Forma. Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: Per i raggruppamenti temporanei già costituiti - copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti - atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila. - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione,sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune,che indichi per quali imprese la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
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Sources: Concessione Del Servizio Di Gestione
Forma. Per quanto riguarda i requisiti formali del contratto di inserimento, la scelta di imporre l’adozione della forma scritta a pena di nullità (art. 56, D.Lgs. n. 276/2003) per la sua sottoscrizione appare espressiva della volontà legislativa di richiamare con forza l’attenzione del lavoratore in merito alle caratteristiche ed alle finalità per cui quest’istituto è stato introdotto. Qualora tale requisito formale dovesse essere disatteso, infatti, il contratto dovrà considerarsi Bergamo e ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, op. cit., 2004, p. 1687. nullo e il lavoratore potrà richiedere ed ottenere la costituzione ope iudicis di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 56, co. 2). Particolarmente efficace appare, in tal senso, la tesi di chi ha sostenuto che “la conversione ristabilisce la disciplina del rapporto invalidamente derogato, sostituendo al tipo elettivo e alla sua disciplina speciale il regolamento legale che in chiave garantista accompagna la prestazione tipica di lavoro subordinato a tempo indeterminato”64. Il lavoratore assunto con contratto di inserimento, in una simile evenienza, potrà esigere sin dall’inizio del rapporto di lavoro l’integrale trattamento retributivo e contributivo astrattamente spettante ad un lavoratore non sottoinquadrati assegnato alle medesime mansioni ed a cui è stata attribuita la stessa qualifica. Al contratto di inserimento, dunque, viene applicato il regime giuridico di conservazione di cui all’art. 1424 c.c.65, per cui venga a prodursi effetti diversi rispetto a quelli astrattamente riferibili ad un contratto da dichiarare, ex lege, nullo. In ambito giuslavoristico, peraltro, questo potrà avvenire indipendentemente dalla prova di una precisa volontà delle parti rispetto alla configurabilità di un diverso negozio giuridico, in quanto l’art. 56 del Decreto rappresenta una norma introdotta a tutela del lavoratore e della stabilità della sua occupazione e, proprio per questo, in presenza dei prescritti presupposti, la descritta conversione della tipologia contrattuale potrà venire a configurarsi automaticamente, così da garantire un giusto contemperamento dei diversi interessi in gioco. La previsione del requisito formale, peraltro, rileva non solo ai fini della validità del contratto di inserimento, ma anche con riferimento al progetto individuale di inserimento: infatti, l’art. 56 del Decreto dispone che nel contratto debba “essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento di cui all’art. 55”. Anche dalla mancata menzione al progetto individuale di inserimento nel contratto individuale di lavoro potrà dunque scaturire la conversione di quest’ultimo in un contratto a tempo indeterminato. Sebbene non previsto espressamente, si ritiene che anche il progetto debba trovare un’evidenza formale, rimanendo irrilevante che lo stesso sia stato o meno verbalmente definito. Conclusioni analoghe vanno, altresì, estese con riferimento alle ipotesi in cui il progetto individuale di inserimento sia stato elaborato in termini assolutamente difformi dalle prescrizioni collettive scaturite dall’attuazione dei commi 2 e 3 dell’art. 55 del Decreto o, ancora, qualora lo stesso progetto si presenti, anche a priori, totalmente evanescente ed inadeguato rispetto alle finalità di inserimento ed adattamento del lavoratore al contesto produttivo. In questi casi potreb- be, infatti, trovare applicazione la sanzione della conversione di tale negozio in un contratto a tempo indeterminato, perché verrebbe comunque ad essere pregiudicata, sin dall’origine, la stessa ratio istitutiva del contratto di inserimento e, allo stesso tempo, finirebbe per evidenziarsi la reale volontà delle parti del contratto individuale di far ricorso non a quest’ultima tipologia contrat- tuale, ma ad una fattispecie ordinaria di rapporto di lavoro subordinato, beneficiando al contempo, ed indebitamente, dei vantaggi connessi alla stipula di un contratto di inserimento. Infine, sempre in tema di forma contrattuale, appare opportuno aggiungere che, vista la cointeressenza del progetto individuale rispetto alla stessa regolamentazione del contratto di 64 D’Onghia M., op. cit., 2004, p. 295. 65 “Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità”. inserimento e del rapporto di lavoro dallo stesso derivante, il testo scritto del progetto individuale dovrà, a tutela del lavoratore, essere consegnato al lavoratore all’atto della stipula del contratto e, comunque, o prima o contestualmente all’inizio effettivo dell’esperienza professionale sul luogo di lavoro. Per i consorzi stabilicontenuti necessari (durata, consorzi eventuale periodo di cooperative e prova, orario di imprese artigiane: Per i raggruppamenti temporanei già costituiti - copia autentica lavoro, categoria di inquadramento del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. - dichiarazione lavoratore, trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro) che dovranno essere trasfusi nel testo del singolo contratto di inserimento, in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codiceassenza di una specifica previsione normativa, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso contraenti dovranno rispettare quanto previsto nell’Accordo Interconfederale o nella contrattazione collettiva di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti - atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila. - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione,sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune,che indichi per quali imprese la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:settore.
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Sources: Contratto Di Inserimento
Forma. Per Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i consorzi stabiliseguenti elementi:
a) indicazione della durata, consorzi determinata o determinabile della prestazione di cooperative lavoro». L’oggetto del contratto non può consistere in un mera attività protratta nel tempo, ma nella realizzazione di un risultato entro un determinato tempo (per esempio, la consegna di un gestionale informatico o la redazione di una procedura interna entro una certa data). È quindi possibile: affidare al collaboratore l’esecuzione di più progetti successivi: ma a condizione che ogni progetto sia specifico, diverso dai precedenti e di imprese artigianeeffettivo; prevedere, alla scadenza del contratto, una proroga della collaborazione, quando sia necessaria per completare il progetto. In questo senso: Per i raggruppamenti temporanei già costituiti - copia autentica Circolare del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. - dichiarazione Ministero del Lavoro del 29 gennaio 2008, n. 4 Sono legittimi: una proroga nel caso in cui il risultato pattuito non sia stato raggiunto nel termine fissato il rinnovo sulla base di un progetto nuovo o affine. Però il sistema delle proroghe ingiustificate e dei rinnovi con la presenza di un oggetto identico a quello precedente costituisce un significativo elemento indiziario di subordinazione.
b) l’indicazione del progetto «b) indicazione del progetto o programma di lavoro o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante». La giurisprudenza chiarisce che il progetto deve essere individuato con precisione e specificità e descritto in termini non generici ed astratti. Tribunale di Milano, 2 agosto 2006: «per mancata indicazione del progetto deve intendersi sia la mancata indicazione formale del contenuto del progetto o programma, sia la non configurabilità di un effettivo progetto come si indicaverifica nel caso in cui il progetto si risolve nella semplice descrizione del contenuto delle mansioni attribuite al lavoratore» Tribunale di Milano, ai sensi dell’art19 dicembre 2006: «si richiede che il progetto riguardi segmenti dell’attività organizzata dal committente ben identificati e ben definiti sotto il profilo sia strutturale sia temporale». 48Tribunale di Milano 17 novembre 2007: «Oggetto del contratto è, co 4 infatti, il risultato che nel progetto stesso deve essere specificatamente delineato, ed il cui raggiungimento deve avvenire da parte del Codicecollaboratore, contemperando le parti proprie autonome modalità di conseguimento con il coordinamento dell’organizzazione del servizio/fornituracommittente. Pertanto, ovvero laddove il progetto non presenti i richiamati connotati della specificità ed analiticità, si è di fronte a una mera messa a disposizione di energie del prestatore del lavoro in favore del committente, con la percentuale in conseguenza di ricadere nello schema della subordinazione». Progetti ritenuti non validi dalla giurisprudenza «servizi di portierato e guardiania presso i terzi committenti»: manca qualsiasi elemento idoneo a distinguere il lavoro svolto dal collaboratore dal risultato che, nel caso di servizio/forniture indivisibilispecie, altro non era che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti - atto costitutivo il servizio esterno fornito dalla società ai suoi clienti (Tribunale di Milano, 17 luglio 2007); «collaborazione con il personale presente alla gestione del canile per quanto inerente le pulizie e statuto l’alimentazione dei cani e dei gatti, collaborazione con le autorità preposte al controllo sanitario, individuazione degli animali presenti nel canile di problematiche di compatibilità con altri della stessa specie»: indicazione inadeguata e vaga nell’individuazione dei modi e dei tempi dell’attività (Tribunale di Bologna, 6 febbraio 2007); «svolgimento dell’attività professionale di tecnico di controllo qualità»: semplice descrizione del consorzio o GEIEcontenuto delle mansioni senza alcun accenno all’obiettivo che si intendeva raggiungere ed alle attività funzionali al suo conseguimento (Tribunale di Milano, 9 febbraio 2007); «ricerca iconografica» e «realizzazione dell’archivio fotografico» per conto di un’azienda editrice: mansioni coincidenti con l’ordinaria attività della società e comunque descritte in copia autenticatermini generici (Tribunale di Milano, con indicazione del soggetto designato quale capofila. - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione,sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune,che indichi per quali imprese la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:23 gennaio 2007);
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Sources: Contratto a Progetto
Forma. Per i consorzi stabiliIl comma 51 impone apena di nullità la forma scritta, consorzi che può essere l’atto pubblico o la scrittura privata con sottoscrizione autenticata da Notaio o da un avvocato. L’inciso “a pena di cooperative nullità” è riferito alla espressione che precede “sono redatti in forma scritta” e di imprese artigiane: Per i raggruppamenti temporanei già costituiti - copia autentica del mandato collettivo irrevocabile non a quella che segue “con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata…”, che indica le possibilità fra cui i conviventi possono scegliere. - dichiarazione La formalità imposta appare eccessiva, salvo per il caso in cui i conviventi disciplinino il regime degli acquisti. La legge non introduce nessuna menzione obbligatoria né per il Notaio né per l’▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ giudizio di conformità è co-sostanziale all’autentica dell’atto; ciò non impedisce al Notaio od all’Avvocato di esplicitare il giudizio di conformità. Con specifico riferimento all’autentica rilasciata dall’Avvocato, si indicaè asserito che non si può applicare analogicamente a questo, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codicestante la loro specialità, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti - atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autenticanorme della legge notarile, con indicazione la conseguenza che l’avvocato autenticante ex comma 51 non ha nessun obbligo di repertoriazione, conservazione dell’originale, registrazione, verifica esterna istituzionale della legalità dell’attività di autenticazione svolta L’autentica rilasciata dall’avvocato è una scrittura privata che accede ad una scrittura privata e che consiste nella asseverazione resa da un professionista iscritto ad un albo (Mecenate) . Ai fini della responsabilità penale l’Avvocato asseverante è un privato esercente un servizio di pubblica necessità solo ai fini della genuinità della firma. La responsabilità dell’Avvocato opera nel rapporto con il cliente nel cui interesse agisce, ed quindi è di ordine professionale. L’asseverazione dell’avvocato contiene un giudizio di corrispondenza, cioè di genuinità della firma e di conformità alle norme imperative ed all’ordine pubblico. L’Avvocato non ha il dovere di provvedere alla registrazione dell’atto e non è responsabile fiscalmente nei confronti dell’Erario, a differenza del soggetto designato quale capofilaNotaio (art 10 TUR DPR 131/1986).. Nondimeno ha il dovere professionale di rappresentare al cliente la necessità di procedere alla registrazione dell’atto, richiesta per procedere all’iscrizione nei registri anagrafici e quindi per l’opponibilità ai terzi (art 65 , 2 e 3, TUR DPR 131/1986). - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’artIl contratto non autenticato e asseverato ha validità solo fra le parti. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, Il comma 54 precisa che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti Per le aggregazioni di imprese aderenti al ‘‘il regime patrimoniale scelto dal contratto di rete: se convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al “comma51º’’, quindi adottando la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica - copia autentica o copia conforme medesima forma scelta per la redazione del contratto originario. Secondo certa dottrina la dichiarazione scritta di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 scioglimento della convivenza soddisfa il requisito anche ai fini del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione,sottoscritta recesso dal legale rappresentante dell’organo comune,che indichi per quali imprese la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:convivenza.
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Sources: Contratto Di Convivenza