Mandato Clausole campione
Mandato. Al fine di consentire che il Finanziamento abbia caratteristiche unitarie e sia perfezionato mediante la stipula di un unico atto, come indicato al successivo articolo 8 (Caratteristiche del Contratto di Finanziamento), CDP conferirà il Mandato a ciascuna Banca Finanziatrice. Il Mandato dovrà essere perfezionato prima dell’avvio di tutte le attività previste nella Convenzione, entro il termine massimo di cui al successivo articolo 21 (Adesione alla Convenzione) ed è a carattere oneroso come previsto nel successivo articolo 10 (Oneri, spese e commissioni del Finanziamento). Come contenuto minimo essenziale, il Mandato dovrà riflettere quanto contenuto nel modello allegato sub 3 della Convenzione. Tra la Banca Finanziatrice e la CDP non sussisterà alcun obbligo di solidarietà per l’erogazione, rispettivamente, del Finanziamento Bancario e del Finanziamento Agevolato, secondo quanto specificato dal Mandato e nelle Linee Guida.
Mandato. Se una delle parti ne fa richiesta, la determinazione del danno viene demandata ad un Collegio di tre Periti. Il Collegio di Periti si riunirà nel comune in cui si trova l’immobile assicurato. Ogni parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull’individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale nel luogo in cui deve riunirsi il collegio. Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.
Mandato. 13.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, comprensivo degli Allegati 1, 2 e 3, il Cliente espressamente dà mandato al Responsabile ad eseguire per conto del Cliente le attività descritte nelle Clausole 5 e 6 di cui sopra.
13.2 Con la sottoscrizione del presente ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Swizzonic accetta il mandato, che sarà eseguito senza remunerazione economica in quanto collegato alla fornitura del Servizio, confermando di aver letto e compreso le istruzioni assegnategli.
Mandato. 3.2.1. Il consiglio congiunto di coordinamento della manutenzione si riunisce almeno una volta all’anno per assicurare un funzionamento e un applicazione efficaci delle disposizioni del presente allegato. Le sue funzioni comprendono i seguenti aspetti:
a) mettere a punto, approvare e riesaminare orientamenti dettagliati relativi ai processi di cui al presente allegato;
b) condividere le informazioni sulle principali questioni in materia di sicurezza e elaborare i piani d’azione intesi a affrontarle;
c) garantire l’applicazione coerente del presente allegato;
d) risolvere le questioni tecniche di responsabilità degli agenti tecnici e esaminare altre questioni tecniche che non possono essere risolte a livello inferiore;
e) mettere a punto, approvare e riesaminare gli orientamenti dettagliati da utilizzare per la transizione, la coo perazione, l’assistenza, lo scambio di informazioni e la partecipazione alle rispettive verifiche interne della qualità, la normalizzazione e le ispezioni a campione relative alla gestione della manutenzione e della qualità e ai sistemi di normalizzazione;
f) gestire l’elenco delle autorità dell’aviazione che figurano nell’appendice 2 del presente allegato, in conformità alle decisioni prese dal consiglio di supervisione bilaterale;
g) presentare al consiglio di supervisione bilaterale proposte di modifica del presente allegato.
3.2.2. Il consiglio congiunto di coordinamento della manutenzione deferisce le questioni irrisolte al consiglio di super visione bilaterale e provvede all’attuazione delle decisioni concernenti il presente allegato adottate dal consiglio di supervisione bilaterale.
Mandato. La rappresentanza dei lavoratori difende, nei confronti del datore di lavoro, gli inte- ressi comuni dei lavoratori. Essa li informa regolarmente sulla sua attività.
Mandato. Il mandato (mandatum)3 obbliga una parte, detta mandatario, a compiere una o più attività per conto di un’altra parte, detta mandante. Il mandatario, accettando, si 3 Cfr. art. 1703 c.c. (Nozione): Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra. obbliga ad eseguire tali attività senza alcun compenso, salvo aver diritto verso il mandante al rimborso delle spese e dei danni incontrati nella gestione. La previsione di un compenso, infatti, configurerebbe il rapporto come una locazione d’opera. consensuale è il solo consenso dei contraenti a far nascere l’obligatio mandati; non necessitava di alcuna forma particolare, né forma scritta, né parole solenni da pronunciare bilaterale imperfetto l’obbligazione principale (che sorge sempre) era quella del mandatario e consisteva nell’eseguire l’attività o il servizio di cui si era fatto carico; un’obbligazione, ma solo accessoria, sorgeva (ma non necessariamente) a carico del mandante, quella di rimborsare le eventuali spese e/o danni subiti dal mandatario nell’esercizio del mandato di buona fede esso era governato dalla bona fides, che permetteva al giudice di valutare con un più ampio margine di manovra le obbligazioni delle parti; l’actio mandati conteneva la clausola “ex fide bona” inter amicos Il mandato trae origine dai doveri propri e dall’amicitia: accettare il mandato dato da un terzo (in linea di principio un amico) era considerato dai Romani come un dovere morale. E dunque una mercede è contraria all’adempimento dei propri doveri Il mandato può essere concluso, come riferisce ▇▇▇▇ (3.156; cfr. rer. cott. D. 17.1.2) nell’interesse del mandante (mea gratia), o di un terzo estraneo al negozio (sua gratia: tu mi incarichi di gestire i beni di ▇▇▇▇▇▇▇ che è all’estero), o di entrambe le parti del negozio (mea et tua gratia), o anche di una delle parti e di un terzo (mandante & terzo: mea et sua gratia; mandatario e terzo: tua et sua gratia). Non è invece valido, ovviamente, il mandato nell’esclusivo interesse del mandatario, poiché si tratta di un semplice consiglio o suggerimento. E neppure è valido, in diritto classico, il mandato da eseguirsi dopo la morte di uno dei contraenti (c.d. mandatum post mortem), poiché viene a mancare la mutua fiducia fra di loro, che sta alla base di ogni mandato; il diritto giustinianeo ne ammetterà viceversa la validità. Qualora un mandatario accetti l’incarico di dare denaro a mutuo ad un terzo, si ha il c.d. m...
Mandato. 4.2.1. Il Comitato misto di settore sulla manutenzione si riunisce almeno una volta all’anno per garantire l’applicazione e il funzionamento effettivi della presente procedura ed è incaricato fra l’altro di:
(a) valutare le modifiche regolamentari introdotte dalle Parti per garantire il mantenimento dei requisiti di cui al punto 8 della presente procedura;
(b) assicurare che le Parti condividano un’interpretazione comune della presente procedura;
(c) assicurare che le Parti applichino la presente procedura in modo coerente;
(d) risolvere eventuali divergenze su questioni tecniche derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione della presente procedura, incluse quelle che possono sorgere nell’interpretazione o nell’applicazione della stessa;
(e) organizzare, se del caso, la partecipazione di una delle Parti al sistema interno di standardizzazione o al sistema interno di controllo della qualità dell’altra Parte; e
(f) elaborare, se del caso, proposte per il comitato misto concernenti modifiche della presente procedura.
4.2.2. Qualora non sia in grado di risolvere le divergenze in conformità al punto 4.2.1, lettera d), della presente procedura, il Comitato misto di settore sulla manutenzione rinvia la questione al comitato misto e garantisce l’esecuzione della decisione presa da tale comitato.
Mandato. 2.2.1. Il Comitato misto di settore sulla certificazione si riunisce almeno una volta all’anno per assicurare l’efficiente funzionamento e applicazione della presente procedura e, fra l’altro:
a) decide, come opportuno, sulle procedure di lavoro da utilizzare per facilitare il processo di certificazione;
b) decide, come opportuno, sulle prescrizioni relative alle norme tecniche (technical standard orders) ai fini del punto 3.3.7 della presente procedura;
c) valuta le modifiche regolamentari di ogni parte per garantire che i requisiti di certificazione restino in vigore;
d) elabora, come opportuno, proposte per il comitato misto relative alle modifiche alla presente procedura, diverse da quelle di cui al punto 2.2.1(b);
e) assicura che le parti condividano un’interpretazione comune della presente procedura;
f) assicura che le parti applichino la presente procedura in modo coerente;
g) risolve eventuali divergenze su questioni tecniche derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione della pre sente procedura, incluse le divergenze che possono sorgere nel determinare le basi di certificazione o nell’applicazione di condizioni, esenzioni e deroghe speciali;
h) organizza, come opportuno, la partecipazione reciproca delle parti nei rispettivi processi di standardizzazione interna o sistemi di controllo di qualità;
i) individua, se opportuno, i punti focali responsabili per la certificazione di ogni prodotto per l’aeronautica civile importato o esportato fra le parti nonché
j) elabora efficaci metodi di cooperazione, assistenza e scambio di informazioni in materia di sicurezza, norme ambientali e sistemi di certificazione, allo scopo di limitare, nella maggior misura possibile, le divergenze fra le parti.
2.2.2. Qualora non sia in grado di risolvere le divergenze conformemente al punto 2.2.1(g), il comitato misto di settore sulla certificazione rinvia la questione al comitato misto e garantisce l’esecuzione della decisione raggiunta da tale comitato.
Mandato. 13.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, comprensivo degli Allegati 1, 2 e 3, il Titolare espressamente dà mandato al Responsabile ad eseguire per conto del Titolare le attività descritte nelle Clausole 5 e 6 di cui sopra.
13.2 Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Responsabile accetta il mandato, che sarà eseguito senza remunerazione economica in quanto collegato alla fornitura del Servizio, confermando di aver letto e compreso le istruzioni assegnategli. Data, luogo Il Cliente ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ S.p.A. Nome e cognome / ragione sociale ▇.▇. / ▇. ▇▇▇ ▇.▇. / ▇. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (Firma) (Firma)
Mandato. Al fine di consentire che il Finanziamento abbia caratteristiche unitarie e sia perfezionato mediante la stipula di un unico atto, come indicato al successivo articolo 8 (Caratteristiche del Contratto di Finanziamento), CDP conferirà il Mandato a ciascuna Banca Finanziatrice, secondo il modello di cui all’allegato sub 4 del presente Addendum alla Convenzione. Il Mandato deve essere perfezionato prima dell’avvio di tutte le attività previste nella Convenzione e nell’Addendum alla Convenzione, entro il termine massimo di cui al successivo articolo 12 (Adesione all’Addendum alla Convenzione) ed è a carattere oneroso, come previsto dall’articolo 11 (▇▇▇▇▇, spese e commissioni del Finanziamento) della Convenzione. Tra la Banca Finanziatrice e la CDP non sussisterà alcun obbligo di solidarietà per l’erogazione, rispettivamente, del Finanziamento Bancario e del Finanziamento Agevolato, secondo quanto specificato dal Mandato e nelle Linee Guida.
