PARTE PRIMA
NORME CONTRATTUALI SULLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI BANCARI, FINANZIARI E DI INVESTIMENTO DA PARTE DI FIDEURAM S.p.A.
PARTE PRIMA
Norme generali
Art. 1 - Ambito di applicazione, commissioni ed oneri fiscali. Legge applicabile e lingua del contratto.
Le norme contenute nella presente Parte regolano tutti i rapporti inerenti alla prestazione di servizi bancari e finanziari di cui al presente Contratto prestati al Cliente da parte di Fideuram S.p.A. (di seguito la “Banca”), salvo quanto specificamente previsto da norme relative a particolari servizi.
Le commissioni, condizioni e spese applicate ai servizi oggetto del presente contratto sono indicate nel Documento di sintesi che costituisce parte integrante e frontespizio del presente Contratto, e sono addebitate dalla Banca sul conto corrente del Cliente.
Le spese e gli oneri fiscali inerenti o conseguenti ai rapporti regolati dal presente Contratto sono a carico del Cliente.
Sono altresì interamente a carico del Cliente le spese di qualunque genere che la Banca avesse a sostenere, anche in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sulle attività del Cliente medesimo, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento. Tutte le spese e gli oneri sono addebitati dalla Banca sul conto corrente del Cliente.
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
La lingua del contratto e delle comunicazioni inerenti il rapporto è quella italiana.
Art. 2 - Dati identificativi e poteri di rappresentanza.
Il Cliente è tenuto a fornire i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio. Il Cliente è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti di affari con la Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate.
Il Cliente e le persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo devono firmare in modo autografo e in forma grafica corrispondente alla firma depositata.
Salvo disposizione contraria, l’autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente ad altri soggetti, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, sono opponibili alla Banca solo quando le sia pervenuta la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, da inviarsi presso una filiale della Banca o la sede legale della Banca e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere e comunque non superiore a un giorno lavorativo bancario dalla ricezione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza hanno efficacia quando la Banca ne abbia avuto notizia legalmente certa.
Art. 3 - Modalità di firma dei documenti e invio di corrispondenza al Cliente.
1. La Banca, il Cliente e le persone autorizzate a rappresentarli sottoscrivono i documenti con modalità compatibili con i sistemi operativi della Banca. In caso di utilizzo da parte del Cliente di sistemi operativi della Banca che prevedono esclusivamente documenti informatici le sottoscrizioni avvengono utilizzando gli strumenti di firma elettronica – anche di tipo grafometrico – messi a disposizione dalla Banca, previa accettazione del relativo regolamento contrattuale, ove previsto.
Mod. 660007 - 01.2023
2. Nell’ambito del Servizio a Distanza, in particolare, la sottoscrizione dei documenti può avvenire mediante la firma digitale disciplinata nel contratto per il Servizio a Distanza ovvero, in alternativa, tramite una firma elettronica avanzata di tipo OTP (One Time Password), con pieno valore di scrittura riconosciuta dal Cliente, anche con riferimento a rapporti giuridici con le società terze di cui la Banca commercializza i prodotti/servizi, che abbiano aderito al medesimo sistema di firma. I termini e le condizioni del predetto servizio di firma elettronica avanzata di tipo OTP, le relative caratteristiche tecniche, il dettaglio dei documenti sottoscrivibili e l’elenco delle società che hanno aderito allo stesso sistema sono contenuti nella Guida ai Servizi, disponibile sul sito di Fideuram.
3. L’invio di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca sono fatti al Cliente con pieno effetto all’indirizzo indicato all’atto della sottoscrizione del presente contratto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto presso i recapiti della Banca di cui al precedente comma.
4. L’attivazione del Servizio a Distanza determina, a partire dalla data del primo accesso, l’attivazione automatica della funzionalità di rendicontazione elettronica (“Rendicontazione online”), tramite la quale l’estratto conto e ogni altra comunicazione periodica o rendicontazione relativi al presente contratto sono messi dalla Banca a nostra disposizione in formato elettronico. Il Cliente può modificare in ogni momento tale canale di comunicazione, chiedendo alla Banca di ricevere l’estratto conto e ogni altra comunicazione periodica o rendicontazione relativi al presente contratto in formato cartaceo, in aggiunta al formato elettronico. Per l’invio dei documenti in formato cartaceo si applicano le condizioni economiche eventualmente previste per tale modalità. Dopo che sia stata attivata la modalità elettronica, la Banca - laddove verifichi che tale modalità non è più appropriata al contesto in cui si svolge il rapporto con il Cliente - può procedere alla relativa disattivazione.
Art. 4 - Morte o sopravvenuta incapacità del Cliente.
Nel caso di morte del Cliente gli eredi conservano il diritto di disporre del rapporto tutti insieme.
Analogamente conserva il diritto di disporre del rapporto il legale rappresentante dell’interdetto e l’inabilitato con l’assistenza del curatore.
Art. 5 - Pegno, ritenzione e compensazione. Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte dai clienti.
La Banca, a garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido od esigibile ed anche se cambiario o se assistito da altra garanzia reale o personale, ovvero se riveniente da incarichi ricevuti dal Cliente è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente, che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o che pervengano ad essa successivamente, nonché sui crediti del Cliente di cui la Banca può comunque disporre anche in forza di mandati conferitile dal Cliente, fino a concorrenza del credito vantato dalla Banca stessa.
In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca garantiscono con l’intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima verso lo stesso soggetto.
Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali italiane e estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge, che viene comunque pattuita anche in relazione agli interessi creditori e debitori esigibili dovuti in forza del rapporto di conto corrente e di qualsiasi altro rapporto in essere tra le parti; dette compensazioni sono evidenziate nell’estratto conto di cui all’art. 11.
Fermo il disposto del comma precedente, al verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1186 cod. civ., la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili, ed anche qualora i crediti derivino da rapporto di mandato, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione – contro la cui attuazione non può in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno – la Banca dà pronta comunicazione scritta al Cliente. Fermo il disposto dell’art. 1243 cod. civ., la facoltà di compensazione prevista nel precedente comma è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 206 del 2005 e relative integrazioni e/o modificazioni, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.
Per consentire l’esercizio dei diritti di cui sopra e per effettuare la
compensazione di cui ai commi precedenti, la Banca è altresì autorizzata irrevocabilmente dal Cliente a chiedere in suo nome e per suo conto la vendita, la liquidazione, il riscatto od il rimborso
Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., in forma abbreviata Fideuram S.p.A. Sede Legale: Xxxxxx Xxx Xxxxx, 000 00000 Xxxxxx Sede Secondaria con Rappresentanza Stabile: Xxx Xxxxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx Capitale Sociale Euro 300.000.000,00 Registro Imprese di Torino e Codice Fiscale 00714540150 Società partecipante al Gruppo IVA Intesa Sanpaolo – Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 1175 Codice ABI 3296.1 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.
di tutte le attività del Cliente in essere presso la Banca e/o presso società del Gruppo Bancario di appartenenza di quest’ultima, inclusi, a titolo esemplificativo, titoli, quote/azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, certificati di deposito, polizze assicurative e gestioni patrimoniali. Prima di procedere in tal senso, la Banca – previa messa in mora del Cliente, ove necessaria – deve avvertire il Cliente, con lettera raccomandata, del suo proposito, accordandogli un termine di 10 giorni di calendario per provvedere al pagamento.
La Banca può altresì accreditare od addebitare tutte le poste attive o passive derivanti dai rapporti intercorrenti con il Cliente sul conto corrente di quest’ultimo, anche se cointestato. Parimenti la Banca può stornare d’iniziativa le registrazioni effettuate per errore, salvo il diritto del Cliente di chiederne giustificazione.
Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo.
Art. 6 - Durata-Recesso.
Il presente contratto è a tempo indeterminato.
Il Cliente che abbia concluso il presente Contratto a distanza o fuori dai locali commerciali dispone di un termine di 14 (quattordici) giorni per recedere dal medesimo, senza penali e senza dovere indicare il motivo. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data di conclusione del presente Contratto o, se successiva, dalla data in cui il Cliente ha ricevuto le informazioni previste dal Codice del Consumo. Il Cliente esercita il recesso inviando una comunicazione mediante lettera raccomandata a/r da inviarsi ai recapiti indicati nel sito. L’esecuzione del Contratto può iniziare anche prima che sia decorso il termine previsto per l’esercizio del diritto di recesso. In tal caso, il Cliente che esercita il diritto di recesso sarà tenuto a pagare solo gli importi relativi ai servizi effettivamente prestati conformemente al presente Contratto.
Nel caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente, la Banca è tenuta a rimborsare al cliente, entro 30 (trenta) giorni, tutti gli eventuali importi da quest'ultimo versati in corrispettivo dell'esecuzione del presente contratto, a eccezione degli importi di cui al comma precedente. Il termine decorre dal giorno in cui la Banca riceve la comunicazione di recesso.
La Banca può recedere dal Contratto in qualunque momento, dandone comunicazione per iscritto al Cliente con un preavviso di
2 (due) mesi. Se il Cliente non è un consumatore né una microimpresa, la Banca può recedere dal contratto con un preavviso di almeno 15 giorni. Qualora ricorra un giustificato motivo, la Banca può recedere dal Contratto in qualsiasi momento, anche senza preavviso, dandone comunicazione per iscritto al Cliente.
Il Cliente può recedere dal Contratto in qualunque momento dandone comunicazione per iscritto alla Banca, senza penalità e spese di chiusura per il Cliente.
Il recesso esercitato dal Cliente o dalla Banca riguarda tutti i servizi disciplinati dal presente Contratto. Resta quindi inteso che l’esercizio della facoltà di recesso da parte del Cliente o dalla Banca anche per uno solo dei servizi, determina il recesso dell’intero Contratto e, quindi, la cessazione di tutti i servizi ad eccezione di quanto previsto dall’art. 55 (Servizio di Prestito Titoli).
Il recesso del cliente dal contratto IW Conto Trader comporta il recesso automatico anche dal presente contratto.
Il recesso del cliente dal presente contratto non comporta, invece, il recesso dal contratto IW Conto Trader.
Il recesso del Cliente è senza spese e senza penalità, salvo quando eventualmente sia diversamente previsto dalle previsioni specifiche del presente Contratto.
In caso di recesso dal Contratto, il Cliente e la Banca hanno diritto di esigere il pagamento di tutto quanto reciprocamente dovuto. In caso di recesso e in caso di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, la Banca provvederà a estinguere il conto entro i tempi massimi indicati negli allegati documenti di sintesi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente avrà consegnato alla Banca la documentazione richiesta e gli strumenti di pagamento collegati o avrà rilasciato alla Banca una dichiarazione con cui attesta di aver provveduto alla distruzione dei suddetti strumenti di pagamento e adempiuto a tutte le richieste della Banca strumentali all’estinzione del rapporto. I tempi di chiusura scadono con il riconoscimento del saldo residuo al Cliente.
Mod. 660007 - 01.2023
Articolo 6 bis – Trasferimento dei servizi di pagamento.
Il Cliente, se consumatore, può chiedere gratuitamente alla Banca il trasferimento, presso altro prestatore di servizi di pagamento, dei servizi di pagamento connessi al conto, secondo quanto previsto dagli articoli 126 quinquiesdecies e seguenti del D. Lgs.
n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), anche senza chiedere la chiusura del conto.
Per informazioni il Cliente può consultare la “Guida al trasferimento dei servizi di pagamento” disponibile presso le Filiali e sul sito internet della Banca".
Art. 7 - Modifica unilaterale condizioni contrattuali ed economiche. Salvo quanto previsto al successivo art. 27 in materia di servizi di pagamento, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le presenti pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche, relative ai rapporti disciplinati dal presente contratto, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 118 del
D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e relative integrazioni e/o modificazioni dandone comunicazione al Cliente con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione delle modifiche indicata nella proposta.
Tuttavia, se il rapporto è a tempo determinato, la facoltà di modifica non si applica ai tassi di interesse.
Se la Banca esercita la suddetta facoltà, il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto, senza spese, entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche, e di ottenere, in occasione della liquidazione del rapporto stesso, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. La Banca e il Cliente convengono che le suddette modifiche alle condizioni contrattuali ed economiche possono altresì essere validamente comunicate dalla Banca in formato elettronico nei confronti del Cliente che abbia attivato il Servizio a Distanza.
Art. 8 - Invio della corrispondenza alla Banca.
Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire per iscritto presso una filiale della Banca o la sede legale della Banca.
Il Cliente cura che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca – ivi compresi i titoli di credito – siano compilati in modo chiaro, completo e leggibile.
Art. 9 - Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente - Accrediti sul conto corrente.
In relazione agli incarichi assunti in conformità alle previsioni contenute nel presente contratto, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall’art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.
In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell’art. 1373 cod. civ., gli eventuali incarichi conferiti alla Banca finché gli incarichi stessi non abbiano avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell’esecuzione medesima.
Per le operazioni più ricorrenti e/o ripetitive, la Banca si riserva di non inviare o mettere a disposizione in formato elettronico al Cliente la relativa lettera contabile. Le operazioni stesse vengono poi singolarmente riportate nell’estratto conto con specifica causale.
La Banca ha, inoltre, facoltà di eseguire ogni disposizione del Cliente o di terzi, destinata ad affluire sul conto corrente del Cliente, mediante accredito sul conto corrente della Banca e successivo accredito sul conto corrente del Cliente, decurtando quest’ultimo accredito degli importi compensabili in forza del precedente art. 5. Un’eventuale mancata decurtazione non pregiudica il diritto della Banca di avvalersi successivamente della compensazione medesima.
Art. 10 - Trasparenza delle condizioni - Reclami della clientela e risoluzione stragiudiziale di controversie.
La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, sue successive integrazioni e/o modificazioni e relative disposizioni di attuazione, nonché, per la prestazione dei servizi di investimento, le disposizioni di cui al Testo Unico della Finanza, sue successive integrazioni e/o modificazioni e relative disposizioni di attuazione. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può presentare reclamo alla Banca con le modalità indicate nei Fogli Informativi, disponibili nelle filiali e sul sito internet della Banca.
Per le contestazioni che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari, il Cliente, se non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini indicati nei Fogli Informativi, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.
Il Cliente e la Banca, per l’esperimento del procedimento di
mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono altresì ricorrere:
• al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto alla Banca;
• oppure a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
La Banca d’Italia esercita la vigilanza sull’attività svolta dalla Banca in base al presente contratto in relazione alle operazioni e servizi bancari e finanziari. Il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.
Resta infine inteso che per eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento di cui alla Parte Terza del presente contratto sono applicabili a carico degli intermediari sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 11/2010 e degli artt. 130 e xx. xxx X. Xxx. x. 000/0000 (Xxxxx Unico Bancario).
Art. 11 - Comunicazioni periodiche alla clientela.
La Banca fornisce al Cliente, attraverso il canale di comunicazione cartaceo o elettronico, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta al termine di ogni anno solare, una comunicazione in merito allo svolgimento del rapporto riportante il relativo estratto conto, nonché le posizioni concernenti gli strumenti finanziari immessi sul deposito amministrato collegato. Nella medesima comunicazione viene altresì riportato il rendiconto degli interessi creditori e debitori maturati sul saldo del conto corrente ai sensi dell’art. 13, comma 2, nonché fornito un riepilogo contenente la valorizzazione delle quote/azioni di OICR aventi la medesima titolarità del presente contratto, per le quali la Banca abbia ricevuto direttamente dall’Offerente/Emittente l’incarico di collocatore.
Ciascun estratto conto – inviato o messo a disposizione dalla Banca tramite il Servizio a Distanza in modalità informativa – si considera ricevuto dal Cliente entro il ventottesimo giorno successivo alla data cui è riferito, qualora il Cliente non denunci per iscritto alla Banca, entro i successivi 30 giorni, la sua mancata consegna o messa a disposizione tramite il Servizio a Distanza.
Trascorsi 60 giorni di calendario dalla data di ricevimento degli estratti conto, senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intendono senz’altro approvati dal Cliente, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può proporre impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell’estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell’estratto conto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
Nel caso di operazioni disposte dal Cliente con l’utilizzo di strumenti elettronici, secondo le norme che regolano i corrispondenti servizi cui il Cliente abbia aderito, gli addebiti in conto vengono eseguiti dalla Banca in base alle registrazioni effettuate in via automatica dalle apparecchiature elettroniche medesime in conseguenza di dette istruzioni.
Ove dette apparecchiature rilascino una comunicazione scritta all’atto dell’operazione, essa fa parimenti prova tra le parti.
La Banca, in relazione al rapporto di conto corrente, riporta nell’estratto conto relativo al periodo che si conclude al 31 dicembre il riepilogo delle spese complessivamente sostenute nell’anno solare per la tenuta del conto e per i servizi di gestione della liquidità e di pagamento, nonché il rendiconto degli interessi creditori e debitori maturati sul saldo del conto corrente ai sensi dell’art. 13, comma 2.
Art. 12 - Competenza territoriale.
Mod. 660007 - 01.2023
Per ogni controversia tra il Cliente e la Banca in dipendenza dei rapporti regolati dal presente contratto e da ogni altro rapporto di qualunque natura, il Foro competente per le azioni per cui la Banca è convenuta è esclusivamente quello di Roma, mentre quello competente per le azioni intraprese dalla Banca è anche quello in cui si trova la filiale della Banca presso cui è incardinato il rapporto oppure il domicilio dichiarato dal Cliente all’atto della sottoscrizione del presente contratto.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica se il Cliente è un consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 206 del 2005 (e relative integrazioni e/o modificazioni), nel qual caso per ogni controversia tra il Cliente e la Banca in relazione al presente contratto, è competente il Foro di residenza o domicilio eletto del Cliente.
PARTE SECONDA
Norme speciali relative ai conti correnti di corrispondenza e servizi connessi
Art. 13 - Contabilizzazione e regolamento degli interessi - Regolamento periodico delle commissioni, spese e oneri.
Gli interessi sono riconosciuti al Correntista o dallo stesso corrisposti alla Banca nella misura pattuita ed indicata nel Documento di sintesi che costituisce parte integrante e frontespizio del presente contratto, nel quale sono altresì indicate tutte le altre condizioni economiche applicate al presente contratto.
Gli interessi creditori e debitori maturati sul saldo del conto corrente sono conteggiati il 31 dicembre di ogni anno e comunque alla chiusura definitiva del conto corrente.
Gli interessi creditori sono accreditati in conto corrente al 31 dicembre di ogni anno e comunque alla chiusura definitiva del conto corrente.
Il saldo risultante dalla chiusura contabile al 31 dicembre produce interessi, creditori o debitori, secondo la misura indicata nel Documento di Sintesi o successivamente modificata.
Gli interessi debitori sugli sconfinamenti maturati al 31 dicembre di ogni anno diventano esigibili il primo marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati o, immediatamente, in caso di chiusura definitiva del conto corrente per cui sono dovuti. Tali interessi devono essere pagati alla Banca alla data in cui diventano esigibili; in caso di mancato pagamento alla data di esigibilità, tali interessi producono interessi di mora nella misura indicata nel Documento di sintesi o successivamente modificata.
Se non pagati diversamente, i predetti interessi debitori esigibili potranno essere, in tutto o in parte, compensati in base agli artt. 5, comma 3, e 9, ultimo comma (anche con il saldo attivo del conto), oppure addebitati quale sorte capitale sul conto corrente del Cliente con saldo debitore purché, in quest’ultimo caso, egli abbia autorizzato in tal senso la Banca; a seguito dell’addebito sul conto debitore tali interessi sono considerati sorte capitale ed il saldo risultante produce pertanto ulteriori interessi secondo la misura indicata nel Documento di sintesi o successivamente modificata.
Art. 14 - Autorizzazione all’addebito sul conto corrente degli interessi debitori divenuti esigibili.
Per ogni conto corrente, la scelta del Cliente di autorizzare o meno la Banca, ai fini di cui al precedente comma, è unica e riguarda tutti gli interessi debitori scaduti (e relativi interessi di mora); tale scelta risulta nella Sezione “Dichiarazioni e firme dell’intestatario” di questo contratto e può essere modificata in ogni momento dal Cliente, mediante firma di apposito modulo cartaceo o informatico; la revoca deve pervenire prima che l’addebito abbia avuto luogo. Il regolamento in conto delle commissioni, spese e oneri anche fiscali (così detta chiusura contabile) avviene con la periodicità indicata nel Documento di sintesi o successivamente modificata. Salvo diverso accordo, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l’immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto. Il Cliente può in ogni momento prelevare il saldo creditore disponibile. La Banca può chiedere in ogni momento il rimborso del saldo debitore che eventualmente risulti a seguito della chiusura contabile del conto.
Art. 15 - Operazioni in valuta estera.
Se la Banca consente di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi – previa conversione nella valuta avente corso legale o nella valuta pattuita – al cambio corrente pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione della disposizione.
PARTE TERZA
Servizi di pagamento
Sottosezione (A) - NORME GENERALI Art. 16 - Definizioni.
Nella Parte “Servizi di pagamento” si intende per:
“Beneficiario”: soggetto destinatario di Pagamenti a debito del Conto;
“Conto”: il rapporto bancario utilizzato per l’effettuazione e la ricezione di Pagamenti;
“Giorno Lavorativo”: un giorno nel quale la Banca è operativa nella prestazione dei servizi di Pagamento; l’elenco dei giorni considerati Giorni Lavorativi è disponibile presso le filiali;
“Identificativo Unico”: combinazione di lettere, numeri o simboli che individuano un conto interessato dall’operazione di Pagamento o il Beneficiario (ad esempio, il codice IBAN);
“Intermediario del Beneficiario”: il prestatore di servizi di pagamento scelto dal Beneficiario; tale ruolo può essere rivestito dalla Banca;
“Intermediario del Pagatore”: il prestatore di servizi di pagamento scelto dal Pagatore; tale ruolo può essere rivestito dalla Banca;
“Paese E.E.A.”: Stato appartenente all’Area Economica Europea (European Economic Area – E.E.A.); ne fanno parte attualmente gli Stati dell’Unione Europea nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein;
“Pagamento”: operazione comportante il trasferimento di fondi; ove non diversamente precisato, indica operazioni sia a debito che a credito del Conto; non rientrano in tale ambito le operazioni previste all’art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo 27.1.2010 n. 11;
“Pagamento in divisa Extra E.E.A.”: Pagamento rientrante fra quelli indicati al comma 1 lett. a) e b) dell’art. 24 ma che, a differenza di quelli indicati al comma 2 dello stesso articolo, è in una divisa diversa dall’euro e da una delle divise dei Paesi E.E.A. (ad esempio, Pagamento in dollari a credito del Conto se l’Intermediario del Pagatore è situato in un Paese E.E.A.);
“Pagamento Paese Extra E.E.A.”: Pagamento in qualsiasi divisa, rientrante fra quelli indicati al comma 1 lett. a) e b) dell’art. 17, ove l’altro Intermediario coinvolto è situato in un paese diverso da un Paese E.E.A. (ad esempio, Pagamento in euro a credito del Conto se l’Intermediario del Pagatore è situato negli Stati Uniti d’America;
“Pagatore”: soggetto che effettua un Pagamento a credito del Conto;
“Terza Parte”: prestatore di servizi pagamento, diverso dalla Banca, che presta uno o più dei seguenti servizi: servizi di informazione sui conti; servizi di disposizione di ordini di pagamento.
Art. 17 - Ambito di applicazione. Consenso del Cliente all’accesso, al trattamento e alla conservazione dei propri dati personali.
Le norme contenute nella presente sottosezione si applicano ai seguenti servizi di Pagamento relativi al Conto:
(a) Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto; sono esclusi i Pagamenti in cui l’ordine disposto dal Cliente è trasmesso alla Banca per il tramite del Beneficiario;
(b) Pagamenti a credito del Conto.
Le norme delle sottosezioni (A) e (D) si applicano ai Pagamenti in Euro e in una delle divise dei Paesi E.E.A. quando:
• l’Intermediario del Beneficiario per i Pagamenti di cui al comma 1 sub a)
• l’Intermediario del Pagatore per i servizi di cui al comma 1 sub b),
è situato in un Paese E.E.A.. Relativamente al servizio Bonifico Europeo Unico Area SEPA (BEU) tali norme si applicano anche per i Pagamenti in cui l’altro Intermediario coinvolto è situato in uno degli altri Paesi indicati nel Foglio Informativo. Per i Pagamenti di cui al comma precedente, i soggetti rientranti nella categoria delle “Microimprese”, di cui al Decreto Legislativo 27.1.2010 n. 11 sono equiparati ai consumatori. Le norme della sottosezione (D) si applicano ai Pagamenti in divisa Extra E.E.A. e ai Pagamenti Paese Extra E.E.A.
Ai sensi dell’art. 29, comma 1bis, del D. Lgs. 11/2010, il Cliente presta il proprio consenso all’accesso, al trattamento e alla conservazione, da parte della Banca, dei propri dati personali necessari alla prestazione dei servizi di pagamento relativi al Conto oggetto del presente contratto.
Art. 18 - Esecuzione dei Pagamenti.
Ciascun Pagamento è eseguito a condizione che:
– nell’ordine di Pagamento il Conto sia correttamente individuato, secondo quanto richiesto per la specifica tipologia di Pagamento;
– gli altri dati necessari per l’esecuzione del Pagamento, secondo quanto indicato nel Foglio Informativo, siano esatti, completi e non contraddittori;
Se nell’ordine è stato indicato un Identificativo Unico, l’esecuzione può avvenire esclusivamente sulla base di questo Identificativo Unico; la Banca non è tenuta ad effettuare ulteriori verifiche con riguardo agli eventuali altri dati forniti.
Art. 19 - Informazioni preliminari all’esecuzione di Pagamenti. Prima dell’esecuzione del Pagamento il Cliente può chiedere informazioni specifiche sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese del Pagamento stesso. La Banca fornisce le informazioni verbalmente in filiale e attraverso il Servizio Clienti indicato nel sito internet della Banca.
Art. 20 - Sospensione e rifiuto di operazioni di Pagamento da parte della Banca. La Banca può sospendere o rifiutare l’esecuzione di un Pagamento se non sono soddisfatte le condizioni previste dal presente contratto o per altro giustificato motivo.
Mod. 660007 - 01.2023
La Banca comunica la sospensione o il rifiuto al Cliente verbalmente (anche per via telefonica), o tramite posta elettronica, indicando, se possibile, le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. A tal fine il Cliente deve comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica.
In caso di sospensione, ai fini dell’esecuzione, l’ordine si intende ricevuto dalla Banca quando vengano meno le ragioni della sospensione stessa.
Art. 21 - Richiesta di rettifica.
Nel caso di Pagamento non autorizzato o eseguito in modo inesatto oppure nel caso di mancata esecuzione di un Pagamento, il Cliente può richiederne la rettifica a condizione di comunicare la circostanza alla Banca secondo quanto previsto ai commi seguenti.
La richiesta di rettifica deve essere presentata alla Banca, con le modalità indicate nel Foglio Informativo, senza indugio non appena il Cliente è in grado di rilevare il Pagamento non autorizzato o eseguito in modo inesatto oppure la mancata esecuzione di un Pagamento. Se il Cliente presenta la richiesta di rettifica per un Pagamento non autorizzato in un Giorno non Lavorativo o in un Giorno Lavorativo dopo il limite orario indicato nel Foglio Informativo, tale richiesta si considera ricevuta dalla Banca il Giorno Lavorativo successivo. La richiesta di rettifica deve essere effettuata in ogni caso entro 13 mesi dalla data di addebito o accredito.
Art. 22 - Pagamenti non autorizzati.
Se il Pagamento risulta non autorizzato, la Banca – entro il Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo a quello in cui prende atto del Pagamento o riceve la richiesta di rettifica del Cliente ai sensi dell’art. 21 – riporta il Conto nello stato in cui si sarebbe trovato se il Pagamento non avesse avuto luogo, salvo che abbia motivato sospetto di frode, assicurando che la data valuta dell’accredito non sia successiva a quelle dell’addebito del Pagamento. La Banca ha il diritto di ottenere la restituzione dell’importo rimborsato qualora sia successivamente dimostrato che il Pagamento era stato autorizzato, ripristinando la situazione del Conto come se l’operazione di rimborso non avesse avuto luogo.
Art. 23 - Mancata o inesatta esecuzione di Pagamenti.
In caso di mancata o inesatta esecuzione di un Pagamento a debito del Conto, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente a meno che sia in grado di provare che l’Intermediario del Beneficiario ha ricevuto l’importo del Pagamento nel termine indicato dall’art. 33. Nel caso in cui la Banca sia responsabile in base al comma 1, se l’importo del Pagamento è stato già addebitato sul Conto, a seguito della richiesta del Cliente ai sensi dell’art. 21, la Banca ripristina la situazione del Conto come se l’addebito non avesse avuto luogo, applicando una data valuta non successiva a quella di addebito in Conto dell’importo del Pagamento.
In caso di mancata o inesatta esecuzione di un Pagamento a credito del Conto, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente se è dimostrato che essa ha ricevuto l’importo del Pagamento dall’Intermediario del Pagatore; questa responsabilità decorre dal momento in cui la Banca ha ricevuto l’importo del Pagamento. Nel caso in cui sia responsabile in base al comma 3, la Banca accredita l’importo del Pagamento sul Conto con data valuta non successiva a quella che sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta del Pagamento.
La Banca è inoltre responsabile di eventuali spese e interessi imputati al Cliente per la mancata o inesatta esecuzione del Pagamento.
La responsabilità della Banca non sussiste se la mancata o inesatta esecuzione è imputabile al Cliente oppure se ricorre un caso di esclusione di responsabilità previsto dalla legge.
Art. 24 - Imputazione delle spese del Pagamento.
Il Cliente non può disporre:
– l’addebito al Beneficiario di spese inerenti il Pagamento dovute alla Banca;
– né l’addebito a proprio carico di spese inerenti il Pagamento dovute all’Intermediario del Beneficiario.
Se il Cliente dispone un Pagamento con imputazione delle spese secondo modalità non consentite in base al comma 1, la Banca può rifiutare il Pagamento oppure eseguirlo applicando le spese secondo quanto previsto dal presente contratto.
Art. 25 - Comunicazione della avvenuta esecuzione.
La comunicazione dell’avvenuta esecuzione di ciascun Pagamento è effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione del Cliente, presso la filiale ove è intrattenuto il Conto, delle informazioni relative al Pagamento. Il Cliente può chiedere che la comunicazione dell’avvenuta esecuzione di Pagamenti sia effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione, all’inizio di ciascun mese solare, presso la filiale ove è intrattenuto il Conto, delle informazioni relative ai Pagamenti eseguiti nel mese solare precedente su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Tali informazioni sono disponibili per i due mesi solari successivi a quello a cui si riferiscono.
Art. 26 - Recesso dai servizi di pagamento.
Il Cliente e la Banca possono recedere dai servizi di pagamento regolati nella presente Parte con le modalità previste nell’articolo 6. Il recesso del cliente dai servizi di pagamento comporta il recesso dal presente contratto.
Art. 27 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche in materia di servizi di pagamento.
La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 126sexies del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta; tuttavia, se il Cliente è una Microimpresa, nei suoi confronti non si applica il comma 4-bis dell’art. 126-sexies. La modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto.
Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso.
Se la modifica è in senso sfavorevole per il Cliente, l’applicazione immediata e senza preavviso è possibile solo se la modifica stessa dipende dalla variazione dei tassi di riferimento convenuti nel contratto; il Cliente è informato della modifica in senso sfavorevole dei tassi di interesse nell’ambito delle comunicazioni periodiche relative al Conto inviate dalla Banca.
Sottosezione (B) - PAGAMENTI DISPOSTI DAL CLIENTE A DEBITO DEL CONTO
Art. 28 - Caratteristiche.
La presente sottosezione si applica ai seguenti tipi di Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto attraverso un apposito ordine alla Banca: Giroconti disposti a favore del conto corrente IW Conto Trader a cui il conto disciplinato dal presente contratto è associato.
Le caratteristiche di ciascun tipo di Pagamento sono descritte nei Fogli Informativi.
Art. 29 - Ordine di Pagamento
L’ordine di Pagamento è impartito in filiale per bonifici.
Art. 30 - Dati necessari per l’esecuzione del Pagamento.
Ogni ordine di Pagamento impartito dal Cliente deve contenere le informazioni o l’Identificativo Unico richiesti per il relativo servizio. Art. 31 - Ricezione dell’ordine.
L’ordine di Pagamento si considera ricevuto dalla Banca nella stessa data della sua presentazione.
Se l’ordine è presentato oltre determinati limiti orari – riportati nella Guida al Servizio a Distanza – l’ordine si considera ricevuto il Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo.
Dalla data di ricezione dell’ordine la Banca può addebitare il relativo importo sul Conto.
Art. 32 - Revoca dell’ordine.
L’ordine di Pagamento non può essere revocato dal Cliente, salvo che la Banca vi consenta.
Art. 33 - Tempi di esecuzione del Pagamento.
L’ordine di Pagamento è eseguito mediante accredito del relativo importo all’Intermediario del Beneficiario entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione ai sensi dell’art. 31.
Sottosezione (C) - PAGAMENTI A CREDITO DEL CONTO
Art. 34 - Termini di accredito.
L’importo del Pagamento è a disposizione del Cliente non appena l’importo medesimo è ricevuto dalla Banca tenuto conto dei tempi tecnici necessari.
Nel caso in cui il Pagamento sia in una divisa di un Paese E.E.A. diversa dall’euro, il relativo importo è a disposizione del Cliente, previa conversione in euro, entro il quarto Giorno Lavorativo successivo a quello in cui l’importo medesimo è ricevuto dalla Banca.
Sottosezione (D) - PAGAMENTI IN DIVISA EXTRA E.E.A. E PAGAMENTI PAESE EXTRA E.E.A.
Art. 35 - Rinvio alle norme delle sottosezioni precedenti.
Ai Pagamenti in divisa Extra E.E.A. si applicano i seguenti articoli della presente Parte: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30 e 31.
Ai Pagamenti Paese Extra E.E.A. si applicano i seguenti articoli della presente Parte: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30 e 31.
Art. 36 - Mancata o inesatta esecuzione di Pagamenti Paese Extra E.E.A.
In caso di mancata esecuzione di un Pagamento a credito del Conto, se è dimostrata la sua responsabilità la Banca accredita sul Conto l’importo del Pagamento.
Art. 37 - Esecuzione del Pagamento.
Mod. 660007 - 01.2023
Nel Foglio Informativo sono indicati, per ciascun tipo di Pagamento, i termini per l’accredito sul Conto dell’importo del Pagamento in divisa Extra E.E.A. o del Pagamento Paese Extra E.E.A. in una divisa diversa dall’euro o dalla divisa di un Paese E.E.A..
Sottosezione (E) - SERVIZI DI INFORMAZIONE SUI CONTI E CONFERMA DISPONIBILITÀ DEI FONDI
Art. 38 - Servizi di informazione sui conti e conferma disponibilità fondi.
Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto
con la Banca può avvalersi dei servizi di informazione sui conti
prestati da una Terza Parte in relazione al Conto se ricorrono le seguenti condizioni:
a) il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca ha attivato il Servizio a Distanza in modalità informativa della Banca a cui il Conto è collegato e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
b) per ogni sessione di comunicazione, la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.
Le informazioni sul Conto che possono essere richieste tramite Terza Parte sono quelle indicate nel Foglio Informativo.
La Banca può rifiutare l’accesso al Conto alla Terza Parte per giustificate e comprovate ragioni connesse all’accesso fraudolento o non autorizzato al Conto medesimo da parte della Terza Parte. In tali casi, prima che l’accesso sia rifiutato o al più tardi immediatamente dopo, la Banca comunica il rifiuto al Cliente o alla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificativi motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. A tal fine, il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca devono comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica. La Banca consente l’accesso al Conto alla Terza Parte al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto.
In ogni caso la Banca, se riceve dal Cliente o dalla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca la revoca del consenso alla prestazione dei servizi di informazione sui conti, rifiuta senza indugio l’accesso al Conto alla Terza Parte.
La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca e la Terza Parte relativi ai suddetti servizi di informazione sui conti. Il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca si impegnano quindi a risolvere direttamente con la Terza Parte eventuali contestazioni inerenti la prestazione di tali servizi.
Nel consenso rilasciato alla Banca devono essere correttamente indicati tutti i dati richiesti, fra cui i dati identificativi della Terza Parte.
Il consenso rilasciato alla Banca è dato mediante firma di apposito modulo cartaceo o informatico. Il consenso può essere dato anche tramite il Servizio a Distanza se previsto dalle sue funzionalità. Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può in qualsiasi momento revocare il consenso. La comunicazione di revoca deve essere effettuata con le modalità previste al comma precedente per il rilascio del consenso; essa è efficace entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione da parte della Banca.
La Banca non blocca sul Conto l’importo dell’operazione di pagamento per cui la Terza Parte ha chiesto conferma della disponibilità di fondi.
Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può chiedere alla Banca stessa di comunicargli, tramite il Servizio a Distanza o altra modalità concordata con la Banca, l’avvenuta identificazione della Terza Parte e la risposta fornita alla sua richiesta di conferma.
PARTE QUARTA - Norme speciali per il deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari
Sottosezione (A) - NORMEGENERALI Art. 39 -Oggetto.
La Banca svolge il servizio di deposito in amministrazione di titoli e strumenti finanziari sia cartacei sia immessi nel sistema di gestione accentrata ai sensi del Titolo II Bis del Testo Unico della Finanza o altrimenti dematerializzati (di seguito denominati complessivamente “titoli”), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
Nel caso di deposito di titoli cartacei il Depositante deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.
Nel caso di strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata ai sensi del TUF o altrimenti dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del Depositante presso la Banca prende luogo della consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi, nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali possono effettuarsi soltanto tramite la Banca e trovano attuazione attraverso iscrizioni contabili, secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa in vigore, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.
La registrazione contabile che attribuisce al Depositante la legittimazione piena ed esclusiva all’esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari – ivi compresi i diritti di cui al successivo articolo 40 – secondo la disciplina di ciascuno di essi e le norme di legge applicabili, è unicamente quella effettuata dalla Banca all’esito del regolamento delle relative operazioni. La registrazione contabile degli strumenti finanziari nel deposito prima del
regolamento dell’operazione di acquisto attribuisce al Depositante unicamente il diritto di vendere, prima di averne acquistato la proprietà, lo strumento finanziario oggetto del precedente ordine di acquisto non ancora regolato, ferma restando l’applicazione delle norme che disciplinano la definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli.
Nel caso di strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata ai sensi del Testo Unico della Finanza si applicano i commi 3 e 4 del presente articolo: è tuttavia ammessa la possibilità di richiedere il rilascio del certificato in forma cartacea, qualora il regolamento del titolo lo consenta.
Art. 40 - Svolgimento del servizio - Diritto di intervento in assemblea ed esercizio del voto - Richieste di comunicazioni o certificazioni per l’esercizio di ulteriori diritti - Identificazione dei Depositanti titolari di strumenti finanziari – Sollecitazione di deleghe di voto.
La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, anche se diversi da quelli immessi nel sistema di gestione accentrata, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Depositante ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla tutela dei diritti di natura economica ai titoli stessi. Nei casi di diritti di opzione e warrant relativi agli strumenti finanziari in deposito immessi nel sistema di gestione accentrata, conversione dei titoli o versamento di decimi, la Banca chiede istruzioni al Depositante e provvede all’esecuzione dell’operazione soltanto a seguito di ricezione da parte del Depositante di istruzioni scritte e previo versamento dei fondi occorrenti e, in caso di Depositante diverso da persona fisica, solo qualora quest’ultimo sia provvisto di Codice LEI (Legal Entity Identifier - il codice identificativo unico internazionale della persona giuridica attribuito per identificare le parti di operazioni finanziarie). In mancanza di istruzioni scritte del Depositante entro l’orario di chiusura finale di sportello del Giorno Lavorativo precedente l’ultimo giorno di trattazione dei diritti/warrant così come in mancanza di fondi disponibili, la Banca cura la vendita dei diritti/warrant per conto del Depositante l’ultimo giorno di trattazione, compatibilmente con le condizioni di mercato nel quale i diritti/warrant sono negoziati: in presenza di condizioni di mercato che non consentono la vendita, o in caso di persone diverse dalle persone fisiche sprovviste di Codice LEI, la Banca non procede alla vendita medesima. Per i titoli non immessi nel sistema di gestione accentrata, il Depositante deve dare alla Banca le opportune istruzioni entro l’orario di chiusura finale di sportello del quinto Giorno Lavorativo precedente il giorno di scadenza della pertinente operazione, in mancanza delle quali la Banca non è obbligata a compiere alcuna attività. Per i titoli non quotati nelle Borse italiane, il Depositante è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione. Il Depositante conferisce alla Banca mandato con rappresentanza affinché questa compili e sottoscriva, in nome e per conto del Depositante, secondo le specifiche istruzioni di volta in volta impartite da quest’ultimo, la scheda di adesione, o la diversa documentazione messa a disposizione dall’emittente, relativa a offerte pubbliche di acquisto, di scambio, di acquisto e scambio, aumenti di capitale e altre operazioni sul capitale quali, a titolo esemplificativo, conversione di titoli o versamento di decimi e, in relazione al presente mandato, autorizza fin d’ora la Banca anche ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c..
In mancanza di istruzioni contrarie da conferire per iscritto alla Banca entro il giorno lavorativo bancario precedente la data di negoziazione “ex cedola” o “ex dividendo”, la Banca medesima cura l’incasso degli interessi o dei dividendi.
Le norme che disciplinano i diritti dei titolari di strumenti finanziari, contenute nei successivi paragrafi del presente articolo, si applicano solo agli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata e in deposito presso la Banca.
Il Depositante che intende intervenire in assemblea per esercitare il diritto di voto deve richiedere alla Banca di attestare all’emittente, con apposita comunicazione eventualmente resa tramite l’intermediario aderente al sistema di Gestione Accentrata, la legittimazione del richiedente in conformità alle scritture contabili della Banca stessa.
Tale richiesta deve essere effettuata:
Mod. 660007 - 01.2023
– per le assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione, con il consenso dell’emittente, nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell’Unione Europea, entro il termine dell’orario di sportello del quarto giorno lavorativo bancario precedente la data di unica convocazione dell’assemblea oggetto della richiesta o la data di prima convocazione se le date delle convocazioni successive sono indicate nel medesimo avviso di convocazione; in caso contrario entro il termine dell’orario di sportello del quarto giorno lavorativo bancario precedente ciascuna data di convocazione successiva;
– per le assemblee diverse da quelle indicate in precedenza, entro il termine dell’orario di sportello del quarto giorno lavorativo bancario precedente la data di prima convocazione dell’assemblea oggetto della richiesta, o entro il termine dell’Orario di Sportello del quarto Giorno Lavorativo Bancario precedente il termine previsto dallo statuto della società per l’inoltro della comunicazione.
La Banca rende indisponibili, fino alla chiusura dell’assemblea, i titoli oggetto di comunicazione, emessi da società il cui statuto preveda espressamente tale condizione.
Qualora la richiesta di cui al precedente comma pervenga alla Banca oltre i termini sopra indicati, la Banca non assume alcuna responsabilità per il caso in cui la società emittente non accetti la comunicazione.
Il Depositante può effettuare la richiesta sopra indicata anche con riferimento a tutte le assemblee di uno o più emittenti i cui strumenti finanziari siano tempo per tempo depositati/registrati, fino a diversa comunicazione: in tal caso la Banca provvede all’invio delle comunicazioni senza necessità di ulteriori richieste da parte del Depositante.
Il Depositante che intende esercitare diritti diversi da quello contemplato nei commi precedenti deve richiedere alla Banca di effettuare, eventualmente per il tramite dell’intermediario aderente al sistema di gestione accentrata, le comunicazioni o rilasciare le certificazioni necessarie per l’esercizio dei diritti medesimi.
La Banca effettua le comunicazioni o rilascia le certificazioni di cui al comma precedente senza indugio e comunque entro il secondo Giorno Lavorativo Bancario successivo a quello di ricezione della richiesta del Depositante. Nei casi consentiti dalla legge, il Depositante può chiedere alla Banca l’invio all’emittente di una comunicazione di revoca della comunicazione di cui sopra in relazione a tutti o parte degli strumenti finanziari depositati.
Il Depositante è tenuto a restituire alla Banca la certificazione eventualmente rilasciatagli, ove ancora idonea a produrre effetti, qualora intenda trasferire i diritti oggetto della certificazione o ottenere la consegna degli strumenti finanziari corrispondenti.
In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della certificazione, il Depositante può chiedere, a proprie spese, il rilascio di un duplicato subordinatamente alla consegna di copia della denuncia all’autorità competente.
A richiesta delle società italiane con azioni ammesse con il consenso dell’emittente alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell’Unione Europea, il cui statuto lo preveda, ovvero a richiesta delle società emittenti obbligazioni immesse nella gestione accentrata, la Banca comunica (anche tramite un proprio incaricato) alla società richiedente (o a un suo delegato) i dati identificativi del Depositante che detiene presso la Banca azioni/obbligazioni della società richiedente e che non ha espressamente vietato la comunicazione agli stessi, unitamente al numero di azioni/obbligazioni di tali società registrate nel deposito intestato al Depositante medesimo presso la Banca.
Il Depositante può in ogni tempo prestare/negare il consenso alla comunicazione dei dati identificativi o modificare quanto precedentemente espresso in relazione a ciascun deposito di cui sia intestatario sottoscrivendo apposito modulo presso la Banca o tramite ulteriori procedure che la Banca renda disponibili.
Nel caso di sollecitazione di deleghe di voto relative a società italiane i cui strumenti finanziari siano ammessi con il consenso dell’emittente alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea, la Banca comunica al promotore richiedente i dati identificativi del Depositante che non ha espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di strumenti finanziari della società emittente registrati sui rispettivi depositi.
Il Depositante può in ogni tempo prestare/negare il consenso alla comunicazione dei dati identificativi o modificare quanto precedentemente espresso in relazione a ciascun deposito di cui sia intestatario sottoscrivendo apposito modulo presso la Banca o tramite ulteriori procedure che la Banca renda disponibili.
Art. 41 - Vendita dei titoli in caso di inadempimento del Depositante.
Se il Depositante non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni di calendario dalla ricezione della lettera.
Se il Depositante rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, cod. civ., realizzando, direttamente o a mezzo intermediario abilitato, un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.
Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il Depositante con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni di calendario.
La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo
a disposizione del Depositante. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle condizioni di cui alle presenti norme.
Art. 42 - Modalità per il ritiro dei titoli cartacei oggetto di deposito
- Vincoli.
Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il Depositante deve far pervenire la richiesta alla Banca almeno 2 giorni lavorativi bancari prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato, la richiesta deve essere rinnovata.
In caso di parziale o totale ritiro dei titoli subdepositati, a norma del successivo art. 44, la Banca provvede alla loro restituzione al Depositante entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui li ha ricevuti dagli organismi subdepositari.
Qualora la Banca lo consenta, il deposito può essere sottoposto a particolari vincoli a richiesta del Depositante: in tal caso, il vincolo si estende a tutti gli strumenti finanziari ivi depositati/registrati. Nel caso in cui il vincolo non riguardi la totalità degli strumenti finanziari depositati/registrati, gli strumenti finanziari vincolati sono depositati/registrati in un deposito diverso da quello originariamente destinato alla custodia e amministrazione.
Nel caso di pegno, usufrutto o riporto, è obbligo del Depositante dare comunicazione alla Banca dell’eventuale esistenza di una convenzione tra il Depositante e, rispettivamente, il creditore pignoratizio, l’usufruttuario o il riportatore, che attribuisca ad un soggetto diverso da quello stabilito dalla legge la legittimazione ad avanzare la richiesta di comunicazione o certificazione all’esercizio dei diritti inerenti ai titoli sottoposti a vincolo, di cui al precedente articolo 40. La mancata comunicazione dell’esistenza e del contenuto di tale convenzione esonera la Banca da ogni responsabilità in relazione al rilascio delle relative attestazioni, comunicazioni o certificazioni.
Art. 43 - Trasferimento del deposito di titoli cartacei.
La Banca ha facoltà di custodire il deposito dei titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo.
Art. 44 - Subdeposito dei titoli cartacei e strumenti finanziari gestione accentrata.
Il Depositante autorizza la Banca a sub-depositare i titoli cartacei presso depositari centrali o presso altri depositari abilitati, quali banche centrali, banche italiane, banche comunitarie, banche di paesi terzi e altri soggetti ai sensi e nei limiti della normativa applicabile. I sub-depositari presso cui sono tempo per tempo sub- depositati i titoli sono indicati nel documento “conferma di operazione in titoli”.
In relazione ai suddetti titoli subdepositati, il Depositante prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la Banca e secondo le modalità previste nelle norme contenute nel regolamento dei servizi dei depositari centrali o degli altri depositari abilitati di cui al comma precedente.
I titoli sub-depositati sono immessi in depositi intestati alla Banca. Nell’ipotesi in cui i titoli siano immessi in un deposito che contiene gli strumenti finanziari di proprietà di una pluralità di clienti della Banca (“conto omnibus”), la Banca istituisce e conserva le evidenze/registrazioni contabili a nome del Cliente, come disciplinate nel presente Contratto, di tali strumenti finanziari e le aggiorna in via continuativa e con tempestività in modo da consentire alla Banca di ricostruire, in qualsiasi momento, la posizione in strumenti finanziari di ciascun Cliente. In caso di titoli sub-depositati presso un depositario centrale dell’area economica europea (EEA) al quale la Banca partecipa direttamente, il Cliente ha la facoltà, ai sensi della normativa vigente, di richiedere alla Banca, previa sottoscrizione di apposita documentazione contrattuale, di sub-depositare i titoli in un conto intestato alla Banca ma destinato a contenere solamente gli strumenti finanziari di proprietà del Cliente medesimo (“conto individuale”). Il Depositante autorizza la Banca a sub-depositare i titoli cartacei emessi o circolanti all’estero presso State Street Bank ovvero presso altri depositari abilitati, individuati dalla Banca tempo per tempo. Il Depositante autorizza altresì la Banca a consentire ai sub- depositari indicati al periodo precedente di farsi sostituire nell’esecuzione delle operazioni di cui all’art. 40 da società estere sub-depositarie e a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità previste dalle norme contenute nel regolamento di dette società estere subdepositarie.
Mod. 660007 - 01.2023
Se i titoli di cui al presente articolo presentano caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile – ferma la responsabilità del Depositante in ordine alla regolarità dei titoli – il Depositante autorizza la Banca a procedere al raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte degli enti di cui ai commi precedenti ed il Depositante accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità.
Resta comunque inteso che la Banca è responsabile nei confronti del Depositario a norma del presente contratto anche relativamente ai titoli e agli strumenti finanziari sub-depositati a norma del presente articolo.
Le previsioni del presente articolo si applicano anche agli strumenti finanziari dematerializzati ai sensi delle norme loro applicabili, anche se diversi da quelli immessi nel sistema di gestione accentrata.
Sottosezione (B) - NORME CHE DISCIPLINANO IL SERVIZIO DI PRESTITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DI PROPRIETÀ DEL CLIENTE
Art. 45 - Definizioni.
Nella presente Sottosezione (B) che disciplina il servizio di prestito degli strumenti finanziari di proprietà del Cliente, si intende per: “Parti”: la Banca e il Cliente;
“Mutuante”: il Cliente;
“Mutuatario” o "Banca": la Banca o il terzo soggetto prenditore degli strumenti finanziari;
“Contratto di deposito”: il contratto di deposito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari stipulato e attualmente in essere le tra le Parti;
“Deposito amministrato”: il conto in essere presso la Banca a nome del Cliente in dipendenza del contratto di deposito;
“Mercati regolamentati”: i mercati di cui all’art. 1, co. 1, lett. w- ter) del TUF, nonché ogni altro mercato regolarmente funzionante per il quale siano stabiliti criteri di accesso e di funzionamento;
“Strumenti finanziari”: i titoli quotati nei mercati regolamentati di proprietà del Cliente immessi nel deposito amministrato che possono formare oggetto dei singoli contratti di prestito;
“Valore di mercato degli strumenti finanziari”: per i titoli azionari quotati nei mercati regolamentati che prevedono la pubblicazione di un prezzo di riferimento è rappresentato dal prezzo di riferimento; per i titoli azionari quotati in mercati regolamentati che non prevedono la pubblicazione di un prezzo di riferimento, è rappresentato dal prezzo di quotazione ottenibile da un information provider generalmente utilizzato dagli operatori del settore (a titolo esemplificativo Bloomberg, Reuters) individuato secondo buona fede dalla Banca;
“Conferma di operazione”: la conferma dei singoli contratti di prestito di strumenti finanziari conclusi dalla Banca in nome e per conto del Cliente in esecuzione dell’incarico conferito dal Cliente alla Banca, che riporta la specie e la quantità di strumenti finanziari oggetto del prestito, la data dell’operazione, la data di decorrenza e la remunerazione spettante al Cliente;
“Giorno lavorativo”: ogni giorno di funzionamento dei mercati regolamentati nei quali sono quotati gli strumenti finanziari oggetto dei singoli contratti di prestito;
“Giacenza”: la quantità di ciascuno degli strumenti finanziari immessi nel Deposito amministrato.
Art. 46 - Esecuzione del mandato.
In esecuzione di quanto previsto dalla presente Sottosezione (B), la Banca conclude per conto del Cliente i singoli contratti di prestito di strumenti finanziari con piena discrezionalità senza necessità di specifica preventiva autorizzazione del Cliente, decidendo autonomamente, entro i limiti specificamente previsti in questo accordo quadro, la tipologia e la quantità di strumenti finanziari da concedere in prestito, le giornate di esecuzione dei singoli contratti e le controparti contrattuali. La Banca non assume nei confronti del Cliente alcun obbligo di esecuzione di specifici contratti di prestito di strumenti finanziari anche nel caso in cui il Cliente impartisca specifiche disposizioni alla Banca.
Il Cliente non può vantare alcuna pretesa affinché i suoi strumenti finanziari vengano effettivamente presi in prestito dalla Banca. Il quantitativo preso in prestito è determinato volta per volta dalla Banca. Al riguardo la Banca prende in considerazione in egual misura tutti i suoi clienti, a seconda della disponibilità o meno del necessario numero di strumenti finanziari, e tiene conto anche del numero di contratti di Prestito Xxxxxx perfezionati in precedenza. La Banca garantisce al Cliente il buon fine delle singole operazioni di prestito di strumenti finanziari concluse in attuazione delle norme della presente Parte, o in alternativa la restituzione dell’equivalente in denaro ai sensi del primo comma dell’art. 53. Art. 47 - Contratti conclusi dalla Banca con sé stessa.
La Banca è sin d’ora autorizzata, ai sensi dell’art. 1395 del codice civile, a concludere le singole operazioni di prestito di strumenti finanziari con sé stessa e ad assumere quindi, oltre alla veste di mandataria con rappresentanza del Cliente, anche la veste di Mutuatario, quale controparte contrattuale del Cliente.
Anche nel caso di cui al precedente comma 1 del presente articolo, le obbligazioni restitutorie della Banca che saranno di volta in volta determinate in ragione delle singole operazioni di prestito di strumenti finanziari concluse in attuazione della presente Sottosezione (B), ivi incluso quanto previsto dall’art. 53, sono assistite da garanzia. In particolare, la Banca costituisce, a favore del Cliente, un vincolo pignoratizio sul denaro e/o sul valore degli strumenti finanziari registrati sul deposito vincolato aperto dalla Banca stessa presso Intesa Sanpaolo S.p.A., intermediario custode ai sensi dell’art. 2786, comma 2, per un importo corrispondente al controvalore dei prestiti che saranno di volta in volta conclusi. Il Cliente prende atto che gli strumenti finanziari eventualmente posti a garanzia possono essere emessi da società del Gruppo Intesa Sanpaolo.
La Banca si impegna fin d’ora a provvedere di volta in volta alle necessarie registrazioni ai sensi della normativa applicabile, nonché all’automatica sostituzione o integrazione dell’oggetto della garanzia con altri strumenti finanziari, registrati sul medesimo deposito, nell’ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, i titoli originari non fossero più idonei ad assicurare la capienza della garanzia. Con l’attivazione del servizio il Cliente esprime il proprio consenso alla nomina del terzo custode dei beni costituiti in garanzia ai sensi del presente comma e alla circostanza che i titoli a garanzia possono essere emessi da altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo. Verificatosi l’inadempimento degli obblighi di restituzione di cui all’art. 53, la Banca corrisponde al Cliente una somma pari al controvalore dello strumento finanziario non restituito rilevato alla data di scadenza del Prestito Titoli in base ai criteri indicati nel Documento Informativo, mediante accredito sul conto corrente di regolamento collegato al Deposito Amministrato, unitamente ai proventi di cui all’art. 50 e alla relativa remunerazione.
Qualora la Banca non adempia all’obbligo di cui al comma precedente, il Cliente ha diritto di escutere la garanzia chiedendo la liquidazione del relativo importo al terzo depositario mediante lettera raccomandata A.R., inviata per conoscenza anche alla Banca. Nella richiesta di cui al comma precedente, il Cliente deve indicare il numero di Deposito Amministrato relativo al contratto di Prestito Xxxxxx non adempiuto dalla Banca, la denominazione degli strumenti finanziari non restituiti dalla Banca, la quantità, il loro controvalore alla data di scadenza del Prestito Xxxxxx, allegando il rendiconto di cui all’art. 52 che documenta l’operazione, nonché la dichiarazione che la Banca non ha restituito gli strumenti finanziari indicati, i proventi, la remunerazione né ha corrisposto la somma pari al loro controvalore e l’indicazione del conto corrente sul quale effettuare il pagamento.
Per le finalità di cui al presente articolo la Banca può anche fornire garanzia personale di una primaria istituzione finanziaria terza. Art. 48 - Oggetto e durata dei singoli contratti di prestito.
I singoli contratti di prestito hanno ad oggetto gli Strumenti finanziari ed hanno durata non superiore ad 1 (un) giorno lavorativo.
Sono comunque esclusi dal servizio Prestito Titoli: (i) strumenti finanziari la cui cessione comporti l’obbligo di segnalare alle Autorità di Vigilanza le variazioni nelle partecipazioni qualificate riferite a tali strumenti finanziari; (ii) tutti gli strumenti finanziari costituiti a garanzia o sottoposti a qualsiasi vincolo di indisponibilità, per finalità estranee al presente Capo; (iii) gli strumenti finanziari che, secondo il ragionevole giudizio della Banca, non possano essere utilmente presi a prestito per le loro caratteristiche intrinseche; tra tali strumenti finanziari si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo, le azioni di Xxxxx e gli ETF non armonizzati.
I singoli contratti di prestito si intendono conclusi, ai sensi dell’art. 1813 codice civile, con il prelievo degli strumenti finanziari dal deposito amministrato ed il contestuale trasferimento al Mutuatario.
Art. 49 - Consegna degli strumenti finanziari oggetto dei singoli contratti di prestito.
Il Cliente conferisce alla Banca mandato affinché la Banca medesima compia, in nome e per conto del Cliente, ogni attività necessaria per il trasferimento degli strumenti finanziari oggetto dei singoli contratti di prestito dal proprio deposito amministrato a favore del Mutuatario.
Art. 50 - Effetti dei singoli contratti di prestito
I singoli contratti di prestito determinano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1814 del codice civile, il trasferimento della proprietà degli strumenti finanziari dal Cliente al Mutuatario.
Il diritto di voto, i proventi degli strumenti finanziari accordati in prestito nonché gli altri diritti accessori sugli strumenti finanziari spettano, salvo quanto previsto nei successivi commi 3 e 5 del presente articolo, al Mutuatario, per l’intera durata del prestito. Nel caso in cui gli strumenti finanziari oggetto dei singoli contratti di prestito attribuiscano il diritto al dividendo e/o ad altri proventi in denaro che il Mutuatario incassa nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx Xxxxx xx impegna, anche per conto del Mutuatario, ad effettuare a favore del Cliente un pagamento equivalente al dividendo e/o al provento in denaro, al netto delle ritenute previste dalle disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti.
Il pagamento di cui al precedente comma del presente articolo viene effettuato con accredito del conto corrente che il Cliente ha in essere presso la Banca, con data valuta coincidente con la data del termine di durata del prestito.
Mod. 660007 - 01.2023
Nel caso in cui gli strumenti finanziari oggetto dei singoli contratti di prestito attribuiscano il diritto di ottenere quantità aggiuntive di strumenti finanziari della medesima tipologia di quelli oggetto del prestito ovvero di altra tipologia e/o altri valori e tali strumenti finanziari e/o valori vengono consegnati al Mutuatario nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx Xxxxx xx impegna, anche per conto del Mutuatario, a consegnare al Cliente, al termine del periodo di durata del prestito, anche le predette quantità aggiuntive di strumenti finanziari e/o valori ricevuti dal Mutuatario.
Art. 51 - Remunerazione.
In relazione a ciascun singolo contratto di prestito concluso la Banca riconosce al Cliente una remunerazione calcolata applicando il tasso pubblicato in apposita pagina del sito internet della Banca in ragione del valore di mercato degli strumenti finanziari alla data di consegna degli stessi al Mutuatario per la durata effettiva del prestito con divisore 365.
La Banca, nella sua qualità di sostituto di imposta, applica sulla remunerazione di cui al precedente comma 1 le ritenute di cui alla normativa fiscale tempo per tempo vigente.
La remunerazione di cui al precedente comma 1 viene corrisposta alla scadenza di ogni mese solare, con data valuta coincidente con la fine del medesimo mese solare, sulla base dei singoli contratti di prestito conclusi nel mese solare secondo le condizioni di volta in volta applicate alle singole operazioni di prestito.
Resta fermo che quanto riconosciuto al Cliente ai sensi dei commi
3 e 5 del precedente art. 50 (“Effetti dei singoli contratti di prestito”) di questo contratto non costituisce remunerazione. La Banca non addebita al Cliente alcuna spesa sui singoli contratti di prestito conclusi in esecuzione dell’accordo quadro disciplinato in questa Sottosezione (B).
Art. 52 - Comunicazioni al Cliente.
La Banca comunica al Cliente la conferma di operazione relativa a ciascun singolo contratto di prestito nell’ambito degli estratti conto trasmessi periodicamente al cliente. Il Cliente pertanto rinuncia esplicitamente ad essere informato del momento in cui il singolo contratto di Prestito Xxxxxx viene effettivamente perfezionato. Tale rendiconto, in particolare, viene trasmesso mensilmente a condizione che nel mese precedente si sia conclusa almeno un’operazione di Prestito Xxxxxx con remunerazione superiore ad € 5,16.
Il Cliente prende atto altresì che laddove abbia attivato il Servizio a Distanza, la Banca adempirà all’obbligo di rendicontazione sugli strumenti finanziari di cui al presente articolo secondo tale modalità.
Art. 53 - Restituzione di strumenti finanziari equivalenti e diritto di recall.
La Banca si impegna, anche per conto del Mutuatario, a restituire al Cliente, al termine del periodo di durata di ciascun singolo contratto di prestito, strumenti finanziari della stessa specie e quantità di quelli presi a prestito, ovvero l’equivalente in denaro in caso di mancata restituzione di titoli della stessa specie e quantità. La Banca riconosce espressamente il diritto di recall del Cliente, che consiste nel diritto del Cliente di richiedere alla Banca in ogni momento la restituzione degli strumenti finanziari, o di parte di essi, che hanno formato oggetto di ciascun singolo contratto di prestito in esecuzione di questo accordo quadro.
In relazione alla durata di ciascun singolo contratto di prestito, il diritto di recall di cui al precedente comma 2 di questo articolo viene esercitato dal Cliente tramite il conferimento alla Banca dell’ordine di vendita di tutta o di una parte della quantità di strumenti finanziari che la Banca, in forza di questo accordo quadro, ha concesso in prestito al Mutuatario, ovvero tramite il conferimento alla Banca di un ordine di trasferimento ad un’altra Banca di tutta o di una parte della quantità di strumenti finanziari che la Banca, in forza di questo accordo quadro, ha concesso in prestito al Mutuatario.
Art. 54 - Risoluzione.
Il presente accordo e ciascun singolo contratto di prestito si risolvono, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, in caso di mancata restituzione alla scadenza anche di uno solo degli strumenti finanziari oggetto dei singoli contratti di prestito ovvero l’equivalente in denaro in caso di mancata restituzione di titoli della stessa specie e quantità.
In ogni caso di risoluzione del contratto, tutti i singoli contratti di prestito in essere si concluderanno automaticamente e la Banca dovrà restituire gli strumenti finanziari entro il primo giorno successivo alla data di risoluzione, fatto salvo ogni diritto delle Parti, ivi compreso il risarcimento degli eventuali danni.
Art. 55 - Durata – Recesso.
L’accordo disciplinato in questa Sottosezione (B) è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi in ogni momento; la Banca potrà esercitare analoga facoltà anche ai sensi dell’art. 1727 del codice civile dando un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. La comunicazione di recesso deve essere effettuata tramite lettera raccomandata A.R.
Il recesso del Cliente diviene efficace decorsi 3 (tre) giorni lavorativi bancari dalla data in cui la Banca ha ricevuto la comunicazione di recesso del Cliente.
Il recesso non pregiudica la validità e l’esecuzione dei singoli contratti di prestito già posti in essere, come pure i conseguenti obblighi e diritti delle Parti, salvo il diritto di Recall esercitabile dal Cliente mediante disposizione di vendita dei titoli.
Il recesso dal servizio che disciplina il prestito degli strumenti finanziari di proprietà del cliente non comporta il recesso dal presente contratto. Il recesso dal presente contratto comporta invece anche il recesso dall’accordo disciplinato in questa Sottosezione (B).
Art. 56 - Rinvio.
Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato, si rinvia alla disciplina di cui alla Parte Quarta nonché alle norme generali di cui alla Parte Prima del presente Contratto.
MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI
(ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30)
Informazioni di base sulla protezione dei depositi | |
I Suoi depositi presso Fideuram S.p.A. sono protetti da: di | Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) (1) Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d’Italia come sistema di garanzia dei depositi. L’adesione delle banche ai sistemi garanzia dei depositi è obbligatoria per legge. |
Limite della protezione: | 100 000 euro per depositante e per banca (2). In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali (3). |
Se possiede più depositi presso la stessa banca: | Tutti i depositi presso la stessa banca sono cumulati e il totale è soggetto al limite di 100 000 euro (2). Laddove la banca operi sotto diversi marchi di impresa, tutti i depositi presso uno o più di tali marchi sono cumulati e coperti complessivamente fino a 100.000 euro per depositante. |
Se possiede un conto cointestato con un’altra persona/ altre persone: | Il limite di 100 000 euro si applica a ciascun depositante depositante separatamente (4) |
Tempi di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca: ne | 10 giorni lavorativi (5) a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca. Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazio- coatta amministrativa della banca (6). |
Valuta del rimborso: | Euro o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito |
Contatti del sistema di garanzia dei depositanti: | Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Xxx xxx Xxxxxxxxxx, 000 - 00000 XXXX (Xxxxxx) xxx.xxxx.xx |
Per maggiori informazioni: | |
Contatti per richiedere informazioni presso Fideuram S.p.A. | Per chiamate dall’Italia: 800.546.961. Per chiamate dall’Estero: x00.000.00000.00. Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx. |
Conferma di ricezione del depositante: |
(1) Sistema responsabile della protezione del suo deposito
Il Suo deposito è coperto da un sistema di garanzia dei depositi istituito per legge. Inoltre, il Suo ente creditizio fa parte di un sistema di tutela istituzionale in cui tutti i membri si sostengono vicendevolmente per evitare un’insolvenza. In caso di insolvenza, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000 EUR dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
(2) Limite generale della protezione
Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000 EUR per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 EUR e un conto corrente di 20.000 EUR, gli saranno rimborsati solo 100.000 EUR.
(3) Cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016.
(4) Limite di protezione per i conti cointestati
In caso di conti cointestati, si applica a ciascun depositante il limite di
100.000 EUR.
Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 EUR.
Nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, sono protetti oltre 100.000 EUR euro i depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:
a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
c) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.
Mod. 660007 - 01.2023
Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet xxx.xxxx.xx.
(5) Rimborso
Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Xxx xxx Xxxxxxxxxx, 000 - 00000 XXXX, email: xxxxxxxx@xxxx.xx, sito internet: xxx.xxxx.xx. Rimborserà i Suoi depositi (fino a 100 000 euro); entro 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, entro sette giorni lavorativi a partire dal 1° gennaio 2024.
Fino al 31 dicembre 2023, se il sistema di garanzia dei depositanti non è
in grado di effettuare i rimborsi entro il termine di sette giorni lavorativi, esso assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. L'importo è determinato dal sistema di garanzia, sulla base di criteri stabiliti dallo statuto.
Ai sensi dell'articolo 96-bis.2, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il sistema di garanzia può differire il rimborso nei seguenti casi:
a) vi è incertezza sul diritto del titolare a ricevere il rimborso o il deposito è oggetto di una controversia in sede giudiziale o presso un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la cui definizione incide su tale diritto o sull’ammontare del rimborso;
b) il deposito è soggetto a misure restrittive imposte da uno Stato o da un’organizzazione internazionale, finché detta misura restrittiva è efficace;
c) se non è stata effettuata alcuna operazione relativa al deposito nei ventiquattro mesi precedenti data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; in questo caso il rimborso è effettuato entro sei mesi da tale data, fermo restando che non è dovuto alcun rimborso se il valore del deposito è inferiore ai costi amministrativi che il sistema di garanzia sosterrebbe per effettuare il rimborso medesimo;
d) l’importo da rimborsare eccede 100.000 euro; il differimento opera per la sola eccedenza e il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
e) il rimborso va effettuato ai sensi dell’articolo 96 -quater.2, comma 2; in tal caso, il termine di rimborso decorre dalla data in cui il sistema di garanzia riceve le risorse.
(6) La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016).
Altre informazioni importanti
In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dall’ente creditizio anche nell’estratto conto.