Interventi edilizi Clausole campione

Interventi edilizi. (ex art. 3 DPR 380/2001 e s.m.i. e art. 13 L.R. 56/77)
Interventi edilizi. Si intendono comprese azioni che prevedono la realizzazione di nuovi edifici e/o la ristruttu- razione di edifici esistenti, inclusi la riqualificazione energetica, l’adeguamento sismico e la ri-funzionalizzazione.
Interventi edilizi. 20. Tutti i Comuni ricompresi all'interno del Lode in forma associata affidano a SIENA CASA S.p.A. le procedure inerenti la realizzazione degli interventi di nuova costruzione, recupero, ristrutturazione o qualsiasi altra forma di appalto pubblico che permetta infine di realizzare alloggi da destinare alla locazione semplice di cui alla normativa sull'E.R.P.;
Interventi edilizi. 19. Tutti i Comuni ricompresi all’interno del Lode in forma associata affidano alla S.p.a. tutte le procedure inerenti la realizzazione degli interventi di nuova costruzione, recupero, ristrutturazione o qualsiasi altra forma di appalto pubblico, nel rispetto della vigente normativa che disciplina le modalità di selezione di un contraente per la realizzazione di lavori pubblici, che permettano, infine, di realizzare alloggi da destinare alla locazione semplice di cui alla normativa sull’ERP;
Interventi edilizi. 4.1.a - Manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione La manutenzione straordinaria, il restauro e la ristrutturazione hanno per oggetto opere ed interventi su immobili dello Stato prevalentemente destinati a uffici governativi con fondi messi a disposizione dal Bilancio dello Stato e identificati nel Piano degli Investimenti dell’Agenzia. La manutenzione straordinaria, il restauro, e la ristrutturazione hanno per oggetto la progettazione e la realizzazione di opere funzionali al riutilizzo, la razionalizzazione e alla conservazione del patrimonio immobiliare dello Stato e al suo utilizzo. Il processo comprende :
Interventi edilizi. Quando la dichiarazione autocertificativa riguarda attività che comportano interventi edilizi, essa deve essere corredata, a pena di irricevibilità, da tutti gli elaborati progettuali richiesti dai regolamenti edilizi, ivi compresi, quando necessari ai sensi della normativa vigente, i progetti degli impianti tecnologici da installare nell’edificio. Decorsi 20 giorni dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa, la ricevuta rilasciata dal SUAP, unitamente agli elaborati progettuali vidimati ai sensi dell’art. 6, equivale a tutti gli effetti al permesso di costruire o ad altro titolo abilitativo edilizio di cui al D.P.R. 380/2001. Non è necessario presentare la dichiarazione autocertificativa nei casi di attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001. Unitamente alla dichiarazione autocertificativa, a pena di irricevibilità dell’istanza, l’interessato dovrà presentare:
Interventi edilizi. SEZIONE I – NORME GENERALI
Interventi edilizi. 1) Il gestore degli impianti sportivi comunali può, in forza delle relative convenzioni, realizzare direttamente interventi edilizi sugli impianti ottenuti in concessione. Tali interventi sono soggetti alla disciplina di cui alla L.R. 31/2002 e, in caso di necessità di una procedura autorizzativa, al parere preventivo della Giunta Comunale che, valutate la coerenza e la congruità dell’intervento con la programmazione dell’Ente e con le esigenze del territorio, ne approva il progetto in linea tecnica.

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  • Posa in opera Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovrà essere predisposto un adeguato appoggio, ricavando nel piano di posa (costituito da terreno naturale o eventuale rilevato preesistente), un vano opportunamente profilato, e accuratamente compatto, secondo la sagoma da ricevere ed interponendo, fra il terreno e la tubazione, un cuscinetto di materiale granulare fino (max 15 mm) avente spessore di almeno 30 cm. Il rinterro dei quarti inferiori delle condotte dovrà essere fatto con pestelli meccanici o con pestelli a mano nei punti ove i primi non sono impiegabili. Il costipamento del materiale riportato sui fianchi dovrà essere fatto a strati di 15 mm utilizzando anche i normali mezzi costipanti dei rilevanti, salvo che per le parti immediatamente adiacenti alle strutture dove il costipamento verrà fatto con pestelli pneumatici o a mano. Occorrerà evitare che i mezzi costipatori lavorino a contatto della struttura metallica. Le parti terminali dei manufatti dovranno essere munite di testate metalliche prefabbricate, oppure in muratura in conformità dei tipi adottati. L’installazione dei tubi di drenaggio dovrà essere iniziata dal punto di uscita in modo da permettere all’acqua di scolare fuori dello scavo in apposito scavo della larghezza di m 0,50 circa. Questi tubi dovranno essere posti in opera in modo che i fori si trovino nel quarto inferiore della circonferenza. L’installazione dei tubi di scarico dai rilevati verrà fatta in cunicoli scavati lungo la massima pendenza della scarpata della profondità media di m 0,40 e della larghezza strettamente sufficiente per la posa del tubo, che dovrà essere ricoperto con il materiale di scavo, in modo da ripristinare la continuità della scarpata. Il materiale di rinterro dovrà essere permeabile in modo da consentire il rapido passaggio dell’acqua e dovrà inoltre funzionare da filtro onde trattenere le particelle minute in sospensione impedendone l’entrata con la conseguente ostruzione del tubo; si impiegherà sabbia per calcestruzzo contenente pietrisco medio ed esente da limo. Il rinterro dovrà essere eseguito in strati e ben battuto onde evitare cedimenti causati da assestamenti. Per quanto non contemplato nella presente norma si farà riferimento alle norme A.A.S.H.O. m 36-37 e M 167-57.