COLLAUDO DELLA FORNITURA Clausole campione

COLLAUDO DELLA FORNITURA. La fornitura dovrà essere approntata al collaudo con i capi imballati secondo le modalità previste al Capo 6.
COLLAUDO DELLA FORNITURA. In fase di collaudo le apparecchiature elettromedicali saranno soggette ad una serie di controlli tecnico-amministrativi e di seguito se ne evidenziano i principali: • Verifica di conformità dell’apparecchiatura/e, dei loro accessori, materiali di consumo all’ordine di acquisto; • Verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature fornite; • Verifica della presenza, per ogni dispositivo medico, della dichiarazione di conformità CE riferibile alla tipologia, marca, modello e n. matricola e/o n. serie dell’apparecchiatura oggetto del controllo, e relativa presenza sulla stessa della marcatura CE; • Verifica dell’avvenuta formazione del personale utilizzatore delle apparecchiature fornite; • Verifica della presenza, per ogni dispositivo medico, dei manuali d’uso in lingua italiana; • Verifica della presenza su supporto informatico e/ cartaceo, per ogni dispositivo medico, dei manuali tecnici (di service) possibilmente in lingua italiana (se esistenti) o in inglese, con annessi schemi elettrici ed elettronici e relative part list; • Verifica della presenza, per ogni dispositivo medico, della specifica del numero di manutenzioni preventive previste nell’anno solare con descrizione del tipo di controlli e/o misure che si devono effettuare (check list di manutenzione); Il Collaudo deve essere effettuato, salvo il caso di ben motivate esigenze, entro il termine di gg. 10 (dieci) dalla data di consegna, o ultimazione dei lavori di installazione. Si precisa che il regolare collaudo non esonera il Fornitore da responsabilità per difetti e/o imperfezioni occulte o che, comunque, non siano emersi al momento del collaudo, per tutta la durata (mesi 12 e, comunque conforme alla vigente normativa di riferimento) della garanzia che decorrerà dal giorno successivo alla data del collaudo. Il superamento del collaudo sarà legato al buon esito di tutti i controlli tecnico-amministrativi sopracitati.
COLLAUDO DELLA FORNITURA. Il collaudo tecnico-funzionale delle apparecchiature sarà eseguito a cura dei Centri medico – legali destinatari, in contraddittorio con l’incaricato del Fornitore. Il collaudo consiste nella verifica della rispondenza alle caratteristiche tecniche delle apparecchiature descritte nel presente Capitolato e nell’offerta del Fornitore, mediante l’effettuazione di prove pratiche volte a verificare il regolare funzionamento degli ecografi in tutte le funzioni e prestazioni dichiarate in sede di offerta. La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando: • tutti i suoi componenti siano stati collaudati con esito positivo; • sia stata svolta l’attività di formazione rivolta agli utilizzatori, da celebrarsi entro la data fissata per il collaudo; • sia stata consegnata, al Centro medico-legale destinatario, la relativa manualistica. I Centri medico-legali provvederanno ad effettuare il collaudo entro e non oltre 15 giorni solari e consecutivi dalla messa in disponibilità delle apparecchiature da parte del Fornitore. Il termine per l’inizio delle attività di collaudo è soggetto alla condizione minima che le apparecchiature siano consegnate, correttamente installate e funzionanti. La messa in disponibilità prevede che i sistemi da fornire siano completi, secondo quanto previsto nella configurazione esposta in sede di offerta. Il conteggio dei 15 giorni solari di cui sopra verrà sospeso in caso di richieste di chiarimento al Fornitore (data di trasmissione richiesta e data ricevimento risposta completa). Resta inteso che il Fornitore si impegna a rispondere a tali eventuali richieste entro 48 ore dal ricevimento delle stesse. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale, sottoscritto dal medico specialista incaricato del collaudo e dall’incaricato del Fornitore. Il collaudo sarà sottoposto ad approvazione a cura dell’organo di INPS competente a renderla, la quale dovrà sopravvenire entro 30 giorni dal collaudo medesimo. L'esito favorevole del collaudo non esonererà comunque l’Appaltatore dalla garanzia, a termine di legge, per i vizi occulti. In fase di collaudo l’Istituto si riserva di chiedere un parere a figure professionali specialistiche terze, al fine di verificare che la configurazione del sistema sia realmente corrispondente alle caratteristiche tecniche richieste e dichiarate. Qualora dal collaudo risultasse la non rispondenza della fornitura ai requisiti contrattuali, l'INPS si riserva la facoltà, anche in deroga al disposto degli artt...
COLLAUDO DELLA FORNITURA. Il servizio di supporto al collaudo, da intendersi quale assistenza del Fornitore nella fase del collaudo da parte dell’Amministrazione contraente, è obbligatorio. L’Aggiudicatario AS procederà, con propri mezzi e risorse, alla verifica funzionale di tutti i sistemi/apparati/servizi oggetto di Fornitura; tale verifica dovrà consistere in test volti a verificare che quanto installato sia conforme ai requisiti offerti e che tutti gli apparati installati risultino funzionare correttamente, sia singolarmente che interconnessi tra loro. Per l'esecuzione delle procedure di collaudo, l’Affidatario AS dovrà realizzare a proprie spese una piattaforma tecnica – temporanea in quanto funzionale solo al collaudo ‐ di seguito denominata “test‐bed”, in grado di consentire l'esecuzione di tutte le verifiche funzionali “Test Object List (TOL)” previste dalle procedure di collaudo. L’Aggiudicatario AS dovrà realizzare la piattaforma di test‐bed presso ogni sede dell’Amministrazione Contraente, fornendo anche il personale necessario per l’esecuzione delle prove. Al termine di tali verifiche, l’Affidatario AS consegnerà all’Amministrazione Contraente il documento “pronti al collaudo” nel rispetto dei termini stabiliti nel paragrafo 4.1.2, pena l’applicazione delle relative penali. L’Amministrazione Contraente procederà al collaudo della fornitura e potrà a suo insindacabile giudizio: - eventualmente avvalersi della documentazione di autocertificazione rilasciata dall’Affidatario AS, mediante accettazione del documento “pronti al collaudo”; in questo caso l’Amministrazione Contraente sottoscriverà, entro 15 giorni dalla data riportata sul documento “pronti al collaudo”, un “Verbale di Xxxxxxxx”; - provvedere alla nomina di una propria Commissione di Collaudo. In questo caso l’Amministrazione contraente dovrà nominare la Commissione di Collaudo entro 15 (quindici) giorni dalla data riportata sul “pronti al collaudo”. L’Affidatario AS dovrà collaborare, con mezzi, materiali e personale specializzato proprio, al supporto dei lavori della Commissione di Xxxxxxxx. In particolare, l’Affidatario AS dovrà supportare l’esecuzione dei test di collaudo ed il rilascio in esercizio dell’hardware e del software. I lavori della Commissione dovranno concludersi nei 15 (quindici) giorni successivi alla costituzione della Commissione di Collaudo. In caso di esito negativo del collaudo, l’Affidatario AS dovrà procedere ad ogni attività necessaria all’eliminazione dei malfunzionamenti e sostituzi...
COLLAUDO DELLA FORNITURA. Il collaudo finale avrà luogo entro 1 mese dalla data di stato di consistenza finale, in contraddittorio con la ditta e previo accordo. Le operazioni di collaudo consisteranno in una giornata di test dello strumento fornito con esecuzione di esami di composizione corporea e verifica della presenza e funzionalità dei software installati. Sono a carico della ditta i rischi di danno derivanti dalla fornitura prima che sia emesso il certificato di collaudo, salvi i danni imputabili alla stazione appaltante.
COLLAUDO DELLA FORNITURA. 1. Il collaudo è effettuato dalla FEM, in contraddittorio con l’IMPRESA. Il certificato di collaudo va emesso entro 4 mesi dalla data della consegna e viene sottoscritto, per accettazione, dall’IMPRESA.
COLLAUDO DELLA FORNITURA. La commissione di collaudo sottoporrà la fornitura a tutte le prove ritenute necessarie a constatare la rispondenza della stessa alle specifiche tecniche ed al campione ufficiale. In occasione del collaudo, l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, a spese della ditta fornitrice presso i propri laboratori merceologici o presso i laboratori esterni accreditati tutte le prove merceologiche ritenute opportune, al fine di verificare la veridicità della documentazione presentata. L’eventuale difformità dei risultati di prova previsti al Capo 3 delle presenti specifiche tecniche costituirà motivo di rifiuto. La ditta aggiudicataria è tenuta a reintegrare i manufatti distrutti a seguito delle prove di collaudo. La fornitura dovrà essere presentata al collaudo con i capi imballati secondo le modalità previste al Capo 7. I materiali posti a collaudo dovranno essere predisposti alla distribuzione come da riparto nazionale precedentemente inviato dal Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale. Lo scarponcino dovrà esser corredato pena esclusione dalle seguenti certificazioni rilasciate da un Organismo Notificato: ⋅ attestato di certificazione CE relativo ai dispositivi di protezione individuale (DPI) di II categoria, in attuazione della Direttiva 89/686/CEE del 21/12/1989;
COLLAUDO DELLA FORNITURA. La conclusione con successo della procedura di verifica dei crediti disponibili in xxxxx://xx.xxxxx.xxx/ e xxxxx://xxxxxx.xxxxx.xxx/ e la disponibilità, in continuità di servizio, delle attuali sottoscrizioni sul nuovo contratto, costituisce prova di collaudo della fornitura.
COLLAUDO DELLA FORNITURA. 1. La fornitura è collaudata dal Comune, che vi provvede attraverso la competente struttura comunale.
COLLAUDO DELLA FORNITURA. Il collaudo avverrà da parte della SIAE estraendo un numero non inferiore a 5 campioni prelevati casualmente dalla fornitura e facendo seguire l’iter completo di personalizzazione ed utilizzo degli stessi. Dovrà essere fornito un software, in ambiente Microsoft Windows, in grado di eseguire tale collaudo. Tale software sarà comprensivo del codice sorgente e di una documentazione che ne descriva le funzioni con riferimenti alle fasi dello stesso ad eccezione del solo punto a).