Condivisione delle informazioni Clausole campione

Condivisione delle informazioni. La Società ha un legittimo interesse a trasmettere dati personali all’interno del Gruppo a fini amministrativi interni, compreso il trattamento di dati personali dei clienti o dei dipendenti, anche includendoli in database centralizzati. I dati personali potranno essere accessibili da tutte le Società facenti parte del Gruppo e dai soggetti da queste autorizzati al trattamento dei dati nel rispetto dei reciproci accordi di trattamento dei dati. La Società potrà comunicare inoltre i dati a società o soggetti, esterni rispetto all’organizzazione del Titolare, con i quali la Società abbia concluso appositi contratti di servizi. Tali soggetti agiscono in qualità di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento. In particolare, i dati personali potranno essere comunicati: • a soggetti che appartengono alla c.d. “catena assicurativa”, quali assicuratori, co- assicuratori, riassicuratori, officine di riparazione, periti, medici legali, a soggetti che gestiscono le transazioni di pagamento online; • a soggetti che hanno accesso ai dati in forza di provvedimenti normativi o amministrativi (IVASS, in generale pubbliche autorità di controllo), organismi associativi o consortili (ANIA); • a Banche e/o Istituti di pagamento; • a Studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti in relazione ai servizi prestati. Per le finalità sopra descritte, i dati possono essere trasferiti anche al di fuori dell’Unione Europea in base a una decisione di adeguatezza della Commissione Europea ovvero mediante garanzie adeguate quali le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione Europea ovvero le norme vincolanti di impresa ovvero mediante le modalità previste dal GDPR. È possibile richiedere un elenco aggiornato dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in qualità di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento contattando il Titolare ai recapiti indicati nell’informativa.
Condivisione delle informazioni. 8.2.1 Conformemente alle disposizioni generali dell’allegato, le Parti si scam- biano tutte le informazioni necessarie per determinare e mantenere l’equivalenza dei programmi di conformità BPF. Inoltre, le autorità inte- ressate del Canada e della Svizzera si comunicano reciprocamente infor- mazioni sui nuovi orientamenti tecnici, procedure d’ispezione o modifiche dei regolamenti (compresi: documenti orientativi, pubblicazioni di riferi- menti a norme, formulari e documenti concernenti l’applicazione di requi- siti giuridici). Prima di adottare siffatte modifiche, ciascuna Parte consulta l’altra al fine di garantire l’ininterrotta equivalenza dei programmi di con- formità BPF. Gli eventuali problemi vengono segnalati al gruppo settoriale misto.
Condivisione delle informazioni. Conformemente alle disposizioni generali dell’allegato, le Parti si scam- biano tutte le informazioni necessarie per determinare e mantenere l’equivalenza delle procedure di valutazione della conformità. Inoltre, cia- scuna Parte condivide con l’altra le informazioni prodotte nell’ambito del proprio sistema regolamentare rilevanti ai fini delle procedure di valuta- zione (ossia documenti orientativi, pubblicazioni o riferimenti a norme, formulari, documenti concernenti l’applicazione di requisiti normativi). Ciascuna Parte può associare autorità regolamentari/designatrici e organi- smi di valutazione della conformità dell’altra Parte ad attività di scambio di informazioni e di esperienze. In casi particolari quali le situazioni d’emergenza tutte le persone interes- sate all’applicazione del presente allegato si adoperano per fornire con la massima sollecitudine tutta la documentazione richiesta da una delle Parti.
Condivisione delle informazioni. L’amministrazione allegherà al Contratto esecutivo OPA un documento intitolato “Piano dei fabbisogni”, contenente le indicazioni sul tipo, le quantità ed il dimensionamento dei servizi richiesti. Il fornitore assegnatario dovrà impegnarsi a supportare l’amministrazione nella redazione del Piano dei fabbisogni. Il fornitore assegnatario avrà facoltà di condurre, con proprio personale tecnico o altro personale da lui stesso incaricato, e congiuntamente con i referenti dell’amministrazione interessata, sopralluoghi su siti, allo scopo di verificare gli impatti e le modalità dell’attivazione dei servizi nella sede in esame (secondo quanto richiesto dall’amministrazione nel Piano dei fabbisogni). A tale scopo l’amministrazione dovrà consentire l’accesso del personale del fornitore assegnatario, o di personale specialistico dallo stesso incaricato, ai locali tecnici in cui saranno installati gli apparati e la presenza ed assistenza del personale tecnico della sede interessata. Il fornitore assegnatario dovrà approntare il calendario dei sopralluoghi necessari. Tale calendario dovrà indicare, per ciascuna sede oggetto di sopralluogo, il nominativo dell’incaricato dal fornitore assegnatario per il sopralluogo, con gli estremi di un documento di riconoscimento e l’elenco delle verifiche da effettuare. Il calendario sarà sottoposto all’approvazione dell’amministrazione interessata.
Condivisione delle informazioni. Dovresti conoscere in che modo condividiamo le tue informazioni, perché le condividiamo e come puoi controllarle. Ci sono cinque principali modalità in cui condividiamo le tue informazioni. Espandi i menu a tendina per maggiori informazioni:
Condivisione delle informazioni. Dovresti conoscere le modalità in cui condividiamo le tue informazioni, perché le condividiamo e come puoi controllarle. Ci sono cinque principali modalità in cui condividiamo le tue informazioni. Con altri utenti di Twitter. A seconda delle tue impostazioni, e in base ai prodotti e servizi di Twitter che usi, condividiamo: • Le tue interazioni con i contenuti di Twitter di altri utenti, come i like, e le persone che segui. • I contenuti che invii a un utente specifico di Twitter, ad esempio attraverso i Messaggi Diretti. Tieni presente che se hai condiviso informazioni come Messaggi Diretti o Tweet protetti con un altro utente che accede a Twitter attraverso un servizio di terze parti, le informazioni potrebbero essere condivise con il servizio di terze parti. Con i partner. A seconda delle tue impostazioni, inoltre, forniamo ad alcune terze parti informazioni che ci aiutano ad offrire o a far funzionare i nostri prodotti e servizi. Per maggiori informazioni su queste partnership puoi consultare il nostro Centro assistenza. Puoi controllare se Twitter condivide le tue informazioni personali con questi partner tramite l’opzione “Condivisione dei dati con i partner commerciali” nelle tue impostazioni di Privacy & Sicurezza. (Questa impostazione non controlla la condivisione descritta in altre parti della presente Informativa sulla Privacy, come ad esempio quando condividiamo le informazioni con i nostri fornitori di servizi, o attraverso partnership diverse da quelle descritte in questo articolo del Centro assistenza.) Con i fornitori di servizi. Potremmo condividere le tue informazioni con i nostri fornitori di servizi che svolgono funzioni e forniscono servizi per nostro conto, compresi i fornitori di servizi di pagamento che facilitano i pagamenti; i fornitori di servizi che ospitano i nostri vari blog e wiki; i fornitori di servizi che ci aiutano a valutare il modo in cui vengono utilizzati i nostri servizi; e quelli che forniscono servizi di rilevamento delle frodi. autorizzi un client web o un’applicazione di terzi per accedere al tuo account o quando ci chiedi di condividere il tuo feedback con un’azienda. Allo stesso modo, per migliorare la tua esperienza, collaboriamo con partner terzi per mostrare i loro contenuti video su Twitter o per consentire la condivisione multipiattaforma. Quando guardi o interagisci in altro modo con i contenuti dei nostri partner video o di condivisione multipiattaforma, questi possono ricevere e trattare i tuoi dati per...
Condivisione delle informazioni. (1) Le parti convengono di informarsi reciprocamente, appena possibile, di tutte le informazioni generali e degli sviluppi materiali che possono essere rilevanti per i rispettivi procedimenti.
Condivisione delle informazioni. Il dovere delle parti di tenersi reciprocamente informate è regolato dal diritto dell'UE. L'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), dell'EIR 2015/848 prevede che i rispettivi amministratori dell'insolvenza si comunichino reciprocamente, nel più breve tempo possibile, qualsiasi informazione che possa essere rilevante per le altre procedure che coinvolgono lo stesso debitore. Di conseguenza, l'articolo 56, paragrafo 2, lettera a), dell’EIR 2014/848 prevede lo stesso obbligo di comunicazione per i curatori fallimentari nominati in procedure riguardanti i membri di un gruppo di società. Il presente articolo dell'EMP precisa ulteriormente tali obblighi sulla base di una differenziazione tra le informazioni nelle procedure che sono disponibili al pubblico e le informazioni che non sono pubbliche. Per queste ultime, ulteriori differenziazioni sono opzionali. Per rispettare i doveri reciproci di comunicazione, le parti devono condividere tra loro questioni procedurali e non procedurali come, per esempio: a) i beni, b) le azioni previste o in corso per recuperare i beni: azioni per ottenere il pagamento o azioni di accantonamento, c) le opzioni per la liquidazione dell'attivo, d) il termine per l'insinuazione dei crediti; e) i crediti insinuati, f) la verifica dei crediti e le relative controversie, g) la graduazione dei creditori, h) le misure di riorganizzazione previste, i) i concordati proposti, j) i piani per l'assegnazione e il riparto degli utili e dell'attivo conseguiti, k) l'andamento delle operazioni nella procedura. Tale articolo non deve pregiudicare la legislazione nazionale in materia di riservatezza e di trattamento e protezione dei dati.
Condivisione delle informazioni. [R-8.10.1-1] Il Prestatore dovrà impegnarsi a supportare l’Amministrazione nella redazione di un documento intitolato “Piano dei fabbisogni”, contenente le indicazioni sul tipo, le quantità ed il dimensionamento dei servizi richiesti. [R-8.10.1-2] Il Prestatore avrà facoltà di condurre, con proprio personale tecnico o altro personale da lui stesso incaricato, e congiuntamente con i referenti dell’Amministrazione interessata, sopralluoghi sui siti, allo scopo di verificare gli impatti e le modalità dell’attivazione dei servizi nella sede in esame (secondo quanto richiesto dall’Amministrazione nel Piano dei fabbisogni). [R-8.10.1-3] Il Prestatore dovrà approntare il calendario dei sopralluoghi necessari. Tale calendario dovrà indicare, per ciascuna sede oggetto di sopralluogo, il nominativo dell’incaricato dal Prestatore per il sopralluogo, con gli estremi di un documento di riconoscimento e l’elenco delle verifiche da effettuare. Il calendario sarà sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione interessata.
Condivisione delle informazioni. 70. Come previsto nelle pertinenti regolamentazioni dell'UE19 e al fine di agevolare lo svolgimento delle suddette valutazioni, gli Stati membri sono tenuti, a norma della legislazione UE, a condividere le pertinenti informazioni di cui dispongono. Uno Stato membro, fatta salva la legislazione nazionale, dovrebbe condividere con gli altri Stati membri e la Commissione le pertinenti informazioni di cui disponga una sua autorità competente circa la proprietà o il controllo di persone giuridiche o entità non inserite in elenco da parte di persone o entità inserite in elenco o circa altri elementi che possono incidere sull'efficace attuazione del divieto di mettere indirettamente a disposizione fondi o risorse economiche.