Lavoro straordinario, festivo e notturno Clausole campione

Lavoro straordinario, festivo e notturno. 1. Il lavoro straordinario è quello eccedente il normale orario settimanale e giornaliero pattuito, sempre nel rispetto della durata media settimanale dell’orario di lavoro di cui all’art. 66.
Lavoro straordinario, festivo e notturno. 1. Il lavoro straordinario diurno è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 20%.
Lavoro straordinario, festivo e notturno. ART . 10
Lavoro straordinario, festivo e notturno. ART. 10 (Lavoro straordinario) ART. 11 (Lavoro notturno) ART. 12 (Lavoro festivo)
Lavoro straordinario, festivo e notturno. ► sostituito dall’art. 11 del CCNL 12 marzo 1980 (v. pag. 27)
Lavoro straordinario, festivo e notturno. Si considera lavoro straordinario quello che eccede l’orario normale di lavoro stabilito dalle vigenti leggi applicabili al settore e dai contratti e accordi di categoria. Si considera lavoro festivo quello effettuato in giorno di mancato riposo (domenicale o periodico) e quello effettuato nelle festività richiamate nel 1° comma dell’articolo 16 del CCNL 23 luglio 1976. Si considera lavoro notturno quello eseguito tra le ore 22 e le ore 5 antimeridiane. Non spetta la mag- giorazione per il lavoro notturno agli agenti adibiti a mansioni di “guardiano di notte”. La percentuale di maggiorazione per il lavoro straordinario prevista dalle leggi vigenti nel settore è computata sulle quote orarie della retribuzione normale di cui all’art. 6, ultimo comma, del presente accordo aumentata dei ratei di 13° e 14° mensilità e viene fissata per tutte le aziende nella misura del 10%. La percentuale di maggiorazione per lavoro festivo deve essere per tutte le aziende il doppio di quella adottata per il lavoro straordinario (20%) e calcolata sulla quota oraria della retribuzione normale di cui all’art. 1, ultimo comma del presente accordo, aumentata dei ratei di 13° e 14° mensilità. Le percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno, da calcolarsi sulle quote orarie della retribu- zione normale di cui all’articolo 1, ultimo comma del presente accordo, aumentate dei ratei di 13° e 14° mensilità, sono rispettivamente fissate per tutte le aziende nel 10% per lavoro notturno compreso in turni avvicendati e nel 15% per lavoro notturno non compreso in turni avvicendati. Le percentuali di maggiorazione sopra indicate sono fra loro cumulabili. Eventuali percentuali di mag- giorazione per lavoro straordinario, festivo e notturno, in atto presso le singole aziende in misura supe- riore a quelle previste dal presente articolo, saranno riproporzionate fino a concorrenza. L’agente chiamato in servizio il giorno destinato al riposo periodico per un tempo inferiore all’orario normale giornaliero ha diritto, oltre al trattamento spettantegli per le ore lavorate, al 50% della retribu- zione conglobata per le restanti ore non lavorate.
Lavoro straordinario, festivo e notturno. Si considera lavoro straordinario quello che eccede l'orario normale di lavoro stabilito dalle vigenti leggi applicabili al settore e dai contratti e accordi di categoria. Si considera lavoro festivo quello effettuato in giorno di mancato riposo (domenicale o periodico) e quello effettuato nelle festività richiamate nel 1° comma dell'articolo 16 del C.C.N.L. 23 luglio 1976. Si considera lavoro notturno quello eseguito tra le ore 22 e le ore 5 antimeridiane. Non spetta la maggiorazione per il lavoro notturno agli agenti adibiti a mansioni di "guardiano di notte". La percentuale di maggiorazione per il lavoro straordinario prevista dalle leggi vigenti nel settore è computata sulle quote orarie della retribuzione normale di cui all'art. 6, ultimo comma, del presente accordo aumentata dei ratei di 13° e 14° mensilità e viene fissata per tutte le aziende nella misura del 10%. La percentuale di maggiorazione per lavoro festivo deve essere per tutte le aziende il doppio di quella adottata per il lavoro straordinario (20%) e calcolata sulla quota oraria della retribuzione normale di cui all'art. 1, ultimo comma del presente accordo, aumentata dei ratei di 13° e 14° mensilità. Le percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno, da calcolarsi sulle quote orarie della retribuzione normale di cui all'articolo 1, ultimo comma del presente accordo, aumentate dei ratei di 13° e 14° mensilità, sono rispettivamente fissate per tutte le aziende nel 10% per lavoro notturno compreso in turni avvicendati e nel 15% per lavoro notturno non compreso in turni avvicendati. Le percentuali di maggiorazione sopra indicate sono fra loro cumulabili. Eventuali percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, festivo e notturno, in atto presso le singole aziende in misura superiore a quelle previste dal presente articolo, saranno riproporzionate fino a concorrenza: - in via immediata, con riferimento a tutti gli incrementi delle basi di calcolo, derivanti dall'applicazione del presente contratto; - e, progressivamente nel tempo, con riferimento ad ogni ulteriore incremento della base di calcolo derivante sia dall'inserimento di nuovi elementi retributivi sia dall'aumento di quelli già inseriti (con esclusione dei soli aumenti periodici di anzianità). L'agente chiamato in servizio il giorno destinato al riposo periodico per un tempo inferiore all'orario normale giornaliero ha diritto, oltre al trattamento spettantegli per le ore lavorate, al 50% della retribuzione conglobata per ...
Lavoro straordinario, festivo e notturno. Ferme restando le deroghe ed eccezioni di cui all'art. 32 (orario di lavoro)nonché all art.34 (addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia): - è lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali; - è lavoro festivo quello effettuato nei giorni di cui all'art.44 (giorni festivi), al quale si fa riferimento anche per l'applicazione delle maggiorazioni festive di cui appresso; - è lavoro notturno quello compiuto dalle ore 21 alle ore 6 per gli impiegati amministrativi e dalle ore 22 alle ore 6 per gli impiegati tecnici di stabilimento. Ai soli effetti contrattuali il lavoro effettuato oltre le 8 ore giornaliere verrà compensato con la maggiorazione: del 30 per cento se diurno, del 75 per cento se notturno o festivo, del 100 per cento se festivo notturno. Per i lavoratori discontinui, il lavoro effettuato oltre l orario giornaliero assegnato nonché il lavoro supplementare di cui alla tabella dell art.34 verrà compensato con la maggiorazione: del 25 per cento se diurno, del 70 per cento se notturno o festivo, del 95 per cento se festivo notturno. Le sottoindicate percentuali di maggiorazione, nonché quelle relative al lavoro di cui al secondo comma del presente articolo, saranno applicate sulla retribuzione oraria ottenuta dividendo la retribuzione mensile del lavoratore (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità) per il numero fisso 175: - lavoro straordinario feriale e diurno: 30 per cento, - lavoro ordinario festivo: 55 per cento; - lavoro ordinario notturno non compreso in turni avvicendati: 55 per cento; - lavoro straordinario festivo: 75 per cento; - lavoro straordinario notturno: 75 per cento; - lavoro ordinario notturno in giorni festivi: 75 per cento; - lavoro straordinario notturno in giorni festivi: 100 per cento. Le percentuali di cui al presente articolo non sono cumulabili e la maggiore assorbe la minore. Per i lavoratori appartenenti al Gruppo A, il lavoro prestato nei giorni festivi di cui all'art.44 (giorni festivi) sarà compensato con il pagamento delle ore effettivamente prestate maggiorate delle percentuali previste per lo straordinario festivo o per lo straordinario festivo notturno, calcolate queste ultime come sopra indicato. Al lavoratore di qualunque gruppo che venga occasionalmente e improvvisamente richiesto di una prestazione straordinaria dopo che egli abbia abbandonato lo stabilimento o l'ufficio avendo ultimato il suo orario gior...
Lavoro straordinario, festivo e notturno. Il lavoro straordinario è quello eccedente il normale orario settimanale e giornaliero pattuito, sempre nel rispetto della durata media settimanale dell’orario di lavoro di cui all’art. 49. Il lavoro straordinario diurno è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 15%, se trattasi di ore straordinarie fino alla nona ora giornaliera e del 20% dalla decima ora giornaliera straordinaria compresa in poi. Il lavoro domenicale o festivo è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%. Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6, è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 30%, se ordinario, o del 40%, se straordinario.
Lavoro straordinario, festivo e notturno. Il lavoro straordinario diurno è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 20%. Il lavoro domenicale o festivo è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%. Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6, è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 30%, se ordinario, o del 40%, se straordinario.