ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE Clausole campione

ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16, comma 2-bis, del D.P.R. 380/2001, come introdotto dall’art. 45 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito senza modifiche con L. 22/12/2011 n. 214, nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati, nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria, di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 28, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i., di seguito denominato Codice dei Contratti, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio anche a titolo di standard qualitativo, è a carico del titolare del permesso di costruire, a scomputo totale o parziale degli oneri dovuti per il rilascio dei titoli abilitativi relativi agli interventi edilizi di cui ai Piani Attuativi, e non trova applicazione la disciplina prevista dal Codice medesimo per quanto attiene le procedure di affidamento delle opere di urbanizzazione.
ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. 1. Le opere di urbanizzazione sono eseguite dal Soggetto Attuatore, a propria cura e spese, in conformità ad apposito progetto esecutivo per il quale dovrà essere rilasciato il relativo permesso di costruire e che sarà presentato al Comune entro e non oltre 12 (dodici) (xiv) mesi dalla stipula della convenzione di cui al comma 1 dell’art. 3.
ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. Tutte le opere di urbanizzazione dovranno essere eseguite soltanto dopo il rilascio del relativo permesso di costruire. Per l'esecuzione dei lavori verranno seguite le disposizioni che seguono: ⋅ la Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza, l’assistenza e il collaudo delle opere di cui sopra saranno di competenza e a carico della parte richiedente A o aventi causa, riservandosi l’Amministrazione Comunale la generale vigilanza sull’esecuzione dei lavori e la nomina del collaudatore in c.d.o. a spese della parte lottizzante o aventi causa; ⋅ dell’inizio dei lavori dovrà essere data comunicazione al Comune (Settore Gestione del Territorio, Settore LL.PP. e settore Polizia Municipale Ufficio Viabilità e Traffico) a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e /o PEC, ai fini della esecuzione dei controlli di rito e degli adempimenti di competenza necessari a prendere gli opportuni provvedimenti durante il corso dei lavori, indipendentemente dal collaudo finale e a spese della parte richiedente; la predetta comunicazione dovrà essere trasmessa al Comune precedentemente a quelle di inizio lavori dei fabbricati ricadenti nel piano di lottizzazione; ⋅ in caso di non rispondenza delle opere ai disegni di progetto o differenza nella qualità o quantità dei materiali, il Settore Lavori Pubblici, d’intesa con il Collaudatore, potrà ordinare l'immediata sospensione dei lavori, nonché la demolizione e ricostruzione delle opere non eseguite a perfetta regola d’arte e l’allontanamento dal cantiere dei materiali non ritenuti idonei, così come potrà ordinare una diversa esecuzione delle opere in dipendenza del loro inserimento nell’insieme dei servizi di tutto il comprensorio; ⋅ le opere di urbanizzazione sopra indicate, nessuna esclusa, dovranno essere iniziate entro il termine di 12 (dodici) dalla data del rilascio del permesso a costruire e dovranno essere ultimate entro il termine di mesi 36 (trentasei) dall'inizio dei lavori e comunque contestualmente alla costruzione dei singoli edifici, in modo che non si possano avere edifici privi delle opere e servizi necessari alla loro abitabilità e accessibilità; ⋅ potrà essere concessa una proroga qualora ne ricorrano le condizioni di legge; ⋅ per ogni giorno di ritardo oltre il termine di fine lavori stabilito dalla convenzione, la Società Lottizzante sarà assoggettata ad una penale pecuniaria dell’uno per mille dell’ammontare netto convenzionale, da corrispondere mediante escussione della garanzia fidejus...
ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. 1. Le opere di urbanizzazione sono eseguite direttamente dai lottizzanti, a propria cura e spese, in conformità ad apposito progetto esecutivo di cui allTart. 4.
ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. 1. Le opere di urbanizzazione, per l’importo complessivo di € _come desunto dal computo metrico estimativo allegato al progetto, sono eseguite dai Soggetti Attuatori, a propria cura e spese, in conformità al Piano Attuativo ed alle condizioni dettate con Deliberazione C.C. n. del .
ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. 1. La Parte Attuatrice si impegna a realizzare, a totali proprie cure e spese (ivi comprese quelle di progettazione, di direzione dei lavori, di redazione dei piani di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione, di qualsiasi prestazione tecnica accessoria connessa all’intervento, nonchè di espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l’appalto delle opere), e a perfetta regola d’arte, tutte le opere di urbanizzazione relative alle aree di cui al precedente art. 3, nonché tutte le opere di cui ai successivi commi 2. e 2 bis.
ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. 1. Le opere di urbanizzazione sono eseguite direttamente dai Richiedenti, a propria cura e spese, in conformità ad apposito progetto esecutivo di cui allTart. 4.
ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. 1. Il completamento delle opere di urbanizzazione verrà eseguito da parte del Comune, a propria cura e spese, in conformità ad apposito progetto esecutivo di cui all’articolo 4.
ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. 1. Le opere di urbanizzazione, da realizzare per l’importo complessivo di €. 70.215,81 come previste dal computo metrico estimativo allegato al progetto stralcio approvato con D.D. n. 1046/2016, sono eseguite dai Soggetti Attuatori, a propria cura e spese, in conformità al Progetto ed alle condizioni dettate con Deliberazione G.C. n. 102 del 11 luglio 2016 .
ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. Le parti convengono, ai sensi dell’articolo 45, comma 1°, del “decreto Monti” (decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011), modificativo del comma 2-bis all'articolo 16 del Dpr n. 380/2001, che le opere di urbanizzazione primaria saranno realizzate direttamente dal lottizzante. Le predette opere saranno eseguite direttamente dal lottizzante, a propria cura e spese, in conformità ad apposito progetto esecutivo, che sarà presentato al Comune per le prescritte approvazioni. Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari, o gestori di infrastrutture pubbliche, ovvero titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo, ai sensi del D.Lgs. 50/2016. Tali opere sono eseguite dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo carico del lottizzante; esse sono individuate e disciplinate all’articolo 7. Le spese tecniche per la redazione del Piano di Lottizzazione e dei relativi allegati, per frazionamenti, atti di cessione aree ed opere, per la progettazione e la direzione lavori delle opere di urbanizzazione, sono estranee alla presente convenzione.