Collaudi Clausole campione
Collaudi. 1. Al termine di ciascun intervento PISAMO si riserverà di sottoporre, con propri tecnici incaricati, il parcometro alle seguenti prove e verifiche:
a) esame tendente ad accertare l’accuratezza delle lavorazioni;
b) verifica dei ricambi impiegati, allo scopo di accertare l’originalità dei materiali impiegati.
2. Per l’esecuzione dei predetti accertamenti, qualora effettuali con personale della ditta aggiudicatrice, PISAMO non riconosce alcun compenso.
3. Qualora nel corso delle verifiche saranno riscontrate anomalie di lavorazione la ditta aggiudicatrice dovrà provvedere alla loro eliminazione a propria cura e spese, entro i termini temporali previsti per le manutenzioni conseguenti a “guasti”, fermo restando l’applicazione delle relative penalità in caso di inadempienza.
4. Oltre ai riferimenti normativi specifici delle singole attività lavorative, la società aggiudicatrice dovrà rispettare, nell’esecuzione del servizio, sia le norme in termini di sicurezza del lavoro, di cui al TU 81/2008, DPR 303/56, L 186/68 , che le tecniche CEI e UNI.
5. In particolare viene richiesto:
6. le apparecchiature, gli utensili, gli abiti da lavoro e i dispositivi di protezione individuale (DPI), impiegati dal personale della ditta aggiudicatrice dovranno rispondere alle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
7. il personale della ditta aggiudicatrice dovrà portare in posizione ben visibile un tesserino di riconoscimento indicante la denominazione della ditta stessa, al fine di permettere la rapida identificazione del personale durante lo svolgimento dell’attività presso gli impianti.
8. Si precisa che PISAMO provvederà ad allontanare dai luoghi di intervento il personale trovato privo, durante lo svolgimento delle attività, dei DPI previsti e del tesserino di riconoscimento.
9. La ditta aggiudicatrice risponderà dei danni causati direttamente e/o indirettamente a persone e/o cose, sia dell’azienda che a terzi e terrà sollevata PISAMO da qualsiasi responsabilità riferibile alle prestazioni lavorative di cui al presente capitolato.
10. Per tale motivo sarà sollevato da ogni responsabilità, per tutte le conseguenze derivanti da qualsiasi ricorso o azione promossa, in qualsivoglia sede, per qualsiasi sinistro od evento comunque riferibile all’esecuzione dei lavori in oggetto, il responsabile dell’esecuzione del contratto.
11. In considerazione di quanto sopra si sottolinea che sarà onere della ditta aggiudicatrice:
a. garantire l’impiego del personale c...
Collaudi. Nel periodo di efficacia del presente Contratto esecutivo, il Referente dell’Amministrazione avrà facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità dei servizi erogati al Capitolato Tecnico ed alla relativa Appendice “Indicatori di qualità della fornitura”, Allegato A del Contratto Quadro, nonché sulla rispondenza dei servizi richiesti al Progetto dei Fabbisogni e sul rispetto del Piano di Attuazione. Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l’assistenza e la strumentazione necessaria all’effettuazione di tali verifiche. Il Fornitore, a fronte dei rilievi trasmessi dalla Amministrazione mediante apposita comunicazione in relazione ai risultati delle verifiche di cui al precedente art. 10.1, si impegna a presentare, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione, un piano di rientro che dovrà essere implementato nei successivi 30 (trenta) giorni lavorativi entro i quali il Fornitore dovrà dare comunicazione di “pronto alla verifica”. Previo esito positivo del collaudo in test bed eseguito da Consip S.p.A. secondo quanto previsto dall’art. 15 del Contratto Quadro, i servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo saranno sottoposti ad un ulteriore collaudo “sul campo” da parte della Amministrazione alle date indicate nel Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni. I termini e le modalità del collaudo da parte dell’Amministrazione di cui al precedente art. 10.2 sono descritte nel Capitolato Tecnico o definite nel Progetto dei Fabbisogni approvato. In ogni caso, l’Amministrazione procederà alle verifiche di conformità delle prestazioni eseguite dal Fornitore al fine di accertarne la regolare esecuzione ai sensi degli artt. 312 e ss., del D.Lgs. n. 163/2006, anche facendo ricorso alla documentazione contrattuale prodotta da Fornitore o, comunque, di contenuto analogo attestante la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali. 11.PENALI Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile all’Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto a quanto previsto nell’Appendice “Indicatori di qualità della fornitura” del Capitolato Tecnico, Allegato A del Contratto Quadro, l’Amministrazione applicherà al Fornitore le penali ivi dettagliatamente descritte e regolate, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Per le modali...
Collaudi. SEZIONE I PROCEDURA
Collaudi. Ogni modifica alla soluzione applicativa da effettuarsi in ambiente di sviluppo appositamente predisposto dal fornitore è soggetta a collaudo preventivo in ambiente di test/preproduzione appositamente predisposto dal fornitore prima dell’effettivo rilascio in produzione della nuova release sw. Ogni modifica all’ambiente di utilizzo (software d’ambiente, patch, ecc…) è soggetta a specifiche procedure di verifica per garantire la non regressione delle funzionalità applicative. Prima di ogni sessione di collaudo/pre-collaudo, il Fornitore è tenuto a presentare un’opportuna documentazione (check list di collaudo dei principali scenari impattati dall’intervento) soggetta ad eventuali integrazioni ed alla preventiva accettazione di ATS. Ad integrazione, il Fornitore è tenuto dare evidenza ad ATS del buon esito delle verifiche funzionali interne sulle modifiche effettuate producendo apposita documentazione (test report funzionali). Durante il collaudo e/o gli eventuali pre-collaudi effettuati da ATS congiuntamente con il Fornitore saranno verificate punto per punto tutte le funzionalità indicate nelle citate procedure di collaudo (check list). Al termine delle fasi di collaudo sarà redatto un verbale corredato da un opportuno documento (test report di collaudo) attestante l'esito delle verifiche effettuate da ATS congiuntamente con il Fornitore. Nel caso una o più specifiche funzionali, non funzionali e tecniche o altri aspetti rilevanti della fornitura inclusi nel capitolato ed eventualmente forniti come miglioramento dal Fornitore non superi il collaudo (specifica non implementata o con gravi mancanze), il collaudo terminerà con esito negativo. Il fornitore avrà conseguentemente 15 giorni lavorativi di tempo per risolvere le problematiche evidenziate e procedere ad un successivo collaudo. In caso di ulteriore esito negativo si procederà alla risoluzione del contratto. Nel caso il collaudo sia superato solo parzialmente, a causa di problemi minori risolvibili in un tempo stimato limitato, il collaudo terminerà con esito di superamento parziale e rilascerà un elenco di problemi da risolvere e un piano temporale di risoluzione concordato con ATS. La risoluzione dei problemi sarà oggetto di ulteriore collaudo da parte di ATS.
Collaudi. Il Committente si riserva la facoltà di inviare presso lo stabilimento di produzione del Fornitore, propri incaricati, nell’ambito dell’orario di lavoro ordinario e senza ostacolare il ciclo produttivo, con il compito di verificare le caratteristiche dei materiali, lo stato dei lavori e la rispondenza dei veicoli e delle loro parti al contenuto dell’offerta e del contratto di fornitura; le spese dirette (costi del personale esclusi) saranno sostenute dal Fornitore.
Collaudi. 5.1 La Venditrice garantisce la rispondenza dei materiali venduti alle specifiche contenute nella Conferma d’Ordine. L’eventuale collaudo del prodotto deve essere espressamente richiesto dall’Acquirente all’atto dell’ordinazione ed espressamente accettato dalla Venditrice nella Conferma d’Ordine; esso può avvenire soltanto negli stabilimenti della Venditrice prima della spedizione o consegna per il trasporto. Il collaudo dei materiali s’intende liberativo a tutti gli effetti.
5.2 Il collaudo può essere eseguito secondo le norme UNI o EURONORM o secondo i Capitolati degli Enti di Controllo o secondo particolari prescrizioni. Le parcelle degli enti collaudatori esterni (enti ufficiali o incaricati dal cliente) sono a totale carico dell’Acquirente, salvo indicazione contraria.
5.3 Lo stabilimento della Venditrice darà notizia all’Acquirente dell’approntamento del prodotto al collaudo, perché l’Acquirente stesso possa dare tempestive istruzioni all’Ente da lui designato.
5.4 Quando il collaudo debba essere eseguito da incaricati dell’Acquirente, ove gli stessi incaricati non inizino il collaudo stesso entro tre giorni solari dalla notifica dell’approntamento dei materiali, s’intende che l’Acquirente rinuncerà al collaudo e che i materiali saranno tacitamente dallo stesso accettati. In tal caso, la Venditrice si ritiene autorizzata ad eseguire la relativa spedizione.
5.5 Il prodotto eventualmente respinto nel corso del collaudo comporta, per la Venditrice, il solo obbligo della sostituzione nel più breve tempo possibile senza che l’Acquirente possa esigere alcun risarcimento ed il rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute.
5.6 Qualora il collaudo debba essere tenuto in sospeso per volere dell’Acquirente, e nel caso che tale sospensione sia accettata per iscritto dalla Venditrice saranno addebitate all’Acquirente stesso tutte le maggiori spese derivanti da tale sospensione (magazzinaggio, interessi passivi, ecc.)
Collaudi. Nel caso in cui vengono richiesti collaudi di opere fognarie, il gestore vi provvederà addebitando le relative spese secondo il vigente elenco prezzi aziendale.
Collaudi. Il collaudo è inteso a verificare, per tutti i prodotti software utilizzati nell'ambiente "di produzione", che siano conformi alle caratteristiche tecniche offerte in gara e comunque non inferiori ai requisiti minimi descritti nel Capitolato e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, comprese le personalizzazioni eventualmente effettuate. Allo svolgimento del collaudo sovrintenderà un gruppo di lavoro del Fondo. Tutte le prove e le verifiche del collaudo saranno effettuate presso le sedi del Fondo. I collaudi saranno eseguiti secondo quanto previsto nel Piano di collaudo allegato al Piano di Progetto. Il collaudo sarà eseguito, in contraddittorio fra le due parti, entro 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione di disponibilità al collaudo da parte del Fornitore. Il collaudo sarà eseguito anche rieseguendo tutti i casi di test effettuati nei test di accettazione provvisoria, simulando intenzionalmente anche una serie di guasti anche con l’assistenza del Fornitore, per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'affidabilità complessive dell'applicazione. Gli eventuali moduli software realizzati successivamente al collaudo, anche a seguito di manutenzione sia migliorativa che correttiva di cui al Paragrafo “5.8 - Manutenzione”, saranno collaudati separatamente, secondo le stesse modalità. Delle operazioni di collaudo di cui sopra sarà redatto apposito verbale che dovrà essere controfirmato dai partecipanti e dal referente del Fornitore. In caso di esito negativo di un collaudo, il Fornitore dovrà provvedere entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni solari all'eliminazione dei vizi e delle difformità riscontrati. A discrezione del Fondo, la ripetizione del collaudo può essere eseguita anche su un campione di informazioni diverso da quello già esaminato.
Collaudi. Le prove di collaudo saranno eseguite secondo le modalità della norma CEI 17.13/1. Inoltre il fornitore dovrà fornire i certificati delle prove di tipo previste dalla stessa norma CEI 17.13.1 effettuate dal costruttore su prototipi del quadro (apparecchiatura di serie AS). Qualora la fornitura riguardi apparecchiatura non di serie ( ANS ), derivata da prototipi certificati dal costruttore, dovrà fornire i relativi certificati previsti dalla norma.
Collaudi. Alla presenza dell’Appaltante saranno eseguite opportune prove sulle apparecchiature. Esse hanno lo scopo di verificare, nelle reali condizioni ambientali, il funzionamento delle apparecchiature installate e la regolare esecuzione delle opere. Nel caso vengano superate positivamente le prove stabilite, si procederà alla compilazione del verbale di collaudo provvisorio. Trascorsi tre mesi da tale data, in caso di esito positivo si procederà alla compilazione del verbale di collaudo definitivo. Da tale momento la fornitura si intende tacitamente confermata per tutta la durata del rapporto contrattuale, fatto salvo quanto indicato all’art. 21. L’Azienda avrà facoltà di rifiutare, oltre ai materiali non rispondenti alle norme, anche quelli non sufficientemente sperimentati. Tale facoltà può essere esercitata fino al collaudo definitivo delle apparecchiature, anche per i materiali già posti in opera. L’accettazione delle apparecchiature, da parte dell’Azienda, non solleva la Ditta dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti. I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico del fornitore entro il termine indicato dall’Azienda, in modo da non recare alcun intralcio ed inconveniente al normale funzionamento dell'Azienda.
