FORMA E DURATA DEL CONTRATTO Clausole campione

FORMA E DURATA DEL CONTRATTO. Il contratto viene concluso, in genere, in forma orale (si è diffusa anche la forma scritta),e si stipula in riferimento ad una data coltura (colture ortive da pieno campo e colture stagionali) alla cui vita è legata la durata del contratto stesso, con esclusione del diritto per il compartecipante di praticare sullo stesso terreno colture successive.
FORMA E DURATA DEL CONTRATTO. Il contratto avrà la forma di scrittura privata autenticata, non avendo il CAI Reggio Xxxxxx, quale contraente, figura giuridica di soggetto pubblico. La durata del contratto sarà di tre anni a partire dalla data di stipula. Alla scadenza il contratto potrà essere rinnovato per altri tre anni, anche più di una volta, previo accordo fra le parti. Sei mesi prima della naturale scadenza del contratto, entrambe le parti coinvolte sono tenute a comunicare per iscritto, all’altra parte, l’interesse o meno al rinnovo per i successivi tre anni. Non è previsto il tacito rinnovo.
FORMA E DURATA DEL CONTRATTO. II contratto avrà la forma di scrittura privata. Sarà registrato e gli oneri della registrazione saranno a carico in parti uguali tra le parti. La durata del contratto resta fissata in anni 6 (sei) a partire dalla consegna formale della struttura al Gestore e comunque non prima del 1° maggio 2022. La Sezione si riserva la possibilità di rinnovare il contratto per altri 6 (sei) anni. Ambo le parti possono disdire il contratto dando un preavviso di almeno di 12 mesi.
FORMA E DURATA DEL CONTRATTO. 1. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui all'art. 14 del CCNLdel 1 settembre 1995, che disciplina il contratto individuale di lavoro, e deve contenere l'indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso.
FORMA E DURATA DEL CONTRATTO. Il contratto, in forma contratto di affitto di ramo di azienda (All. A), avrà una durata di anni 3, automaticamente rinnovabile per un altro triennio e così per i trienni successivi. Dovrà essere stipulato nella forma di atto pubblico con rogito notarile oppure di scrittura privata con autentica notarile; in entrambi i casi le spese notarili e di registrazione saranno suddivise in parti uguali tra le parti. Alle scadenze triennali le parti avranno la possibilità di recedere dal contratto, dandone comunicazione scritta mediante raccomandata a.r. oppure posta elettronica certificata, almeno 6 mesi prima della scadenza.
FORMA E DURATA DEL CONTRATTO. II contratto di affitto di ramo d’azienda verrà stipulato con atto pubblico da notaio. Gli oneri notarili e di registrazione saranno a carico dell’aggiudicatario. La durata del contratto resta fissata in anni 3 (tre) dalla consegna formale della struttura al Gestore. Il contratto potrà essere rinnovato per altri tre anni, anche più di una volta, subordinatamente a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo del CAI Feltre. Ambo le parti possono recedere dal contratto con un preavviso di sei mesi e comunque non prima della chiusura di ogni stagione estiva fissata al 30 settembre.
FORMA E DURATA DEL CONTRATTO. Prima dell’entrata in vigore della L. 129/2004 il contratto di affiliazione commerciale non richiedeva una forma particolare e poteva es- sere stipulato anche verbalmente o risultare dal comportamento concludente delle parti. In verità, l’assenza di una forma scritta era spesso fonte di contenzioso. Per questo mo- tivo, essa venne prevista sia nel Codice de- ontologico della “Federazione Italiana del franchising” sia nel Codice deontologico del- l’“Associazione Italiana del Franchising”. Con la L. 129/2004, invece, la forma scritta è stata non solo introdotta, ma resa obbligato- ria a pena di nullità (art. 3 comma 1). La forma ad substantiam, poi, deve essere estesa a tutti i documenti relativi all’accor- do. Pertanto, oltre al contratto vero e proprio, vanno redatti per iscritto anche i contratti preparatori4, il manuale operativo e tutti gli allegati, ivi compresi quelli elencati nell’art. 4 della L. 129/20045. Quanto alla durata, il comma 3 dell’art. 3 della L. 129/2004 ha stabilito che qualora il contratto sia a tempo determinato, l’affi- liante dovrà garantire all’affiliato una durata minima sufficiente all’ammortamento dell’in- vestimento e non inferiore a tre anni, salva la risoluzione per inadempimento. In sostanza, l’articolo in esame impone che il contratto di affiliazione commerciale, ove a tempo determinato, abbia una durata mi- nima di tre anni. La norma è sostanzialmen- te ripresa dall’art. 7 del Codice Deontologi- co dell’Associazione Italiana del Franchising (Assofranchising), secondo cui il contratto di franchising può avere durata determinata o indeterminata, ma all’affiliato deve essere ga- rantita una durata minima tale da consentire l’ammortamento dell’investimento effettua- to, in ogni caso, non inferiore a tre anni, fat- ta salva l’ipotesi di risoluzione anticipata del contratto, per inadempimento degli obblighi contrattuali di una delle parti6. Si nota immediatamente che la L. 129/2004 non prevede che il contratto di affiliazione commerciale possa essere stipulato a tem- po determinato ovvero a tempo indetermi- nato. Infatti, il citato art. 3 comma 3 della L. 129/2004 si limita a stabilire che, se il con- tratto è a tempo determinato, l’affiliante deve comunque garantire all’affiliato una durata minima sufficiente all’ammortamento dell’in- vestimento (c.d. recovery period rule)7 e che tale durata minima non sia inferiore a tre anni. Sembra, quindi, che vi sia una palese lacuna e che la norma non disciplini l’ipotesi del con- 4 Cfr. ...
FORMA E DURATA DEL CONTRATTO. La prassi commerciale nel settore del vending prevede l’utilizzazione di figure contrattuali atipiche, idonee a porre l’accento, alternativamente, sull’una (concedente) o l’altra parte del rapporto (gestore), ovvero sulla concessione degli spazi (“contratto di comodato d’area per l’istallazione di distributori automatici”, “contratto di installazione di distributori automatici per la somministrazione di bevande ed alimenti”), piuttosto che sulla vendita dei prodotti (“contratto di fornitura”, “contratto di somministrazione di bevande ed alimenti mediante distributori automatici”). Stante l’atipicità del negozio è, quindi, difficile stabilire univocamente la natura giuridica di tale accordo, che, nelle sue varie forme, può assumere articolazioni differenti, a seconda della volontà dei contraenti. Gli unici elementi comuni a tutti i contratti di vending sono la messa a disposizione degli spazi da parte del concedente è l’assunzione del “rischio” da parte del gestore. A fronte, infatti, del pagamento del canone al concedente, il gestore assume su di sé la forte alea economica rappresentata dalla quantità - maggiore o minore - di beni venduti e dal connesso – maggiore o minore - guadagno, direttamente dipendente dal comportamento dei terzi acquirenti. Il contratto di vending può dunque essere accostato al comodato d’uso, alla locazione, ad un rapporto concessorio, nel caso di Amministrazione pubblica, o all’appalto. La durata del rapporto, sempre nella prassi, è frequentemente a tempo indeterminato, a volte con la previsione di una durata minima, e con la facoltà di recesso per entrambe le parti senza alcun significativo preavviso. Data la libertà negoziale per come sopra accennata, il contratto di vending può essere concluso nella forma meglio rispondente alle esigenze delle parti. Nella prassi, per la conclusione del contratto de quo si utilizzano moduli prestampati predisposti dal gestore. Non sono, tuttavia, infrequenti casi di contratti conclusi verbalmente.
FORMA E DURATA DEL CONTRATTO. II contratto avrà la forma di scrittura privata e dovrà essere registrato; gli oneri della registrazione saranno a carico del gestore. La durata del contratto resta fissata in anni 5 (cinque) a partire dalla consegna formale della struttura al Gestore. Il Comune di Pescia si riserva la possibilità di rinnovare il contratto. . Ambo le parti possono recedere dal contratto con preavviso di almeno 6 mesi.
FORMA E DURATA DEL CONTRATTO. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del D.L.vo. 50/2016 si procederà all’applicazione delle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell’elenco prezzi allegato al contratto depurati del ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore;