Attività sindacale a tempo pieno Clausole campione

Attività sindacale a tempo pieno. L'attività sindacale a tempo pieno viene convenzionalmente quantificata in 1000 ore in ragione di anno e può essere svolta dai dirigenti sindacali che rivestono cariche di responsabilità all'interno degli organismi direttivi delle Organizzazioni sindacali stipulanti, attraverso la fruizione di permessi sindacali retribuiti in via continuativa per tutta la durata del mandato (riferito all'anno solare). Per il periodo 2014-2017 è garantita la fruizione di tre permessi sindacali a tempo pieno. Per lo stesso periodo è altresì attribuito alle Strutture sindacali nazionali un monte ore costituito da 0,5 ore per dipendente. Le Parti si impegnano ad aggiornare la materia dei permessi e delle agibilità sindacali, sia a livello nazionale che locale. Le Organizzazioni sindacali beneficiarie dei permessi sindacali a tempo pieno sono individuate da un accordo unitario fra tutte le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente Contratto o, in mancanza di tale accordo, in base alla maggiore rappresentatività accertata mediante le deleghe espresse dai lavoratori delle aziende comprese nel campo di applicazione del Contratto. I permessi per l’attività sindacale a tempo pieno non possono essere utilizzati per periodi inferiori all'intero anno solare, salvo la sola sostituzione del lavoratore interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di ogni carica sindacale; eventuali casi eccezionali di sostituzione potranno essere esaminati dalle Parti stipulanti il CCNL. Durante l'attività sindacale a tempo pieno il dipendente mantiene, ai sensi di legge e di Contratto, il diritto alla conservazione del posto; al termine dell'attività sindacale a tempo pieno l’Azienda assegna all’interessato un posto di lavoro possibilmente con la stessa qualifica e comunque con il medesimo livello di inquadramento precedentemente attribuito, comportante l’espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte nel periodo precedente. Durante la fruizione dei permessi sindacali a tempo pieno è garantita la corresponsione della retribuzione globale, esclusi i trattamenti economici accessori legati alla presenza in servizio. L'onere conseguente ai permessi sindacali retribuiti per attività sindacale a tempo pieno qui previsti è annualmente ripartito tra tutte le aziende che applicano il presente CCNL, in proporzione al numero di dipendenti in servizio al 30 settembre di ogni anno presso ciascuna Azienda. Federcasa acquisisce dalle aziende ogni dato utile a verificare il rispetto delle prese...
Attività sindacale a tempo pieno. L'attività sindacale a tempo pieno può essere svolta dai dirigenti sindacali che rivestono cariche di responsabilità all'interno degli organismi direttivi delle XX.XX. stipulanti, attraverso la fruizione di permessi sindacali retribuiti in via continuativa per tutta la durata del mandato (riferito all'anno solare), computati nel monte ore nazionale di cui al precedente punto. Durante l'attività sindacale a tempo pieno il dipendente mantiene, ai sensi di legge e di Contratto, il diritto alla conservazione del posto; al termine dell'attività sindacale a tempo pieno l'Agenzia assegna l'interessato alla precedente sede di lavoro con la stessa qualifica e comunque con il medesimo livello di inquadramento precedentemente attribuito, comportante l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte nel periodo precedente.
Attività sindacale a tempo pieno. 1. L'attività sindacale a tempo pieno può essere svolta dai dirigenti sindacali che rivestono cariche di responsabilità all'interno degli organismi direttivi delle XX.XX. stipulanti, attraverso la fruizione di permessi sindacali retribuiti in via continuativa per tutta la durata del mandato (riferito all'anno solare), computati nel monte ore nazionale di cui al precedente punto.

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