OBBLIGO GENERALE Clausole campione

OBBLIGO GENERALE. 1. Il soggetto attuatore si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune.
OBBLIGO GENERALE. 1. I proponenti si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per loro vincolante in solido fino al loro completo assolvimento attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione.
OBBLIGO GENERALE. 1. Il Soggetto Attuatore si impegna a trasferire gli oneri derivanti dalla presente convenzione ad eventuali successivi aventi causa, richiamando integralmente gli impegni assunti con la presente.
OBBLIGO GENERALE. 1. Il Lottizzante si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione.
OBBLIGO GENERALE. I lottizzanti si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per loro vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificati da parte del Comune.
OBBLIGO GENERALE. Il richiedente si impegna per sé, successori e aventi causa a qualsiasi titolo, ad assumersi gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per loro vincolante ed irrevocabile fino al completo assolvimento di tutti gli obblighi convenzionali. ART. 2
OBBLIGO GENERALE. 1. Il Richiedente si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione.
OBBLIGO GENERALE. 1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.
OBBLIGO GENERALE. 1. Il Curatore fallimentare si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione che integra quella stipulata in data 24.09.2007, sino al momento della cessione al Comune degli immobili e delle opere suddette. Successivamente la curatela avrà il solo obbligo di versare al Comune quanto stabilito, riferito ad ogni singolo lotto, al momento della vendita dello stesso.
OBBLIGO GENERALE. Tutte le premesse e gli allegati indicati fanno parte integrante della convenzione. I proponenti si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per loro vincolante in solido fino al loro completo assolvimento attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione. E’ esclusa la prova dell’avvenuto assolvimento mediante comportamento concludente del Comune, tolleranza o silenzio di quest’ultimo, fatti salvi il caso di cui all’articolo 20 comma 2, o il ricorso ai procedimenti di cui all’articolo 24. Le parti lottizzanti si impegnano a dare esecuzione al piano di lottizzazione di cui in premessa, realizzando le opere di urbanizzazione nei termini in appresso stabiliti e richiedendo, nel termine di dieci anni dalla approvazione definitiva del P.L. da parte della Giunta Comunale, i permessi per costruire o SCIA alternativa al permesso di costruire per tutti gli edifici da costruire previsti. L’attuazione del piano di lottizzazione dovrà avvenire in conformità agli specifici permessi di costruire o SCIA alternativa al permesso di costruire, nel rispetto delle prescrizioni e delle previsioni tutte del suddetto piano di lottizzazione, dello strumento urbanistico generale vigente nel Comune di Pandino e delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia. I proponenti sono obbligati in solido per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo sino al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai proponenti con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest’ultimo, sino al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dai proponenti non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che i successivi aventi causa a qualsiasi titolo abbiano prestato a loro volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali necessarie all’esecuzione delle previsioni della medesima con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune a...