del Il documento all’originale analogico dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 - oppure, duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 00 xxx xxx x.xxx. 00/0000 xx prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo potrà essere ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottienecostituito:

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Samples: Disciplinare Di Gara S O M M a R I O

GARANZIA PROVVISORIA. Il concorrente dovrà inserire nella cartella corrispondente alla busta amministrativa idonea L’offerta è corredata da: - una garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 93 del Codice, a beneficio dell’Amministrazione, per un importo € 49.598,16 (euro quarantanovemilacinquecentonovantotto/16)provvisoria, pari al 2% del valore stimato della concessione pari a base di gara, corrispondente ad un importo di 2.479.908,00. La garanzia, che in caso di raggruppamenti dovrà essere intestata a tutti i soggetti raggruppati, potrà essere costituita a scelta dell’offerente da: - con bonifico bancario 16.320,00 da effettuarsi prestare a favore della Tesoreria Provincia di Reggio Emilia, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice; - una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e ne- cessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: - in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provin- ciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valo- re deve essere al corso del giorno del deposito; - effettuando il pagamento mediante PAGOPA, al link xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/XxxxxxxxxXxXxxx: scegliere “Pagamenti spontanei”, a seguire “Altri pagamenti” - “Causale pagamento: Cauzioni”, specificando nella schermata successiva quale causale del versamento: “Cauzione provvisoria Accordo Quadro interventi di manutenzio- ne strade, segnaletica e rete ciclabile 2022-2023 del Comune di Falconara Marittima CODICE IBANCasalgrande. CIG: XX00X 00000 00000000000000000 o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente9124976867 – CUP: I57H21009730004”; - fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciate a favore del Comune di Falconara Marittima – P.IVA 00343140422 assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da interme- diari finanziari che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 all’art. 93, comma 3 del D.LgsCodice. 385/1993In ogni caso, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell’art. 103, comma 9 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia dovrà essere rilasciata in conformità Codice, agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie di cui al decreto ministeriale (MISE) 16 settembre 2022D.M. 19 gennaio 2018 , n. 193 , pubblicato sulla G.U. n° 291 del 14 dicembre 2018) e, ai fini di semplificazione della procedura, gli offerenti C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 saranno tenuti a presentare le sole schede tecniche, contenute nell’ «Allegato B – Schede Tecniche» di cui al citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente31. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto sog- getto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti se- guenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx La fideiussione bancaria e la polizza fideiussoria dovranno espressamente contenereIn caso di prestazione di garanzia fideiussoria, pena l’esclusionequesta dovrà: - la contenere espressa menzione dell’oggetto della presente gara e del soggetto garantito (Provin- cia di RE); - essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tempo- raneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; - essere conforme agli schemi di contratti tipo per le garanzie fidejussorie di cui al DM n. 31/2018; - avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo di per la presentazione dell’offerta; - la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; - l’operatività entro 15 giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" dell'Amministrazione. La fideiussione e la polizza fideiussoria dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni. Ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, il concorrente dovrà altresì produrre l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (garanzia definitiva) di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice, che, trattandosi di finanza di progetto, se l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui ai precedenti capoversi, oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante. Tale impegno non è richiesto agli offerenti qualificati come micro, piccole e medie imprese, ivi compresi i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 - oppure, duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 00 xxx xxx x.xxx. 00/0000 xx prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo potrà essere ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottieneprevedere espressamente:

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Samples: Accordo Quadro Per Interventi Di Manutenzione Straordinaria Strade, Se Gnaletica E Rete Ciclabile 2022 2023 Del Comune Di Casalgrande

GARANZIA PROVVISORIA. Il concorrente Ai sensi dell'art.75 del D.lgs.163/2006, l'offerta dovrà inserire nella cartella corrispondente alla busta amministrativa idonea essere corredata da una garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 93 del Codice, a beneficio dell’Amministrazione, per un importo € 49.598,16 (euro quarantanovemilacinquecentonovantotto/16), pari al 2% due per cento del valore stimato della concessione pari a € 2.479.908,00prezzo base indicato nel bando o nell'invito . La Tale garanzia, che in caso potrà essere prodotta sotto forma di raggruppamenti cauzione o fideiussione a scelta dell'offerente, copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e dovrà essere intestata svincolata : − nei confronti dei non aggiudicatari, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a tutti i soggetti raggruppatitrenta giorni dalla data di aggiudicazione ; − nei confronti dell' aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto . Quando la garanzia è sotto forma di cauzione, dovrà essere costituita da contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato con versamento o deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice . Quando la garanzia è sotto forma di fideiussione, potrà essere costituita a scelta dell’offerente da: - con bonifico bancario da effettuarsi a favore della Tesoreria del Comune di Falconara Marittima CODICE IBAN: XX00X 00000 00000000000000000 o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente; - fideiussione bancaria o da polizza fideiussoria rilasciate a favore del Comune di Falconara Marittima – P.IVA 00343140422 assicurativa o da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 107 del D.LgsD.lgs. 385/1993Del 1 settembre 1993 n° 385, che svolgono svolgano in via esclusiva o prevalente attività l'attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell' Economia e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgsdelle Finanze . 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia dovrà essere rilasciata in conformità agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie di cui al decreto ministeriale (MISE) 16 settembre 2022, n. 193 , pubblicato sulla G.U. n° 291 del 14 dicembre 2018) e, ai fini di semplificazione della procedura, gli offerenti C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 saranno tenuti a presentare le sole schede tecniche, contenute nell’ «Allegato B – Schede Tecniche» di cui al citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito − deve prevedere espressamente la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx La fideiussione bancaria e la polizza fideiussoria dovranno espressamente contenere, pena l’esclusione: - la validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell’offerta; - la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - , la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 1957, comma 1957,comma 2, del codice civile; - l’operatività civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice . − deve avere validità per almeno centottanta giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" dell'Amministrazionedalla data di presentazione dell'offerta . La fideiussione Talora, può essere richiesta una validità maggiore o minore e la polizza fideiussoria dovrà può essere corredata dall’impegno prescritto l'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codicegaranzia, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni. Ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, il concorrente dovrà altresì produrre l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (garanzia definitiva) di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice, che, trattandosi di finanza di progettodell'amministrazione aggiudicatrice, se l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui ai precedenti capoversi, oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante. Tale impegno l'aggiudicazione non è richiesto agli offerenti qualificati come micro, piccole e medie imprese, ivi compresi i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituitiancora avvenuta . La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 - oppure, duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 00 xxx xxx x.xxx. 00/0000 xx prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e L'importo della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo potrà essere è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema . Il possesso di tale requisito deve essere segnalato e documentato in sede di offerta . Unitamente a quanto esposto, l'offerente dovrà produrre una dichiarazione in cui all’articolo 93, comma 7, un Fideiussore si ottiene:impegna al rilascio di una garanzia fideiussoria - pari al dieci per cento dell'importo presunto del contratto - qualora l'offerente risultasse aggiudicatario dell'appalto .

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Samples: Bando Di Gara d'Appalto Di Servizi Leasing Finanziario Mobiliare Mediante Procedura Aperta

GARANZIA PROVVISORIA. Il concorrente dovrà inserire nella cartella L'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata garanzia provvisoria, corrispondente alla busta amministrativa idonea garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 93 del Codice, al 1% (uno per cento) dell’importo a beneficio dell’Amministrazione, per un importo € 49.598,16 (euro quarantanovemilacinquecentonovantotto/16), pari al 2% del valore stimato della concessione base di gara pari a € 2.479.908,002.097,69 (Euro duemilanovantasette/69), sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La • Tale garanzia, che in caso di raggruppamenti dovrà essere intestata a tutti i soggetti raggruppatida presentarsi nelle forme stabilite dall’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 e smi e art.1 comma 4 della L. 120/2020, potrà essere costituita a scelta dell’offerente da: - con bonifico bancario da effettuarsi a favore della Tesoreria del Comune di Falconara Marittima CODICE IBAN: XX00X 00000 00000000000000000 o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente; - fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciate a favore del Comune di Falconara Marittima – P.IVA 00343140422 da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia dovrà essere rilasciata in conformità agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie di cui al decreto ministeriale (MISE) 16 settembre 2022, n. 193 , pubblicato sulla G.U. n° 291 del 14 dicembre 2018) e, ai fini di semplificazione della procedura, gli offerenti C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 saranno tenuti a presentare le sole schede tecniche, contenute nell’ «Allegato B – Schede Tecniche» di cui al citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx La fideiussione bancaria e la polizza fideiussoria dovranno espressamente contenere, pena l’esclusioneprevedere espressamente: - la validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell’offerta; - la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; - l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta di IGEA Spa; - deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta; - deve essere altresì corredata, a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" dell'Amministrazione. La fideiussione e la polizza fideiussoria dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93pena di esclusione, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni. Ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, il concorrente dovrà altresì produrre l’impegno dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione l'esecuzione del contratto (garanzia definitiva) di cui all’articolo 103qualora l'offerente risultasse affidatario. Quest’ultima disposizione comma non si applica alle micro-imprese, comma 1, del Codice, che, trattandosi di finanza di progetto, se l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o allegato alla garanzia di cui ai precedenti capoversi, oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante. Tale impegno non è richiesto agli offerenti qualificati come microconsorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, ivi compresi i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia fideiussoria e provvisoria dovrà essere firmata digitalmente sia dal concorrente che dal fideiussore. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscri- zione del contratto medesimo. La garanzia dovrà essere corredata della dichiarazione sostitutiva dell’atto di impegno devono notorietà del fideiussore con cui lo stesso dichiara di essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio legittimato a sottoscrivere fideiussioni o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 - oppure, duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 00 xxx xxx x.xxx. 00/0000 xx prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offertal’even- tuale procura. L’importo della garanzia garanzia, e del suo eventuale rinnovo potrà essere rinnovo, è ridotto secondo le misure i termini e le modalità di cui all’art. 93, previste dell’articolo 93 comma 7 del CodiceD.lgs. n. 50/2016. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala tale beneficio, l'operatore economico dovrà produrre la dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 45 e documenta nell’offerta 46 del d.P.R. 445/2000 inerente il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati possedutidi valida certificazione di qualità rilasciata da un ente certificatore accreditato. In particolare, l’operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla documen- tazione qui richiesta fotocopia resa autentica della certificazione di qualità. Nel caso di partecipazione possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, c. 7 del D.Lgs. n. 50/16 la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in forma associata, tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute. Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di con- sorzio ordinario la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:ciascuna impresa. Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva relativa alle riduzioni previste.

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Samples: Lettera D’invito a Formulare Offerta

GARANZIA PROVVISORIA. Il concorrente dovrà inserire nella cartella corrispondente alla busta amministrativa idonea L'offerta sarà corredata da una garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo fideiussoria, come da art. 93 del Codice, a beneficio dell’Amministrazione, per un importo € 49.598,16 (euro quarantanovemilacinquecentonovantotto/16)D.Lgs n.50/2016, pari al 2% del valore stimato della concessione pari a € 2.479.908,00prezzo base indicato nel bando di gara, sotto forma di cauzione o fideiussione. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria dovrà riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. La garanzia, che in caso di raggruppamenti dovrà essere intestata a tutti i soggetti raggruppati, cauzione potrà essere costituita a scelta dell’offerente da: - con bonifico bancario da effettuarsi a favore della Tesoreria in contanti o in titoli del Comune debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di Falconara Marittima CODICE IBAN: XX00X 00000 00000000000000000 tesoreria provinciale o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente; - fideiussione bancaria o polizza presso le aziende autorizzate. La garanzia fideiussoria rilasciate a favore del Comune di Falconara Marittima – P.IVA 00343140422 potrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo all'art. 106 del D.LgsD.lgs n.385/1993, come da art. 385/1993, che svolgono in via esclusiva 93 comma 9 del D.Lgs n.50/2016. Dovrà accompagnare l’offerta al momento della sua presentazione e può essere prestata anche mediante fideiussione bancaria o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia dovrà cauzione deve essere rilasciata conforme alla scheda tecnica 1.1, allegata da decreto ministeriale 12 marzo 2004, n.123, in conformità agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto ministeriale (MISE) 16 settembre 2022, n. 193 , pubblicato sulla G.U. n° 291 del 14 dicembre 2018) e, ai fini di semplificazione della procedura, gli offerenti C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 saranno tenuti a presentare opportunamente integrati con le sole schede tecniche, contenute nell’ «Allegato B – Schede Tecniche» disposizioni di cui al citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraenteall’art. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito 93 del D. Lgs. n. 50/2016 . Essa deve prevedere espressamente la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx La fideiussione bancaria e la polizza fideiussoria dovranno espressamente contenere, pena l’esclusione: - la validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell’offerta; - la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - , la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; - l’operatività , nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" dell'Amministrazionesemplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto secondo le modalità previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016 per gli operatori economici in possesso delle certificazioni e requisiti elencati. Qualsiasi appendice al testo della polizza, che dovrà essere prodotta in originale, deve essere portata a conoscenza della stazione appaltante già in sede di partecipazione alla procedura pubblica. In deroga all’art. 8 dello schema tipo 1.1 del suddetto D.M. la cauzione dovrà prevedere quale foro competente per le competenze che dovessero insorgere fra garante e stazione appaltante, il Tribunale di Siena. La fideiussione garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La garanzia dovrà avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data presentazione dell'offerta, e la polizza fideiussoria dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni. Ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, il concorrente dovrà altresì produrre l’impegno dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione l'esecuzione del contratto (garanzia definitiva) contratto, di cui all’articolo 103agli art. 103 e 105 del D.Lgs 50/2016, comma 1qualora l'offerente risultasse affidatario. La stazione appaltante, del Codicenell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, che, trattandosi di finanza di progetto, se l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla provvede allo svincolo della garanzia di cui ai precedenti capoversi, oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo all'art. 93 comma 9 del garante. Tale impegno non è richiesto agli offerenti qualificati come micro, piccole e medie imprese, ivi compresi i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 - oppure, duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 00 xxx xxx x.xxx. 00/0000 xx prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo potrà essere ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:D.Lgs n.50/2016.

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GARANZIA PROVVISORIA. Il concorrente dovrà inserire nella cartella corrispondente alla busta amministrativa idonea L'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 93 fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2 per cento del Codiceprezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a beneficio dell’Amministrazionescelta dell'offerente. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, per un importo € 49.598,16 (euro quarantanovemilacinquecentonovantotto/16), pari al 2% la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del valore stimato della concessione pari a € 2.479.908,00raggruppamento medesimo. La garanziacauzione può essere costituita, che in caso di raggruppamenti dovrà essere intestata a tutti i soggetti raggruppati, potrà essere costituita a scelta dell’offerente da: - con bonifico bancario da effettuarsi dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Tesoreria del Comune di Falconara Marittima CODICE IBAN: XX00X 00000 00000000000000000 o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente; - fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciate dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria, a favore del Comune di Falconara Marittima – P.IVA 00343140422 scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 58/1998 decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia dovrà essere rilasciata in conformità agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie di cui al decreto ministeriale (MISE) 16 settembre 2022, n. 193 , pubblicato sulla G.U. n° 291 del 14 dicembre 2018) e, ai fini di semplificazione della procedura, gli offerenti C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 saranno tenuti a presentare le sole schede tecniche, contenute nell’ «Allegato B – Schede Tecniche» di cui al citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito deve prevedere espressamente la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx La fideiussione bancaria e la polizza fideiussoria dovranno espressamente contenere, pena l’esclusione: - la validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell’offerta; - la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - , la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2secondo comma, del codice civile; - l’operatività , nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" dell'Amministrazionesemplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione e garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la polizza fideiussoria dovrà essere corredata dall’impegno mancata sottoscrizione del garante contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Sono fatte salve le riduzioni della garanzia previste dall’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. L'offerta è altresì corredata, a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93pena di esclusione, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni. Ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, il concorrente dovrà altresì produrre l’impegno dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione l'esecuzione del contratto (garanzia definitiva) di cui all’articolo 103contratto, comma 1, del Codice, che, trattandosi di finanza di progetto, se l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui ai precedenti capoversi, oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante. Tale impegno non è richiesto agli offerenti qualificati come micro, piccole e medie imprese, ivi compresi i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 - oppure, duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 00 xxx xxx x.xxx. 00/0000 xx prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo potrà essere ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:qualora l'offerente risultasse affidatario.

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GARANZIA PROVVISORIA. Il concorrente dovrà inserire nella cartella corrispondente alla busta amministrativa idonea Concorrente è tenuto ad inserire, nell'area “Risposta amministrativa” della “Fase di Offerta”, la garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 93 sotto forma di fidejussione o di cauzione. La fidejussione, da presentare in originale (file) firmata digitalmente, potrà essere rilasciata da Istituti Bancari o assicurativi o da intermediari finanziari con le modalità e secondo il testo di cui allo schema Allegato X al presente Bando. In caso di fidejussione prestata da intermediari finanziari, il Concorrente produce il modulo di fidejussione contenente gli estremi dell'autorizzazione al rilascio di garanzie nei confronti del Codice, a beneficio dell’Amministrazione, per un importo € 49.598,16 pubblico. L’ammontare della garanzia è di Euro 83.340,00 (euro quarantanovemilacinquecentonovantotto/16Euro ottantremilatrecentoquaranta/00), pari al 2% del valore stimato della concessione pari a € 2.479.908,00. La garanzia, che in In caso di raggruppamenti dovrà essere intestata prestazione della garanzia in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato o presso Agenzia autorizzata, a tutti i soggetti raggruppati, potrà essere costituita a scelta dell’offerente da: - con bonifico bancario da effettuarsi titolo di pegno a favore della Tesoreria di Xxxxxxxx S.p.A., l’operatore economico dovrà produrre, a comprova dell’avvenuto versamento, la copia scansionata del Comune titolo accompagnata da dichiarazione di Falconara Marittima CODICE IBAN: XX00X 00000 00000000000000000 conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente dal proprio Legale Rappresentante o con altri strumenti e canali Procuratore. Tale cauzione è, in ogni caso, assoggettata a norme giuridiche di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente; - fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciate a favore del Comune contabilità di Falconara Marittima – P.IVA 00343140422 da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia dovrà essere rilasciata in conformità agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie di cui al decreto ministeriale (MISE) 16 settembre 2022, n. 193 , pubblicato sulla G.U. n° 291 del 14 dicembre 2018) e, ai fini di semplificazione della procedura, gli offerenti C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 saranno tenuti a presentare le sole schede tecniche, contenute nell’ «Allegato B – Schede Tecniche» di cui al citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraenteStato. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito prestazione della cauzione in numerario, la fideiussione deve essere intestata relativa somma va versata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi Gli operatori economicifavore di Xxxxxxxx S.p.A. a mezzo bonifico bancario presso: Poste Italiane S.p.A. – IBAN XX00X0000000000000000000000 intestato a ITALFERR S.p.A. - via Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, prima 71 - 00155 Roma, con la seguente causale: “Cauzione provvisoria relativa all’affidamento dei servizi di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: plottaggio e consegna file PDM - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx La fideiussione bancaria e la polizza fideiussoria dovranno espressamente contenere, pena l’esclusione: - la validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell’offerta; - la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; - l’operatività entro 15 giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" dell'Amministrazione. La fideiussione e la polizza fideiussoria dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni. Ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, il concorrente dovrà altresì produrre l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto CIG:6847630B07” (garanzia definitiva) di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice, che, trattandosi di finanza di progetto, se l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui ai precedenti capoversi, oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante. Tale impegno non è richiesto agli offerenti qualificati come micro, piccole e medie imprese, ivi compresi i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. RdA-32008).” La garanzia fideiussoria e copre la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente mancata sottoscrizione dell’Accordo Quadro, dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’Aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio dolo o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 - oppure, duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 00 xxx xxx x.xxx. 00/0000 xx prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decretocolpa grave. In caso di richiesta Riunioni di estensione della durata Imprese e validità dell’offerta e di Consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del Codice Civile, formalmente non costituiti, devono essere indicate quali intestatarie della garanzia fideiussorianel cui interesse questa è prestata tutte le Imprese che intendono costituire il Raggruppamento. Nell’ipotesi di subentro di un nuovo soggetto nella posizione di Concorrente nei casi descritti dalla Avvertenza relativa al punto 10.1 del presente Bando, il concorrente potrà produrre una nuova deve essere novata o ripresentata ex novo la garanzia provvisoria di altro garantecui al presente punto, senza altra modifica che la sostituzione dell’intestatario originario con il nuovo soggetto subentrante. La garanzia provvisoria dell’Aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro. La garanzia provvisoria dei non aggiudicatari è svincolata automaticamente alla scadenza del trentesimo giorno successivo alla data in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo potrà essere ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:l’aggiudicazione diventa efficace.

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GARANZIA PROVVISORIA. Il concorrente L’impresa Concorrente dovrà inserire nella cartella corrispondente alla busta amministrativa idonea prestare, secondo le modalità previste dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016, una garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 93 del Codice, a beneficio dell’Amministrazione, per un importo € 49.598,16 (euro quarantanovemilacinquecentonovantotto/16), pari al 2% del valore stimato della concessione pari posto a € 2.479.908,00base d’asta per ciascun Lotto. La garanziagaranzia provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, che con impegno all’eventuale rinnovo nel caso in caso di raggruppamenti cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Essa dovrà essere intestata a tutti i soggetti raggruppatiprestata: • in contanti, potrà essere costituita a scelta dell’offerente da: nel rispetto del limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 231/2007 con bonifico, con assegno circolare o in titoli di Stato, depositati presso il Tesoriere dell’AO San Xxxxxxxx UNICREDIT, Agenzia Magna Grecia n. 30633, Roma - con bonifico bancario da effettuarsi a favore della Tesoreria IBAN XX00X0000000000000000000000 BIC/SWIFT UNICRITM1B56 – presso X.xx Xxxxx Xxxxxx x. 00/X , 00000 - Xxxx sul c/c 000400007365 intestato ad Azienda Ospedaliera S. Xxxxxxxx – Addolorata, specificando la causale del Comune di Falconara Marittima CODICE IBAN: XX00X 00000 00000000000000000 o con altri strumenti versamento e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigentela data; - fideiussione ovvero − mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciate a ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. Al fine di comprovare in sede di procedura l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il Concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme. Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Comune di Falconara Marittima – P.IVA 00343140422 Concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati. La fidejussione provvisoria può essere rilasciata, a scelta dell’offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive rispettivi attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo all’albo di cui all'articolo all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993n. 385 del 1 settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo nell’albo previsto dall'articolo dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia dovrà essere rilasciata in conformità agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie di cui al decreto ministeriale (MISE) 16 settembre 2022, n. 193 , pubblicato sulla G.U. n° 291 del 14 dicembre 2018) e, ai fini di semplificazione della procedura, gli offerenti C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 saranno tenuti a presentare le sole schede tecniche, contenute nell’ «Allegato B – Schede Tecniche» di cui al citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx -xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx -xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx/xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ -xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx_xxx_ abilitati.pdf -xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/Xxxx Page.jsp La fideiussione bancaria e la polizza fideiussoria dovranno espressamente conteneremedesima fidejussione, pena l’esclusione: - la validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell’offerta; - la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957comunque rilasciata, comma 2, del codice civile; - l’operatività entro 15 giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" dell'Amministrazione. La fideiussione e la polizza fideiussoria dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni. Ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, il concorrente dovrà altresì produrre l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (garanzia definitiva) di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice, che, trattandosi di finanza di progetto, se l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui ai precedenti capoversi, oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante. Tale impegno non è richiesto agli offerenti qualificati come micro, piccole e medie imprese, ivi compresi i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 - oppure, duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 00 xxx xxx x.xxx. 00/0000 xx prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo potrà essere ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottieneparticolare:

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GARANZIA PROVVISORIA. Il concorrente Ai sensi e per gli effetti dell’art. 93, comma 1 e comma 10, del D. Lgs. 50/2016 l'offerta dovrà inserire nella cartella corrispondente alla busta amministrativa idonea essere corredata da una garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 93 a favore del Codice, a beneficio dell’Amministrazione, per un importo € 49.598,16 (euro quarantanovemilacinquecentonovantotto/16), Comune di Falconara Marittima di Euro 72.449,19 pari al 2% del valore stimato della concessione pari a dell’appalto (2.479.908,00. La garanzia3.622.459,68), che costituita in caso di raggruppamenti dovrà essere intestata a tutti i soggetti raggruppati, potrà essere costituita a scelta dell’offerente dauno dei seguenti modi: - in contanti con versamento presso la Tesoreria Comunale del Comune di Falconara Marittima da versare presso la BPER banca spa CODICE IBAN: XX00X 00000 00000000000000000; - mediante bonifico bancario da effettuarsi a favore della Tesoreria del Comune di Falconara Marittima CODICE IBAN: XX00X 00000 00000000000000000 00000000000000000; - mediante assegni circolari a favore della Tesoreria del Comune di Falconara Marittima, presso BPER banca s.p.a. - titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o con altri strumenti e canali presso le aziende autorizzate, a titolo di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigentepegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice; - fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciate a favore del Comune di Falconara Marittima – P.IVA 00343140422 da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia dovrà Le garanzie fideiussorie (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) dovranno essere rilasciata in conformità conformi agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie di cui al decreto ministeriale (MISE) 16 settembre 2022approvati con DECRETO del Ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 193 , pubblicato sulla G.U. n° 291 del 14 dicembre 2018) e, ai fini di semplificazione della procedura, gli offerenti C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 saranno tenuti a presentare le sole schede tecniche, contenute nell’ «Allegato B – Schede Tecniche» di cui al citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente31. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx La fideiussione bancaria e la polizza fideiussoria dovranno espressamente contenere, pena l’esclusione: COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0053403-25/11/2021-D472-PG-0057-00010009-P - la validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell’offerta; - la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; - l’operatività entro 15 giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" dell'Amministrazione. La fideiussione e la polizza fideiussoria dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni. Ai sensi dell’articolo 93La garanzia provvisoria (qualsiasi sia il modo in cui è stata costituita) dovrà essere accompagnata, comma 8a pena di esclusione, del Codice, dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente dovrà altresì produrre l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (garanzia definitiva) contratto, di cui all’articolo 103all’art. 103 del D.lgs. 50/2016 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. È fatta salva la possibilità, ai sensi dell’art. 93, comma 18, ultimo periodo del Codiced.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., chedi non presentare il suddetto impegno a rilasciare la garanzia definitiva nel caso l’offerta sia presentata da microimprese, trattandosi di finanza di progetto, se l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto piccole e medie imprese o allegato alla garanzia di cui ai precedenti capoversi, oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante. Tale impegno non è richiesto agli offerenti qualificati come microda raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, ivi compresi i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 - oppure, duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 00 xxx xxx x.xxx. 00/0000 xx prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo potrà essere ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

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GARANZIA PROVVISORIA. Il concorrente dovrà inserire nella cartella corrispondente alla busta amministrativa idonea Le offerte dovranno essere corredate, a pena di esclusione, dalla garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 93 del Codice, a beneficio dell’Amministrazione, per un importo € 49.598,16 (euro quarantanovemilacinquecentonovantotto/16), pari al 2% del valore stimato della concessione prezzo fisso posto a base di gara, e quindi pari a € 2.479.908,00ad Euro 640 (seicentoquaranta/00). La garanzia, che in caso di raggruppamenti garanzia dovrà essere intestata rilasciata secondo le forme e con le modalità di cui all’art. 93 D.lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a tutti i soggetti raggruppatiscelta dell'offerente. Qualora la garanzia provvisoria sia presentata sotto forma di cauzione, potrà essa può essere costituita in contanti o in titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a scelta dell’offerente da: - con bonifico bancario titolo di pegno da effettuarsi pagare a favore della Tesoreria Stazione Appaltante. In tal caso, la cauzione provvisoria dovrà comunque essere corredata, a pena di esclusione, dell'impegno incondizionato di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del Comune contratto di Falconara Marittima CODICE IBANcui all'art. 93, comma 8 D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Nel caso in cui la garanzia sia rilasciata sotto forma di fideiussione, essa dovrà: XX00X 00000 00000000000000000 o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente; - fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciate a favore del Comune di Falconara Marittima – P.IVA 00343140422  essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari intermedia- ri finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività l'attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte par- Xxx xxx Xxxxxxx, 13 10122 Torino te di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo dall'art. 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano ab- biano i requisiti minimi di solvibilità richiesti richiesto dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia dovrà essere rilasciata in conformità agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie di cui al decreto ministeriale (MISE) 16 settembre 2022, n. 193 , pubblicato sulla G.U. n° 291 del 14 dicembre 2018) e, ai fini di semplificazione della procedura, gli offerenti C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 saranno tenuti ;  avere una durata pari a presentare le sole schede tecniche, contenute nell’ «Allegato B – Schede Tecniche» di cui al citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx La fideiussione bancaria e la polizza fideiussoria dovranno espressamente contenere, pena l’esclusione: - la validità per almeno 180 giorni dal dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione dell’offertadelle offerte; -  prevedere espressamente la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - , la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2, del codice civilecivi- le, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; - l’operatività entro 15 giorni  contenere, a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" dell'Amministrazione. La fideiussione e la polizza fideiussoria dovrà essere corredata dall’impegno del garante pena di esclusione, l'impegno incondizionato di un fideiussore a rinnovare ri- lasciare la garanzia ai sensi dell’artfideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 93, comma 5 del Codice8 D.Lgs. 50/2016, su richiesta qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. L'importo della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni. Ai sensi dell’articolo 93garanzia, comma 8, del Codice, il concorrente dovrà altresì produrre l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (garanzia definitiva) di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice, che, trattandosi di finanza di progetto, se l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui ai precedenti capoversi, oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante. Tale impegno non è richiesto agli offerenti qualificati come micro, piccole e medie imprese, ivi compresi i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); C.U.C. – costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx Provincia di Ancona COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0008359-21/02/2023-D472-PG-0023-00010009-P GARA N. 5/2023 - oppure, duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 00 xxx xxx x.xxx. 00/0000 xx prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo potrà essere rinnovo, è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’artnei casi previsti dall'art. 93, comma 7 del CodiceD.Lgs. 50/2016 delle percentuali in esso indicate. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta nella "busta A - Documentazione Amministrativa", il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati possedutirequisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle leggi vigenti. In caso di partecipazione raggruppamenti temporanei, per beneficiare della predetta riduzione, è necessario che cia- scun membro del raggruppamento sia in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità delle certificazioni di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:sopra.

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