Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro Clausole campione

Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni d'intensità dell'attività produttiva dell'azienda o di parti di essa (reparti, uffici, ecc.) l'azienda potrà realizzare diversi regimi d'orario in particolari periodi dell'anno con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 110 ore all'anno. L'azienda rappresenterà dettagliatamente e preventivamente alle RSU nel corso di un apposito incontro le esigenze di un maggior carico di lavoro connesse a fluttuazioni di mercato e/o a caratteristiche di stagionalità della domanda. Le modalità applicative riguardanti la distribuzione degli orari settimanali con prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale, e le settimane con prestazioni lavorative inferiori, saranno definite congiuntamente in sede d'esame tra Direzione e RSU in tempi utili rispetto alle esigenze prospettate. A fronte del superamento dell'orario contrattuale, le ore di pari entità di riduzione potranno essere programmate anche per singoli lavoratori. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale, verrà corrisposta la maggiorazione del 15%, da liquidare nei periodi di superamento medesimo. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. Le parti concordano che, in caso di controversia in sede aziendale sull'attuazione delle norme definite in materia di flessibilità dell'orario settimanale, la materia venga esaminata entro 5 giorni dalle Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori in modo da consentire l'effettuazione delle prestazioni lavorative previste. Nota a verbale - Con riferimento al D.Lgs. 66 le Parti concordano che il periodo su cui calcolare la media delle 48 ore settimanali è di 6 mesi.
Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario, alla cassa integrazione guadagni, a forme di decentramento anomalo, connessi alle caratteristiche di cui sopra, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell'anno, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 104 ore all'anno (1o gennaio - 31 dicembre). Con accordo sindacale a livello aziendale il suddetto limite settimanale e il limite massimo annuale potranno essere elevati. A fronte del superamento dell'orario contrattuale, corrisponderà, nell'arco di 12 mesi dall'inizio del ciclo di flessibilità, in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione. Viceversa, a fronte di una riduzione dell'orario contrattuale, corrisponderà, nel corso dei 12 mesi dall'inizio del ciclo di flessibilità ed in periodi di maggiore intensità lavorativa, una pari entità di ore prestate oltre l'orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 12% per le prime 48 ore di supero e del 15% per le successive, da liquidare nei periodi di superamento medesimi. Al verificarsi della necessità e in tempo utile per soddisfare le esigenze organizzative che ne danno titolo, la Direzione aziendale comunicherà alla RSU, illustrandone le ragioni, il ricorso alla flessibilità, i reparti e i lavoratori interessati con l'indicazione dei periodi previsti di supero o di riduzione dell'orario contrattuale, delle ore necessarie e della loro collocazione temporale. Le modalità applicative della flessibilità proposte dall'azienda, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero o all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite in un apposito incontro tra Direzione e RSU. Tali modalità dovranno assicurare la soddisfazione della domanda anche attraverso l'esistente utilizzo ottimale degli impianti, con svolgimento dei normali turni di lavoro nelle giornate di flessibilità. L'esito del confronto, che potrà anche concludersi con un...
Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. TITOLO VII
Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. 1. Considerate le particolari caratteristiche dei settori a cui il presente contratto si riferisce ed al fine di fronteggiare le variazione di intensità di lavoro, l'azienda - d'intesa con le XX.XX. firmatarie a livello territoriale - potrà prevedere, in particolari periodi dell'anno e in caso di comprovate esigenze, regimi di orario che superino il normale orario settimanale di cui all'articolo 95; l'azienda dovrà darne comunicazione alle R.S.A. e all'Ente bilaterale territoriale di riferimento.
Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. 1) In considerazione di particolari situazioni produttive, collegate ad incrementi di attività di carattere stagionale, è comunque consentito alle imprese di ripartire la durata normale dell'orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario settimanale nelle precedenti o successive settimane. Pertanto, qualora dall’andamento della prestazione giornaliera assegnata derivi che in un mese venga superato l’orario contrattuale previsto di 173 ore e che in un altro esso non venga raggiunto, non si da luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni, compensandosi tra di loro le misure delle prestazioni mensili e realizzandosi le 173 ore nell’arco di un periodo di dodici mesi. Pertanto le eventuali ore eccedenti l'orario mensile potranno essere accantonate e recuperate in periodi di minor attività senza dar luogo a compensi aggiuntivi. Le ore lavorate in eccedenza a quelle previste contrattualmente e non recuperate entro il 31/12 di ogni anno saranno pagate con la maggiorazione del 5% salvo che il lavoratore ne richieda l’utilizzo e l’azienda possa fargliele godere.
Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte ad eventi improvvisi ed imprevedibili o ad intensificazione dei servizi richiesti e quindi a mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di tempestivo adeguamento dell’attività, dei servizi o della produzione, e al fine di ridurre l'utilizzo di altri strumenti più costosi per i Lavoratori e per le Aziende, l'Azienda potrà realizzare diversi regimi d'orario in particolari periodi dell'anno, con il superamento dell'orario contrattuale, attivando la Banca delle Ore, di cui al Titolo LXV. Per la particolare attività delle Aziende che hanno servizi specifici e senza soluzione di continuità, a tutela dei clienti, le Parti convengono quanto segue:  ai sensi dell'Art. 4, del D. Lgs. n. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro non potrà superare, per ogni periodo di 45 giorni, la media di 58 ore, comprese le ore di straordinario. La durata media dell’orario di lavoro ordinario e straordinario, tenuto conto dell’impennate della domanda di settore, correlata alla stagionalità e/o festività e/o periodi feriali, non potrà superare le 48 ore calcolate in un periodo mobile di 6 mesi.  la contrattazione di secondo livello potrà concordare profili particolari di orario e la loro distribuzione, anche considerando la domenica giorno lavorativo e prevedere ogni altra deroga in tema di orario di lavoro, di riposi e di straordinari. Nel caso di istituzione di turni giornalieri di lavoro, i Xxxxxxxxxx non potranno rifiutarsi di effettuarli. Pertanto, il Dipendente deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi sono predisposti soltanto per determinati servizi o reparti.
Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. 1) Considerate le particolari caratteristiche del settore a cui il presente contratto si riferisce e al fine di fronteggiare le variazione di intensità di lavoro, l’azienda - d’intesa con le XX.XX. firmatarie - potrà prevedere, in particolari periodi dell’anno e in caso di comprovate esigenze, regimi di orario che superino il normale orario settimanale di cui al precedente art. 8, in mancanza di RSU o RSA, la comunicazione sarà effettuata all’ente bilaterale di riferimento, sulla apposita modulistica che sarà predisposta dallo stesso ente.
Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. 1) In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal successivo articolo 102 e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l’entità dei ricorsi allo straordinario, alla cassa integrazione guadagni, a forme di decentramento anomalo, connessi alle caratteristiche di cui sopra, viene introdotta la flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa dell’azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell’anno, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 104 ore all’anno (1° gennaio - 31 dicembre). Con accordo sindacale a livello aziendale il suddetto limite settimanale e il limite massimo annuale potranno essere elevati. A fronte del superamento dell'orario contrattuale, corrisponderà, nell'arco di 12 mesi dall'inizio del ciclo di flessibilità, in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione. Viceversa, a fronte di una riduzione dell’orario contrattuale, corrisponderà, nel corso dei 12 mesi dall'inizio del ciclo di flessibilità ed in periodi di maggiore intensità lavorativa, una pari entità di ore prestate oltre l’orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 12% per le prime 48 ore di supero e del 15% per le successive, da liquidare nei periodi di superamento medesimi. Al verificarsi della necessità e in tempo utile per soddisfare le esigenze organizzative che ne danno titolo, la Direzione aziendale comunicherà alla R.S.U., illustrandone le ragioni, il ricorso alla flessibilità, i reparti e i lavoratori interessati con l'indicazione dei periodi previsti di supero o di riduzione dell’orario contrattuale, delle ore necessarie e della loro collocazione temporale. Le modalità applicative della flessibilità proposte dall’azienda, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero o all’utilizzo delle riduzioni, saranno definite in un apposito incontro tra Direzione e R.S.U.. Tali modalità dovranno assicurare la soddisfazione della domanda anche attraverso l’esistente utilizzo ottimale degli impianti, con svolgimento dei normali turni di lavoro nelle giornate di flessibilità. L’esito del confronto, che potrà anche concludersi ...
Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. 1) In relazione alle particolari esigenze produttive delle aziende in determinati periodi dell’anno coincidenti con incrementi di attività, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quanto previsto dagli articoli precedenti, e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.