Common use of DURATA DELLA FORNITURA Clause in Contracts

DURATA DELLA FORNITURA. L’Accordo Quadro relativa a ciascun lotto avrà durata di 12 mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, periodo entro il quale ciascuna Amministrazione potrà emettere gli Ordinativi di fornitura (ossia atti di adesione). In caso di mancato acquisto di tutto il quantitativo previsto nell’A.Q., quest’ultimo potrà esser prorogato di ulteriori 6 mesi. I singoli Contratti Attuativi stipulati dalle Amministrazioni attraverso l’emissione gli Atti di Adesione avranno una durata massima pari a 4 (quattro) anni. Le XX.XX. potranno emettere specifici atti di adesione, nel periodo di validità dell’A.Q. fine all’esaurimento del quantitativo di prodotti indicato negli atti di gara per ciascun lotto. Qualora nel corso della fornitura dovessero mutare le condizioni di mercato rispetto alla situazione esistente alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta, quali ad esempio l’immissione in commercio di nuovi prodotti che facciano venire meno situazioni di esclusività o anche in caso di registrazione dello stesso prodotto da parte di altra ditta, Xx.Xx.Xx. si riserva la facoltà, di rescindere la Convenzione. L’Atto di adesione (o ordinativo di fornitura) è il documento mediante il quale la singola Amministrazione contraente regola i suoi rapporti con il Fornitore. Si precisa che il Fornitore deve erogare la fornitura a seguito di ordinativo di fornitura entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dall’emissione dell’ordinativo stesso.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro

DURATA DELLA FORNITURA. L’Accordo Quadro relativa La Convenzione che verrà stipulata a seguito dell’aggiudicazione della presente procedura avrà una durata di tre anni (36) mesi, decorrenti dalla data di stipula della stessa. Entro tale periodo, le Aziende Sanitarie della Campania, a seguito dell’adesione alla Convenzione stipulata da So.Re.Sa. con gli aggiudicatari dei lotti in gara, potranno emettere Ordinativi di Fornitura vincolanti per il Fornitore aggiudicatario. La durata della Convenzione per ciascun lotto di gara avrà durata di 12 sei (6) mesi, eventualmente estensibili per ulteriori sei (6) mesi decorrenti dalla su richiesta scritta da parte di So.Re.Sa., nel caso in cui alla data della sua sottoscrizione, periodo entro il quale ciascuna Amministrazione potrà emettere gli Ordinativi di fornitura (ossia atti di adesione)scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti. In tale caso So.Re.Sa. esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore almeno 10 giorni prima della scadenza della convenzione originaria. La durata della fornitura di mancato acquisto cui al singolo Ordinativo di tutto Fornitura, che ha natura di contratto tra Fornitore e Amministrazione contraente, durante la quale il quantitativo previsto nell’A.Q., quest’ultimo potrà esser prorogato di ulteriori 6 Fornitore è obbligato all’erogazione delle prestazioni in esso descritte alle condizioni specificate nella convenzione è pari a trentasei (36) mesi. I singoli Contratti Attuativi stipulati dalle Amministrazioni attraverso l’emissione gli Atti Ai sensi dell’art. 106, co. 11, del Codice, la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di Adesione avranno una durata massima pari a 4 (quattro) anniun nuovo contraente. Le XX.XX. potranno emettere specifici atti di adesioneIn tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, nel periodo di validità dell’A.Q. fine all’esaurimento del quantitativo di prodotti indicato negli atti di gara patti e condizioni o più favorevoli per ciascun lottola stazione appaltante. Qualora nel corso della fornitura dovessero mutare le condizioni di mercato rispetto alla situazione esistente alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta, quali ad esempio l’immissione in commercio di nuovi prodotti che facciano venire meno situazioni di esclusività o anche in caso di registrazione dello stesso prodotto da parte di altra ditta, XxSo.XxRe.XxSa. si riserva la facoltà, di rescindere la risolvere La Convenzione. L’Atto di adesione (o ordinativo di fornitura) è il documento mediante il quale la singola Amministrazione contraente regola i suoi rapporti con il Fornitore. Si precisa che il Fornitore deve erogare la fornitura a seguito di ordinativo di fornitura entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dall’emissione dell’ordinativo stesso.

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Samples: www.soresa.it

DURATA DELLA FORNITURA. L’Accordo Quadro relativa a ciascun lotto La fornitura in oggetto avrà una durata di 12 mesi, con la possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi, ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. , il valore complessivo dell’appalto è pari ad € 967.822,00 al netto di Xxx e/o di altre imposte e contributi di legge, di cui € 483.911,00 IVA esclusa, quale valore relativo all’appalto oggetto riferito ai 12 mesi decorrenti dalla data di affidamento e di € 483.911,00 IVA esclusa per il periodo eventuale di rinnovo contrattuale. La fornitura richiesta, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, può essere aumentata o ridotta nel corso del periodo contrattuale qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, a seconda del mutamento delle esigenze della sua sottoscrizioneStazione Appaltante, periodo entro il quale ciascuna Amministrazione potrà emettere gli Ordinativi alle condizioni previste dal Contratto e nel rispetto della normativa vigente. L’Azienda si riserva comunque la facoltà di rinnovare, alle stesse condizioni o a condizioni più favorevoli, la durata della fornitura (ossia atti di adesione). In caso di mancato acquisto di tutto il quantitativo previsto nell’A.Q., quest’ultimo potrà esser prorogato di per ulteriori 6 12 mesi. I singoli Contratti Attuativi stipulati dalle Amministrazioni attraverso l’emissione Tenuto conto degli obblighi per gli Atti enti del SSN di Adesione avranno una durata massima pari a 4 (quattro) anni. Le XX.XX. potranno emettere specifici atti approvvigionarsi mediante le convenzioni stipulate da Consip Spa o dagli Enti aggregatori di adesioneriferimento, nel periodo ovvero da Aziende Capofila regionali, la Azienda risolverà i contratti qualora durante la loro validità temporale fossero disponibili Convenzioni, Accordi Quadro o altri strumenti di validità dell’A.Q. fine all’esaurimento del quantitativo di prodotti indicato negli atti di gara acquisizione aventi per ciascun lotto. Qualora nel corso della fornitura dovessero mutare le condizioni di mercato rispetto alla situazione esistente alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta, quali ad esempio l’immissione in commercio di nuovi prodotti che facciano venire meno situazioni di esclusività o anche in caso di registrazione dello stesso prodotto da parte di altra ditta, Xxoggetto analoga fornitura.Xx.Xx. si riserva la facoltà, di rescindere la Convenzione. L’Atto di adesione (o ordinativo di fornitura) è il documento mediante il quale la singola Amministrazione contraente regola i suoi rapporti con il Fornitore. Si precisa che il Fornitore deve erogare la fornitura a seguito di ordinativo di fornitura entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dall’emissione dell’ordinativo stesso.

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Samples: Disciplinare Di Gara

DURATA DELLA FORNITURA. L’Accordo Quadro relativa La durata della fornitura dei prodotti oggetto di gara è fissata in 36 mesi a ciascun lotto avrà durata di 12 mesi decorrenti decorrere dalla data della sua sottoscrizionein cui il contratto è divenuto efficace; la stazione appaltante, periodo entro il quale ciascuna Amministrazione potrà emettere gli Ordinativi di fornitura (ossia atti di adesione). In caso di mancato acquisto di tutto il quantitativo secondo quanto previsto nell’A.Q.dal D.Lvo 50/2016 s.m.i., quest’ultimo potrà esser prorogato di ulteriori 6 mesi. I singoli Contratti Attuativi stipulati dalle Amministrazioni attraverso l’emissione gli Atti di Adesione avranno una durata massima pari a 4 (quattro) anni. Le XX.XX. potranno emettere specifici atti di adesione, nel periodo di validità dell’A.Q. fine all’esaurimento del quantitativo di prodotti indicato negli atti di gara per ciascun lotto. Qualora nel corso della fornitura dovessero mutare le condizioni di mercato rispetto alla situazione esistente alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta, quali ad esempio l’immissione in commercio di nuovi prodotti che facciano venire meno situazioni di esclusività o anche in caso di registrazione dello stesso prodotto da parte di altra ditta, Xx.Xx.Xx. si riserva la facoltàfacoltà di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto in casi di comprovata urgenza, preventivamente deliberato con apposito provvedimento debitamente motivato, dopo che l’aggiudicazione è divenuta definitiva e prima della stipula del contratto. L’Azienda si riserva, inoltre, la facoltà di concordare esplicitamente con l’impresa aggiudicataria l’eventuale prosecuzione del contratto, fino ad un massimo di ulteriori mesi 6 e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente e si riserva, altresì, di rescindere la Convenzione. L’Atto rinnovare l’Appalto per successivi I2 mesi nei quali l’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di adesione (o ordinativo di fornitura) è il documento mediante il quale la singola Amministrazione contraente regola i suoi rapporti con il Fornitore. Si precisa che il Fornitore deve erogare continuare la fornitura alle condizioni convenute, ovvero fino a seguito quando l’Azienda non abbia provveduto alla stipula di ordinativo un nuovo contratto. Altresì la fornitura si intenderà conclusa qualora intervenga l’aggiudicazione di fornitura entro una gara regionale centralizzata e\o svolta in forma aggregata, secondo quanto stabilito dai Decreti del Commissario ad Acta DCA n. U00287/20I7 e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dall’emissione dell’ordinativo stesson. U00487/20I7, così come modificati ed integrati dal DCA n. U00246/20I8.

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Samples: Disciplinare Di Gara

DURATA DELLA FORNITURA. L’Accordo Quadro relativa a ciascun lotto Il contratto avrà durata di 12 mesi decorrenti anni 5 (cinque) a far tempo dalla data indicata nella deliberazione di aggiudicazione. Per i primi tre mesi, il servizio si intende conferito a titolo di prova, al fine di consentire all’Azienda una valutazione ampia e complessiva delle modalità e della sua sottoscrizionecapacità di adempiere all’esecuzione delle prestazioni oggetto della gara, periodo entro il quale ciascuna Amministrazione potrà emettere gli Ordinativi di fornitura (ossia atti di adesione)in relazione a quanto indicato dal contraente. In caso di mancato acquisto di tutto il quantitativo previsto nell’A.Q., quest’ultimo potrà esser prorogato di ulteriori 6 mesi. I singoli Contratti Attuativi stipulati dalle Amministrazioni attraverso l’emissione gli Atti di Adesione avranno una durata massima pari a 4 (quattro) anni. Le XX.XX. potranno emettere specifici atti di adesione, nel esito positivo del periodo di validità dell’A.Q. fine all’esaurimento prova, il servizio si intende tacitamente confermato per tutta la durata del quantitativo di prodotti indicato negli atti di gara per ciascun lottorapporto contrattuale. Qualora nel corso della fornitura dovessero mutare le condizioni di mercato rispetto alla situazione esistente alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell’offertaAl contrario, quali ad esempio l’immissione in commercio di nuovi prodotti che facciano venire meno situazioni di esclusività o anche in caso di registrazione dello stesso prodotto da parte esito negativo l’Azienda potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di altra ditta15 giorni, Xx.Xx.Xxfornendo adeguata motivazione. In tale eventualità, al contraente spetterà il solo corrispettivo di quanto fornito, esclusi rimborsi o indennizzi a qualsiasi titolo, ed ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere. Qualora, per esigenze sopravvenute ed impreviste, non si fosse potuto procedere per tempo alla stipulazione di un nuovo contratto, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del Decreto Legislativo n. 50/2016, si riserva la facoltàfacoltà di prorogare il servizio oggetto del rapporto contrattuale per un periodo non superiore a sei mesi e, comunque, fino all’espletamento della procedura relativa alla nuova gara d’appalto, senza che l’aggiudicatario abbia diritto di rescindere la Convenzionerecesso da tale proroga e alle medesime condizioni in essere a tale data. L’Atto L’Azienda si riserva di adesione (interrompere il servizio, con congruo preavviso, qualora si verificassero le condizioni per un diverso sistema di approvvigionamento del servizio oggetto della presenta gara, o ordinativo nel caso di fornitura) è il documento mediante il quale la singola Amministrazione contraente regola i suoi rapporti con il Fornitore. Si precisa che il Fornitore deve erogare la fornitura a seguito modifiche derivanti da iniziative Aziendali di ordinativo di fornitura entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dall’emissione dell’ordinativo stessonatura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa.

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Samples: www.asst-lodi.it