Esecuzione del Mandato Clausole campione

Esecuzione del Mandato. Il Mandatario potrà avvalersi di soggetti terzi nello svolgimento delle attività previste dal Mandato, fermo restando che, in tal caso, il Mandatario continuerà ad essere direttamente responsabile per l'adempimento del Mandato e, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 8.4 nei limiti ivi contemplati, risponderà, senza limitazione alcuna, in espressa deroga a quanto disposto dall'articolo 1717, secondo comma, del Codice Civile, dell'operato di tali soggetti terzi, obbligandosi, sin d'ora, a mantenere indenne e manlevato il Mandante da qualsiasi perdita, danno o costo dallo stesso subito in dipendenza di tale delega. Nell’esecuzione del Mandato resta inteso che:
Esecuzione del Mandato. Il Mandatario potrà avvalersi di soggetti terzi nello svolgimento delle attività previste dal Mandato nel rispetto in ogni caso di quanto previsto nella Normativa Applicabile e nella Convenzione, fermo restando che, in tal caso, il Mandatario continuerà ad essere direttamente responsabile per l’adempimento del Mandato e, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 8.4 nei limiti ivi contemplati, risponderà, senza limitazione alcuna, in espressa deroga a quanto disposto dall’articolo 1717 secondo comma del Codice Civile, dell’operato di tali soggetti terzi, obbligandosi, sin d’ora, a mantenere indenne e manlevato il Mandante da qualsiasi perdita, danno o costo dallo stesso subito in dipendenza di tale delega. Nell’esecuzione del Mandato, resta inteso che:
Esecuzione del Mandato. Lo spedizioniere è tenuto ad eseguire il mandato affidato con la diligenza del buon padre di famiglia, nell'interesse del mandante. Tutte le spese derivanti dall'esecuzione del mandato sono comunque a carico del mandante.
Esecuzione del Mandato. 4.1 Col conferimento del Mandato, il Mandante e ITSRIGHT sono reciprocamente obbligati all’adempimento delle obbligazioni ivi pattuite nonché al rispetto di quanto stabilito nel Regolamento e successive integrazioni o modificazioni del medesimo.
Esecuzione del Mandato. 4.1 L’Agente di Regolamento provvederà - con le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento e dalle Istruzioni - a rendere capiente il Conto PM nel Sistema Target2 di CC&G ed a ricevere da CC&G stessa accrediti sul proprio Conto PM, indicato dall’Agente di Regolamento stesso secondo quanto previsto dall’art. B.1.1.1 comma 1 lett. d) delle Istruzioni, in relazione a Margini in euro, versamenti relativi al Default Fund (ove previsti) o somme dovute ad altro titolo (salvo quelle da regolare attraverso i Servizi di Liquidazione) dal o al Partecipante.
Esecuzione del Mandato. In esecuzione di quanto previsto dalla presente Sottosezione (B), la Banca conclude per conto del Cliente i singoli contratti di prestito di strumenti finanziari con piena discrezionalità senza necessità di specifica preventiva autorizzazione del Cliente, decidendo autonomamente, entro i limiti specificamente previsti in questo accordo quadro, la tipologia e la quantità di strumenti finanziari da concedere in prestito, le giornate di esecuzione dei singoli contratti e le controparti contrattuali. La Banca non assume nei confronti del Cliente alcun obbligo di esecuzione di specifici contratti di prestito di strumenti finanziari anche nel caso in cui il Cliente impartisca specifiche disposizioni alla Banca. Il Cliente non può vantare alcuna pretesa affinché i suoi strumenti finanziari vengano effettivamente presi in prestito dalla Banca. Il quantitativo preso in prestito è determinato volta per volta dalla Banca. Al riguardo la Banca prende in considerazione in egual misura tutti i suoi clienti, a seconda della disponibilità o meno del necessario numero di strumenti finanziari, e tiene conto anche del numero di contratti di Prestito Xxxxxx perfezionati in precedenza. La Banca garantisce al Cliente il buon fine delle singole operazioni di prestito di strumenti finanziari concluse in attuazione delle norme della presente Parte, o in alternativa la restituzione dell’equivalente in denaro ai sensi del primo comma dell’art. 53. Art. 47 - Contratti conclusi dalla Banca con sé stessa. La Banca è sin d’ora autorizzata, ai sensi dell’art. 1395 del codice civile, a concludere le singole operazioni di prestito di strumenti finanziari con sé stessa e ad assumere quindi, oltre alla veste di mandataria con rappresentanza del Cliente, anche la veste di Mutuatario, quale controparte contrattuale del Cliente. Anche nel caso di cui al precedente comma 1 del presente articolo, le obbligazioni restitutorie della Banca che saranno di volta in volta determinate in ragione delle singole operazioni di prestito di strumenti finanziari concluse in attuazione della presente Sottosezione (B), ivi incluso quanto previsto dall’art. 53, sono assistite da garanzia. In particolare, la Banca costituisce, a favore del Cliente, un vincolo pignoratizio sul denaro e/o sul valore degli strumenti finanziari registrati sul deposito vincolato aperto dalla Banca stessa presso Intesa Sanpaolo S.p.A., intermediario custode ai sensi dell’art. 2786, comma 2, per un importo corrispondente al controvalore ...
Esecuzione del Mandato. 4.1 L’Agente di Regolamento provvederà a dare esecuzione a tutte le comunicazioni e/o disposizioni di CC&G senza opporre eccezioni alla stessa, ma eventualmente informando il Partecipante su ogni profilo di criticità.
Esecuzione del Mandato. 6.1 La Società stipulerà ed eseguirà il Mandato curando l’applicazione di criteri di trasparenza, pubblicità, equità, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti dei Mandanti.
Esecuzione del Mandato. 3.1 Con il conferimento del mandato, il mandante e Artisti 7607 si impe- gnano all’adempimento delle reciproche obbligazioni e al rispetto di quanto stabilito nei regolamenti.
Esecuzione del Mandato. 1. Nell’esecuzione dell’incarico l’Agente e il Rappresentante, ai sensi dell’art. 1746 cod. civ., devono tutelare gli interessi del Consorzio Agrario e agire con lealtà e buona fede, adempiendo l’incarico affidato sia in conformità alle istruzioni ricevute, ai sensi dell’art. 1749 cod.civ., sia fornendo le informazioni riguardanti le condizioni di mercato della zona assegnata e ogni altra notizia utile per la valutazione della convenienza dei singoli affari.