Common use of DURATA DELLA FORNITURA Clause in Contracts

DURATA DELLA FORNITURA. L’Accordo quadro avrà durata di 6 mesi decorrenti dalla data della relativa sottoscrizione, periodo entro il quale ciascuna Amministrazione contraente potrà emettere gli Atti di Adesione. I singoli Contratti di fornitura stipulati dalle Amministrazioni attraverso l’emissione degli Atti di Adesione avranno una durata pari a 4 (quattro) anni. Qualora nel corso della fornitura dovessero intervenire diverse disposizioni normative rispetto alla situazione esistente alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta che non consentano di proseguire la fornitura agli aventi diritto, Xx.Xx.Xx. si riserva la facoltà di rescindere l’accordo quadro per i lotti non più previsti nel nuovo Nomenclatore. Nel caso in cui siano apportate variazioni sostanziali nella produzione dei dispositivi aggiudicati o siano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi/innovativi con codice ISO tra quelli previsti nel presente capitolato, la Ditta aggiudicataria, si impegna a fornire il nuovo dispositivo, previo parere tecnico favorevole di Xx.Xx.Xx sul dispositivo, alle stesse condizioni contrattuali, senza alcun onere aggiuntivo.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro

DURATA DELLA FORNITURA. L’Accordo quadro avrà Per tutti i lotti in gara, successivamente alla stipula dei singoli Accordi Quadro da parte del soggetto aggregatore Umbria Salute e Servizi e per tutta la durata degli stessi, le Aziende, nei limiti del quantitativo stabilito dall’accordo quadro, potranno stipulare contratti esecutivi dell’accordo di 6 mesi decorrenti riferimento. I contrat t i esecutivi, indipendentemente dalla data della relativa sottoscrizionedi stipula, periodo entro il quale ciascuna Amministrazione contraente potrà emettere gli Atti di Adesione. I singoli Contratti di fornitura stipulati dalle Amministrazioni attraverso l’emissione degli Atti di Adesione avranno una durata pari a 4 (quattro) anni. Qualora nel corso della fornitura dovessero intervenire diverse disposizioni normative rispetto alla situazione esistente non potranno avere scadenza successiva alla data di scadenza dei termini termine dell’accordo quadro di riferimento e sua eventuale proroga. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice le quantità stimata riportate n nell’allegato elenco lot t i in relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo del 50% (cinquanta per la presentazione dell’offerta che non consentano di proseguire cento) ed il fornitore sarà comunque tenuto ad eseguire la fornitura agli aventi diritto, Xx.Xx.Xxsenza pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione. si riserva la facoltà di rescindere l’accordo quadro per i lotti non più previsti nel nuovo Nomenclatore. Nel caso in cui siano apportate variazioni sostanziali nella produzione dei dispositivi aggiudicati o siano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi/innovativi con codice ISO tra quelli previsti nel presente capitolatoNell’ambito del valore massimo stimato della fornitura, la Ditta aggiudicatariadurata degli accordi quadro in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, si impegna a fornire comma 11 del Codice. In tal caso il nuovo dispositivocontraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, previo parere tecnico favorevole di Xxpatti e condizioni.Xx.Xx sul dispositivo, alle stesse condizioni contrattuali, senza alcun onere aggiuntivo.

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Samples: www.umbriasalute.com

DURATA DELLA FORNITURA. L’Accordo quadro Quadro, che sarà stipulato con le ditte qualificate nei primi 3 posti della graduatoria di aggiudicazione, avrà la durata di 6 mesi decorrenti dalla data della relativa sottoscrizione, periodo entro il quale ciascuna Amministrazione contraente potrà emettere gli Atti di Adesione. I singoli Contratti di fornitura stipulati dalle Amministrazioni attraverso l’emissione degli Atti di Adesione avranno una durata pari a 4 (quattro) due anni. Qualora nel corso della fornitura dovessero intervenire diverse disposizioni normative rispetto alla situazione esistente alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta che non consentano di proseguire la fornitura agli aventi diritto, Xx.Xx.Xx. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rescindere l’accordo quadro rinnovo della fornitura per i lotti non più previsti nel nuovo Nomenclatoreulteriori anni due, anche separatamente considerati, previo interpello della Ditta aggiudicataria a mezzo posta elettronica/Pec. Nel caso in cui siano apportate variazioni sostanziali nella produzione dei dispositivi aggiudicati o siano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi/innovativi con codice ISO tra quelli previsti nel presente capitolatoDurante il periodo di rinnovo, la Ditta aggiudicataria, si impegna a fornire il nuovo dispositivo, previo parere tecnico favorevole di Xx.Xx.Xx sul dispositivo, fornitura dovrà essere eseguita alle stesse condizioni contrattualie modalità previste in sede di gara, senza alcun onere aggiuntivoche per questo la Ditta aggiudicataria possano sollevare eccezione alcuna. Se allo scadere del termine naturale del contratto, la Stazione appaltante non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto, il fornitore sarà obbligato a continuarlo per un ulteriore periodo, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere senza che per questo la Ditta aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna. La Stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di modificare o risolvere il contratto qualora, dietro segnalazione dei servizi interessati, vi siano variazioni connesse con fondata motivazione.

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Samples: ww2.ausl.bologna.it

DURATA DELLA FORNITURA. L’Accordo quadro La Convenzione relativa a ciascun lotto avrà durata di 6 (sei) mesi decorrenti dalla data della relativa sua sottoscrizione, periodo entro il quale ciascuna Amministrazione contraente potrà emettere gli Atti Ordinativi Principali di Adesionefornitura. I singoli Contratti di fornitura Attuativi stipulati dalle Amministrazioni attraverso l’emissione degli Atti Ordinativi Principali di Adesione Fornitura avranno una durata massima pari a 4 5 (quattrocinque) annianni e dovranno comunque avere scadenza entro i 66 (sessantasei) mesi successivi alla data della sottoscrizione della Convenzione. Tale periodo tiene conto della previsione di un periodo pari a circa 6 (sei) mesi per l’emissione degli Ordinativi di Fornitura da parte delle Amministrazioni e all’espletamento delle attività propedeutiche a tale emissione. Qualora nel corso della fornitura dovessero intervenire diverse disposizioni normative mutare le condizioni di mercato rispetto alla situazione esistente alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta dell’offerta, quali ad esempio l’immissione in commercio di nuovi prodotti che non consentano facciano venire meno situazioni di proseguire la fornitura agli aventi dirittoesclusività o anche in caso di registrazione dello stesso prodotto da parte di altra ditta, Xx.Xx.Xx. si riserva la facoltà facoltà, in ossequio alle disposizioni legislative riferite al contenimento della spesa farmaceutica (L. 388/2000 L. 405/2001), di rescindere l’accordo quadro per i lotti non più previsti nel nuovo Nomenclatore. Nel caso in cui siano apportate variazioni sostanziali nella produzione dei dispositivi aggiudicati o siano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi/innovativi con codice ISO tra quelli previsti nel presente capitolato, la Ditta aggiudicataria, si impegna a fornire il nuovo dispositivo, previo parere tecnico favorevole di XxConvenzione.Xx.Xx sul dispositivo, alle stesse condizioni contrattuali, senza alcun onere aggiuntivo.

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Samples: www.soresa.it

DURATA DELLA FORNITURA. L’Accordo quadro La fornitura con l’aggiudicatario di ciascun singolo Lotto avrà una durata di 6 12 mesi decorrenti dalla data della relativa sottoscrizionesua attivazione. Il contratto si intenderà comunque risolto qualora sia esaurito l’importo massimo, anche eventualmente incrementato, previsto per il Lotto di riferimento. Le Aziende del SSR potranno aderire attraverso “Contratti derivati” nel periodo entro il quale ciascuna Amministrazione contraente potrà emettere gli Atti di Adesione. I singoli Contratti tempo di fornitura stipulati dalle Amministrazioni attraverso l’emissione degli Atti validità (ovvero dalla data di Adesione avranno una durata pari a 4 (quattro) anni. Qualora nel corso della fornitura dovessero intervenire diverse disposizioni normative rispetto alla situazione esistente attivazione alla data di scadenza). La durata del singolo contratto derivato non potrà eccedere la scadenza dei termini del contratto di stipula trasmesso tramite il portale MEPA. Si applicano inoltre le cause di risoluzione e recesso di cui agli artt. 108 e 109 D.lgs 50/2016. L’Azienda potrà recedere anticipatamente dal contratto di fornitura anche in forma parziale, qualora nelle stesse intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi della fornitura appaltata o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la presentazione dell’offerta che non consentano di proseguire la fornitura agli aventi diritto, Xx.Xx.Xx. si riserva la facoltà di rescindere l’accordo quadro per i lotti non più previsti nel nuovo Nomenclatore. Nel caso prosecuzione in cui siano apportate variazioni sostanziali nella produzione dei dispositivi aggiudicati tutto o siano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi/innovativi con codice ISO tra quelli previsti nel presente capitolato, la Ditta aggiudicataria, si impegna a fornire il nuovo dispositivoin parte, previo parere tecnico favorevole preavviso scritto di Xxalmeno tre mesi, secondo quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.Xx.Xx sul dispositivo, alle stesse condizioni contrattuali, senza alcun onere aggiuntivo.

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Samples: arcs.sanita.fvg.it

DURATA DELLA FORNITURA. L’Accordo quadro La fornitura in oggetto avrà una durata di 6 mesi decorrenti dalla data della relativa sottoscrizione24 mesi. L’importo complessivo a base d’asta è pari ad € 5.664.700,00 iva esclusa. Ai sensi dell’art. 63 comma 3 lett b) del d. lgs. 50/2016, periodo entro il quale ciascuna Amministrazione contraente potrà emettere gli Atti di Adesione. I singoli Contratti di fornitura stipulati dalle Amministrazioni attraverso l’emissione degli Atti di Adesione avranno una durata pari a 4 (quattro) anni. Qualora nel corso della fornitura dovessero intervenire diverse disposizioni normative rispetto alla situazione esistente alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta che non consentano di proseguire la fornitura agli aventi diritto, Xx.Xx.Xx. l’Azienda si riserva la facoltà di rescindere l’accordo quadro per i lotti non più previsti nel nuovo Nomenclatorerichiedere al fornitore originario consegne complementari destinate al rinnovo parziale, all’ampliamento della fornitura aggiudicata alle medesime condizioni o migliorative. Nel Nessuna pretesa potrà essere vantata in caso in cui siano apportate variazioni sostanziali nella produzione dei dispositivi aggiudicati o siano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi/innovativi con codice ISO tra quelli previsti nel presente capitolatodel mancato esercizio della opzione di consegne complementari. L’Azienda si riserva, comunque la facoltà di prorogare alle stesse condizioni e modalità previste nell’offerta allegata al contratto di aggiudicazione, la Ditta aggiudicatariadurata della fornitura secondo la normativa vigente. Tenuto conto degli obblighi per gli enti del SSN di approvvigionarsi mediante le convenzioni stipulate da Consip Spa o dagli Enti aggregatori di riferimento, si impegna ovvero da Aziende Capofila regionali, la Azienda risolverà i contratti qualora durante la loro validità temporale fossero disponibili Convenzioni, Accordi Quadro o altri strumenti di acquisizione aventi per oggetto analoga fornitura. Durante il periodo di validità dei contratti, a fornire seguito di variazioni dei volumi di attività della Azienda Appaltante, il nuovo dispositivocontratto potrebbe essere esteso, previo parere tecnico favorevole di Xx.Xx.Xx sul dispositivo, ex art. 106 comma 12 del d. Lgs 50/2016 alle stesse condizioni contrattuali, senza alcun onere aggiuntivo.

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Samples: www.aslroma6.it

DURATA DELLA FORNITURA. L’Accordo quadro avrà durata di 6 mesi decorrenti dalla data della relativa sottoscrizione, periodo entro il quale ciascuna Amministrazione contraente potrà emettere gli Atti di Adesione. I singoli Contratti di fornitura stipulati dalle Amministrazioni attraverso l’emissione degli Atti di Adesione avranno una durata pari a 4 (quattro) anni. Qualora nel corso della fornitura dovessero intervenire diverse disposizioni normative rispetto alla situazione esistente alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta che non consentano di proseguire la fornitura agli aventi diritto, XxSo.XxRe.XxSa. si riserva la facoltà di rescindere l’accordo quadro per i lotti non più previsti nel nuovo Nomenclatore. Nel caso in cui siano apportate variazioni sostanziali nella produzione dei dispositivi aggiudicati o siano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi/innovativi con codice ISO tra quelli previsti nel presente capitolato, la Ditta aggiudicataria, si impegna a fornire il nuovo dispositivo, previo parere tecnico favorevole di XxSo.XxRe.Xx Sa sul dispositivo, alle stesse condizioni contrattuali, senza alcun onere aggiuntivo.

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Samples: Accordo Quadro

DURATA DELLA FORNITURA. L’Accordo quadro La fornitura con l’aggiudicatario di ciascun singolo Lotto avrà una durata di 6 36 mesi decorrenti dalla data della relativa sottoscrizionesua attivazione. Il contratto si intenderà comunque risolto qualora sia esaurito l’importo massimo, anche eventualmente incrementato, previsto per il Lotto di riferimento. L’Azienda del SSR potrà aderire attraverso “Contratti derivati” nel periodo entro il quale ciascuna Amministrazione contraente potrà emettere gli Atti di Adesione. I singoli Contratti tempo di fornitura stipulati dalle Amministrazioni attraverso l’emissione degli Atti validità (ovvero dalla data di Adesione avranno una durata pari a 4 (quattro) anni. Qualora nel corso della fornitura dovessero intervenire diverse disposizioni normative rispetto alla situazione esistente attivazione alla data di scadenza). La durata del singolo contratto derivato non potrà eccedere la scadenza dei termini del contratto di stipula trasmesso tramite il portale MEPA. Si applicano inoltre le cause di risoluzione e recesso di cui agli artt. 108 e 109 D.lgs 50/2016. L’Azienda potrà recedere anticipatamente dal contratto di fornitura anche in forma parziale, qualora nelle stesse intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi della fornitura appaltata o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la presentazione dell’offerta che non consentano di proseguire la fornitura agli aventi diritto, Xx.Xx.Xx. si riserva la facoltà di rescindere l’accordo quadro per i lotti non più previsti nel nuovo Nomenclatore. Nel caso prosecuzione in cui siano apportate variazioni sostanziali nella produzione dei dispositivi aggiudicati tutto o siano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi/innovativi con codice ISO tra quelli previsti nel presente capitolato, la Ditta aggiudicataria, si impegna a fornire il nuovo dispositivoin parte, previo parere tecnico favorevole preavviso scritto di Xxalmeno tre mesi, secondo quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.Xx.Xx sul dispositivo, alle stesse condizioni contrattuali, senza alcun onere aggiuntivo.

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Samples: arcs.sanita.fvg.it

DURATA DELLA FORNITURA. L’Accordo quadro avrà Per tutti i lotti in gara, successivamente alla stipula dei singoli Accordi Quadro da parte del soggetto aggregatore Umbria Salute e Servizi e per tutta la durata degli stessi (24 mesi), le Aziende, nei limiti del quantitativo massimo stabilito dall’accordo quadro, potranno stipulare contratti esecutivi dell’accordo di 6 mesi decorrenti riferimento. I contratti esecutivi, indipendentemente dalla data della relativa sottoscrizionedi stipula, periodo entro il quale ciascuna Amministrazione contraente potrà emettere gli Atti di Adesione. I singoli Contratti di fornitura stipulati dalle Amministrazioni attraverso l’emissione degli Atti di Adesione avranno una durata pari a 4 (quattro) anni. Qualora nel corso della fornitura dovessero intervenire diverse disposizioni normative rispetto alla situazione esistente non potranno avere scadenza successiva alla data di scadenza termine dell’accordo quadro di riferimento e sua eventuale proroga. Nell’ambito del quantitativo massimo stimato della fornitura di cui al paragrafo 1, la durata degli accordi quadro potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle forniture oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Durante il periodo di validità dei termini per la presentazione dell’offerta che non consentano contratti derivanti dalla presente procedura, Umbria Salute e Servizi potrà dar corso a rinegoziazione o a nuova gara in caso di proseguire la fornitura agli aventi diritto, Xx.Xx.Xx. si riserva la facoltà di rescindere l’accordo quadro per i lotti non più previsti nel nuovo Nomenclatore. Nel caso in cui siano apportate variazioni sostanziali nella produzione dei dispositivi aggiudicati o siano introdotti disponibilità sul mercato prodotti sostitutivi/innovativi di un ulteriore prodotto corrispondente con codice ISO tra quelli previsti nel presente capitolatonuovo prezzo ex factory più basso di quello di aggiudicazione. In tal caso, la Ditta aggiudicatarianelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara, si impegna il fornitore dovrà adeguare le condizioni di fornitura ad una quotazione non superiore a fornire il quella del nuovo dispositivo, previo parere tecnico favorevole di Xxfarmaco.Xx.Xx sul dispositivo, alle stesse condizioni contrattuali, senza alcun onere aggiuntivo.

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Samples: www.umbriasalute.com

DURATA DELLA FORNITURA. L’Accordo quadro avrà Per tutti i lotti in gara, successivamente alla stipula dei singoli Accordi Quadro da parte del soggetto aggregatore Umbria Salute e Servizi e per tutta la durata degli stessi (24 mesi), le Aziende, nei limiti dell’importo massimo stabilito dall’accordo quadro, potranno stipulare contratti esecutivi dell’accordo di 6 mesi decorrenti riferimento. I contratti esecutivi, indipendentemente dalla data della relativa sottoscrizionedi stipula, periodo entro il quale ciascuna Amministrazione contraente potrà emettere gli Atti di Adesione. I singoli Contratti di fornitura stipulati dalle Amministrazioni attraverso l’emissione degli Atti di Adesione avranno una durata pari a 4 (quattro) anni. Qualora nel corso della fornitura dovessero intervenire diverse disposizioni normative rispetto alla situazione esistente non potranno avere scadenza successiva alla data di scadenza termine dell’accordo quadro di riferimento e sua eventuale proroga. Nell’ambito del valore massimo stimato della fornitura di cui al paragrafo 1, la durata degli accordi quadro potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle forniture oggetto del contratto agli stessi - o più favo- revoli - prezzi, patti e condizioni. Durante il periodo di validità dei termini per la presentazione dell’offerta che non consentano contratti derivanti dalla presente procedura, Umbria Salute e Servizi potrà dar corso a rinegoziazione o a nuova gara in caso di proseguire la fornitura agli aventi diritto, Xx.Xx.Xx. si riserva la facoltà di rescindere l’accordo quadro per i lotti non più previsti nel nuovo Nomenclatore. Nel caso in cui siano apportate variazioni sostanziali nella produzione dei dispositivi aggiudicati o siano introdotti disponibilità sul mercato prodotti sostitutivi/innovativi di un ulteriore pro- dotto corrispondente con codice ISO tra quelli previsti nel presente capitolatonuovo prezzo ex factory più basso di quello di aggiudicazione. In tal caso, la Ditta aggiudicatarianelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara, si impegna il fornitore dovrà adeguare le condizioni di fornitura ad una quotazione non superiore a fornire il quella del nuovo dispositivo, previo parere tecnico favorevole di Xxfarmaco.Xx.Xx sul dispositivo, alle stesse condizioni contrattuali, senza alcun onere aggiuntivo.

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Samples: Patto Di Integrita’