Common use of GARANZIA PROVVISORIA Clause in Contracts

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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Samples: Coibentazione Tubazioni, www.comune.quartucciu.ca.it, www.sardegnaambiente.it

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoriaprovvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 . ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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Samples: www.comune.catania.it, bussola.s3.eu-west-1.amazonaws.com, www.aspefmantova.it

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoriaprovvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 . ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta L'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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Samples: www.cbtoscanacosta.it, Cessione Del Contratto, www.acselspa.it

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per beneficiare della riduzione di cui ai periodi precedenti, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento con l’impresa ausiliaria. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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Samples: archivio.comune.pv.it, www.comune.brugherio.mb.it, trasparenza.mit.gov.it

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per beneficiare della riduzione di cui ai periodi precedenti, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento con l’impresa ausiliaria. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Per le modalità di "affidamento diretto" e "procedura negoziata, senza bando", di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui sopra, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello sopra previsto.

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Samples: www.comune.deruta.pg.it, www.aterprovinciadiroma.com, www.comune.quartucciu.ca.it

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoriaprovvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 . ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta L'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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Samples: Accordo Quadro Di Lavori, Accordo Quadro Di Lavori, trasparenza.mit.gov.it

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, che deve accompagnare l’offerta, così come disciplinata dall’articolo 93 del Codice, deve essere versata solo per la partecipazione all’Accordo quadro. La cauzione provvisoria, in conformità al comma 1 dell’articolo 93, dovrà essere pari al 1,00% da calcolare con riferimento all’importo massimo dei contratti aggiudicabili, a ciascun operatore economico,(619.200,00 per i lotti 1,3,5,7,9 e 1.238.400,00 per i lotti 2,4,6,8,10) e si applicheranno tutte le riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 93. Tale scelta è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle micro, piccole e medie imprese. Pertanto, l’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti cauzioni provvisorie, distinte per ciascun lotto di partecipazione: Lotto Importo massimo affidabile Importo cauzione provvisoria La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO INTERVENTI INERENTI IL PATRIMONIO - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923. Inoltre, ai sensi di quanto disposto dall'artdell’art. 93 93, comma 8, del d.lgsD.lgs. n. 50/2016 50/2016, il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993), anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e s.m.i.medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario all’affidatario o all'adozione all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della sottoscrizione documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussionecostituita, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.concorrente:

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoriaprovvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 . ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta L'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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Samples: www.provincia.savona.it, Contratto Di Appalto

GARANZIA PROVVISORIA. Ai sensi dell'art. 53, c. 1, d.lgs. 36/2023: Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'1% dell9importo previsto nell9avviso o nell9invito per il contratto oggetto di affidamento La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.36/2023, copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli artt. 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, n. 159 di cui al d.lgs. 159/2011, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La Tale garanzia provvisoria - art. 106 c. 1, del codice - è pari al 2 per cento 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli valore complessivo del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerentepresente appalto. Al fine di Per rendere l’importo l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto d'appalto e al grado di rischio ad a esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione l'importo sino all’1 per cento ovvero all'1% o incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 364%, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanziecon apposita motivazione. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2% del valore complessivo della procedura. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciscuna impresa del raggruppamento medesimo La garanzia provvisoria è costituita sotto forma di cauzione con bonifico (o altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente), a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante. Oppure La garazia provvisoria è costituita sotto forma di fideiussione ed è rilascita da istituto di credito autorizzato(1), a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata digitalmente, viene verificata telematicamente presso l'emittente ovvero gestita con ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 del D.L. 135/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AgID con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice. La garanzia prevede la rinuncia: • al beneficio della preventiva escussione del debitore principle; • all'eccezione di cui all'art. 1957(2) c. 2 per cento del prezzo basec.c.; • all'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa stazione appaltante. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire copre un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito - che possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, variare in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltanteprocedimento - decorrenti dalla presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice30% quando, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie la certificazione del sistema di qualità conforme alla norma UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale è stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme della norma serie UNI CEI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi 45000 e della norma serie UNI CEI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067IEC 17000. La stessa Si applica la riduzione è applicata del 50%, non cumulabile con la riduzione del 30%, nei confronti delle microimpresemicro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimpresemicro, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10%, cumulabile con la riduzione del 30% e del 50%, quando l'operatore economico dovrà segnalarepresenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediande ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 del D.L. 135/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AgID con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1. L'importo della garanzia e del suo rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20%, cumulabile con le riduzioni del 30% e del 50%, quando l'operatore economico possegga una o più delle certificazioni o marchi individuati dall'allegato II.13 del codice, nei documenti di gara iniziali, che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. Nel caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per beneficiare della riduzione il possesso dei requisiti viene espressamente indicato nel contratto, in quanto opportunamente documentatto nei modi previsti dalla normativa vigente in sede di offerta. La garanzia è conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell9economia e delle finanze, e prevede la rivalsa verso il possesso dei relativi requisiti contraente e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigentiil diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

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Samples: www.provincia.imperia.it

GARANZIA PROVVISORIA. La Le ditte che intendono partecipare devono costituire , pena esclusione, una garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la provvisoria a copertura della eventuale mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di € 310 pari al 2% dell’importo totale della fornitura a base d’appalto, da prestare mediante apposita fidejussione, ai sensi dell’art. 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, in base agli schemi-tipo di cui agli articoli 103 al DM 12-03-2004 n. 123, rilasciata da istituti di credito o imprese di assicurazione all’uopo autorizzati, ovvero da intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D. Lgs. 1-9- 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e 104, qualora l'offerente risultasse affidatarioche sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24-02-1998 n. 58. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà espressamente prevedere: ▪ che l’istituto emittente si impegna a rilasciare garanzia fidejussoria (definitiva) qualora l’offerente risulti aggiudicatario; ▪ che la Garanzia provvisoria avrà una validità di cui sopra dovrà prevedere espressamente almeno n. 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta; ▪ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’art. 1957, comma 2, 2 del codice civile e la sua operatività l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantedell’Ente appaltante. L'importo Si precisa che l’efficacia della garanzia cessa automaticamente qualora il contraente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni dall’aggiudicazione della gara ad altra impresa oppure cessa automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di appalto da parte del contraente aggiudicatario della gara. Pertanto si provvederà alla comunicazione dell’aggiudicazione e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo al contestuale svincolo della garanzia con le modalità indicate dall'articolo di cui all’art. 93 comma 9 del D. Lgs. 50/2016. L’importo della garanzia, ai sensi dell’art. 93 comma 7 del Codice, D.Lgs 50/2016 è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione EN 45000 e audit (EMAS)della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione ambientale ai sensi di qualità conforme alle norme europee della norma UNI EN serie CEI ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese9000. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offertadel beneficio, il concorrente segnala il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigentidel requisito mediante presentazione della certificazione del sistema di qualità (o copia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) in corso di validità, rilasciata da Organismo di certificazione, che documenti il possesso del sistema di qualità dell’impresa concorrente; oppure dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa alla suddetta certificazione del sistema di qualità. In caso di Raggruppamento temporaneo di impresa o di consorzio detto requisito deve essere posseduto almeno dall’impresa capogruppo o dal consorzio.

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GARANZIA PROVVISORIA. La Ai sensi dell’art. 93, comma 1, del Codice, l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è " pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Ove previsto dalla lex specialis di gara, in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese di cui all’art. 48 del Codice, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o di fideiussionepresso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9. La garanzia fideiussoria a scelta dell'offerente. Al fine dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 36106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, comma 2n. 385, lettera a) che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Codicedecreto legislativo 24 febbraio 1998, è facoltà n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenzacui all'articolo 1957, l'importo secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazionemedesima entro quindici giorni, a prestare anche la cauzione definitivasemplice richiesta scritta della Sport e salute. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante Sport e salute nel corso della procedura, per la durata indicata nel bandoindicata, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di microimpreseinformazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato n. 159; la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957Ex art. 93, comma 27, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta Codice, l'importo della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia garanzia, e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.ridotto:

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Samples: www.sportesalute.eu

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoriaprovvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 . ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo - l’importo della garanzia da prestare è ridotto del 50% per i soggetti partecipanti che, tra i documenti a corredo dell’offerta, producono la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. In caso di GEIE, raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzio ordinario di concorrenti, la riduzione del 50% è consentita mediante possesso di certificazione UNI EN ISO 9000 da parte di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, rinnovo è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codicedi un ulteriore 30%, cumulabile con al riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici i soggetti partecipanti che abbiano dichiarato nella “domanda di partecipazione” di cui al punto A.1) di essere in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la Emas) oppure è ridotto di un ulteriore 20% per i soggetti partecipanti che abbiano dichiarato nella “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale” di cui al punto A.1) di essere in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 Uni En Iso 14001. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi primo, secondo e terzo, per i soggetti partecipanti che sviluppano abbiano dichiarato nella “domanda di partecipazione” di cui al punto A.1) di aver sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO Uni En Iso 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISOUni Iso/TS Ts 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti ; In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. la dichiarazione di essere in possesso delle microimpresecertificazioni sopra indicate conformi alle norme europee in corso di validità, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici deve essere resa dai soggetti qualificati per le categorie richieste facente parte del raggruppamento o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. del consorzio o del G.E.I.E. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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GARANZIA PROVVISORIA. La Le ditte che intendono partecipare devono costituire , pena esclusione, una garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la provvisoria a copertura della eventuale mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di € 789 pari al 2% dell’importo totale della fornitura a base d’appalto, da prestare mediante apposita fidejussione, ai sensi dell’art. 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, in base agli schemi-tipo di cui agli articoli 103 al DM 12-03-2004 n. 123, rilasciata da istituti di credito o imprese di assicurazione all’uopo autorizzati, ovvero da intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D. Lgs. 1-9-1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e 104, qualora l'offerente risultasse affidatarioche sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24-02-1998 n. 58. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà espressamente prevedere: ▪ che l’istituto emittente si impegna a rilasciare garanzia fidejussoria (definitiva) qualora l’offerente risulti aggiudicatario; ▪ che la Garanzia provvisoria avrà una validità di cui sopra dovrà prevedere espressamente almeno n. 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta; ▪ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’art. 1957, comma 2, 2 del codice civile e la sua operatività l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantedell’Ente appaltante. L'importo Si precisa che l’efficacia della garanzia cessa automaticamente qualora il contraente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni dall’aggiudicazione della gara ad altra impresa oppure cessa automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di appalto da parte del contraente aggiudicatario della gara. Pertanto si provvederà alla comunicazione dell’aggiudicazione e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo al contestuale svincolo della garanzia con le modalità indicate dall'articolo di cui all’art. 93 comma 9 del D. Lgs. 50/2016. L’importo della garanzia, ai sensi dell’art. 93 comma 7 del Codice, D.Lgs 50/2016 è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione EN 45000 e audit (EMAS)della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione ambientale ai sensi di qualità conforme alle norme europee della norma UNI EN serie CEI ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese9000. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offertadel beneficio, il concorrente segnala il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigentidel requisito mediante presentazione della certificazione del sistema di qualità (o copia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) in corso di validità, rilasciata da Organismo di certificazione, che documenti il possesso del sistema di qualità dell’impresa concorrente; oppure dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa alla suddetta certificazione del sistema di qualità. In caso di Raggruppamento temporaneo di impresa o di consorzio detto requisito deve essere posseduto almeno dall’impresa capogruppo o dal consorzio.

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GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoriaprovvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 . ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Da tale impegno sono esonerate le Piccole Medie Imprese ai sensi del comma 8 dell’art. 93 del d.lgs.50/2016. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, ai Ai sensi di quanto disposto dall'artdell’art. 93 comma 1 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.50/2016, copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazioneper essere ammessi alla gara, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento l’offerta deve essere corredata dal versamento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è a corredo dell’offerta pari al 2 per cento del prezzo 2%, IVA esclusa, dell’importo posto a base indicato nel bando o nell'invitodi gara, sotto forma di cauzione (in contantie pertanto pari ad Euro 543,40. Tale garanzia dovrà essere costituita, con bonificoa scelta dell'offerente, in assegni circolari contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o di fideiussionepresso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria a scelta dell'offerente. Al fine dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 36106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta e prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, lettera a) del CodiceCodice civile; • l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, è facoltà a semplice richiesta scritta della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenzaappaltante; • impegno del garante, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativasu richiesta dell’Amministrazione, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazionel’aggiudicazione. Salvo nel La riduzione della cauzione è ammessa alle condizioni previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. Nel caso di microimpresepartecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi costituendi, piccole e medie tutte le imprese e di raggruppamenti di operatori economici raggruppate o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimpreseconsorziate dovranno possedere la documentazione citata nel presente articolo o effettuare le dichiarazioni previste per usufruire delle riduzioni; inoltre la polizza o fideiussione, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione dovrà riguardare tutte le imprese del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatarioRaggruppamento medesimo. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rimando all’art. 93 del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione AppaltanteD. Lgs.50/2016. L'importo Lo svincolo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimpreseditte non aggiudicatarie avverrà nei termini e con le modalità previste dall’art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Qualora non si proceda al perfezionamento dell’affidamento per fatto dell’aggiudicatario, la garanzia sarà incamerata a titolo di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigentirisarcimento danni.

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GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata da: • una garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'artcome definita dall’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.Codice, copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo 2% della base indicato nel bando dell’appalto senza rinnovi o nell'invitoaltre opzioni e precisamente di importo pari, sotto forma di cauzione (in contantisalvo quanto previsto all’art. 93, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) co. 7 del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso ad € 20.000,00; • una dichiarazione di procedure di gara realizzate in forma aggregata impegno, da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno parte di un fideiussoreistituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, co. 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, co. 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, co. 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 co. 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, co. 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: • in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; • fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, co. del d.lgs 231/2007, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con bonifico in c/c bancario al seguente Codice IBAN: XX00X0000000000000000000000 intestato all’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, specificando come causale: “CAUZIONE PROVVISORIA - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE E PULIZIA BANCHINE MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E • fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, co. 3 del Codice a favore dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia. In ogni caso, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, è conforme allo schema tipo di cui agli articoli 103 all’art. 103, co. 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx -xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/ Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: • contenere espressa menzione dell’oggetto e 104del soggetto garantito; • essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui sopra dovrà all’art. 45, co. 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; • essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19/01/2018; • avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; • prevedere espressamente espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; • la rinuncia all'eccezione ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, comma 2, all’art. 1957 del codice civile e civile; • la sua loro operatività entro 15 quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantestazione appaltante; • contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante. L'importo La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in formato elettronico, allegata sul SATER: • documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; • copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, co. 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, co. 2 del d.lgs. 82/2005). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità indicate dall'articolo 93 comma di cui all’art. 93, co. 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate di dette riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, co. 7, si ottiene: • in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, co. 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; • in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e lo documenta nei modi prescritti c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle norme vigenticonsorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, co. 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'artA norma dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.Codice, copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazionel'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo 1% dell'importo posto a base indicato nel bando o nell'invitodi gara, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e , valida per almeno n. 180 (centottanta) giorni successivi al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazionepresentazione dell’offerta. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la Deve inoltre contenere le seguenti condizioni: • rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la ; • rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua civile; • operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; • l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in favore della Stazione AppaltanteAppaltante calcolata sull’importo dell’appalto rideterminato in relazione all’offerta economica presentata dalla ditta e agli affidamenti che si concretizzeranno, ai sensi del predetto art. L'importo della 103 c. 1 e seguenti. In caso di A.T.I. o consorzio di concorrenti la suddetta garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi provvisoria dovrà essere emessa a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo nome di tutti i componenti il raggruppamento. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 comma 7 del Codice, la cauzione provvisoria è ridotta del 50% per gli operatori economici le Imprese in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al certificazione del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la qualità rilasciata da organismi accreditati. Qualora le Imprese certificate intendano avvalersi di tale beneficio dovranno allegare alla cauzione provvisoria l'originale o una copia conforme della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067cui trattasi. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie impresecauzione provvisoria coprirà la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario mentre verrà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalarei non aggiudicatari la cauzione verrà svincolata automaticamente all’atto di aggiudicazione dell’appalto. Alla concorrente aggiudicataria la garanzia è svincolata dall’Amministrazione contestualmente alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, in sede tempestivamente e, comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigentivalidità della garanzia.

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Samples: Bando Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. La Ai sensi dell'art.75 del D.lgs.163/2006, l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoriapari al due per cento del prezzo base d’asta di Euro 1.078.000,00. Tale garanzia, ai sensi che potrà essere prodotta sotto forma di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.cauzione o fideiussione a scelta dell'offerente, copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazioneper fatto dell'aggiudicatario e dovrà essere svincolata: − nei confronti dei non aggiudicatari, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011aggiudicazione; − nei confronti dell'aggiudicatario, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La Quando la garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanticauzione, con bonifico, in assegni circolari dovrà essere costituita da contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) Stato con versamento o deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Quando la garanzia è sotto forma di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti potrà essere costituita da fideiussione bancaria o da polizza assicurativa o da polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 36107 del D.lgs. 1 settembre 1993 n° 385, comma 2che svolgano in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanziea ciò autorizzati dal Ministero dell' Economia e delle Finanze. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale La garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno presentazione dell'offerta. A prescindere dalla forma di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie impresecostituzione prescelta, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104all'art. 113, qualora l'offerente l’offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigentiaggiudicatario dell'appalto.

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Samples: Bando Di Gara d'Appalto Di Servizi Per L’individuazione Dell’istituto Finanziario Affidatario Del Servizio Di Locazione Finanziaria – Leasing Per La Fornitura E Posa in Opera Di Una Copertura in Legno Lamellare Di Un’area in Zona F E Di Un Impianto Fotovoltaico Sulla Copertura Connesso Con La Rete Elettrica E Di Potenza Inferiore Ai 200 KWP

GARANZIA PROVVISORIA. La L'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoriafideiussoria pari al 2 % dell’importo totale posto a base di gara, al netto dell’IVA (2,00% di € 5.965.204,38 = € 119.304,09), costituita ai sensi e con le modalità di quanto disposto dall'artcui all’art. 93 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 50/2016. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 l'aggiudicazione ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contrattocontratto medesimo. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo xxxxx, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, relative al beneficio della riduzione dell’importo della cauzione per le Imprese in possesso delle certificazioni ivi disciplinate. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia provvisoria dei non aggiudicatari è pari al 2 per cento svincolata automaticamente alla scadenza del prezzo base indicato nel bando o nell'invitotrentesimo giorno successivo alla data in cui l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, sotto forma di fermo restando che il documento originale comprovante l’avvenuta costituzione della Garanzia stessa non verrà materialmente restituito Si precisa che la cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerenteprovvisoria è elemento essenziale dell’offerta ai sensi dell’art. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso95 Dlgs.50/2016, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per centocui mancanza comporterà l’esclusione dalla gara. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, L'offerta è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, come specificato dallo schema di cui agli articoli 103 contratto e 104dal CSA Generale, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio Documento probante il pagamento della preventiva escussione contribuzione prevista dalla Deliberazione n. 163 del debitore principale22 dicembre 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (in attuazione dell'art. 1, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957commi 65 e 67, comma 2della legge 23 dicembre 2005, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, N. 266 per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMASl'anno 2016), la certificazione ambientale ai sensi di €. 200,00. Ai fini del versamento della norma UNI EN ISO 14001 contribuzione, i concorrenti devono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità medesima. associazione o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalareconsorzio; al modulo, in sede alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di offertaesclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigentimodulo può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, ai Ai sensi di quanto disposto dall'artdell’art. 93 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.è richiesta una garanzia fideiussoria, copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La denominata “garanzia provvisoria è provvisoria” pari al 2 2% (due per cento cento) del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (o di fideiussione, a scelta dell'offerente. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o di fideiussionepresso le aziende autorizzate, a scelta dell'offerentetitolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Al fine La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di rendere l’importo solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n°385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n°58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connessomedesima entro quindici giorni, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà a semplice richiesta scritta della stazione appaltante non richiedere tali garanzieappaltante. Nel caso La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenzapresentazione dell'offerta, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante appaltante, nel corso della procedura, per la durata indicata nel dal bando, nel caso in cui cui, al momento della sua scadenza scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie impreseAi sensi del comma 8 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta dovrà essere è corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli artt. 103 e 104104 del medesimo decreto, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, Il presente comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni non si applica alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei ai raggruppamenti di operatori economici temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalareLa stazione appaltante, in sede nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigentiefficacia della garanzia.

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Samples: Accordo Quadro Per I Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Delle Strade Comunali, Delle Reti Idriche E Fognarie, Delle Fontanine Pubbliche, Dell’espurgo E Manutenzione Delle Caditorie E Fogne, Delle Aree E Spazi Attrezzati Pubblici E Della Segnaletica Orizzontale E Verticale

GARANZIA PROVVISORIA. La A norma dell’art. 93 del Codice, l'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria, ai sensi a favore dell’Unione Pedemontana parmense in forma di quanto disposto dall'artcauzione o fideiussione, pari al due per cento del prezzo a base della gara. 93 del d.lgsIl valore della garanzia provvisoria, quindi, non può essere inferiore ad euro 2122,00. n. 50/2016 e s.m.i., Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazioneper fatto dell'affidatario, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione compresa l’informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 89 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contrattod.lgs. 159/2011. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invitocauzione può essere costituita, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonificoa scelta dell'offerente, in assegni circolari contanti (fermo il limite ex art. 49 del d.lgs. 231/2001) o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanziepresso le aziende autorizzate . Nel caso di procedure cauzione, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenzaun istituto bancario o assicurativo o altro intermediario, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche recante l’impegno a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussorerilasciare, in caso di aggiudicazionel’offerente risultasse aggiudicatario, a prestare anche la garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile L’obbligatorietà della presentazione del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza predetto impegno non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e di ed ai raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata. La fideiussione, a pena scelta dell'offerente, può essere rilasciata: da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello solvibilità previsti dalle leggi che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, ne disciplinano le attività; dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatarioappositi siti internet. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo all'art. 1957, comma co. 2, del codice civile e la sua operatività Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067stazione appaltante. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimpresegaranzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La fideiussione dovrà essere: conforme agli schemi di polizza-tipo di cui al D.M. n. 31 del 19/01/2018 del MINISTERO dello DELLO SVILUPPO ECONOMICO pubblicato sulla GU serie e n. 83 del 10 aprile 2018 supplemento 16/ L recante Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, piccole comma 9 e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Escluse micro, piccole e medie imprese, la fideiussione dovrà contenere l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. E’ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile, e quindi e causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. La cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalaregli altri concorrenti, in sede di offertala stazione appaltante provvederà allo svincolo della garanzia tempestivamente e, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenticomunque, entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.

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GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% dell’importo della Base d’Asta, salva l’applicazione delle riduzioni per il possesso della/e certificazione/i (vedi requisito di idoneità tecnica), da costituirsi mediante fideiussione, ai sensi di quanto disposto dall'arte con le modalità previste dall’art. 93 del d.lgsCodice. n. 50/2016 In particolare, la garanzia provvisoria dovrà essere prodotta: - in caso di R.T.I./G.E.I.E. costituiti: • dall’impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento/G.E.I.E.; - in caso di R.T.I/G.E.I.E. costituendi • da una delle imprese raggruppande, con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande; - in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co.2, lett. e) del Codice non ancora costituito: • da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio; - in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45 co. 2 lett. e) del Codice già costituito o dei consorzi di cui alle lettere b) e s.m.i.c) dell’art. 45 co. 2, copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contrattoCodice • dal Consorzio medesimo. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento potrà essere costituita, a scelta del prezzo base indicato nel bando o nell'invitoconcorrente, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussionefideiussione ai sensi dell’art. 103 comma 9 del Codice e dovrà essere inserita nell’apposita busta, a scelta dell'offerentecome documento elettronico. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale La garanzia provvisoria potrà essere prestata anche costituita mediante, polizza bancaria o assicurativa e rilasciata imprese bancaria o assicurative o dagli intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a mezzo verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: La garanzia provvisoria, nonché la successiva dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104definitiva, qualora l'offerente il concorrente risultasse affidatarioaggiudicatario, dovranno essere prodotte secondo una delle due modalità seguenti: • sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. La fidejussione bancaria o assicurativa 1, lett. p) del D. Lgs. n. 82/2005 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del debitore principale, la rinuncia all'eccezione su richiamato Decreto; • sotto forma di cui all'articolo 1957copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 1 e 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione AppaltanteD. Lgs. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067n. 82/2005. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico Il documento cartaceo dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.essere costituito:

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussorefideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per beneficiare della riduzione di cui ai periodi precedenti, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento con l’impresa ausiliaria. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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GARANZIA PROVVISORIA. La Le prescrizioni che seguono in merito alla garanzia provvisoria, attuative delle previsioni dell’art. 93 del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016, devono essere rispettate dal concorrente a pena di esclusione. L’importo della garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93, comma 1, del D,Lgs, n.50 del 18 Aprile 2016, dovrà essere pari al 2% dell’importo a base di quanto disposto dall'artgara indicato nella presente lettera di invito. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al garanzia, a scelta dell’offerente, ai sensi del comma 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invitodell’art. 93, sotto forma di cauzione (può essere costituita in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o di fideiussionepresso le aziende autorizzate, a scelta dell'offerente. Al fine titolo di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado pegno a favore di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanziequest’Amministrazione. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche cui la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, sia costituita in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta contanti dovrà essere corredataprodotta, sempre a pena di esclusione, dall'impegno la ricevuta degli enti sopradetti. Non saranno accettati versamenti direttamente a questa stazione appaltante. La fideiussione, ai sensi del comma 3 dell’art.93, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di un fideiussore, anche diverso da quello solvibilità previsti dalle leggi che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui agli articoli 103 all’art. 106 del D.Lgs.385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie , che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e 104che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, qualora l'offerente risultasse affidatariocomma 9, D. Lgs 50/2016. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà garanzia deve prevedere espressamente espressamente, ai sensi del comma 4 dell’art.93, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo 1957all’art.1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantestazione appaltante. L'importo della garanzia Per i raggruppamenti temporanei e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o i consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimpresedi concorrenti di cui all’art., piccole 45 lett. d) e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigentilett.

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Samples: affidamenti.comune.fi.it

GARANZIA PROVVISORIA. Per essere ammessi alla gara, l’offerta deve essere corredata dal versamento della garanzia a corredo dell’offerta pari al 1% (art. 93 c. 1 del D. Lgs. 50/2016) dell’importo posto a base di gara, del lotto cui si concorre, pari ad Euro 40,00 Tale garanzia potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (fermo restando il limite all’utilizzo di cui all’art. 49, comma 1, del D.lgs. 231/2007), con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni (nb l'invito può richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento) dalla data di presentazione dell’offerta e prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile, • l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. • impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di mesi..…, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della Civica Amministrazione, nel corso della procedura; La garanzia deve altresì essere corredata, ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, a pena d’esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 (detto obbligo, ai sensi di quanto disposto dall'artdell’art. 93 comma 8 del d.lgsD. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese) nonché dall’eventuale dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, o documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 che consente all’offerente di fruire della riduzione dell’importo della cauzione. Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi costituendi, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere la documentazione citata nel presente articolo o effettuare le dichiarazioni previste per usufruire delle riduzioni; inoltre la polizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria, dovrà riguardare tutte le imprese del Raggruppamento medesimo. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rimando all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016. Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatarie avverrà nei termini e con le modalità previste dall’art. 93 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel In caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 partecipazione alla gare per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche più lotti sarà necessario presentare la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine provvisoria per tutti i lotti cui si partecipa, essendo ammessa in alternativa la produzione di validità maggiore o minoreunica cauzione d’importo pari alla somma dei singoli importi, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, purchè riportante nell’oggetto l’indicazione dei lotti per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigentii quali si concorre.

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Samples: Bando Di Gara N. Procedura Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoriagaranzia, ai sensi pari al 2% del prezzo base dell’appalto e precisamente di quanto disposto dall'artimporto pari ad € 210.000,00, costituita con le modalità indicate nell’art. 93 del d.lgsD. Lgs. n. 50/2016 50/2016, deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta e s.m.i., copre prevedere espressamente:  la mancata sottoscrizione rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, debitore principale;  la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti rinuncia all’eccezione di cui all'articolo 36all’art. 1957, comma 2, lettera a) del CodiceCodice civile, è facoltà  l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante non richiedere tali garanzieappaltante. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno  impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bandodi mesi…, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo l’aggiudicazione, su richiesta della Civica Amministrazione, nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà corso della procedura; La garanzia deve altresì essere corredata, ai sensi dell’art. 93 comma 8, a pena di esclusioned’esclusione, dall'impegno dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria fidejussoria per l'esecuzione l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli all’articolo 103 e 104del D. Lgs. 50/2016 (detto obbligo, qualora l'offerente risultasse affidatarioai sensi dell’art. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 8 del CodiceD. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per gli operatori economici in possesso delle certificazioni non si applica alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei ai raggruppamenti di operatori economici temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare) nonché dall’eventuale dichiarazione, in sede di offertaresa ai sensi del DPR 445/2000, o documentazione attestante il possesso dei relativi requisiti di cui all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 che consente all’offerente di fruire della riduzione dell’importo della cauzione. Qualora non si proceda al perfezionamento dell’affidamento per fatto dell’aggiudicatario, la garanzia sarà incamerata a titolo di risarcimento danni. A RT. 7 GARANZIA DEFINITIVA La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’ IVA) salvo quanto previsto al comma 1 art. 103 D.Lgs. 50/2016, costituita nelle forme e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenticon le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, fatte salve le riduzioni previste al comma 7 del medesimo articolo. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:  la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;  la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile;  nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

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GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta L’offerta dei Concorrenti dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da una garanzia provvisoria di un fideiussoreEuro 1.000.000,00 (unmilione/00), anche diverso pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo stimato dell’appalto, da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoriacostituirsi in una delle forme previste dall’articolo 75 del Codice dei contratti (cauzione, in contanti o in titoli del debito pubblico, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, titolo di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione pegno a favore dell’Amministrazione ovvero fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari a ciò autorizzati). Nel caso di garanzia rilasciata sotto forma di fideiussione, questa dovrà essere rilasciata da operatori economici diversi dal Concorrente e non facenti parte del medesimo gruppo. L’importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee indicate all’articolo 75, comma 7 del Codice dei contratti. Ai fini della fruizione della riduzione, i Concorrenti devono produrre copia dichiarata conforme all’originale della certificazione di sistema di qualità ovvero una dichiarazione sostitutiva, in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti di essere in possesso di tale certificazione di qualità e contenga tutti i dati e le informazioni riportate nel certificato originale. In caso di partecipazione alla gara da parte di un costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, la garanzia dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici dell’aggregazione costituenda e sottoscritta dai medesimi. In caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di Concorrenti, consorzio ordinario di Concorrenti o GEIE già costituiti, la garanzia dovrà essere sottoscritta dal mandatario/capogruppo in nome e per conto di tutti i componenti del raggruppamento, consorzio o Gruppo, che devono essere specificamente menzionati. In caso di consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti, la garanzia dovrà essere intestata al consorzio medesimo, con l’indicazione di tutti i consorziati esecutori. In caso di partecipazione di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, qualora si tratti di rete dotata di organo comune e soggettività giuridica, la garanzia va intestata alla rete così come iscritta nel registro della C.C.I.A.A. . In tutti gli altri casi la garanzia va intestata a tutte le imprese che partecipano alla gara. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione dell’importo della garanzia al 50% (cinquanta per cento) si applica esclusivamente qualora ciascun operatore economico riunito o consorziato dimostri, in una delle modalità sopra dovrà prevedere indicate, il possesso delle necessarie certificazioni di sistemi di qualità. In caso di consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti, il possesso della certificazione deve essere comprovato dal consorzio stesso e dalle consorziate designate quali esecutrici del servizio. La garanzia copre la mancata sottoscrizione della Convenzione per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione della Convenzione medesima, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione. Dalla fideiussione deve espressamente risultare: — la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; — la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività civile; — l’operatività della garanzia entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantedell’Amministrazione. L'importo della La garanzia provvisoria, in ogni caso, deve avere una validità temporale non inferiore a centottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia provvisoria dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva, rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del suo eventuale rinnovotesto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, nei contratti relativi a lavorin. 445, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000circa l’identità, la registrazione qualifica e i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di credito o Compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa la garanzia dovrà essere corredata da autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo. La garanzia provvisoria dovrà, inoltre, essere corredata, a pena di esclusione: — dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell’Amministrazione, la garanzia per la durata di ulteriori sessanta giorni qualora, al sistema comunitario momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; — dall’impegno di ecogestione e audit (EMASun fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui alla lettera b), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigentiqualora l’offerente risultasse aggiudicatario.

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. Per essere ammessi alla gara, l’offerta deve essere corredata dal versamento della garanzia a corredo dell’offerta pari al 2% dell’importo posto a base di gara, pari ad Euro 3.600,00. Tale garanzia potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (fermo restando il limite all’utilizzo di cui all’art. 49, comma 1, del D.lgs. 231/2007), con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta e prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile, • l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. • impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di mesi 3, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della Civica Amministrazione, nel corso della procedura; La garanzia deve altresì essere corredata, ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, a pena d’esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 (detto obbligo, ai sensi di quanto disposto dall'artdell’art. 93 comma 8 del d.lgsD. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi costituendi, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere la documentazione citata nel presente articolo o effettuare le dichiarazioni previste per usufruire delle riduzioni; inoltre la polizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria, dovrà riguardare tutte le imprese del Raggruppamento medesimo. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rimando all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016. Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatarie avverrà nei termini e con le modalità previste dall’art. 93 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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GARANZIA PROVVISORIA. Le prescrizioni che seguono in merito alla garanzia provvisoria, attuative delle previsioni dell’art. 93 del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016, devono essere rispettate dal concorrente a pena di esclusione. La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'artdell’art. 93 93, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.D,Lgs, n.50 del 18 Aprile 2016, copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contrattocontratto e dovrà essere pari al 2% dell’importo a base di gara indicato nella presente lettera di invito. La garanzia provvisoria è pari al garanzia, a scelta dell’offerente, ai sensi del comma 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invitodell’art. 93, sotto forma di cauzione (può essere costituita in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o di fideiussionepresso le aziende autorizzate, a scelta dell'offerente. Al fine titolo di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado pegno a favore di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanziequest’Amministrazione. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche cui la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, sia costituita in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta contanti dovrà essere corredataprodotta, sempre a pena di esclusione, dall'impegno la ricevuta degli enti sopradetti. Non saranno accettati versamenti direttamente a questa stazione appaltante. La fideiussione, ai sensi del comma 3 dell’art.93, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di un fideiussore, anche diverso da quello solvibilità previsti dalle leggi che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui agli articoli 103 all’art. 106 del D.Lgs.385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie , che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e 104che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, qualora l'offerente risultasse affidatariocomma 9, D. Lgs 50/2016. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà garanzia deve prevedere espressamente espressamente, ai sensi del comma 4 dell’art.93, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo 1957all’art.1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantestazione appaltante. L'importo Per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art., 45 lett. d) e lett. e) D.Lgs n.50 del 18 Aprile 2016, già costituiti o ancora da costituire ai sensi art. 48 comma 8, dello stesso Decreto, la garanzia provvisoria dovrà, a pena di esclusione dalla gara, essere intestata a tutte le imprese che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e, se costituita in forma di fideiussione, essere altresì sottoscritta da ciascuna di esse. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dal giorno di presentazione dell'offerta (compreso). La garanzia, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n.123 del Ministero delle Attività Produttive. Ai sensi del co.7 dell’art. 93 D.Lgs n.50 del 18 Aprile 2016 l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, rinnovo è ridotto nei contratti relativi a lavori, è ridotto servizi e forniture nei casi e secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.misure seguenti:

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GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia Ogni concorrente dovrà produrre, al fini della partecipazione alla presente gara, una cat1zione provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'artdell'art. 93 del d.lgsCodice, pari a euro 1.200,00 A/FA · Agenfja Jrnll<1na dèl Fu1rr100 - VJu lfttooe, 181 - 00187Ro1ua rei 00.5918401 · i'l'YJtiJ?i(J{pfl (milleduecento/00), corrispondente al 2% dell'importo a base d'asta di cui al paragrafo della presente Lettera di Invito. n. 50/2016 e s.m.i., La garanzia prowisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazionel'aggiudicazione, dovuta per fatto dell'affidatario riconducibìle ad ogni fatto riconducibile all'affidatario una condotta connotata da dolo o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011colpa grave, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contrattocontratto medesimo. Al sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, l'AIFA, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nel loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. La garanzia provvisoria è pari al 2 deve avere efficacia per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerentepresentazione dell'offerta. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà L'offerta dovrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del dall'Impegno dei garante a rinnovare la garanziagaranzia per un ulteriore periodo di 180 (centottanta) giorni, su richiesta della stazione appaltante nel dell'AIFA nei corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà La cauzione provvisoria potrà essere corredatacostituita, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione scelta del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.concorrente:

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GARANZIA PROVVISORIA. La L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria, ai sensi sotto forma di quanto disposto dall'artcauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La costituzione della garanzia provvisoria trova specifica regolamentazione all’art. 93 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 50/2016. L'importo della garanzia, e s.m.i.del suo eventuale rinnovo, è pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando e specificato nel presente capitolato. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tali benefici, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Nel caso in cui al momento della scadenza della garanzia non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, la stazione appaltante ne richiederà il rinnovo. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazioneper fatto dell'affidatario, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contrattocontratto medesimo. L’ASST Capofila, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. La garanzia provvisoria è pari deve prevedere espressamente la rinuncia al 2 per cento beneficio della preventiva escussione del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connessodebitore principale, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 361957, comma 2, lettera a) del Codicecodice civile, è facoltà nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante non richiedere tali garanzieappaltante. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia L'offerta è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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GARANZIA PROVVISORIA. L’operatore economico deve allegare documento in formato elettronico atto a comprovare l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria prevista dall’art.93 D.Lgs.50/2016. La garanzia provvisoriadeve essere effettuata nelle modalità previste dall’art.93 D.Lgs.50/2016 per l’importo del 2% del prezzo base, pari ad € 4.100,00. Possono essere applicate le riduzioni di cui al comma 7 dall’art.93 D.Lgs.50/2016. Tale documento può essere una fideiussione: • bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93 e s.m.i.; • assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi di quanto disposto dall'artdel D.Lgs. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e 209/2005 s.m.i.); • rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazioneD.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contrattoD.Lgs. 58/1998. La garanzia provvisoria è pari al 2 fideiussione deve essere intestata alla stazione appaltante, avere validità per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma un periodo di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta delle offerte e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; • la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’art. 1957, comma c. 2, del codice civile e cod. civ.; • la sua piena operatività entro 15 quindici giorni a su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantestazione appaltante. L'importo In alternativa rispetto alla fideiussione, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in contanti, in questo caso l’operatore economico deve: • effettuare il versamento sul conto IBAN n. XX00X0000000000000000000X00 , intestato alla stazione appaltante presso filiale di Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 21 Politecnico, avente come causale di versamento il nome della presente procedura di gara In alternativa rispetto alla fideiussione o in contanti, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in titoli del debito pubblico. In questo caso, l’operatore economico deve: • acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi: • mancata sottoscrizione del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, contratto per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, fatto dell’operatore economico; • falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, il ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei relativi requisiti individuati al precedente paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. - Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.; • mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato; • mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura. Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate secondo quanto disciplinato dall’art. 93, D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigentideve essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. In caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico, la stazione appaltante provvederà alla restituzione degli stessi.

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Samples: Disciplinare Di Gara Condizioni Particolari Di Rdo

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata di una garanzia provvisoriaprovvisoria pari all’ 2% dell’importo complessivo dell’appalto, pari ad euro 200.000 (duecentomila/00) da costituirsi mediante cauzione o fideiussione, ai sensi e con le modalità previste dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, salva l’applicazione della riduzione in virtù del citato articolo. La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta • in caso di quanto disposto dall'artR.T.I./consorzio ordinario già costituito: • dall’impresa mandataria o dal consorzio, con indicazione che il soggetto garantito è il R.T.I./consorzio ordinario; • in caso di R.T.I. /consorzio ordinario costituendo: • da una delle imprese raggruppande o consorziande, con l’indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande/consorziande e dovrà essere intestata a tutti i componenti il RTI/consorzio ordinario; • in caso di consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 93 34 del d.lgsD.Lgs. 163/2006 e s.m.i. già costituito: • dal consorzio medesimo. La garanzia dovrà avere una validità per almeno 180 giorni, inoltre, essere corredata, dell’impegno del garante a rinnovare la stessa, su richiesta di ENAV, per la durata di ulteriori 180 giorni qualora, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Xxxx l’esclusione, la garanzia dovrà contenere anche l’impegno di un fidejussore a prestare, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva ai sensi del successivo paragrafo. L’importo della garanzia provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata, da organismi accreditati. Pertanto, per fruire di tale beneficio, il concorrente deve produrre la copia della citata certificazione di qualità, in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento, in alternativa, potrà attestare il possesso di detta certificazione con idonea dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal Rappresentante Legale o da un suo Procuratore. Si precisa inoltre che in caso di partecipazione in RTI, Consorzio ordinario, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste. In caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 163/2006 e s.m.i., copre il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazionegaranzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Per i concorrenti non aggiudicatari la/le garanzia/e provvisoria/e verrà/verranno svincolata/e contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato copre e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, viene escussa per la durata indicata nel bandomancata sottoscrizione del Contratto per fatto del concorrente aggiudicatario nonché in accordo con quanto previsto dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 10 dicembre 2014, n. 34 – nel caso in cui il concorrente non fornisca la prova in ordine al momento della sua scadenza possesso dei requisiti di partecipazione richiesti (ivi inclusa l’ipotesi di mancato possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 in capo al concorrente non sia ancora intervenuta l'aggiudicazioneaggiudicatario) - e viene altresì escussa ai sensi dell’art. Salvo 38 comma 2 bis, 46, comma 1 ter e di quanto previsto nel bando di gara in caso di microimpresemancanza, piccole incompletezza o irregolarità essenziali della documentazione prodotta. In particolare, la mancanza, l’incompletezza e medie imprese ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, anche di raggruppamenti soggetti terzi, comporterà, ai sensi degli artt.38 c.2-bis e 46, c.1-ter del X.X.xx. 163/2006, l’applicazione di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimpreseuna sanzione pecuniaria pari all’uno per mille dell’importo posto a base di gara, piccole e medie impreseil cui versamento viene garantito dalla cauzione di cui al presente articolo. A tal fine, l'offerta la garanzia dovrà essere corredata, integrata della espressa previsione che la cauzione è rilasciata anche a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione copertura del contratto, pagamento della sanzione di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigentiprecedente periodo.

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Samples: cdn-web.enav.it

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, ai come definita dall’art.93 del Codice, pari al 2 % (due per cento) del prezzo base dell’appalto di ciascun lotto, e precisamente di importo pari a: ▪ € 7.770,24 (euro settemilasettecentosettanta/24) per il Lotto 1; ▪ € 1.426,50 (euro millequattrocentoventisei/50) per il Lotto 2; Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 dell’art.93, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario all’affidatario o all'adozione all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed n.159; Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invitocopre, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36ai sensi dell’art.89, comma 2, lettera a) 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. L’offerta è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno dalla dichiarazione di un fideiussoreistituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art.93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.103 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai fini dell’esonero dall’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, contratto di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 all’art.103 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000le imprese presentano, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, apposita dichiarazione relativa al possesso dei requisiti dimensionali dettati dalla normativa comunitaria vigente per la definizione di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, redatta secondo il Modello 4, allegato al presente disciplinare. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalareLa garanzia provvisoria è costituita, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.a scelta del concorrente:

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GARANZIA PROVVISORIA. La A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara e dalle dichiarazioni rese in sede di offerta, l’Impresa concorrente è obbligata a presentare, una garanzia fideiussoria, denominata garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine , per un importo pari al 2% di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado quello posto a base di rischio ad esso connessogara, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti fatto salvo il beneficio di cui all'articolo 36all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti, fornendo copia dei certificati posseduti. La garanzia deve: - prevedere quale beneficiario il Comune di Pordenone, - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all’art. 1944 del codice civile, - prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, lettera a) del Codicecodice civile, è facoltà - essere operativa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenzaappaltante, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 - avere validità per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia delle offerte; - essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bandoulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, ; - l'offerta dovrà essere è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104all’articolo 103, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa affidatario (ad esclusione si tratti di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimpresemicro, piccole e medie imprese nonché ai RTI e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimpresedalle predette imprese). La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto, piccole dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La garanzia dovrà essere firmata digitalmente, almeno dal concorrente e medie deve essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Si precisa che in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalareNel caso di costituendi R.T.I./consorzi/G.E.I.E., in sede la garanzia, a pena di offertaesclusione, il possesso dei relativi requisiti deve essere intestata a tutte le imprese che intendono raggrupparsi venendosi diversamente a configurare una carenza di garanzia per la stazione appaltante. Parimenti la riduzione della garanzia sarà possibile solo se per tutti i componenti del costituendo R.T.I./consorzio/G.E.I.E., ricorrano le condizioni di cui all’articolo 93 comma 7. In caso di garanzia provvisoria di importo insufficiente e/o deficitario, ovvero di garanzia incompleta, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.non già assente, l’Amministrazione si riserva la possibilità di procedere all’applicazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

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GARANZIA PROVVISORIA. La Il concorrente, dovrà a pena di esclusione, inserire/allegare a Sistema nell’apposito campo denominato “Garanzia provvisoria rilasciata in modalità elettronica“, la garanzia provvisoriaoriginale rilasciata in formato elettronico (documento informatico), nel rispetto di quanto disciplinato al paragrafo 10 del presente disciplinare, sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto garante. I concorrenti che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, dovranno allegare copia conforme della certificazione che giustifica la riduzione dell’importo, ai sensi di quanto disposto dall'artdell’art. 93 93, comma 7 del d.lgsCodice. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussioneIl concorrente, a scelta dell'offerente. Al fine pena di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto esclusione, dovrà inserire/allegare a Sistema nel campo Sintel denominato “Impegno del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, fideiussore a rilasciare la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel definitiva in caso di procedure aggiudicazione”, un documento informatico originale, firmato digitalmente, contenente una dichiarazione di gara realizzate in forma aggregata da centrali impegno di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche un fideiussore a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussorerilasciare, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitivagaranzia fideiussoria per l’esecuzione di quanto oggetto della presente procedura, richiesta ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, la predetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto garante. Peraltro, detta dichiarazione potrà essere contenuta nel testo della fideiussione di cui al precedente paragrafo, ovvero essere contenuta in un documento autonomo e in tale ultimo caso deve essere specificata la denominazione della gara. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con concorrente dovrà presentare, nell’apposito campo di Sintel denominato “Documento attestante il versamento del contributo all’ANAC”, copia scannerizzata del documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1, comma 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005 n. 266, recante evidenza del codice di identificazione della procedura (CIG) e la data del pagamento che deve essere anteriore al termine di validità maggiore scadenza della presentazione dell’offerta, pena l’esclusione dalla procedura. Per il dettaglio di tale adempimento, si rinvia al paragrafo 11 del presente disciplinare. Il concorrente dovrà inserire/allegare a Sistema nel campo Sintel denominato “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali”, il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali di cui all’Allegato 7 del presente Disciplinare di gara sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o minorepersona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa, come meglio precisato in relazione alla durata presumibile seguito) con le modalità di cui all’Allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma Sintel” del procedimentoDisciplinare ed, infine, dovrà essere inserita/allegata nel predetto campo in sede di invio dell’offerta amministrativa. La sottoscrizione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici ha valore di piena ed incondizionata accettazione delle disposizioni contenute nel medesimo Patto. In caso di partecipazione in R.T.I. (sia costituito che costituendo) o Consorzio, il predetto documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) di tutte le Imprese raggruppande, raggruppate, o consorziate (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dalla relativa impresa raggruppata, raggruppanda, o consorziata). Qualora la dichiarazione di cui all’Allegato 1 del presente Disciplinare, e/o ciascuna dichiarazione di offerta economica e/o altra dichiarazione e/o altro documento che compone ed è contenuta nell’offerta, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), il concorrente dovrà produrre copia scannerizzata della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore. Detta copia della procura dovrà essere inserita/allegata a Sistema nell’apposito campo di Sintel denominato “Procura”. L’ATS Val Padana si riserva di richiedere la presentazione dell’originale o copia autentica della procura notarile inserita/allegata a Sistema. In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio costituiti già dal momento della presentazione dell’offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, allegare/inserire nell’apposito campo di Sintel denominato “Atti relativi a R.T.I. o Consorzio”, copia scannerizzata dell’atto notarile di mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta - con firma digitale e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno le ulteriori modalità di cui all’allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma Sintel” del garante a rinnovare la garanziapresente disciplinare - dal legale rappresentante o dal procuratore del concorrente. E’ facoltà dell’ATS Val Padana richiedere, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non sia ancora intervenuta l'aggiudicazioneritenuta idonea e/o sufficiente. Salvo nel caso L’ATS Val Padana si riserva di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, richiedere la presentazione dell’originale delle copie scannerizzate inserite/allegate a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigentiSistema.

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Samples: Bando Di Gara Forniture

GARANZIA PROVVISORIA. È richiesta all’Appaltatore la fornitura, all’atto dell’offerta ed allegata ad essa, della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoriaprovvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 . ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante Stazione Appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante Stazione Appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta L'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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Samples: www.comune.savigliano.cn.it

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'artcome definita dall’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.Codice, copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione dell’importo di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è € 4.000,00 (quattromila/00) pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invitodell’importo complessivo dell’appalto, sotto forma di cauzione (o di fideiussione, a scelta dell’offerente. Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o di fideiussionepresso le aziende autorizzate, a scelta dell'offerentetitolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Al fine di rendere l’importo della Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9. La garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti fideiussoria di cui all'articolo 36, al comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso 1 a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui agli articoli 103 all’art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e 104che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, qualora l'offerente risultasse affidatarion. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà garanzia deve prevedere espressamente espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo all’art. 1957, comma 2secondo comma, del codice civile e la sua operatività Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; - deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della La predetta garanzia e deve essere, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato quella provvisoria, a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del suo eventuale rinnovocontratto, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 di cui all’art. 103 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee qualora l’offerente risultasse affidatario. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della serie UNI CEI ISO 9000sottoscrizione del contratto. Nei casi previsti dal comma 7 dell’art. 93 del Codice, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)garanzia provvisoria può essere ridotta nelle percentuali indicate nel medesimo comma 7. Ai sensi del comma 8-bis dell’art. 93 del Codice, la certificazione ambientale ai sensi garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del predetto Codice. attestazioni devono essere di data non anteriore a mesi 1 (uno) dalla data di pubblicazione della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.gara);

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Samples: Centrale Unica Di Committenza

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta per fatto dell’affidatario riconducibile ad ogni fatto riconducibile all'affidatario una condotta connotata da dolo o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa colpa grave, ai sensi degli articoli 84 di quanto disposto dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invitonell’invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerentedell’offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo l’importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nell’invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta dell’offerta e prevedere l'impegno l’impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito l’invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta l’offerta sia corredata dall'impegno dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatariol’aggiudicazione. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo dall’articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore l’operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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Samples: www.ciporistano.it

GARANZIA PROVVISORIA. La L'offerta è corredata da: • una garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto come definita dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.Codice, copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazionepari a euro 20.940,00, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente corrisponde al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione dell'appalto (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerentecontratto originario triennale). Al fine di rendere l’importo L’importo della garanzia proporzionato può essere ridotto con le modalità e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti le percentuali di cui all'articolo 36all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti in corso di validità e accompagnati da dichiarazione di conformità all'originale. • una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93 comma 2, lettera a) 3 del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatariodefinitiva ai sensi dell’art. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 8 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei ai raggruppamenti di operatori economici temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimpresedalle medesime costituite. Ai sensi dell’art. 93, piccole comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e medie imprese91 del d. lgs. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare6 settembre 2011, in sede di offertan. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, il tra l’altro, la mancata prova del possesso dei relativi requisiti generali e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoriaprovvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 . ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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Samples: www.comune.ottati.sa.it

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoriaprovvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell'af- fidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 . ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contrattocon- tratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione stazio- ne appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia ga- ranzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà do- vrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito l'invi- to possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile pre- sumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata indica- ta nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta L'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussorefidejussore, anche diverso da quello quel- lo che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni certifica- zioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario in- ventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi rela- tivi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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Samples: www.unionecomuniterredelcampidano.it

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'artcome definita dall’art. 93 del d.lgsCodice, in misura non inferiore al 2 per cento dell’importo a base d’asta, pari ad € 126.500,00. n. 50/2016 e s.m.i.Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad a ogni fatto riconducibile all'affidatario all’affidatario o all'adozione all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed e ss.mm.ii.; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invitocopre, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerenteai sensi dell’art. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 3689, comma 2, lettera a) 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. L’offerta è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno dalla dichiarazione di un fideiussoreistituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare la rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione l’esecuzione del contratto, contratto di cui agli articoli art. 103 e 104104 del Codice in favore della stazione appaltante, qualora l'offerente risultasse affidatariovalida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, comma 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto al microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La fidejussione bancaria garanzia fideiussoria dovrà: • essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o assicurativa consorzi ordinari o GEIE; • essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione comma 4 dell’art. 127 del debitore principaleRegolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della Stazione Appaltantelegge 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. L'importo 93 del Codice); • essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del decreto del Presidente della garanzia Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell’oggetto e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, soggetto garantito; • avere validità per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, almeno 180 giorni dal termine ultimo per la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.presentazione dell’offerta; • prevedere espressamente:

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoriaprovvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da do- lo o colpa grave, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 . ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti decor- renti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere ri- chiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata dura- ta presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata correda- ta dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante appaltan- te nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento momen- to della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente espressa- mente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia ri- nuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività operati- vità entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori ope- ratori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione cer- tificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario in- ventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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Samples: www.asl1.liguria.it

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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Samples: www.comune.napoli.it

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazionel'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo l'importo della cauzione sino all’1 all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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Samples: Contratto Appalto “Lavori Di Riqualificazione Dell’area Pubblica Tra Le Vie Roma, Torquato Tasso E Giacomo Quarenghi”

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoriaprovvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 . ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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Samples: Contratto Di Appalto

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, ai Ai sensi di quanto disposto dall'artdell’art. 93 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 50/2016, l’offerta deve essere corredata di una garanzia a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario o dell’accertata carenza dei requisiti dichiarati, sotto forma di fideiussione o cauzione. L’importo della garanzia provvisoria richiesta è già dimidiato in considerazione del possesso della certificazione ISO 9001 quale requisito di partecipazione alla presente procedura e s.m.i.potrà essere ulteriormente ridotto qualora il concorrente fosse in possesso degli ulteriori requisiti/certificazioni indicati dal comma 7 dell’art. 93 del D.lgs 50/2016. L’operatore economico dovrà indicare il possesso delle certificazioni nel DGUE, non essendo richiesta l’allegazione delle stesse. Nel caso di Raggruppamenti costituendi e Consorzi ordinari costituendi la garanzia dovrà essere intestata a tutte le società raggruppande o consorziande. La garanzia provvisoria potrà essere costituita a scelta del concorrente, in forma di cauzione o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Agenzia; essa copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazionel'aggiudicazione, dovuta per fatto dell'affidatario riconducibile ad ogni fatto riconducibile all'affidatario una condotta connotata da dolo o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011colpa grave, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contrattocontratto medesimo. La Tale garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussionefideiussoria, a scelta dell'offerente. Al fine dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 36106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, comma 2n. 385, lettera a) che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Codicedecreto legislativo 24 febbraio 1998, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.fideiussione dovrà:

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Samples: www.agenziaentrate.gov.it

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta deve essere corredata, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, da un documento attestante la costituzione di una garanzia provvisoria, ai sensi a favore dell’Ente Committente (Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin), di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è un importo pari al 2% del valore di ogni lotto, ovvero: Lotto 1 – CUP I38H19000040007 – CIG 792834339E Euro 491,80 Lotto 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di – CUP I38H19000040007 – CIG 792836341F Euro 491,80 La fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine , può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 36106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, comma 2n. 385, lettera a) che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Codicedecreto legislativo 24 febbraio 1998, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente Committente. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve contenere l’impegno del garante a rinnovarla nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della Stazione AppaltanteUnica Appaltante nel corso della procedura. L'importo della garanzia garanzia, e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle certificazioni norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)non cumulabile con quella del periodo precedente, la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata anche nei confronti delle microimpresemicro imprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle citate riduzioni dei benefìci di cui al presente comma, l'operatore economico dovrà segnalaresegnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. La garanzia potrà essere escussa, a titolo esemplificativo e non esaustivo: • In caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga comprovato il possesso dei requisiti di ordine generale, di adeguata capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale dichiarati sia da parte del concorrente che dell’eventuale ausiliaria; • In caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all’Operatore Economico Aggiudicatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 159/2011. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto. La Stazione Unica Appaltante, in caso di ricezione dell’originale della cauzione provvisoria, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora il concorrente risultasse affidatario. La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema di cui all’art. 103, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

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Samples: Disciplinare Di Gara Per Servizi E Forniture

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoriaprovvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgsD.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 . ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta L'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 14064‐1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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Samples: www.parcorobie.it

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoriaL’impresa Concorrente dovrà prestare, ai sensi di quanto disposto dall'artsecondo le modalità previste dall’art. 93 del d.lgsD. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.smi, copre la mancata sottoscrizione una garanzia provvisoria pari al 2% del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contrattovalore posto a base d’asta per ciascun Lotto. La garanzia provvisoria è pari al 2 deve avere validità per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma un periodo non inferiore a 240 giorni dalla data di cauzione (in contantipresentazione dell’offerta, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, impegno all’eventuale rinnovo nel caso in cui al momento della alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazionel’aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta Essa dovrà essere corredataprestata: • in contanti, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione nel rispetto del contratto, limite all’utilizzo del contante di cui agli articoli 103 all’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 con bonifico, con assegno circolare o in titoli di Stato, depositati presso il Tesoriere dell’A.O. San Xxxxxxxx UNICREDIT Banca di Roma, Agenzia n. 79 Xxxx - XXX 00000 CAB 05186 CIN G IBAN XX00X0000000000000000000000 BIC/SWIFT UNICRITM1B46 – presso Ospedale S. Xxxxxxxx, Via dell’Amba Aradam n. 8, 00000 - Xxxx (Interno edificio – Sala Xxxxxxx) sul c/c 000400007365 intestato ad Azienda Ospedaliera S. Xxxxxxxx – Addolorata, specificando la causale del versamento e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La la data; ovvero • mediante fidejussione bancaria o assicurativa polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di cui sopra dovrà quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni: - risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’AO San Xxxxxxxx, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa; - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c.; - prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni c.c. La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l’impegno alla comunicazione all’A.O. San Xxxxxxxx di ogni variazione inerente al fideiussore quale, a semplice richiesta scritta titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della Stazione AppaltanteAppaltante al garante. L'importo In caso di prestazione della garanzia con fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all’interno dello stesso documento. La copia semplice del certificato di deposito in caso di garanzia provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero il documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere inserita nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 385/1993. La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998. La garanzia provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione del Contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’aggiudicatario, (ii) il caso di adozioni di informativa antimafia emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011 (iii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziari richiesti, (vi) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito; (v) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. Nell’ipotesi in cui l’A.O. San Xxxxxxxx deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta garanzia sarà restituita a tutti i Concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione. Si precisa che: l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo ridotta del 50 per cento per le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici ditte Concorrenti in possesso delle di certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario delle norme europee, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 e smi; del 50 per cento, non cumulabile con quella di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese; del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e terzo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del Contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalareIn tal caso, la ditta Concorrente deve specificare, in sede di offerta, il possesso del/i requisito/i e produrre la relativa documentazione in originale o copia autentica ex D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della garanzia provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione; • in caso di R.T.I. o Consorzio: la garanzia provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigentidi qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata dalla cd. garanzia provvisoria, prestata ai sensi di quanto disposto dall'artdell’art. 93 del d.lgsD. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.nelle forme ivi prescritte, copre quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazioneprocedura, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento nonché della sottoscrizione stipula del contratto. La Il valore di tale garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente2% dell’importo complessivo presunto dell’appalto. Al fine di rendere l’importo Il valore della garanzia proporzionato e adeguato dovrà essere comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ove previsti. In caso di partecipazione alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado gara di rischio ad esso connessoun raggruppamento temporaneo di imprese (costituito o costituendo), la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. La garanzia dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese costituenti il raggruppamento. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 361957, comma 2secondo comma, lettera a) del Codicecodice civile, è facoltà nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante non richiedere tali garanzieappaltante. Nel caso La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanziastessa, su richiesta della stazione appaltante del Committente nel corso della procedura, per la durata indicata nel bandodi ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contrattofideiussoria, di cui agli articoli 103 e 104104 del D. Lgs. 50/2016, per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa garanzia provvisoria presentata dai concorrenti non aggiudicatari dell’appalto verrà svincolata all’atto della comunicazione di aggiudicazione della presente procedura di gara. L’operatore economico concorrente potrà fruire dei benefici di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957all’art. 93, comma 27, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione AppaltanteD. Lgs. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo50/2016, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalareove segnali, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In tal caso l’importo della garanzia è individuato con la seguente modalità: ogni riduzione prevista dalla norma sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall’applicazione della riduzione precedente, in ragione della formula seguente: dove:  del 30% in caso di possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.11.2009;  oppure del 20% se l’offerente è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001  sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1;  oppure un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La garanzia provvisoria dovrà riportare l’indicazione del numero e dell’oggetto della gara, nonché del CIG. La garanzia di che trattasi dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31, recante il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'artdell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) 75 del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure importo pari a € 46.972,80 (euro quarantaseimilanovecentosettantadue/80) con validità di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con dal termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, fissato per la durata indicata nel bando, nel caso in cui presentazione delle domande di partecipazione/offerte; qualora al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazionel’aggiudicazione della gara, la garanzia medesima dovrà essere rinnovata per ulteriori 180 giorni. Salvo nel La garanzia provvisoria potrà essere escussa e copre: il caso di microimpresemancanza, piccole incompletezza e medie imprese ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussoredelle dichiarazioni sostitutive, anche diverso da quello che ha rilasciato di soggetti terzi, di cui all’art. 38, comma 2 bis, del Codice (come previsto dall’art. 39 D.L. 90/2014 convertito in Legge 114/2014); il caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario; il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la garanzia provvisoria, a rilasciare prova del possesso dei requisiti richiesti per la garanzia fideiussoria partecipazione; il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per l'esecuzione la stipula del contratto, nel termine stabilito; il caso di cui agli articoli 103 e 104mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura di gara, qualora l'offerente risultasse affidatariocompresa l’ipotesi disciplinata dall’art. 48 de Codice. La fidejussione mancata costituzione della garanzia provvisoria e la sua decorrenza alla data fissata per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara. Diversamente la mancata allegazione della predetta cauzione, così come la presentazione di una garanzia di importo inferiore a quanto richiesto, non costituisce causa di esclusione ma irregolarità essenziale sanabile con applicazione della sanzione pecuniaria stabilita al precedente paragrafo 12. La garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta dell’offerente: in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore dovrà essere al corso del giorno del deposito; in contanti mediante versamento presso la Banca Nazionale del Lavoro, ag. 6309, c/c n. 9000 – ABI 1005 – CAB 03309 – CIN K IBAN XX00X0000000000000000000000 (in tal caso sarà necessario indicare nella causale la seguente dicitura: Garanzia provvisoria per Gara servizi assicurativi RA 023/15/PA); da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui sopra all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione dovrà prevedere espressamente espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale previsto dall’art. 1944 del codice civile; la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività civile; l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantestazione appaltante; l’impegno del fideiussore stesso a rilasciare la garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 113 del Codice, per gli operatori economici l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario. Tale impegno potrà anche essere contenuto in possesso un autonomo documento; l’escussione anche per il pagamento della/e sanzione/i che Coni Servizi dovesse applicare nei casi previsti dall’art. 39 del D.L. 90/2014 come convertito in legge 114/2014. La dichiarazione di impegno dovrà essere rilasciata anche nel caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico. La mancanza di una o più delle certificazioni alle precedenti clausole così come la mancata presentazione della dichiarazione di impegno rilasciata dal fideiussore non costituisce causa di esclusione ma irregolarità essenziale sanabile con applicazione della sanzione pecuniaria stabilita al precedente paragrafo 12. L’importo della garanzia provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione EN 45000 e audit (EMAS)della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione ambientale ai sensi del sistema di qualità conforme alle norme europee della norma UNI serie EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese9000. Per fruire di tale beneficio dovrà essere inserita nel sistema la copia della predetta certificazione. Si precisa che: nel caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo già costituito/da costituirsi o consorzio ordinario da costituirsi, è possibile godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; nel caso di partecipazione come consorzio ordinario già costituito, il concorrente è possibile godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese indicate dal consorzio ai fini della partecipazione siano in possesso della predetta certificazione; nel caso di partecipazione come consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) o c) del Codice, è possibile godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. Si precisa inoltre che: nel caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario da costituirsi, la fideiussione dovrà essere intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio; nel caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo già costituito, la fideiussione dovrà essere intestata all’Impresa mandataria; nel caso di partecipazione come consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) o c) del Codice nonché come consorzio ordinario già costituito, la fideiussione dovrà essere intestata al Consorzio. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. Prima della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti. La fideiussione dovrà essere prodotta in una delle citate riduzioni l'operatore economico due seguenti modalità: sotto forma di documento informatico con firma digitale del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ovvero, [nel caso in cui il soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante risulti privo di un certificato di firma digitale] sotto forma di copia scansionata del documento originale cartaceo corredata da dichiarazione di conformità del documento all’originale resa e sottoscritta digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 82/2005. La dichiarazione di conformità potrà essere inserita all’interno del documento attestante l’avvenuta costituzione della fideiussione. In questo caso il file contenente la fideiussione e la dichiarazione di conformità dovrà segnalareessere sottoscritto digitalmente dai soggetti sopra menzionati (notaio o altro pubblico ufficiale). La mancata presentazione della fideiussione nelle modalità sopra descritte non costituisce causa di esclusione ma irregolarità essenziale sanabile con applicazione della sanzione pecuniaria stabilita al precedente paragrafo 12. La fideiussione dovrà essere altresì corredata da: autodichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, e sottoscritta con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, con la quale lo stesso dichiara di essere in possesso di tali poteri; ovvero, [nel caso in cui il soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante risulti privo di un certificato di firma digitale] copia scansionata dell’autodichiarazione originale cartacea, sottoscritta tradizionalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, con la quale lo stesso dichiara di essere in possesso di tali poteri, corredata dal documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e da dichiarazione di conformità all’originale resa e sottoscritta digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 82/2005. La dichiarazione di conformità potrà essere inserita all’interno dell’autodichiarazione del soggetto in possesso dei poteri per impegnare il garante. In questo caso il file contente l’autodichiarazione e la dichiarazione di conformità dovrà essere sottoscritto digitalmente dai soggetti sopra menzionati (notaio o altro pubblico ufficiale); ovvero, autentica notarile, sotto forma di documento informatico, resa e sottoscritta digitalmente da un notaio. La mancanza dei documenti sopra indicati così come la mancata presentazione degli stessi nelle modalità descritte non costituisce causa di esclusione ma irregolarità essenziale sanabile con applicazione della sanzione pecuniaria stabilita al precedente paragrafo 12. L’impegno del fideiussore stesso a rilasciare la garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 113 del Codice, se non contenuto direttamente nel documento attestante l’avvenuta costituzione della fideiussione, dovrà essere reso mediante una delle seguenti modalità: sotto forma di documento informatico sottoscritto digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ovvero, sotto forma di copia scansionata del documento cartaceo originale, sottoscritta tradizionalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, e corredata da dichiarazione di conformità all’originale resa e sottoscritta digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 82/2005. La mancanza della dichiarazione di impegno così come la mancata presentazione della stessa nelle modalità sopra descritte non costituisce causa di esclusione ma irregolarità essenziale sanabile con applicazione della sanzione pecuniaria stabilita al precedente paragrafo 12. Nel caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere inserita a portale la copia della quietanza (nel caso di pagamento in contanti) o del titolo (nel caso di cauzione in titoli del debito pubblico). In tal caso dovrà essere altresì prodotta una dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 113 del Codice. La dichiarazione di impegno dovrà essere prodotta in una delle modalità sopra descritte; Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo, a favore dell’ANAC, di cui alla deliberazione dell’Autorità stessa del 05/03/2014 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 (contributi in sede di offertagara), recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara (CIG) riportato al precedente paragrafo 5. La contribuzione in argomento per ogni partecipante è indicata al precedente paragrafo 5. Si precisa che il possesso mancato pagamento della predetta contribuzione prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte costituirà causa di esclusione dalla gara. Si precisa inoltre che se la contribuzione è stata versata seguendo modalità diverse da quelle indicate oppure il concorrente ha dimenticato di inserire nel sistema la copia scansionata della ricevuta di pagamento o dello scontrino rilasciato dal punto vendita tali irregolarità comporteranno l’applicazione della sanzione stabilita al precedente paragrafo 12 e la richiesta di regolarizzazione ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, del Codice. Sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: online mediante carta di credito dei relativi requisiti circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigentiseguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento dovrà essere inserita nel sistema la copia scansionata della ricevuta di pagamento; in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. A riprova dell'avvenuto pagamento dovrà essere inserita nel sistema la copia scansionata dello scontrino rilasciato dal punto vendita. In caso di ricorso all‘avvalimento, documentazione indicata al successivo paragrafo 13.3.

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GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'artdell’art. 93 del d.lgsCodice, di importo pari a € 4.400,00, con validità di almeno 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte; qualora al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione della gara, la garanzia medesima dovrà essere rinnovata per ulteriori 180 giorni. n. 50/2016 e s.m.i.Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario all’Impresa aggiudicataria o all'adozione all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento 159. Sono fatti riconducibili all’Impresa aggiudicataria, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della sottoscrizione del documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria è pari potrà essere costituita, a scelta dell’offerente: ▪ in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore dovrà essere al 2 per cento corso del prezzo base indicato nel bando o nell'invitogiorno del deposito; ▪ fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, sotto forma di cauzione (comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari circolari, con versamento presso la Banca Nazionale del Lavoro, ag. 6309, c/c n. 9000 – ABI 1005 – CAB 03309 – CIN K IBAN XX00X0000000000000000000000 (in tal caso sarà necessario indicare nella causale la seguente dicitura: Garanzia provvisoria per l’affidamento, in regime di accordo quadro, della fornitura di articoli promozionali); ▪ da fideiussione bancaria o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) assicurativa rilasciata da imprese bancarie o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 36all’art. 93, comma 2, lettera a) 3 del Codice. In ogni caso, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, è conforme allo schema tipo di cui agli articoli 103 e 104all’art. 103, qualora l'offerente risultasse affidatariocomma 9 del Codice. Le Imprese partecipanti, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenute a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.espressamente:

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GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'artdell’art. 93 del d.lgsCodice, di importo pari a € 4.400,00 con validità di almeno 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte; qualora al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione della gara, la garanzia medesima dovrà essere rinnovata per ulteriori 180 giorni. n. 50/2016 e s.m.i.Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario all’Impresa aggiudicataria o all'adozione all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento 159. Sono fatti riconducibili all’Impresa aggiudicataria, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della sottoscrizione del documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria è pari potrà essere costituita, a scelta dell’offerente: ▪ in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore dovrà essere al 2 per cento corso del prezzo base indicato nel bando o nell'invitogiorno del deposito; ▪ fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, sotto forma di cauzione (comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari circolari, con versamento presso la Banca Nazionale del Lavoro, ag. 6309, c/c n. 9000 – ABI 1005 – CAB 03309 – CIN K IBAN XX00X0000000000000000000000 (in tal caso sarà necessario indicare nella causale la seguente dicitura: Garanzia provvisoria per Gara materiale informatico vario); ▪ da fideiussione bancaria o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) assicurativa rilasciata da imprese bancarie o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 36all’art. 93, comma 2, lettera a) 3 del Codice. In ogni caso, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, è conforme allo schema tipo di cui agli articoli 103 e 104all’art. 103, qualora l'offerente risultasse affidatariocomma 9 del Codice. Le Imprese partecipanti, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenute a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.espressamente:

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GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 1) La garanzia provvisoria è pari al ad € 21.869,82 (2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, % dell’importo di € 1.093.490,80 complessivo dell’appalto) può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente (art. 93, comma 1 del “Codice”). - La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) Stato al corso del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o di fideiussionepresso le aziende autorizzate, a scelta dell'offerentetitolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso- La fideiussione può essere bancaria o assicurativa, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 36all’art. 93, comma 3 del “Codice” e che sia conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; - contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; - essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; - essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto n. 31 del 19.01.2018 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; - prevedere la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art.1957, comma 2, lettera a) del Codice Civile; - prevedere l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; - avere efficacia per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; - prevedere una dichiarazione di impegno di parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 8 del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, “Codice” qualora l'offerente risultasse il concorrente risulti affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa Tale dichiarazione di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, impegno non è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni richiesto alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei ai raggruppamenti di operatori economici temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti esclusivamente da microimprese(art. 93, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenticomma 8 del “Codice”).

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Samples: Stazione Appaltante

GARANZIA PROVVISORIA. La A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara e dalle dichiarazioni rese in sede di offerta, l’Impresa concorrente è obbligata a presentare, una garanzia fideiussoria, denominata garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, per un importo pari al 2% di quello posto a base di gara e precisamente Euro 3.800,00 fatto salvo il beneficio di cui all’art. 93, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (in contantifermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 21.11.2007, n. 231), con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o di fideiussionepresso le aziende autorizzate, a scelta dell'offerentetitolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Al fine di rendere l’importo della La garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti fideiussoria dovrà rispondere alle caratteristiche di cui all'articolo 36all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a cui si rimanda anche per l’eventuale riconoscimento della riduzione dell’importo garantito. La garanzia deve: - prevedere quale beneficiario il Comune di Pordenone, - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all’art. 1944 del codice civile, - prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, lettera a) del Codicecodice civile, è facoltà - essere operativa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso appaltante, - avere validità per almeno 240 giorni dalla data di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà presentazione delle offerte; - essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bandoulteriori 240 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, ; - l'offerta dovrà essere è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104all’articolo 103, qualora l'offerente risultasse affidatarioaffidatario (ad esclusione si tratti di micro, piccole e medie imprese nonché ai RTI e consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle predette imprese). La fidejussione bancaria o assicurativa garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La garanzia dovrà essere firmata digitalmente, almeno dal concorrente e deve essere conforme allo schema tipo di cui sopra dovrà prevedere espressamente all’art. 103, comma 9 del Codice. Si precisa che in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento di imprese la rinuncia al beneficio della preventiva escussione garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del debitore principaleraggruppamento medesimo. Nel caso di costituendi R.T.I./consorzi/G.E.I.E., la rinuncia all'eccezione garanzia, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutte le imprese che intendono raggrupparsi venendosi diversamente a configurare una carenza di garanzia per la stazione appaltante. Parimenti la riduzione della garanzia sarà possibile solo se per tutti i componenti del costituendo R.T.I./consorzio/G.E.I.E., ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1957all’articolo 93 comma 7. Le coordinate bancarie per il versamento in numerario della cauzione provvisoria sono le seguenti: CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.p.A.– P.zza XX Settembre, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni 2 – 00000 XXXXXXXXX – c/c 406632/89 Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Le coordinate postali ”Servizio Tesoreria” per il versamento in numerario della cauzione provvisoria sono le seguenti: BANCOPOSTA Posteitaliane S.p.A ccp. 12582599 intestato a semplice richiesta scritta della Stazione AppaltanteComune di Pordenone Servizio Tesoreria Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. L'importo L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità indicate dall'articolo 93 di cui all’art. 93, comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate di dette riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigentifornendo copia dei certificati posseduti. L’Amministrazione si riserva la possibilità di procedere all’applicazione dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Per le modalità di "affidamento diretto" e "procedura negoziata, senza bando", di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui sopra, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello sopra previsto.

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Samples: www.comune.partinico.pa.it

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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Samples: www.arsac.calabria.it

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoriaprovvisoria e l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell’art. 93, comma 10 del Codice per le attività di quanto disposto dall'artprogettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. La garanzia provvisoria è dovuta, a pena di esclusione, per le attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Il valore della garanzia provvisoria il cui beneficiario è il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, come definita dall’art. 93 del d.lgsCodice, è pari al 2% dell’importo delle attività di cui sopra – Tab. n. 50/2016 e s.m.i.1, Art. 3 (€ 68.302,72) - pari ad € 1.366,05, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario all’affidatario o all'adozione all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invitocopre, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerenteai sensi dell’art. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 3689, comma 2, lettera a) 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. L’offerta è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno dalla dichiarazione di un fideiussoreistituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare la rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione l’esecuzione del contratto, contratto di cui agli articoli artt. 103 e 104104 del Codice in favore della stazione appaltante, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o assicurativa del certificato di regolare esecuzione di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione all’art. 103, co. 1 del debitore principale, la rinuncia all'eccezione Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltanteultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, Tale impegno non è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni richiesto alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei ai raggruppamenti di operatori economici temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimpresedalle medesime costituiti. La garanzia provvisoria è costituita, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.a scelta del concorrente:

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. L’operatore economico deve allegare documento in formato elettronico atto a comprovare l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria prevista dall’art.93 D.Lgs.50/2016. La garanzia provvisoriadeve essere effettuata nelle modalità previste dall’art.93 D.Lgs.50/2016 per l’importo del 2% del prezzo base, pari ad € 4.100,00. Possono essere applicate le riduzioni di cui al comma 7 dall’art.93 D.Lgs.50/2016. Tale documento può essere una fideiussione: • bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93 e s.m.i.; • assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi di quanto disposto dall'artdel D.Lgs. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e 209/2005 s.m.i.); • rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazioneD.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contrattoD.Lgs. 58/1998. La garanzia provvisoria è pari al 2 fideiussione deve essere intestata alla stazione appaltante, avere validità per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma un periodo di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta delle offerte e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; • la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’art. 1957, comma c. 2, del codice civile e cod. civ.; • la sua piena operatività entro 15 quindici giorni a su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantestazione appaltante. L'importo In alternativa rispetto alla fideiussione, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in contanti, in questo caso l’operatore economico deve: • effettuare il versamento sul conto IBAN n. XX00X0000000000000000000X00 , intestato alla stazione appaltante presso filiale di Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 21 Politecnico, avente come causale di versamento il nome della presente procedura di gara In alternativa rispetto alla fideiussione o in contanti, l’operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in titoli del debito pubblico. In questo caso, l’operatore economico deve: • acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi: • mancata sottoscrizione del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, contratto per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, fatto dell’operatore economico; • falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, il ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei relativi requisiti individuati al precedente paragrafo; • mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato; • mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura. Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate secondo quanto disciplinato dall’art. 93, D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigentideve essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. In caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico, la stazione appaltante provvederà alla restituzione degli stessi.

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Samples: Disciplinare Di Gara Condizioni Particolari Di Rdo

GARANZIA PROVVISORIA. La AVVERTENZA: si conferma che alla presente procedura, la quale non rientra tra le modalità di affidamento di cui all’art.1 del D.L. n.76/2020, non è applicabile il comma 4 del citato articolo e pertanto rimane obbligatoria la presentazione della garanzia provvisoria, provvisoria ai sensi di quanto disposto dall'artdell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 D.Lgs.50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazionetuttavia l’importo della medesima, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi del primo comma del citato art. 93, viene ridotto dalla Stazione appaltante dal 2% all’1%, come quantificato al precedente art.1, al fine di armonizzarne l’applicazione con la ratio del richiamato decreto. All’importo così determinato, sono evidentemente applicabili poi le riduzioni ulteriori previste dal citato art. 93. I soggetti giuridici partecipanti alla gara dovranno costituire - ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 una - da attestazione dell’avvenuto pagamento del deposito cauzionale a titolo di garanzia provvisoria per l’importo anzidetto e con le modalità indicate nella piattaforma di pagamento di Città Metropolitana di Roma Capitale all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx-xx-xxxx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx-xxxxxx/xxxx- sua/gare-sua-deposito-cauzionale/ (allegando la ricevuta). I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del deposito cauzionale entro la data di scadenza per la presentazione dell’offerta; tale operazione è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva registrazione a sistema del versamento, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli articoli 84 strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e 91 trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo diverso da cause imputabili alla piattaforma di pagamento di Città Metropolitana di Roma Capitale. Si invitano pertanto gli operatori economici ad effettuare l’operazione in parola con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte. L’operatore economico (OE) che intende partecipare alla presente procedura aperta, dovrà accedere alla piattaforma di pagamento della “Città Metropolitana di Roma Capitale”, scegliere il tipo di pagamento e compilare i campi richiesti indicando l’identificativo di gara ed il CIG nonché, generare l’attestazione di pagamento pagoPA, con una delle seguenti modalità: · “Pagamento on line” scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA; · “Pagamento mediante avviso” utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione “Pagamenti effettuati” del decreto legislativo 6 settembre 2011Portale dei pagamenti PagoPA Città Metropolitana di Roma Capitale, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo. In caso di mancata presentazione della sottoscrizione ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del contrattoPortale dei pagamenti PagoPA dell’Ente. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del prezzo base indicato nel bando o nell'invitoCodice, sotto forma sempre a condizione che il pagamento risulti a sistema effettuato prima della scadenza del termine di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o presentazione dell’offerta. In caso di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connessomancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per centoesclude il concorrente dalla procedura di gara. Nei casi degli affidamenti diretti - da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 36106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, rilasciata ai sensi del D.M. n.31/2018 (schema-tipo 1.1), da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. In tali ipotesi dovranno essere inserite nel testo le condizioni particolari con le quali l’Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente - rinunziando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944, comma 2, lettera a) del Codice, è c.c. e ad avvalersi della facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzieprevista dall’art. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base1957 c.c. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia- ad effettuare entro quindici giorni, su semplice richiesta della stazione appaltante nel corso appaltante, il versamento alla Tesoreria della procedura, somma pari al deposito provvisorio. Tale fidejussione dovrà avere validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza del termine per la durata indicata nel bandopresentazione delle offerte. La cauzione deve altresì essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, nel caso in di cui al momento della sua scadenza all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario (tale disposizione non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e di ai raggruppamenti di operatori economici temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie impreseimprese – art. 93, l'offerta comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii.). Inoltre la fideiussione dovrà essere corredata, corredata dall’impegno del garante a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato rinnovare la garanzia provvisoriaper ulteriori 180 giorni, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contrattonel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatarioove richiesto dalla stazione appaltante nel corso della procedura. La fidejussione Alla fideiussione bancaria o alla polizza assicurativa dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 o autentica notarile della firma, comprovante qualità ed autorizzazione ad emettere in nome o per conto della banca, della compagnia assicurativa, o società di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleintermediazione finanziaria, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e fideiussione o la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici polizza in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigentiquestione.

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GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia Ogni concorrente dovrà produrre, ai fini della partecipazione alla presente gara, una cauzione provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'artdell’art. 93 del d.lgsCodice, corrispondente al 2% dell’importo complessivamente stanziato (80.000,00) per la presente gara. n. 50/2016 e s.m.i., La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazionel'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli artt. 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011D.Lgs. n. 159/2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contrattocontratto medesimo. Ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, il MIPAAF, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. La garanzia provvisoria è pari al 2 deve avere efficacia per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerentepresentazione dell'offerta. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà L’offerta dovrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanziagaranzia per un ulteriore periodo di 180 (centottanta) giorni, su richiesta della stazione appaltante del MIPAAF nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimpreseAi sensi dell’art. 93, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimpresecomma 8, piccole e medie impresedel Codice, l'offerta dovrà essere corredatail concorrente, a pena di esclusioned’esclusione, dall'impegno dovrà produrre l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoriaprovvisoria di cui alla successiva lettera b), a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli all’art. 103 e 104del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, Il predetto comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni 8 non si applica alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei ai raggruppamenti di operatori economici temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico La cauzione provvisoria potrà essere costituita mediante garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1˚ settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. In tal caso, all’interno della busta amministrativa dovrà segnalareessere prodotto quanto segue: - in caso di fidejussione provvisoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative in formato digitale, l’Operatore Economico deve caricare sul MEPA il documento in formato digitale sottoscritto con firma digitale dall’impresa bancaria/assicurativa e dal legale rappresentante dell’OE. - in caso di fidejussione provvisoria rilasciata in formato cartaceo, l’OE deve caricare sul MEPA la copia, sottoscritta con firma autografa dall’impresa bancaria/assicurativa e dal legale rappresentante dell’OE, scannerizzata della fideiussione. La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. La polizza fideiussoria dovrà, a pena di esclusione: - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, Codice Civile; - prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del MIPAAF. Ai sensi dell’art. 93, comma 1, del Codice, in sede caso di offertapartecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigentila garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. La Le Ditte che intendono partecipare alla gara devono costituire, pena esclusione, una garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la provvisoria a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di Euro 327,00 pari al 2% dell’importo totale della fornitura a base di appalto, da prestare mediante apposita fideiussione, ai sensi dell’articolo 93, comma 3 del D.Lgs 50/2016, in base agli schemi-tipo di cui agli articoli 103 al DM 12.3.2004 n. 123, rilasciata da Istituti di credito o imprese di assicurazione all’uopo autorizzati, ovvero da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e 104che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58. La fideiussione dovrà espressamente prevedere: • Che l’Istituto emittente si impegna a rilasciare garanzia fidejussoria (definitiva), qualora l'offerente risultasse affidatario. l’offerente risulti aggiudicatario; • Che la Garanzia provvisoria avrà una validità di almeno 180 gg dalla data di presentazione dell’offerta; • La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’articolo 1957, comma 2, 2 del codice civile Codice Civile e la sua operatività l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantedell’Unione Terre d’Argine. L'importo Si precisa che l’efficacia della garanzia e cessa automaticamente qualora il contraente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni dall’aggiudicazione della gara ad altra impresa oppure cessa automaticamente al momento della sottoscrizione del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo contratto di appalto da parte del contraente aggiudicatario della gara. Pertanto si provvederà alla comunicazione dell’aggiudicazione ed al contestuale svincolo della garanzia con le modalità indicate dall'articolo di cui all’articolo 93 comma 9 del D.Lgs 50/2016. L’importo della garanzia, ai sensi dell’articolo 93 comma 7 del Codice, D.Lgs 50/2016 è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione EN 45000 e audit (EMAS)della seria UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione ambientale ai sensi di qualità conforme alle norme europee della norma UNI EN serie CEI ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese9000. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offertadel beneficio, il concorrente segnala il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigentidel requisito mediante presentazione della certificazione del sistema di qualità (o copia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata dal documento di identità dello stesso) in corso di validità, rilasciata da Organismo di Certificazione, che documenti il possesso del sistema di qualità dell’impresa concorrente; oppure dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa alla suddetta certificazione del sistema di qualità. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa o di Consorzio detto requisito deve essere posseduto almeno dall’impresa capogruppo o dal consorzio.

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GARANZIA PROVVISORIA. La Secondo quanto previsto dal presente Disciplinare, da inserire come documento elettronico nell’apposita busta, sottoscritta digitalmente dal Garante e dal Legale Rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta come previsto nel presente disciplinare e, qualora non contemplato all’interno della garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 impegno del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, garante a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussorerilasciare, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione garanzia fideiussoria definitiva, sottoscritto digitalmente sia dal Garante sia dal Legale Rappresentante dell’Impresa o da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta come previsto dal presente disciplinare. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bandoSi precisa che, nel caso di mancanza di firma digitale da parte del garante, la fideiussione e l’impegno sottoscritte tradizionalmente dal legale rappresentante dell’istituto bancario, assicurativo o dell’intermediario finanziario, dovrà essere corredata da autentica notarile attestante poteri e qualità del firmatario, resa e sottoscritta digitalmente dal notaio. Per fruire dei benefici di riduzione della cauzione provvisoria: certificazione/i in possesso del concorrente, oppure, dichiarazione del Rappresentante legale, circa il possesso, resa ai sensi del DPR 445/2000, da inserire come documento/i elettronico/i, nell’apposita busta, firmata/e digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Impresa o da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta come previsto dal presente disciplinare. Il mandato speciale e/o l’atto costitutivo/atto di delega dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI/G.E.I.E. o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate, coassicurate o consorziate. Resta inteso che qualora il mandato speciale e/o l’atto di delega e/o l’atto costitutivo, presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazionepresentazione dei documenti per la stipula. Salvo nel caso di microimpreseLa documentazione comprovante l’avvenuto versamento, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, con le modalità di cui agli articoli 103 alla Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 104, qualora l'offerente risultasse affidatarioforniture n. 1174 del 19 dicembre 2018 (pubblicata sulla G.U. n. 55 del 6 marzo 2019) del contributo di € 140,00 (centoquaranta/00) a favore dell’Autorità stessa “CODICE CIG 870243548B” (da riportare obbligatoriamente nella causale del versamento). La fidejussione bancaria o assicurativa mancata dimostrazione del pagamento di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia tale somma costituirà motivo ostativo al beneficio prosieguo della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigentiprocedura.

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'artcome definita dall’art. 93 del d.lgsCodice, pari a € 1.470,00 (2% dell’importo massimo dell’accordo quadro), salvo quanto previsto all’art. n. 50/2016 e s.m.i.93, comma 7 del Codice. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario all’affidatario o all'adozione all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invitocopre, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerenteai sensi dell’art. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 3689, comma 2, lettera a) 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. L’offerta è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno dalla dichiarazione di un fideiussoreistituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare la rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione l’esecuzione del contratto, contratto di cui agli articoli all’art. 103 e 104del Codice in favore della stazione appaltante, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o assicurativa del certificato di regolare esecuzione di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione all’art. 103, co. 1 del debitore principale, la rinuncia all'eccezione Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltanteultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, Tale impegno non è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni richiesto alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei ai raggruppamenti di operatori economici temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimpresedalle medesime costituiti. • in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalarea titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; • fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in sede contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria comunale presso il Banco BPM – Xxx X. Xxxxxxxx, 7, Forte dei Marmi(LU), sul conto con coordinate IBAN: XX00-X-00000-00000-000000000000 intestato al Comune di offertaForte dei Marmi, il possesso dei relativi specificando, come causale "garanzia provvisoria procedura di gara per l'affidamento tramite accordo quadro del Servizio di sostituzione pozzi e manutenzione ordinaria degli impianti di irrigazione" • fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigentidi cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.

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Samples: Accordo Quadro Con Unico Operatore Economico Ai Sensi Dell'art.54 C.3 d.lgs. 50/2016 Cui Affidare Il Servizio Di Sostituzione Pozzi E Manutenzione Ordinaria Degli Impianti Di Irrigazione –Perizia N. 20/17

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, ai sensi All’istanza di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà partecipazione deve essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredataallegata, a pena di esclusione, dall'impegno la documentazione attestante l’avvenuta costituzione di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la una garanzia provvisoria, di importo pari al 2% (due per cento) dell’importo a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione base di gara e, quindi, ad Euro 2.562,00 (diconsi euro Duemilacinquecentosessantadue/00) da prestare : - mediante cauzione con assegno circolare. o, in alternativa - mediante polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, rilasciata da una società di assicurazione autorizzata all’esercizio del contratto, ramo cauzioni o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui agli articoli 103 e 104all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria che svolgono in via esclusiva o assicurativa prevalente l’attività di cui sopra dovrà prevedere espressamente rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia, nella quale deve risultare: - la validità della garanzia per almeno 120 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; - la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività 2 c.c. - l’operatività della garanzia entro 15 quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; • In caso di R.T.I. costituito, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata dall’impresa mandataria (capogruppo) con l’indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento; • In caso di RTI costituendo, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata dall’impresa mandataria (capogruppo) con l’indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande; • In caso di Xxxxxxxxx, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata dal Consorzio medesimo; • In caso di Consorzio costituendo, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata da una delle imprese consorziande con indicazione che il soggetto garantito è il costituendo Consorzio. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’impresa aggiudicataria ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dello stesso. La cauzione viene escussa, ai sensi dell’art. 93 D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui il concorrente stesso non fornisca la prova in ordine al possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale richiesti dal Bando di gara e nel caso di dichiarazioni mendaci. Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione Appaltante. L'importo Alle imprese non aggiudicatarie la garanzia è svincolata dall’Amministrazione contestualmente alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, tempestivamente e, comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia e garanzia. Nel caso si proceda all’esecuzione del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 servizio in pendenza della stipulazione del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offertacontratto, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigentideposito cauzionale provvisorio dell’aggiudicataria resterà vincolato fino all’emissione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

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Samples: Centrale Unica Di Committenza (c.u.c.)

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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Samples: www.consiglio.regione.lazio.it

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoriaL’offerta deve essere corredata, ai sensi di quanto disposto dall'artdell’art. 93 del d.lgsD. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre da un documento attestante la mancata sottoscrizione costituzione di una garanzia provvisoria, a favore dell’Ente Committente (Regione Autonoma Valle d’Aosta), di un importo pari al 2% del contratto dopo l’aggiudicazionevalore del servizio, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione ossia di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 Euro 243.270,00 (duecentoquarantatremiladuecentosettanta/00), derivante dal prezzo massimo pro capite pro die a base di gara (Euro 28,50) moltiplicato per il numero dei posti offerti e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contrattoper la durata dell’accordo quadro. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine , può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 36106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, comma 2n. 385, lettera a) che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Codicedecreto legislativo 24 febbraio 1998, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente Committente. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve contenere l’impegno del garante a rinnovarla nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della Stazione AppaltanteUnica Appaltante nel corso della procedura. L'importo della garanzia garanzia, e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle certificazioni norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)non cumulabile con quella del periodo precedente, la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata anche nei confronti delle microimpresemicro imprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle citate riduzioni dei benefìci di cui al presente comma, l'operatore economico dovrà segnalaresegnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. La garanzia potrà essere escussa, a titolo esemplificativo e non esaustivo: • In caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga comprovato il possesso dei requisiti di ordine generale, di adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dichiarati sia da parte del concorrente che dell’eventuale ausiliaria; • In caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all’Operatore Economico Aggiudicatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 159/2011. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto. La Stazione Unica Appaltante, in caso di ricezione dell’originale della cauzione provvisoria, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora il concorrente risultasse affidatario. La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema di cui all’art. 103, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

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Samples: Disciplinare Di Gara Per Servizi E Forniture

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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Samples: www.provincia.brescia.it

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, ai come definita dall’art.93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto di ciascun lotto e precisamente di importo pari ad € 71.926,24 (euro settantunomilanovecentoventisei/24) per il Lotto 1 e di importo pari ad € 43.591,48 (euro quarantatremilacinquecentonovantuno/48) per il Lotto 2, Ai sensi di quanto disposto dall'artdell’art. 93 93, co. 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario all’affidatario o all'adozione all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed n.159; Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invitocopre, sotto forma di cauzione (in contantiai sensi dell’art. 89, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) co. 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. L’offerta è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno dalla dichiarazione di un fideiussoreistituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, co. 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.103 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai fini dell’esonero dall’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, contratto di cui agli articoli all’art. 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000le imprese presentano, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, apposita dichiarazione relativa al possesso dei requisiti dimensionali dettati dalla normativa comunitaria vigente per la definizione di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, redatta secondo il Modello 4, allegato al presente disciplinare. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalareLa garanzia provvisoria è costituita, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.a scelta del concorrente:

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Samples: www.eurspa.it

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoriaprovvisoria che ciascun partecipante deve prestare in sede di partecipazione sarà dell’importo di Euro 100,00 (cento/00) indipendentemente dal numero di Lotti per il quale viene presentata la domanda, ai sensi di quanto disposto dall'artmediante fidejussione bancaria/assicurativa o assegno circolare intestato a: Regione Basilicata - Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Ufficio Foreste e Tutela del territorio. 93 del d.lgs. n. 50/2016 La garanzia provvisoria è finalizzata a garantire l’offerta e s.m.i., copre a coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto159. La garanzia provvisoria è pari deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L’amministrazione può chiedere al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma partecipante di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la La garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2secondo comma, del codice civile e la sua operatività nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantestazione appaltante. L'importo L’amministrazione, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e del suo eventuale rinnovocomunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigentigaranzia.

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Samples: Contratto Di Assegnazione in Concessione Di Terreni Agricoli Demaniali Ad Uso Agrario Ubicati Nella Foresta Regionale Di

GARANZIA PROVVISORIA. La A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara e dalle dichiarazioni rese in sede di offerta, l’Impresa concorrente è obbligata a presentare, una garanzia fideiussoria, denominata garanzia provvisoria, ai sensi sotto forma di quanto disposto dall'artcauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, per un importo pari al 2% di quello posto a base di gara, fatto salvo il beneficio di cui all’art. 93 93, comma 7, del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i... Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti, copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contrattofornendo copia dei certificati posseduti. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (fermo restando il limite all’utilizzo del prezzo base indicato nel bando o nell'invitocontante di cui all’art. 49, sotto forma di cauzione (in contanticomma 1 del D.Lgs. 21.11.2007, n. 231), con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o di fideiussionepresso le aziende autorizzate, a scelta dell'offerentetitolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Al fine di rendere l’importo della La garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti fideiussoria dovrà rispondere alle caratteristiche di cui all'articolo 36all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a cui si rimanda anche per l’eventuale riconoscimento della riduzione dell’importo garantito. La garanzia deve: - prevedere quale beneficiario il Comune di Pordenone, - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all’art. 1944 del codice civile, - prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, lettera a) del Codicecodice civile, è facoltà - essere operativa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenzaappaltante, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 - avere validità per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia delle offerte; - essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bandoulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, ; - l'offerta dovrà essere è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104all’articolo 103, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa affidatario (ad esclusione si tratti di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimpresemicro, piccole e medie imprese nonché ai RTI e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimpresedalle predette imprese). La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto, piccole dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La garanzia dovrà essere firmata digitalmente, almeno dal concorrente e medie deve essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Si precisa che in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalareNel caso di costituendi R.T.I./consorzi/G.E.I.E., la garanzia, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutte le imprese che intendono raggrupparsi venendosi diversamente a configurare una carenza di garanzia per la stazione appaltante. Parimenti la riduzione della garanzia sarà possibile solo se per tutti i componenti del costituendo R.T.I./consorzio/G.E.I.E., ricorrano le condizioni di cui all’articolo 93 comma 7. Le coordinate bancarie per il versamento in sede numerario della cauzione provvisoria sono le seguenti: CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.p.A.– P.zza XX Settembre, 2 – 00000 XXXXXXXXX – c/c 406632/89 Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Le coordinate postali ”Servizio Tesoreria” per il versamento in numerario della cauzione provvisoria sono le seguenti: BANCOPOSTA Posteitaliane S.p.A ccp. 12582599 intestato a Comune di offertaPordenone Servizio Tesoreria Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. In caso di garanzia provvisoria di importo insufficiente e/o deficitario, il possesso dei relativi requisiti ovvero di garanzia incompleta, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.non già assente, l’Amministrazione si riserva la possibilità di procedere all’applicazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

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Samples: www.comune.pordenone.it

GARANZIA PROVVISORIA. La L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento percento del prezzo a base indicato nel bando o nell'invitod’asta, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerentedell'offerente ai snsi dell’art.93 del D.Lgs n.50/2016. Al fine di rendere l’importo L’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia fideiussoria è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo basea base d’accordo quadro. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in In caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine partecipazione alla gara di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso un raggruppamento temporaneo di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione deve riguardare tutte le imprese del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatarioraggruppamento medesimo. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2secondo comma, del codice civile e la sua operatività nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantestazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, rinnovo è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico dovrà segnalaresegnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto.

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Samples: Accordo Quadro Per Gli Interventi Di Manutenzione E Interventi Puntuali Ed Urgenti Nelle Scuole Pubbliche Cittadine E Nella Disponibilità Del Comune

GARANZIA PROVVISORIA. Gli operatori economici che partecipano alla procedura di gara regolata dal presente Disciplinare devono presentare, unitamente all’istanza di partecipazione alla gara stessa, una garanzia fideiussoria di natura accessoria, denominata “garanzia provvisoria”, pari al 2 per cento del valore dell’affidamento ottenibile dal concorrente aggiudicatario, in relazione a ciascun lotto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. L’operatore economico che intenda concorrere alla gara per l’aggiudicazione di più lotti, per adempiere all’obbligo di presentazione della garanzia provvisoria può presentare una fidejussione per ogni lotto in cui intende partecipare ovvero in alternativa una fidejussione unica per un importo pari alla somma degli importi dovuti in relazione ad ogni singolo lotto. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Tale previsione vale anche per le imprese che partecipano mediante aggregazione di rete. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, fermo restando il limite di utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 231/2007, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice. La garanzia provvisoriafideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, ai sensi n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di quanto disposto rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 93 161 del d.lgsdecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve essere conforme allo schema-tipo approvato con d.m. n. 50/2016 e s.m.i.31 del 19 gennaio 2018, pubblicato nella GURI n. 83 del 10 aprile 2018. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta (180) giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazionel'aggiudicazione definitiva, dovuta per fatto dell'affidatario riconducibile ad ogni fatto riconducibile all'affidatario una condotta connotata da dolo o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011colpa grave, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contrattocontratto medesimo. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltanteappaltante: la mancanza degli elementi suddetti è causa di esclusione dalla gara, in quanto comportante la violazione dell’obbligo espressamente previsto dall’art. 93, comma 4, del Codice. La mancata costituzione della garanzia provvisoria entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte costituisce causa di esclusione dalla gara, in quanto in violazione dell’obbligo di garanzia dell’offerta stabilito dall’art. 93, comma 1, del Codice. La Stazione Appaltante assegna all’operatore economico concorrente che non ha presentato la garanzia provvisoria, anche se costituita entro il termine di presentazione delle offerte, o ha reso il documento in modo incompleto o con irregolarità essenziali, un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrati o regolarizzati gli elementi dichiarativi o documentali della garanzia provvisoria necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere. In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione delle dichiarazioni o dei documenti richiesti, l’operatore economico è escluso dalla gara. La Stazione appaltante, nell'atto con cui comunica la graduatoria per singolo lotto, provvede contestualmente allo svincolo della garanzia provvisoria tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. L'importo della garanzia provvisoria, e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo soggetto alle riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso . In caso di cumulo delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000riduzioni, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa risulta dalla riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigentiprecedente.

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta dovrà essere corredata, a pena d'esclusione, da una garanzia provvisoriaprovvisoria a favore del Comune di Napoli pari al 2% dell'importo posto a base dell'appalto, ai sensi sotto forma di quanto disposto cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 93 del d.lgsCodice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 50/2016 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e s.m.i.che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di ulteriori 60 giorni, La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 159, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contrattocontratto medesimo. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerenteAi sensi dell’art. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, 93 comma 2, lettera a) 7 del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativagaranzia, e dovrà coprire un arco temporale almeno del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del fidejussore50 per cento, in caso non cumulabile con quella di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di periodo precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e di dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Inoltre, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione ai sensi dell'art. 93 comma 7 del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovoCodice, nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo del citato art. 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici eco- nomici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi pri- mo e secondo del citato art. 93 comma 7 del Codice , per gli operatori economici in possesso, in re- lazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi ogget - to del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinno- vo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto del citato art. 93 comma 7 del Codice , per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni dei benefici suddetti, l'operatore economico dovrà segnalaresegnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti re- lativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in pos- sesso dei requisiti previsti. Nei contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economi- ci in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzati- vo, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di cer- tificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di ge- stione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori econo- mici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve essere rilasciata, a pena di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento.

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GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Statocircolari) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, ai Ai sensi di quanto disposto dall'artdell’art. 93 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 50/2016, l’offerta deve essere corredata di una garanzia a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario o dell’accertata carenza dei requisiti dichiarati, sotto forma di fideiussione o cauzione. Il partecipante alla gara dovrà produrre una garanzia di importo pari a € 1.800,00 milleottocento/00). L’importo della garanzia provvisoria richiesta potrà essere ridotto qualora il concorrente fosse in possesso dei requisiti/certificazioni indicati dal comma 7 dell’art. 93 del D.lgs 50/2016. L’operatore economico dovrà indicare il possesso delle certificazioni nel DGUE, non essendo richiesta l’allegazione delle stesse. Nel caso di Raggruppamenti costituendi e s.m.i.Consorzi ordinari costituendi la garanzia dovrà essere intestata a tutte le società raggruppande o consorziande. La garanzia provvisoria potrà essere costituita a scelta del concorrente, in forma di cauzione in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Agenzia; essa copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazionel'aggiudicazione, dovuta per fatto dell'affidatario riconducibile ad ogni fatto riconducibile all'affidatario una condotta connotata da dolo o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011colpa grave, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contrattocontratto medesimo. La Tale garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussionefideiussoria, a scelta dell'offerente. Al fine dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 36106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, comma 2n. 385, lettera a) che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Codicedecreto legislativo 24 febbraio 1998, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.fideiussione dovrà:

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Samples: Disciplinare Di Gara E Condizioni Particolari Di Contratto

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'artdell’art. 93 del d.lgsCodice, di importo pari a € 4.400,00, con validità di almeno 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte; qualora al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione della gara, la garanzia medesima dovrà essere rinnovata per ulteriori 180 giorni. n. 50/2016 e s.m.i.Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario all’Impresa aggiudicataria o all'adozione all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento 159. Sono fatti riconducibili all’Impresa aggiudicataria, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della sottoscrizione del documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria è pari potrà essere costituita, a scelta dell’offerente: ▪ in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore dovrà essere al 2 per cento corso del prezzo base indicato nel bando o nell'invitogiorno del deposito; ▪ fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, sotto forma di cauzione (comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari circolari, con versamento presso la Banca Nazionale del Lavoro, ag. 6309, c/c n. 9000 – ABI 1005 – CAB 03309 – CIN K IBAN XX00X0000000000000000000000 – Intestazione Coni Servizi S.p.A. (in tal caso sarà necessario indicare nella causale la seguente dicitura: Garanzia provvisoria per Accordo quadro Arredi Coni Servizi); ▪ da fideiussione bancaria o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) assicurativa rilasciata da imprese bancarie o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 36all’art. 93, comma 2, lettera a) 3 del Codice. In ogni caso, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, è conforme allo schema tipo di cui agli articoli 103 e 104all’art. 103, qualora l'offerente risultasse affidatariocomma 9 del Codice. Le Imprese partecipanti, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenute a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.espressamente:

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GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoriaprovvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ss.mm.ii. ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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Samples: www.comune.formia.lt.it

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'artdell’art. 93 del d.lgsCodice, di importo pari a € 4.400,00, con validità di almeno 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte; qualora al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione della gara, la garanzia medesima dovrà essere rinnovata per ulteriori 180 giorni. n. 50/2016 e s.m.i.Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario all’Impresa aggiudicataria o all'adozione all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento 159. Sono fatti riconducibili all’Impresa aggiudicataria, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della sottoscrizione del documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria è pari potrà essere costituita, a scelta dell’offerente: ▪ in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore dovrà essere al 2 per cento corso del prezzo base indicato nel bando o nell'invitogiorno del deposito; ▪ fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, sotto forma di cauzione (comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o circolari, con versamento presso la Banca Nazionale del Lavoro, ag. 6309, c/c n. 9000 – ABI 1005 – CAB 03309 – CIN K IBAN XX00X0000000000000000000000 (in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni tal caso sarà necessario indicare nella causale la seguente dicitura: Garanzia provvisoria per l’affidamento avente ad oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connessola predisposizione, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 stampa, il confezionamento e la consegna, il montaggio e lo smontaggio di materiali e allestimenti grafici per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti Coni Servizi S.p.A.); ▪ da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 36all’art. 93, comma 2, lettera a) 3 del Codice. In ogni caso, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, è conforme allo schema tipo di cui agli articoli 103 e 104all’art. 103, qualora l'offerente risultasse affidatariocomma 9 del Codice. Le Imprese partecipanti, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenute a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.espressamente:

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GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta L’offerta dei Concorrenti dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di una garanzia provvisoria di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo stimato dell’appalto, da costituirsi in una delle forme previste dall’articolo 75 del Codice dei contratti (cauzione, in contanti o in titoli del debito pubblico, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari a ciò autorizzati). Nel caso di garanzia rilasciata sotto forma di fideiussione, questa dovrà essere rilasciata da operatori economici diversi dal Concorrente e non facenti parte del medesimo gruppo. L’importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, indicate all’articolo 75, comma 7, del Codice dei contratti. Ai fini della fruizione della riduzione, i Concorrenti devono produrre copia dichiarata conforme all’originale della certificazione di sistema di qualità ovvero una dichiarazione sostitutiva, in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 445, che attesti di essere in possesso di tale certificazione di qualità e contenga tutti i dati e le informazioni riportate nel certificato originale. In caso di partecipazione alla gara da parte di un fideiussorecostituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti, anche diverso da quello che ha rilasciato consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, la garanzia provvisoriadovrà essere intestata a tutti gli operatori economici dell’aggregazione costituenda e sottoscritta dai medesimi. In caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di Concorrenti, a rilasciare consorzio ordinario di Concorrenti o GEIE già costituiti, la garanzia fideiussoria dovrà essere sottoscritta dal mandatario/capogruppo, in nome e per l'esecuzione conto di tutti i componenti del contrattoraggruppamento, consorzio o Gruppo, che devono essere specificamente menzionati. In caso di consorzio, di cui agli articoli 103 all’articolo 34, comma 1, lettere b) e 104c), del Codice dei contratti, la garanzia dovrà essere intestata al consorzio medesimo, con l’indicazione di tutti i consorziati esecutori. In caso di partecipazione di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, qualora l'offerente risultasse affidatariosi tratti di rete dotata di organo comune e soggettività giuridica, la garanzia va intestata alla rete, così come iscritta nel registro della C.C.I.A.A. In tutti gli altri casi, la garanzia va intestata a tutte le imprese che partecipano alla gara. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione dell’importo della garanzia al 50% (cinquanta per cento) si applica esclusivamente qualora ciascun operatore economico riunito, o consorziato, dimostri, in una delle modalità sopra indicate, il possesso delle necessarie certificazioni di sistemi di qualità. In caso di consorzio, di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, il possesso della certificazione deve essere comprovato dal consorzio stesso e dalle consorziate designate quali esecutrici del servizio. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere garanzia copre la mancata sottoscrizione della Convenzione per fatto dell’affidatario, nonché eventuali sanzioni irrogate ai sensi dell’articolo 38, comma 2-bis, del Codice dei contratti, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione della Convenzione medesima, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione. Dalla fideiussione deve espressamente risultare: — la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; — la rinuncia all'eccezione all’eccezione, di cui all'articolo all’articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività civile; — l’operatività della garanzia entro 15 giorni (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantedell’Amministrazione. L'importo della La garanzia provvisoria, in ogni caso, deve avere una validità temporale non inferiore a 360 (trecentosessanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia provvisoria dovranno essere corredate di idonea dichiarazione sostitutiva, rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia, ai sensi del suo eventuale rinnovotesto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 445, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000circa l’identità, la registrazione qualifica e i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e, comunque, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di credito o Compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, la garanzia dovrà essere corredata da autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo. La garanzia provvisoria dovrà, inoltre, essere corredata, a pena di esclusione, di: — impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell’Amministrazione, la garanzia per la durata di ulteriori 60 (sessanta) giorni qualora, al sistema comunitario momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; — impegno di ecogestione e audit (EMASun fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui alla lettera b), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigentiqualora l’offerente risultasse aggiudicatario.

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoriaprovvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 . ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta L'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.. #{GUID_46C95D1C-E874-4E18-989C-CE59721A8FB5|LIVELLO_2|TESTO_Garanzia definitiva_END}&

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GARANZIA PROVVISORIA. La A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara e dalle dichiarazioni rese in sede di offerta, l’Impresa concorrente è obbligata a presentare, una garanzia fideiussoria, denominata garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, per un importo pari al 2% di quello posto a base di gara (€ 4.240,00), fatto salvo il beneficio di cui all’art. 93, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o di fideiussionepresso le aziende autorizzate, a scelta dell'offerentetitolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Al fine di rendere l’importo della La garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti fideiussoria dovrà rispondere alle caratteristiche di cui all'articolo 36all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a cui si rimanda anche per l’eventuale riconoscimento della riduzione dell’importo garantito. La garanzia deve: - prevedere quale beneficiario il Comune di Pordenone, - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, - prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, lettera a) del Codicecodice civile, è facoltà - essere operativa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenzaappaltante, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 - avere validità per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia delle offerte; - essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bandoulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, ; - l'offerta dovrà essere è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104all’articolo 103, qualora l'offerente risultasse affidatarioaffidatario (ad esclusione si tratti di micro, piccole e medie imprese nonché ai RTI e consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle predette imprese). La fidejussione bancaria o assicurativa garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La garanzia dovrà essere firmata digitalmente, almeno dal concorrente. Si precisa che in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento di imprese la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Nel caso di costituendi R.T.I./consorzi/G.E.I.E., la garanzia, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutte le imprese che intendono raggrupparsi venendosi diversamente a configurare una carenza di garanzia per la stazione appaltante. Parimenti la riduzione della garanzia sarà possibile solo se per tutti i componenti del costituendo R.T.I./consorzio/G.E.I.E., ricorrano le condizioni di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo all’articolo 93 comma 7 del Codice. Le coordinate bancarie per il versamento in numerario della garanzia provvisoria sono le seguenti: CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.p.A.– P.zza XX Settembre, 2 – 00000 XXXXXXXXX – c/c 406632/89 Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Le coordinate postali ”Servizio Tesoreria” per gli operatori economici il versamento in possesso delle certificazioni alle norme europee numerario della serie UNI CEI ISO 9000garanzia provvisoria sono le seguenti: BANCOPOSTA Posteitaliane S.p.A ccp. 12582599 intestato a Comune di Pordenone Servizio Tesoreria Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. In caso di garanzia provvisoria di importo insufficiente e/o deficitario, ovvero di garanzia incompleta, e non già assente, l’Amministrazione si riserva la registrazione al sistema comunitario possibilità di ecogestione procedere all’applicazione dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.s.m.i..

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GARANZIA PROVVISORIA. La L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'artcome definita dall’art. 93 del d.lgsCodice. n. 50/2016 Poiché il rischio connesso alle prestazioni oggetto dell’appalto appare estremamente contenuto, si ritiene proporzionato e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento adeguato alla natura dei servizi richiesti determinare l’importo della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è in un importo pari al 2 per cento all’2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invitobando. Ai sensi del predetto art. 93, sotto forma comma 7, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto delle percentuali ivi indicate. Per fruire di cauzione (in contantitale beneficio, con bonificol'operatore economico segnala, in assegni circolari sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente: - in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di fideiussionepegno a favore della S.A.; - da garanzia fideiussoria che, a scelta dell'offerente. Al fine del professionista, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 36106 del D.Lgs 1° settembre 1993, comma 2n. 385, lettera a) che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del CodiceD.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. L'offerta è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104105 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente fideiussione dovrà: - avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.presentazione dell’offerta;

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Samples: Disciplinare Di Gara E Condizioni Contrattuali

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoriaCiascun partecipante alla gara dovrà presentare l’attestazione dell’avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio di € 31.620,00 (trentunomilaseicentoventi/00), ai sensi di quanto disposto dall'artpari all’1% della base d’asta, in applicazione dell’art. 93 75, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 163/2006 e s.m.i., copre a fronte dell’obbligo per i concorrenti di possedere la mancata sottoscrizione certificazione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione sistema di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contrattoqualità, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatarioal presente disciplinare. Tale cauzione dovrà essere costituita a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa. La fidejussione bancaria stessa dovrà recare, nel riquadro delle condizioni speciali o assicurativa con appendice aggiunta, la seguente clausola: “la liberazione fidejussoria potrà avvenire solo a seguito di cui sopra dovrà apposita comunicazione dell’Istituto a conclusione della procedura in corso e comunque dopo che, a giudizio insindacabile dell’Istituto medesimo, la ditta concorrente avrà adempiuto a tutti gli obblighi ed oneri precontrattuali. Il pagamento dell’importo dovuto sarà effettuato a semplice richiesta dell’Istituto ed entro 30 giorni dalla stessa senza che da parte della Società fidejubente o della ditta concorrente possano essere sollevate eccezioni o invocate decadenze di alcun genere, neppure in ordine all’avvenuta scadenza della polizza, al mancato pagamento del premio o dei supplementi di premio o ai rapporti precontrattuali tra l’Istituto e la ditta concorrente”. devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale” (ex art. 1944 codice civile), la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067civile”. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimpresefideiussione deve essere rilasciata da Istituti debitamente autorizzati con DM del 16.11.1993 pubblicato sulla GU n. 275 del 23.11.1993. La firma dei rappresentanti dell’Istituto Bancario o Compagnia assicuratrice garante deve essere autenticata da notaio. Detta fideiussione dovrà avere validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza della domanda di partecipazione. In caso di RTI la cauzione dovrà essere presentata da tutte le ditte riunite, piccole eventualmente anche tramite unica polizza cointestata. La garanzia provvisoria sarà svincolata su richiesta, e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigentirestituita ai partecipanti non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione definitiva della gara ed all’aggiudicatario dopo la stipula del contratto.

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Samples: Disciplinare Di Gara

GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per beneficiare della riduzione di cui ai periodi precedenti, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento con l’impresa ausiliaria. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Per le modalità di "affidamento diretto" e "procedura negoziata, senza bando", di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui sopra, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello sopra previsto.

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GARANZIA PROVVISORIA. La L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, di € 2.868,78 sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia provvisoria potrà fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere prestata anche costituita, a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussorescelta dell'offerente, in caso contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di aggiudicazionetesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a prestare anche titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la cauzione definitivarinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e di dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta dovrà qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, Il presente comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni non si applica alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei ai raggruppamenti di operatori economici temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalareLe garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, in sede comma 9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di offertacui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigentitermine di efficacia della garanzia.

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GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanzie. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussorefideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice Codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavoriforniture, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per beneficiare della riduzione di cui ai periodi precedenti, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento con l’impresa ausiliaria. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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GARANZIA PROVVISORIA. La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La cauzione provvisoria viene richiesta in virtù del fatto che le opere sono destinate alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, sono finanziate mediante donazioni private. La garanzia provvisoria è pari al 2 all’ 1 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato La cauzione provvisoria viene richiesta in virtù del fatto che le opere sono destinate alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso2017, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere tali garanziesono finanziate mediante donazioni private. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per beneficiare della riduzione di cui ai periodi precedenti, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento con l’impresa ausiliaria. Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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