COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO Clausole campione

COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO. Il Comune sottopone a collaudo in corso d'opera tutte le opere di cui al precedente art. 6. Il collaudo avverrà con le seguenti modalità:
COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO. In primo luogo, il RUP trasmette all'organo di collaudo(2), in formato cartaceo o digitale: • copia conforme del contratto d'appalto e dei documenti allegati, nonché il provvedimento di approvazione del progetto; • eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi; • copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori; • verbale di consegna dei lavori; • disposizioni del RUP e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori; • eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori; • certificato di ultimazione lavori; • originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dall'allegato II.14 del codice; • verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità; • conto finale dei lavori; • relazione del direttore dei lavori in accompagnamento al conto finale, relativa documentazione allegata nonché l'esito dell'avviso ai creditori di cui all'articolo Conto finale - Avviso ai creditori; • relazione del RUP sul conto finale; • relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del RUP sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'opera; • certificati di cui all'art. 18 c. 22 dell’allegato II.12 del codice, limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS 12-A; • capitolato informativo, piano di gestione informativa, relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l’adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo e nel piano di gestione informativa, modelli informativi aggiornati durante l’esecuzione dell’opera e corrispondenti a quanto realizzato - nel caso in cui si utilizzano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'art. 43 e all’allegato I.9 del codice; L'organo di collaudo, dopo aver esaminato e verificato la completezza dei documenti acquisiti, comunica al RUP e al direttore dei lavori il giorno della visita di collaudo. Il direttore dei lavori mette al corrente l'esecutore, il personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, gli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alla visita di collaudo. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alla visita di collaudo; mentre, se l'esecutore non si presenta, la...
COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO. Il Comune, entro 30 giorni dall’inizio dei lavori, accertata nei modi previsti dal precedente art. 5, nomina il collaudatore tecnico-amministrativo in corso d’opera, con onorari e spese a carico dell’Amministrazione Comunale. Le visite, le verifiche e tutte le operazioni necessarie al collaudo delle opere dovranno essere avviate in tempo utile al fine di consentire l'emissione del certificato di collaudo entro il termine di 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Il Proponente si impegna a provvedere, assumendo a proprio carico tutte le spese, a riparare le imperfezioni e/o completare le opere secondo le risultanze del collaudo, entro il termine stabilito dal collaudatore. In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo, la controversia sarà deferita al Tribunale di Venezia.
COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO. L’Amministrazione si avvale della facoltà, prevista dall’art.102 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche, di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione da redigersi da parte del Direttore dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione verrà emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Secondo quanto previsto nell’art.224 del D.P.R.207/2010 l’appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell’organo di collaudo gli operai ed i mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimane a carico dell’appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate nell’eseguire tali modifiche. Nel caso in cui l’appaltatore non ottempera a siffatti obblighi il collaudatore dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell’appaltatore. L’appaltatore dovrà apportare alle opere tutte quelle modifiche, sostituzioni e riparazioni che fossero prescritte in sede di collaudo anche parziale.
COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO. Non modificato
COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO. 1. In sede di Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d’opera, l’affidatario dovrà eseguire, tra gli altri, i seguenti compiti:
COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO. 13.1 - I collaudi positivi delle opere di cui agli artt. 4-5- 6-7-8 eseguiti anche in corso d’opera da parte di tecnici in- caricati dal Comune, con oneri a carico dell’“Operatore” co- stituiranno anche formale accettazione delle stesse da parte del Comune; in relazione a tale accettazione, se ne disciplina come di seguito la manutenzione:
COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO