Collaudi Clausole campione

Collaudi. Al termine dell’esecuzione delle opere si procederà con le operazioni di collaudo che dovranno, in ogni caso, essere effettuate entro 6 mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori. Resta comunque obbligatorio il collaudo in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 141, comma 7 del D.L.gvo n. 163/2006 A compimento delle operazioni di collaudo verrà emesso un certificato di collaudo che avrà carattere provvisorio diventando definitivo, salva l’espressa autonoma approvazione del collaudo da parte della stazione appaltante, dopo due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo si intende approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Il certificato di collaudo dovrà essere trasmesso all’appaltatore il quale dovrà firmarlo per accettazione entro venti giorni dalla data di ricevimento con eventuali domande relative alle operazioni di collaudo; le domande dovranno essere formulate con modalità analoghe a quelle delle riserve previste dall’articolo 165 del D.P.R. 554/99. L’organo di collaudo, dopo aver informato il responsabile del procedimento, formulerà le proprie osservazioni alle domande dell’appaltatore. Il certificato di collaudo dovrà comprendere una relazione predisposta dall’organo di collaudo in cui dovranno essere dichiarate le motivazioni relative alla collaudabilità delle opere, alle eventuali condizioni per poterle collaudare e ai provvedimenti da prendere qualora le opere non siano collaudabili. Al termine delle operazioni di collaudo, l’organo di collaudo dovrà trasmettere al responsabile del procedimento gli atti ricevuti e i documenti contabili aggiungendo: – i verbali di visita al cantiere; – le relazioni previste; – il certificato di collaudo; – il certificato del responsabile del procedimento per le correzioni eventualmente ordinate dall’organo di collaudo; – le controdeduzioni alle eventuali osservazioni dell’appaltatore al certificato di collaudo. Entro novanta giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione la stazione appaltante, previa garanzia fideiussoria, procederà al pagamento della rata di saldo che, comunque, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Sono a carico dell’appaltatore: – operai materiali e mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di collaudo; – il ripristino d...
Collaudi. Nel periodo di efficacia del presente Contratto esecutivo, il Referente dell’Amministrazione avrà facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità dei servizi erogati al Capitolato Tecnico ed alla relativa Appendice “Indicatori di qualità della fornitura”, Allegato A del Contratto Quadro, nonché sulla rispondenza dei servizi richiesti al Progetto dei Fabbisogni e sul rispetto del Piano di Attuazione. Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l’assistenza e la strumentazione necessaria all’effettuazione di tali verifiche. Il Fornitore, a fronte dei rilievi trasmessi dalla Amministrazione mediante apposita comunicazione in relazione ai risultati delle verifiche di cui al precedente art. 10.1, si impegna a presentare, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione, un piano di rientro che dovrà essere implementato nei successivi 30 (trenta) giorni lavorativi entro i quali il Fornitore dovrà dare comunicazione di “pronto alla verifica”. Previo esito positivo del collaudo in test bed eseguito da Consip S.p.A. secondo quanto previsto dall’art. 15 del Contratto Quadro, i servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo saranno sottoposti ad un ulteriore collaudo “sul campo” da parte della Amministrazione alle date indicate nel Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni. I termini e le modalità del collaudo da parte dell’Amministrazione di cui al precedente art. 10.2 sono descritte nel Capitolato Tecnico o definite nel Progetto dei Fabbisogni approvato. In ogni caso, l’Amministrazione procederà alle verifiche di conformità delle prestazioni eseguite dal Fornitore al fine di accertarne la regolare esecuzione ai sensi degli artt. 312 e ss., del D.Lgs. n. 163/2006, anche facendo ricorso alla documentazione contrattuale prodotta da Fornitore o, comunque, di contenuto analogo attestante la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali. 11.PENALI Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile all’Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto a quanto previsto nell’Appendice “Indicatori di qualità della fornitura” del Capitolato Tecnico, Allegato A del Contratto Quadro, l’Amministrazione applicherà al Fornitore le penali ivi dettagliatamente descritte e regolate, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Per le modali...
Collaudi. SEZIONE I PROCEDURA
Collaudi. A montaggio delle strutture luminose ultimato, e comunque prima della loro messa in funzione, l’affidatario dovrà presentare alla Direzione Economia e Lavoro Promozione del Territorio del Comune di Terni , a propria cura e spesa, i seguenti Certificati di collaudo e Dichiarazioni: ▪ Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte (art. 7 D.M.S.E. 37/2008 – D.M. 20/2/92) e s.m.i. redatto dalla ditta esecutrice. ▪ Certificato di collaudo degli impianti elettrici delle Luminarie redatto da Tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale. ▪ Certificazione di collaudo statico delle strutture portanti sulle quali sono montate gli impianti luminosi redatto da tecnico abilitato (ingegnere o architetto). Al termine dei lavori di installazione e comunque prima dell'accensione degli addobbi luminosi e dell’avvio della filodiffusione dovrà essere inviata alla Direzione Economia e Lavoro Promozione del Territorio del Comune di Terni, una Dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, completa degli allegati obbligatori, di cui all’art. 7 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (art. 4 comma 1 lettera a) del X.Xxx. 25 Novembre 2016, n. 222). Pertanto, solo ditte aventi l’abilitazione all’art. 1 comma 2 lettera a) del D.M. 37/2008, possono redigerla. In alternativa, tale Dichiarazione di conformità per gli impianti elettrici installati, può essere sostituita da una Dichiarazione di corretto montaggio e conformità alle Normative elettriche di settore, sancite con la Legge 1 marzo 1968 n. 186, a firma di professionista abilitato, attestante le corrette verifiche a taglio, trazione, ecc. sulle connessioni dei sistemi di ancoraggio (alla muratura, alle parti in acciaio, ecc.), effettuate in base alle sollecitazioni previste di progetto e ai carichi di rottura dei materiali, secondo le normative vigenti (NCT 2008, EUROCODICI, EOTA TR029 e ETAG 001).
Collaudi. Il Committente si riserva la facoltà di inviare presso lo stabilimento di produzione del Fornitore, propri incaricati, nell’ambito dell’orario di lavoro ordinario e senza ostacolare il ciclo produttivo, con il compito di verificare le caratteristiche dei materiali, lo stato dei lavori e la rispondenza dei veicoli e delle loro parti al contenuto dell’offerta e del contratto di fornitura; le spese dirette (costi del personale esclusi) saranno sostenute dal Fornitore.
Collaudi. Le prove di collaudo saranno eseguite secondo le modalità della norma CEI 17.13/1. Inoltre il fornitore dovrà fornire i certificati delle prove di tipo previste dalla stessa norma CEI 17.13.1 effettuate dal costruttore su prototipi del quadro (apparecchiatura di serie AS). Qualora la fornitura riguardi apparecchiatura non di serie (ANS), derivata da prototipi certificati dal costruttore, dovrà fornire i relativi certificati previsti dalla norma.
Collaudi. Nel caso in cui vengono richiesti collaudi di opere fognarie, il gestore vi provvederà addebitando le relative spese secondo il vigente elenco prezzi aziendale.
Collaudi. Nel corso dell’appalto ed in particolare dopo interventi di ripristino, l’Amministrazione Comunale può effettuare verifiche e prove tese ad accertare la qualità del materiale fornito, verificando il funzionamento di ogni singolo organo, dispositivo ed apparecchio, e che l’impianto risulti collaudabile. Le verifiche e le prove di cui sopra devono essere eseguite da un responsabile dell’Amministrazione Comunale in contraddittorio con un rappresentante della ditta aggiudicataria. Al termine delle operazioni di tale collaudo verrà redatto e sottoscritto dai partecipanti apposito verbale. Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione appaltante trovi da eccepire in ordine ai risultati in quanto non conformi alle prescrizioni del presente disciplinare, si emetterà verbale di collaudo solo dopo che la ditta assuntrice abbia eseguito tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie, di ciò si farà specifica menzione nel verbale stesso. Si intende che, nonostante l’esito favorevole delle verifiche e delle prove preliminari suddette, la ditta assuntrice rimane responsabile per qualsiasi deficienza che si abbia a riscontrare in seguito, anche dopo il collaudo e fino al termine del periodo di garanzia. Se necessario, a conclusione delle forniture e dei lavori di montaggio, la ditta fornitrice dovrà presentare, per tutte le strumentazioni, impianti od altro, apposite certificazioni di conformità in ossequio delle norme vigenti. Le operazioni di collaudo saranno eseguite e completate secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
Collaudi. Si descrivono di seguito le procedure di collaudo che il Fornitore dovrà obbligatoriamente attuare ai fini della verifica della completa funzionalità dei servizi erogati e dei Centri Servizi utilizzati. In particolare, la fornitura dei servizi descritti nel presente capitolato tecnico potrà essere soggetta alle seguenti procedure di collaudo: ▪ collaudo funzionale (Test Bed), svolto da Consip/AgID, che potranno richiedere delle prove mirate a verificare le modalità con le quali il Fornitore erogherà i servizi oggetto della presente gara. Tale richiesta è inerente i servizi elencati nel § 7.2.6.1, ferma restando la facoltà di Consip/Agid di integrare tale elenco; ▪ collaudo di servizio, svolto dalla singola Amministrazione contraente e volto a verificare la corretta erogazione dei servizi/prodotti acquisiti dall’Amministrazione.
Collaudi. 2.7.4.1. Disponibilità al Collaudo Ambito Parametro o caratteristica Penale