CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA Clausole campione

CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. Il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore i corrispettivi per la fornitura di energia elettrica di cui al modulo “Offerta Economica” che costituisce parte integrante delle pre- senti Condizioni Generali di Contratto e il corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore, di importo equivalente al valore del corrispettivo di commercializzazione e vendita per i costi sostenuti da un operatore sul mercato libero (PCV) così come definito dall’AEEGSI nel TIV. I corrispettivi unitari (monorari e multiora- ri) riportati nel modulo Offerta economica non sono comprensivi dei costi relativi alle perdite di energia in rete, quantificate secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall’AEEGSI, e pertanto saranno applicati alla totalità dell’energia elettrica in riconsegna aumentata delle relative perdite. Selezionando l’opzione Energia Verde, il 100% dell’energia elettrica fornita da Green Network S.p.A. al Cliente sarà compensata da energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili (idroelettrici, eolici, fotovoltaici, geotermici, alimentati da maree e moto ondoso, da biomassa o da biogas). In particolare Green Network S.p.A. annullerà appositi certificati che attestano il soste- gno alla produzione di energia elettrica da impianti da fonti rinnovabili in favore del Clien- te, per quantitativi corrispondente ai volumi di energia elettrica fatturati da Green Net- work S.p.A. ai clienti stessi. In caso di sostituzione del misuratore monorario con uno multiorario (tipo GME) o nel caso in cui il Distributore rendesse disponibili i prelievi ag- gregati in fasce, i corrispettivi applicati saranno quelli relativi ai siti multiorari articolati sulle tre fasce (F1, F2 ed F3). Il Cliente, per tutto il periodo di efficacia del Contratto, conferisce in esclusiva mandato irrevocabile e gratuito al Fornitore, o a idonei soggetti da questa individuati, per la partecipazione all’assegnazione di capacità di interconnes- sione con l’estero e/o alle assegnazione di coperture dal rischio associate ai differenziali di prezzo tra le zone e per l’assegnazione di bande di capacità produttiva nazionali (c.d. energia Cip6) su base annuale e/o per periodi temporali di durata inferiore; quindi i corri- spettivi unitari comprendono il vantaggio conseguibile dal Fornitore, relativamente ad assegnazioni di energia CIP6 e di energia di importazione, che resterà di titolarità di quest’ultimo nella misura definita dall’AEEGSI ovvero da altre is...
CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. Il Cliente si obbliga a corrispondere al Fornitore il corrispettivo per la fornitura di gas naturale e/o energia elettrica scelti dallo stesso Cliente tra le opzioni riportate nelle CPF che costituiscono parte integrante delle CGC, aumentato del corrispettivo delle attività commerciali e dei relativi oneri accessori svolte dal Fornitore. Le Parti si danno reciprocamente atto che il corrispettivo indicato nelle CPF si riferisce alla sola parte dei prezzi di riferimento relativa ai costi di acquisto (energia e/o materia prima gas). Il corrispettivo complessivo sarà calcolato mediante somma di tutte le componenti definite dall’ARERA e dalle Autorità competenti, nel rispetto del Codice di Condotta Commerciale - allegato A alla deliberazione 366/2018/R/com – Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 109/2019/R/eel, dalla deliberazione 426/2020/R/ com e dalla deliberazione 97/2021/R/com, e ciò fatto salvo il caso in cui nel RDF siano espressamente previste una o più componenti aggiuntive definite dall’AEGGSI. Qualora, nel corso dell’esecuzione del Contratto, i criteri, le componenti, gli elementi e/o i parametri previsti dall’ARERA dovessero subire delle variazioni ovvero dovessero essere introdotti ulteriori e/o diversi criteri, componenti, elementi, parametri ovvero ulteriori oneri e/o voci tariffarie in genere, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente, nella stessa misura e con la stessa data di efficacia stabilita dall’ARERA. Di tali variazioni il Cliente verrà informato nella prima bolletta sintetica in cui le variazioni sono applicate. I corrispettivi sono indicati al netto delle imposte e al lordo delle perdite, in applicazione di quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale allegato A alla deliberazione 366/2018/R/com – Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 109/2019/R/eel, dalla deliberazione 426/2020/R/ com e dalla deliberazione 97/2021/R/com. Si specifica che i corrispettivi sono indicati nel loro valore unitario al netto delle imposte sui consumi, degli oneri di trasporto e di dispacciamento, degli oneri di commercializzazione in aggiunta al corrispettivo PCV così come stabilito dalle delibere ARERA, degli oneri di gestione tecnica amministrativa pari ad € 5/POD/mese e dell’allineamento alle migliori condizioni ed al lordo delle perdite di rete. Il Fornitore si riserva di fatturare un corrispettivo forfettario non superio...
CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. 6. MISURA. 8.
CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. Il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore i corrispettivi per la fornitura di Energia Elettrica indicati nelle CTE e nelle presenti CGF.
CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. Il Cliente si obbliga a corrispondere al Revoluce i corrispettivi per la fornitura di energia elettrica così come riportato nelle CPF che costi- tuiscono parte integrante del contratto. Per i clienti domestici il prezzo tutto incluso riportato nelle CPF è comprensivo dei costi relativi alla materia prima, alle perdite di energia in rete, agli oneri di dispacciamento, di trasporto, di trasmissione, di sistema, di misura, di aggregazione misure, di oneri generali del servizio elettrico, ai costi di commercializzazione e vendita, alle imposte e tasse (IVA). Per i clienti non domestici altri usi il prezzo tutto incluso variabile e fisso riportato nelle CPF è comprensivo dei sopra citati costi ad esclusione dell’IVA. Allo scadere delle condizioni economiche riportate nelle CPF sarà applicato automaticamente il prezzo riservato ai nuovi clienti e proposto sul sito web xxx.xxxxxxxx.xx. Il nuovo prezzo sarà comunicato con almeno 90gg di anticipo con comunicazione mail o sms o pubblicazione in area riser- vata MyRevoluce.

Related to CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Titolare del trattamento dei dati Titolare del trattamento è la Società Net Insurance S.p.A., con sede legale in via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 – 00000 Xxxx, alla quale l’interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:

  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: