Common use of Collaudo statico Clause in Contracts

Collaudo statico. Il controllo sistematico della conformità alle NTC 2008 del progetto strutturale depositato è svolto dal collaudatore statico in corso d’opera (per gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico e di ricostruzione), o dal direttore dei lavori nei casi ove non sia previsto il collaudo statico ai sensi dell’art. 7 dell’Ordinanza n. 27/2013 che ne danno esplicita conferma negli atti conclusivi di loro competenza. Nel caso in cui il progetto preveda opere di consolidamento del terreno di fondazione devono essere prese a riferimento le indicazioni fornite dalla Determina del Dirigente del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli n. 12418 del 2 ottobre 2012 (Allegato 4), disponibile nel sito web xxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxx-xx-xxxxxx. Il collaudo interessa anche gli edifici che fanno parte di una UMI ai sensi della ordinanza n. 60/2013 o di un aggregato ai sensi dell’art. 4 dell’ordinanza n. 11/2014. In entrambi i casi il collaudo deve essere unico, comprensivo degli edifici che fanno parte della UMI o dell’aggregato. Solo nel caso che la UMI venga attuata per fasi, ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza n. 11/2014, può essere consentito il rilascio di un certificato di collaudo per ciascuna fase, al fine di assicurare il ripristino dell’agibilità dell’edificio/i appartenenti alla stessa. Resta fermo l’obbligo comunque di predisporre un certificato di collaudo finale della UMI nel suo complesso, al fine di assicurare la regolare esecuzione dell’intero progetto e delle connessioni tra gli edifici facenti parte di ciascuna fase. Il comune esercita un ruolo determinante per il buon esito della ricostruzione del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma attraverso l’attività di vigilanza sul cantiere che svolge per accertare la rispondenza, in termini quantitativi e qualitativi, delle opere ammesse a finanziamento con quelle realizzate o in corso di realizzazione. L’attività di vigilanza consiste nella: - verifica sulla correttezza del procedimento edilizio e sugli aspetti urbanistico-edilizi in applicazione della LR 15/2013 e delle successive disposizioni attuative, con sopralluogo finale per le verifiche dimensionali previste dall’art. 23 della citata legge e dalla DGR 76/2014 e con successivo rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità; - verifica delle opere realizzate coi contributi concessi ed erogati effettuata anche mediante sopralluoghi in cantiere, in corso d’opera ed a fine lavori. Tale verifica, indispensabile per assicurare il controllo della P.A. sui lavori eseguiti coi contributi erogati, sarà eseguita con metodo a campione e, per tenere conto della necessità di razionalizzare ed efficientare al massimo l’impiego del personale tecnico, potrà essere svolta dai tecnici del comune già dedicati all’esame delle domande di concessione del contributo che potranno essere supportati da quelli dello stesso comune o dell’ Unione dei comuni preposti al controllo delle costruzioni in zona sismica ai sensi della LR 19/2008 ovvero dai tecnici del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione per quei comuni che non si erano avvalsi della possibilità di esercitare la funzione sismica autonomamente, in forma singola o associata. La collaborazione di detto personale dovrà essere definita previ appositi accordi tra le amministrazioni interessate. Il campione da sottoporre a vigilanza sul cantiere, nella misura del 15% delle domande presentate ai sensi dell’Ordinanza n. 71/2014, verrà selezionato per mezzo di procedura informatica implementata sulla piattaforma MUDE e, a giudizio del comune, può essere ricompreso in quello selezionato ai sensi dell’Ordinanza n. 59/2014 per il controllo dei progetti strutturali.

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Collaudo statico. Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione (art. 65 del D.P.R. 380/01 e D.M. 14 gennaio 2008), tutte le opere con valenza statica in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, e le opere in acciaio e in legno sono soggette a collaudo statico, da eseguirsi al termine dei lavori di costruzione delle strutture oggetto della relativa denuncia agli uffici competenti. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il Direttore dei Lavori depositerà al competente ufficio la relazione a strutture ultimate e il Committente provvederà alla nomina del Collaudatore il quale eseguirà le prove di collaudo ed emetterà il relativo certificato entro i termini previsti dalla vigente legislazione. Nel corso dell'esecuzione delle opere l'Appaltatore è pertanto tenuto all'esecuzione dei prelievi di campioni di calcestruzzo e acciaio, per eseguire le necessarie prove di laboratorio. Il controllo sistematico della conformità alle NTC 2008 del progetto strutturale depositato è svolto dal collaudatore statico numero dei campioni da prelevare dovrà essere congruente con quanto previsto dall'attuale legislazione ed in corso d’opera (particolare: − sui getti in calcestruzzo dovranno essere effettuati prelievi in numero non inferiore ad uno ogni 100 m3 di getto, eseguiti con cubetti di dimensioni cm. 20x20x20; − per gli interventi acciai non controllati in stabilimento verranno effettuati prelievi di miglioramento o adeguamento sismico almeno tre spezzoni di ogni diametro per ogni partita; − per gli acciai controllati in stabilimento la frequenza dei prelievi verrà effettuata in base a precise disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori; 66 Idem. 67 Idem e D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di ricostruzione)esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006”, o dal direttore art. 235 - Svincolo della cauzione, Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo. 68 Idem e D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006, art. 235 - Svincolo della cauzione, Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo. − tutti i campioni prelevati dovranno essere inviati, previo controllo e visto del Direttore dei lavori nei casi ove non sia previsto il collaudo statico ai sensi dell’art. 7 dell’Ordinanza n. 27/2013 che ne danno esplicita conferma negli atti conclusivi di loro competenza. Nel caso in cui il progetto preveda opere di consolidamento del terreno di fondazione devono essere prese a riferimento le indicazioni fornite dalla Determina del Dirigente del Servizio GeologicoLavori, Sismico e dei Suoli n. 12418 del 2 ottobre 2012 (Allegato 4), disponibile nel sito web xxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxx-xx-xxxxxx. Il collaudo interessa anche gli edifici che fanno parte di una UMI ai sensi della ordinanza n. 60/2013 o di ad un aggregato ai sensi dell’art. 4 dell’ordinanza n. 11/2014. In entrambi i casi il collaudo deve essere unico, comprensivo degli edifici che fanno parte della UMI o dell’aggregato. Solo nel caso che la UMI venga attuata per fasi, ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza n. 11/2014, può essere consentito il rilascio di un certificato di collaudo per ciascuna fase, al fine di assicurare il ripristino dell’agibilità dell’edificio/i appartenenti alla stessa. Resta fermo l’obbligo comunque di predisporre un certificato di collaudo finale della UMI nel suo complesso, al fine di assicurare la regolare esecuzione dell’intero progetto e delle connessioni tra gli edifici facenti parte di ciascuna fase. Il comune esercita un ruolo determinante per il buon esito della ricostruzione del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma attraverso l’attività di vigilanza sul cantiere che svolge per accertare la rispondenza, in termini quantitativi e qualitativi, delle opere ammesse a finanziamento con quelle realizzate o in corso di realizzazione. L’attività di vigilanza consiste nella: - verifica sulla correttezza del procedimento edilizio e sugli aspetti urbanistico-edilizi in applicazione della LR 15/2013 e delle successive disposizioni attuative, con sopralluogo finale laboratorio ufficiale per le verifiche dimensionali previste dall’art. 23 della citata legge e dalla DGR 76/2014 e con successivo rilascio del certificato prove di conformità edilizia ed agibilità; - verifica delle opere realizzate coi contributi concessi ed erogati effettuata anche mediante sopralluoghi in cantiere, in corso d’opera ed a fine lavori. Tale verifica, indispensabile per assicurare il controllo della P.A. sui lavori eseguiti coi contributi erogati, sarà eseguita con metodo a campione e, per tenere conto della necessità di razionalizzare ed efficientare al massimo l’impiego del personale tecnico, potrà essere svolta dai tecnici del comune già dedicati all’esame delle domande di concessione del contributo che potranno essere supportati da quelli dello stesso comune o dell’ Unione dei comuni preposti al controllo delle costruzioni in zona sismica ai sensi della LR 19/2008 ovvero dai tecnici del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione per quei comuni che non si erano avvalsi della possibilità di esercitare la funzione sismica autonomamente, in forma singola o associata. La collaborazione di detto personale dovrà essere definita previ appositi accordi tra le amministrazioni interessate. Il campione da sottoporre a vigilanza sul cantiere, nella misura del 15% delle domande presentate ai sensi dell’Ordinanza n. 71/2014, verrà selezionato per mezzo di procedura informatica implementata sulla piattaforma MUDE e, a giudizio del comune, può essere ricompreso in quello selezionato ai sensi dell’Ordinanza n. 59/2014 per il controllo dei progetti strutturaliresistenza.

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Samples: Contratto Di Appalto

Collaudo statico. Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione (art. 65 del D.P.R. 380/01), tutte le opere con valenza statica in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, e le opere in acciaio e in legno sono soggette a collaudo statico, da eseguirsi al termine dei lavori di costruzione delle strutture oggetto della relativa denuncia agli uffici competenti. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il Direttore dei Lavori depositerà al competente ufficio la relazione a strutture ultimate e il Committente provvederà alla nomina del Collaudatore il quale eseguirà le prove di collaudo ed emetterà il relativo certificato entro i termini previsti dalla vigente legislazione. Nel corso dell'esecuzione delle opere l'Appaltatore è pertanto tenuto all'esecuzione dei prelievi di campioni di calcestruzzo e acciaio, per eseguire le necessarie prove di laboratorio. Il controllo sistematico della conformità alle NTC 2008 del progetto strutturale depositato è svolto dal collaudatore statico numero dei campioni da prelevare dovrà essere congruente con quanto previsto dall'attuale legislazione ed in corso d’opera (particolare: − sui getti in calcestruzzo dovranno essere effettuati prelievi in numero non inferiore ad uno ogni 100 m3 di getto, eseguiti con cubetti di dimensioni cm. 20x20x20; − per gli interventi acciai non controllati in stabilimento verranno effettuati prelievi di miglioramento o adeguamento sismico almeno tre spezzoni di ogni diametro per ogni partita; 73 Idem e D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di ricostruzione)esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006”, o art. 237 - Certificato di regolare esecuzione. 74 Idem e D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006”, art. 235 - Svincolo della cauzione, Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo. 75 Idem e D.P.R. 05 ottobre 2010 – “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006, art. 235 - Svincolo della cauzione, Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo. − per gli acciai controllati in stabilimento la frequenza dei prelievi verrà effettuata in base a precise disposizioni impartite dal direttore Direttore dei lavori nei casi ove non sia previsto il collaudo statico ai sensi dell’art. 7 dell’Ordinanza n. 27/2013 che ne danno esplicita conferma negli atti conclusivi di loro competenza. Nel caso in cui il progetto preveda opere di consolidamento Lavori; − tutti i campioni prelevati dovranno essere inviati, previo controllo e visto del terreno di fondazione devono essere prese a riferimento le indicazioni fornite dalla Determina del Dirigente del Servizio GeologicoDirettore dei Lavori, Sismico e dei Suoli n. 12418 del 2 ottobre 2012 (Allegato 4), disponibile nel sito web xxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxx-xx-xxxxxx. Il collaudo interessa anche gli edifici che fanno parte di una UMI ai sensi della ordinanza n. 60/2013 o di ad un aggregato ai sensi dell’art. 4 dell’ordinanza n. 11/2014. In entrambi i casi il collaudo deve essere unico, comprensivo degli edifici che fanno parte della UMI o dell’aggregato. Solo nel caso che la UMI venga attuata per fasi, ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza n. 11/2014, può essere consentito il rilascio di un certificato di collaudo per ciascuna fase, al fine di assicurare il ripristino dell’agibilità dell’edificio/i appartenenti alla stessa. Resta fermo l’obbligo comunque di predisporre un certificato di collaudo finale della UMI nel suo complesso, al fine di assicurare la regolare esecuzione dell’intero progetto e delle connessioni tra gli edifici facenti parte di ciascuna fase. Il comune esercita un ruolo determinante per il buon esito della ricostruzione del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma attraverso l’attività di vigilanza sul cantiere che svolge per accertare la rispondenza, in termini quantitativi e qualitativi, delle opere ammesse a finanziamento con quelle realizzate o in corso di realizzazione. L’attività di vigilanza consiste nella: - verifica sulla correttezza del procedimento edilizio e sugli aspetti urbanistico-edilizi in applicazione della LR 15/2013 e delle successive disposizioni attuative, con sopralluogo finale laboratorio ufficiale per le verifiche dimensionali previste dall’art. 23 della citata legge e dalla DGR 76/2014 e con successivo rilascio del certificato prove di conformità edilizia ed agibilità; - verifica delle opere realizzate coi contributi concessi ed erogati effettuata anche mediante sopralluoghi in cantiere, in corso d’opera ed a fine lavori. Tale verifica, indispensabile per assicurare il controllo della P.A. sui lavori eseguiti coi contributi erogati, sarà eseguita con metodo a campione e, per tenere conto della necessità di razionalizzare ed efficientare al massimo l’impiego del personale tecnico, potrà essere svolta dai tecnici del comune già dedicati all’esame delle domande di concessione del contributo che potranno essere supportati da quelli dello stesso comune o dell’ Unione dei comuni preposti al controllo delle costruzioni in zona sismica ai sensi della LR 19/2008 ovvero dai tecnici del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione per quei comuni che non si erano avvalsi della possibilità di esercitare la funzione sismica autonomamente, in forma singola o associata. La collaborazione di detto personale dovrà essere definita previ appositi accordi tra le amministrazioni interessate. Il campione da sottoporre a vigilanza sul cantiere, nella misura del 15% delle domande presentate ai sensi dell’Ordinanza n. 71/2014, verrà selezionato per mezzo di procedura informatica implementata sulla piattaforma MUDE e, a giudizio del comune, può essere ricompreso in quello selezionato ai sensi dell’Ordinanza n. 59/2014 per il controllo dei progetti strutturaliresistenza.

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Samples: Contratto Di Appalto

Collaudo statico. Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione (art. 65 del d.p.r. 380/01), tutte le opere con valenza statica in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, e le opere in acciaio e in legno sono soggette a collaudo statico, da eseguirsi al termine dei lavori di costruzione delle strutture oggetto della relativa denuncia agli uffici competenti. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il Direttore dei Lavori depositerà al competente ufficio la relazione a strutture ultimate e il Committente provvederà alla nomina del Collaudatore il quale eseguirà le prove di collaudo ed emetterà il relativo certificato entro i termini previsti dalla vigente legislazione. 63 Idem e d.p.r. 554/99 - “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”, art. 208 – Certificato di regolare esecuzione. 64 Idem e d.p.r. 554/99 - “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”, art. 205 – Svincolo della cauzione. 65 Idem e d.p.r. 554/99 - “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”, art. 205 – Svincolo della cauzione. Nel corso dell'esecuzione delle opere l'Appaltatore è pertanto tenuto all'esecuzione dei prelievi di campioni di calcestruzzo e acciaio, per eseguire le necessarie prove di laboratorio. Il controllo sistematico della conformità alle NTC 2008 del progetto strutturale depositato è svolto dal collaudatore statico numero dei campioni da prelevare dovrà essere congruente con quanto previsto dall'attuale legislazione ed in corso d’opera (particolare: − sui getti in calcestruzzo dovranno essere effettuati prelievi in numero non inferiore ad uno ogni 100 m3 di getto, eseguiti con cubetti di dimensioni cm. 20x20x20; − per gli interventi acciai non controllati in stabilimento verranno effettuati prelievi di miglioramento o adeguamento sismico almeno tre spezzoni di ogni diametro per ogni partita; − per gli acciai controllati in stabilimento la frequenza dei prelievi verrà effettuata in base a precise disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori; − tutti i campioni prelevati dovranno essere inviati, previo controllo e di ricostruzione)visto del Direttore dei Lavori, o dal direttore dei lavori nei casi ove non sia previsto il collaudo statico ai sensi dell’art. 7 dell’Ordinanza n. 27/2013 che ne danno esplicita conferma negli atti conclusivi di loro competenza. Nel caso in cui il progetto preveda opere di consolidamento del terreno di fondazione devono essere prese a riferimento le indicazioni fornite dalla Determina del Dirigente del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli n. 12418 del 2 ottobre 2012 (Allegato 4), disponibile nel sito web xxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxx-xx-xxxxxx. Il collaudo interessa anche gli edifici che fanno parte di una UMI ai sensi della ordinanza n. 60/2013 o di ad un aggregato ai sensi dell’art. 4 dell’ordinanza n. 11/2014. In entrambi i casi il collaudo deve essere unico, comprensivo degli edifici che fanno parte della UMI o dell’aggregato. Solo nel caso che la UMI venga attuata per fasi, ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza n. 11/2014, può essere consentito il rilascio di un certificato di collaudo per ciascuna fase, al fine di assicurare il ripristino dell’agibilità dell’edificio/i appartenenti alla stessa. Resta fermo l’obbligo comunque di predisporre un certificato di collaudo finale della UMI nel suo complesso, al fine di assicurare la regolare esecuzione dell’intero progetto e delle connessioni tra gli edifici facenti parte di ciascuna fase. Il comune esercita un ruolo determinante per il buon esito della ricostruzione del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma attraverso l’attività di vigilanza sul cantiere che svolge per accertare la rispondenza, in termini quantitativi e qualitativi, delle opere ammesse a finanziamento con quelle realizzate o in corso di realizzazione. L’attività di vigilanza consiste nella: - verifica sulla correttezza del procedimento edilizio e sugli aspetti urbanistico-edilizi in applicazione della LR 15/2013 e delle successive disposizioni attuative, con sopralluogo finale laboratorio ufficiale per le verifiche dimensionali previste dall’art. 23 della citata legge e dalla DGR 76/2014 e con successivo rilascio del certificato prove di conformità edilizia ed agibilità; - verifica delle opere realizzate coi contributi concessi ed erogati effettuata anche mediante sopralluoghi in cantiere, in corso d’opera ed a fine lavori. Tale verifica, indispensabile per assicurare il controllo della P.A. sui lavori eseguiti coi contributi erogati, sarà eseguita con metodo a campione e, per tenere conto della necessità di razionalizzare ed efficientare al massimo l’impiego del personale tecnico, potrà essere svolta dai tecnici del comune già dedicati all’esame delle domande di concessione del contributo che potranno essere supportati da quelli dello stesso comune o dell’ Unione dei comuni preposti al controllo delle costruzioni in zona sismica ai sensi della LR 19/2008 ovvero dai tecnici del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione per quei comuni che non si erano avvalsi della possibilità di esercitare la funzione sismica autonomamente, in forma singola o associata. La collaborazione di detto personale dovrà essere definita previ appositi accordi tra le amministrazioni interessate. Il campione da sottoporre a vigilanza sul cantiere, nella misura del 15% delle domande presentate ai sensi dell’Ordinanza n. 71/2014, verrà selezionato per mezzo di procedura informatica implementata sulla piattaforma MUDE e, a giudizio del comune, può essere ricompreso in quello selezionato ai sensi dell’Ordinanza n. 59/2014 per il controllo dei progetti strutturaliresistenza.

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Samples: Contratto Di Appalto

Collaudo statico. Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione (art. 65 del D.P.R. 380/01), tutte le opere con valenza statica in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, e le opere in acciaio e in legno sono soggette a collaudo statico, da eseguirsi al termine dei lavori di costruzione delle strutture oggetto della relativa denuncia agli uffici competenti. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il Direttore dei Lavori depositerà al competente ufficio la relazione a strutture ultimate e il Committente provvederà alla nomina del Collaudatore il quale eseguirà le prove di collaudo ed emetterà il relativo certificato entro i termini previsti dalla vigente legislazione. Nel corso dell'esecuzione delle opere l'Appaltatore è pertanto tenuto all'esecuzione dei prelievi di campioni di calcestruzzo e acciaio, per eseguire le necessarie prove di laboratorio secondo quanto e previsto nel NNC del DM del 17.01 2018. Il numero dei campioni da prelevare dovrà essere congruente con quanto previsto dall'attuale legislazione ed in particolare: - Controllo di tipo A- Il controllo sistematico della conformità alle NTC 2008 di tipo A è riferito ad un quantitativo di miscela omogenea non maggiore di 300 mc. Ogni controllo di accettazione di tipo A è rappresentato da tre prelievi, ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 mc di getto di miscela omogenea. Risulta quindi un controllo di accettazione ogni 300 mc massimo di getto. Per ogni giorno di getto va comunque effettuato almeno un prelievo. Nelle costruzioni con meno di 100 mc di getto di miscela omogenea, fermo restando l’obbligo di almeno 3 prelievi e del progetto strutturale depositato rispetto delle limitazioni di cui sopra, è svolto dal collaudatore statico in corso d’opera consentito derogare dall’obbligo di prelievo giornaliero. Controllo di tipo B- Nella realizzazione di opere strutturali che richiedano l’impiego di più di 1500 mc di miscela omogenea è obbligatorio il controllo di accettazione di tipo statistico (per gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico e di ricostruzionetipo B), o dal direttore dei lavori nei casi ove non sia previsto il collaudo statico ai sensi dell’art. 7 dell’Ordinanza n. 27/2013 che ne danno esplicita conferma negli atti conclusivi di loro competenza. Nel caso in cui il progetto preveda opere di consolidamento del terreno di fondazione devono essere prese a riferimento le indicazioni fornite dalla Determina del Dirigente del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli n. 12418 del 2 ottobre 2012 (Allegato 4), disponibile nel sito web xxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxx-xx-xxxxxx. Il collaudo interessa anche gli edifici che fanno parte di controllo è riferito ad una UMI ai sensi della ordinanza n. 60/2013 o definita miscela omogenea e va eseguito con frequenza non minore di un aggregato ai sensi dell’artcontrollo ogni 1500 mc di calcestruzzo. 4 dell’ordinanza n. 11/2014Per ogni giorno di getto di miscela omogenea va effettuato almeno un prelievo, e complessivamente almeno 15 prelievi sui 1500 mc. In entrambi - Sui getti in calcestruzzo dovranno essere effettuati prelievi in numero non inferiore ad uno ogni 100 mc di getto, eseguiti con cubetti di dimensioni cm. 20x20x20. - Per gli acciai non controllati in stabilimento verranno effettuati prelievi di almeno tre spezzoni di ogni diametro per ogni partita. - Per gli acciai controllati in stabilimento la frequenza dei prelievi verrà effettuata in base a precise disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori secondo a quanto disposto nelle NNC/2008; tutti i casi il collaudo deve campioni prelevati dovranno essere unicoinviati, comprensivo degli edifici che fanno parte della UMI o dell’aggregato. Solo nel caso che la UMI venga attuata per fasiprevio controllo e visto del Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza n. 11/2014, può essere consentito il rilascio di ad un certificato di collaudo per ciascuna fase, al fine di assicurare il ripristino dell’agibilità dell’edificio/i appartenenti alla stessa. Resta fermo l’obbligo comunque di predisporre un certificato di collaudo finale della UMI nel suo complesso, al fine di assicurare la regolare esecuzione dell’intero progetto e delle connessioni tra gli edifici facenti parte di ciascuna fase. Il comune esercita un ruolo determinante per il buon esito della ricostruzione del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma attraverso l’attività di vigilanza sul cantiere che svolge per accertare la rispondenza, in termini quantitativi e qualitativi, delle opere ammesse a finanziamento con quelle realizzate o in corso di realizzazione. L’attività di vigilanza consiste nella: - verifica sulla correttezza del procedimento edilizio e sugli aspetti urbanistico-edilizi in applicazione della LR 15/2013 e delle successive disposizioni attuative, con sopralluogo finale laboratorio ufficiale per le verifiche dimensionali previste dall’art. 23 della citata legge e dalla DGR 76/2014 e con successivo rilascio del certificato prove di conformità edilizia ed agibilità; - verifica delle opere realizzate coi contributi concessi ed erogati effettuata anche mediante sopralluoghi in cantiere, in corso d’opera ed a fine lavori. Tale verifica, indispensabile per assicurare il controllo della P.A. sui lavori eseguiti coi contributi erogati, sarà eseguita con metodo a campione e, per tenere conto della necessità di razionalizzare ed efficientare al massimo l’impiego del personale tecnico, potrà essere svolta dai tecnici del comune già dedicati all’esame delle domande di concessione del contributo che potranno essere supportati da quelli dello stesso comune o dell’ Unione dei comuni preposti al controllo delle costruzioni in zona sismica ai sensi della LR 19/2008 ovvero dai tecnici del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione per quei comuni che non si erano avvalsi della possibilità di esercitare la funzione sismica autonomamente, in forma singola o associata. La collaborazione di detto personale dovrà essere definita previ appositi accordi tra le amministrazioni interessate. Il campione da sottoporre a vigilanza sul cantiere, nella misura del 15% delle domande presentate ai sensi dell’Ordinanza n. 71/2014, verrà selezionato per mezzo di procedura informatica implementata sulla piattaforma MUDE e, a giudizio del comune, può essere ricompreso in quello selezionato ai sensi dell’Ordinanza n. 59/2014 per il controllo dei progetti strutturaliresistenza.

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Collaudo statico. Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione (art. 65 del d.p.r. 380/01), tutte le opere con valenza statica in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, e le opere in acciaio e in legno sono soggette a collaudo statico, da eseguirsi al termine dei lavori di costruzione delle strutture oggetto della relativa denuncia agli uffici competenti. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il Direttore dei Lavori depositerà al competente ufficio la relazione a strutture ultimate e il Committente provvederà alla nomina del Collaudatore il quale eseguirà le prove di collaudo ed emetterà il relativo certificato entro i termini previsti dalla vigente legislazione. Nel corso dell'esecuzione delle opere l'Appaltatore è pertanto tenuto all'esecuzione dei prelievi di campioni di calcestruzzo e acciaio, per eseguire le necessarie prove di laboratorio. 53 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, art. 141 – Collaudo dei lavori pubblici. 54 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, art. 235 – Svincolo della cauzione. 55 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, art. 235 – Svincolo della cauzione. Il controllo sistematico della conformità alle NTC 2008 del progetto strutturale depositato è svolto dal collaudatore statico numero dei campioni da prelevare dovrà essere congruente con quanto previsto dall'attuale legislazione ed in corso d’opera (particolare: − sui getti in calcestruzzo dovranno essere effettuati prelievi in numero non inferiore ad uno ogni 100 m3 di getto, eseguiti con cubetti di dimensioni cm. 20x20x20; − per gli interventi acciai non controllati in stabilimento verranno effettuati prelievi di miglioramento o adeguamento sismico almeno tre spezzoni di ogni diametro per ogni partita; − per gli acciai controllati in stabilimento la frequenza dei prelievi verrà effettuata in base a precise disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori; − tutti i campioni prelevati dovranno essere inviati, previo controllo e di ricostruzione)visto del Direttore dei Lavori, o dal direttore dei lavori nei casi ove non sia previsto il collaudo statico ai sensi dell’art. 7 dell’Ordinanza n. 27/2013 che ne danno esplicita conferma negli atti conclusivi di loro competenza. Nel caso in cui il progetto preveda opere di consolidamento del terreno di fondazione devono essere prese a riferimento le indicazioni fornite dalla Determina del Dirigente del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli n. 12418 del 2 ottobre 2012 (Allegato 4), disponibile nel sito web xxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxx-xx-xxxxxx. Il collaudo interessa anche gli edifici che fanno parte di una UMI ai sensi della ordinanza n. 60/2013 o di ad un aggregato ai sensi dell’art. 4 dell’ordinanza n. 11/2014. In entrambi i casi il collaudo deve essere unico, comprensivo degli edifici che fanno parte della UMI o dell’aggregato. Solo nel caso che la UMI venga attuata per fasi, ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza n. 11/2014, può essere consentito il rilascio di un certificato di collaudo per ciascuna fase, al fine di assicurare il ripristino dell’agibilità dell’edificio/i appartenenti alla stessa. Resta fermo l’obbligo comunque di predisporre un certificato di collaudo finale della UMI nel suo complesso, al fine di assicurare la regolare esecuzione dell’intero progetto e delle connessioni tra gli edifici facenti parte di ciascuna fase. Il comune esercita un ruolo determinante per il buon esito della ricostruzione del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma attraverso l’attività di vigilanza sul cantiere che svolge per accertare la rispondenza, in termini quantitativi e qualitativi, delle opere ammesse a finanziamento con quelle realizzate o in corso di realizzazione. L’attività di vigilanza consiste nella: - verifica sulla correttezza del procedimento edilizio e sugli aspetti urbanistico-edilizi in applicazione della LR 15/2013 e delle successive disposizioni attuative, con sopralluogo finale laboratorio ufficiale per le verifiche dimensionali previste dall’art. 23 della citata legge e dalla DGR 76/2014 e con successivo rilascio del certificato prove di conformità edilizia ed agibilità; - verifica delle opere realizzate coi contributi concessi ed erogati effettuata anche mediante sopralluoghi in cantiere, in corso d’opera ed a fine lavori. Tale verifica, indispensabile per assicurare il controllo della P.A. sui lavori eseguiti coi contributi erogati, sarà eseguita con metodo a campione e, per tenere conto della necessità di razionalizzare ed efficientare al massimo l’impiego del personale tecnico, potrà essere svolta dai tecnici del comune già dedicati all’esame delle domande di concessione del contributo che potranno essere supportati da quelli dello stesso comune o dell’ Unione dei comuni preposti al controllo delle costruzioni in zona sismica ai sensi della LR 19/2008 ovvero dai tecnici del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione per quei comuni che non si erano avvalsi della possibilità di esercitare la funzione sismica autonomamente, in forma singola o associata. La collaborazione di detto personale dovrà essere definita previ appositi accordi tra le amministrazioni interessate. Il campione da sottoporre a vigilanza sul cantiere, nella misura del 15% delle domande presentate ai sensi dell’Ordinanza n. 71/2014, verrà selezionato per mezzo di procedura informatica implementata sulla piattaforma MUDE e, a giudizio del comune, può essere ricompreso in quello selezionato ai sensi dell’Ordinanza n. 59/2014 per il controllo dei progetti strutturaliresistenza.

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