Common use of DURATA DELLA FORNITURA Clause in Contracts

DURATA DELLA FORNITURA. L’Accordo Quadro multifornitore che verrà stipulato a seguito dell’aggiudicazione della presente procedura, avrà una durata di sei mesi, decorrenti dalla data di stipula della stessa. Entro tale periodo, le Aziende Sanitarie della Campania, a seguito dell’adesione all’Accordo Quadro stipulato da Xx.Xx.Xx. con gli aggiudicatari dei lotti in gara, potranno emettere Ordinativi di Fornitura vincolanti per il Fornitore aggiudicatario. Con riferimento ai lotti nn.4 e 5 la Regione Puglia e/o Innova Puglia per l’Emergenza Covid, stipuleranno specifico accordo quadro multifornitore e procederanno autonomamente all’emissione dei relativi ordinativi di fornitura. La durata dell’Accordo Quadro per ciascun lotto di gara potrà essere estesa, su richiesta scritta da parte di Xx.Xx.Xx., di ulteriori 6 (sei) mesi nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti. In tale caso Xx.Xx.Xx. esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore almeno 10 giorni prima della scadenza dell’Accordo Quadro originario. La durata della fornitura di cui al singolo Ordinativo di Fornitura, che ha natura di contratto tra Fornitore e Amministrazione contraente, durante la quale il Fornitore è obbligato all’erogazione delle prestazioni in esso descritte alle condizioni specificate nell’Accordo Quadro, è pari a 6 mesi. L’Accordo Quadro potrà essere rinnovato per ogni singolo lotto per ulteriori sei mesi, su comunicazione scritta di Xx.Xx.Xx. e/o della Regione Puglia per i lotti di rispettiva competenza. In caso di rinnovo dell’Accordo quadro gli ordinativi saranno rinnovati fino alla nuova scadenza dello stesso Accordo Quadro. Ai sensi dell’art. 106, co. 11, del Codice, la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Qualora nel corso della fornitura dovessero mutare le condizioni di mercato rispetto alla situazione esistente alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta, quali ad esempio l’immissione in commercio di nuovi prodotti che facciano venire meno situazioni di esclusività o anche in caso di registrazione dello stesso prodotto da parte di altra ditta, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o la Regione Puglia si riservano la facoltà di risolvere l’Accordo quadro.

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DURATA DELLA FORNITURA. L’Accordo All’esito dell’aggiudicazione sarà stipulato un Accordo Quadro multifornitore multifornitore. Saranno parte dell’Accordo Quadro tutti gli operatori economici presenti nella graduatoria, per i rispettivi quantitativi offerti, con la possibilità da parte di Soresa, su autorizzazione della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, di superare il fabbisogno indicato negli atti di gara. Con ciascun Aggiudicatario (di seguito anche solo Fornitore/i) verrà stipulato un Accordo Quadro con il quale l’Aggiudicatario si obbliga ad accettare gli Atti di Adesione da parte delle singole Amministrazioni Contraenti, nei limiti del quantitativo indicato in fase di offerta. Qualora un operatore economico abbia offerto al minor prezzo una quantità pari all’intero fabbisogno previsto, sarà il solo ad essere parte dell’accordo Quadro. L’ Accordo Quadro che verrà stipulato stipulato, a seguito dell’aggiudicazione della presente procedura, avrà una durata di sei 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di stipula della stessa. Entro tale periodo, le Aziende Sanitarie della Campania, a seguito dell’adesione all’Accordo Quadro stipulato da Xx.Xx.Xx. con gli aggiudicatari dei lotti in garadella apertura delle Quote che vengono assegnate sul Siaps, potranno emettere Ordinativi di Fornitura vincolanti per il Fornitore aggiudicatario. Con riferimento ai lotti nn.4 e 5 la Regione Puglia e/o Innova Puglia CAPITOLATO IMMONOGLOBULINE NORMALI USO EV Pag. 1 a 15 Si evidenzia che, per l’Emergenza Covidesigenze di speditezza, stipuleranno specifico accordo quadro multifornitore e procederanno autonomamente all’emissione dei relativi efficienza ed efficacia nella gestione delle disponibilità, potrà essere individuata una unica Azienda capofila che provvederà ad emettere gli ordinativi di forniturafornitura indicando il luogo di consegna. La durata dell’Accordo Quadro per ciascun lotto di gara potrà essere estesa, su richiesta scritta da parte di Xx.Xx.Xx., di ulteriori 6 (sei) mesi nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti. In tale caso Xx.Xx.Xx. esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore almeno 10 giorni prima della scadenza della/dell’Accordo Quadro originario. La durata della fornitura di cui al singolo Ordinativo di Fornitura, che ha natura di contratto tra Fornitore e Amministrazione contraente, durante la quale il Fornitore è obbligato all’erogazione delle prestazioni in esso descritte alle condizioni specificate nell’Accordo nell’ Accordo Quadro, è pari a 6 mesi. L’Accordo 12 mesi (dodici) dall’adesione all’Accordo Quadro potrà essere rinnovato per ogni singolo lotto per ulteriori sei mesi, su comunicazione scritta di Xx.Xx.Xx. e/o della Regione Puglia per i lotti di rispettiva competenza. In caso di rinnovo dell’Accordo quadro gli ordinativi saranno rinnovati fino alla nuova scadenza dello stesso Accordo Quadro. Ai sensi dell’art. 106, co. 11, del Codice, la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Qualora nel corso Le prestazioni oggetto d’appalto dovranno erogarsi secondo quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico e di tutto quanto necessario per l’espletamento della fornitura dovessero mutare le condizioni di mercato rispetto alla situazione esistente alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta, quali ad esempio l’immissione secondo quanto dichiarato in commercio di nuovi prodotti che facciano venire meno situazioni di esclusività o anche in caso di registrazione dello stesso prodotto da parte di altra ditta, Xxofferta tecnica dal concorrente.Xx.Xx. S.p.A. e/o la Regione Puglia si riservano la facoltà di risolvere l’Accordo quadro.

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DURATA DELLA FORNITURA. L’Accordo Quadro multifornitore che verrà stipulato a seguito dell’aggiudicazione della presente procedura, avrà una durata di sei mesi, decorrenti dalla data di stipula della stessa. Entro tale periodo, le Aziende Sanitarie della Campania, a seguito dell’adesione all’Accordo Quadro stipulato da Xx.Xx.Xx. con gli aggiudicatari dei lotti in gara, potranno emettere Ordinativi di Fornitura vincolanti per il Fornitore aggiudicatario. Con riferimento ai lotti nn.4 e 5 la Regione Puglia e/o Innova Puglia per l’Emergenza Covid, stipuleranno specifico accordo quadro multifornitore e procederanno autonomamente all’emissione dei relativi ordinativi di fornitura. La durata dell’Accordo Quadro per ciascun lotto di gara potrà essere estesa, su richiesta scritta da parte di Xx.Xx.Xx., di ulteriori 6 (sei) mesi nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti. In tale caso Xx.Xx.Xx. esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore almeno 10 giorni prima della scadenza dell’Accordo Quadro originario. La durata della fornitura è fissata dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, fatta salva la possibilità dell’Amministrazione di cui al singolo Ordinativo procedere ad una proroga tecnica di Fornitura6 mesi alle medesime condizioni contrattuali, che ha natura di nonché all’applicazione del quinto d’obbligo. In ogni caso il contratto tra Fornitore e Amministrazione contraente, durante la quale il Fornitore è obbligato all’erogazione delle prestazioni in esso descritte alle condizioni specificate nell’Accordo Quadro, è pari a 6 mesi. L’Accordo Quadro non potrà essere rinnovato per ogni singolo lotto per ulteriori sei mesitacitamente rinnovato. L’Ente appaltante si riserva la facoltà, su comunicazione scritta con preavviso non inferiore a trenta giorni antecedenti la scadenza, di Xx.Xx.Xx. e/o della Regione Puglia per i lotti di rispettiva competenza. In caso di rinnovo dell’Accordo quadro gli ordinativi saranno rinnovati fino chiedere alla nuova scadenza dello stesso Accordo Quadro. Ai sensi dell’art. 106, co. 11, del Codice, la durata Ditta appaltatrice una eventuale proroga temporanea del contratto della durata massima di mesi sei, finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di gara. La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali ed agli stessi prezzi previsti in sede di gara. La Ditta è obbligata ad accettare la proroga. La Ditta aggiudicataria dovrà dar avvio alla fornitura in tempo utile per la riapertura degli Xxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxx x xxx Xxxxxx Xxxxxx Disabili dopo le vacanze natalizie. L’eventuale mancata attivazione parziale o totale del servizio ristorazione per motivi imputabili all’Ente appaltatore o per cause di forza maggiore (es. inagibilità delle cucine) non dà diritto alla Ditta appaltatrice a richiedere alcun indennizzo o risarcimento. Si intende accettato da parte dell’appaltatore l’eventuale inizio dell’esecuzione della fornitura anche nelle more della stipula del contratto, considerato che la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, trattandosi di fornitura necessaria a garantire l’erogazione di un servizio pubblico rivolto a minori e che, quindi, per nessuna ragione può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraentesospeso, anche parzialmente, o abbandonato (art. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi11 c. 9 D.lgs. 163/2006 e s.m.i., patti art. 302 D.P.R. 207/2010 e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltantes.m.i.). Qualora nel corso della l’Amministrazione si trovi nella necessità di riorganizzare il servizio di ristorazione scolastica, potrà essere chiesto alla Ditta aggiudicatrice sia di attivare la fornitura dovessero mutare le condizioni secondo modalità attuative ad oggi non conoscibili sia di mercato rispetto alla situazione esistente alla data di scadenza dei termini per non attivare la presentazione dell’offertafornitura, quali ad esempio l’immissione ed in commercio di nuovi prodotti tale ultimo caso senza che facciano venire meno situazioni di esclusività o anche in caso di registrazione dello stesso prodotto da parte di altra ditta, Xxl’affidatario abbia nulla a pretendere.Xx.Xx. S.p.A. e/o la Regione Puglia si riservano la facoltà di risolvere l’Accordo quadro.

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