CLAUSOLE PARTICOLARI Clausole campione

CLAUSOLE PARTICOLARI. L’ impresa aggiudicataria, ai sensi dell’ art. 24 della Legge R.T. n. 38/2007, ha obbligo di informare immediatamente l’ Amministrazione Comunale di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei loro confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
CLAUSOLE PARTICOLARI. Tutte le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti oggetto del presente capitolato devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l’uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell’impianto. Qualora non siano disponibili le istruzioni del costruttore, le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. Per tutti gli interventi è fatto d’obbligo alla ditta incaricata di far constatare l’avvenuta esecuzione a mezzo di un prospetto controfirmato di volta in volta da un suo responsabile e dal direttore dei lavori, incaricato a questi controlli dall’Amministrazione. In mancanza di questo prospetto l’Amministrazione considererà come non eseguiti tutti gli interventi non documentati come sopra richiesto e applicherà le norme di cui ai successivi artt. 29 e 31. Nel caso fosse necessario sostituire alcune parti dell’impianto in seguito al loro guasto, la ditta contraente deve utilizzare solo parti di ricambio originali o che garantiscano la stessa durata e qualità.
CLAUSOLE PARTICOLARI. L'accesso ai parcheggi di urbanizzazione dovrà essere consentito liberamente durante le ore diurne e comunque durante il periodo di esercizio dell'attività e di conseguenza la chiusura dei cancelli potrà avvenire nelle ore notturne.
CLAUSOLE PARTICOLARI. L’appalto è finanziato a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014-2020, Asse 6 – Assistenza Tecnica, Obiettivo specifico 6.1, nell’ambito del progetto intitolato “Servizio di Valutazione Indipendente del PON Legalità 2014/2020” ammesso al finanziamento con decreto dell’Autorità di Gestione prot. n. 12044 del 18.12.2020 per un importo pari ad euro 1.061.400,00 IVA inclusa, di cui euro 870.000,00 quale imponibile ed euro 191.400,00 quale IVA al 22%, CUP F81I20001690007. L’appalto è cofinanziato con le risorse dell’Unione Europea (FESR). E’ esclusa la cessione dei crediti derivanti dall’esecuzione del contratto. Il contratto è sottoposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 12, del d.lgs. n.50/2016, alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione da parte dell'Autorità Competente (Responsabile dell’Ufficio Gestione del PON Legalità 2014- 2020) e del controllo della Corte dei Conti di cui all'art. 3, comma 1, lett. g della L. 14.01.1994, n. 20. Al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore (appaltatore) è delegato, a valere sul Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l'Ufficio Economico Finanziario della Segreteria Tecnica del PON “Legalità”. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie, a valere sul Fondo di Rotazione, e, quindi, l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che dovessero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse.
CLAUSOLE PARTICOLARI. Gli agenti olandesi richiedono di norma la concessione dell’esclusiva. Di converso, a differenza dell’agente disciplinato dalla normativa italiana, vi è la facoltà dell’operatore olandese di trattare marchi concorrenti e di percepire la provvigione indipendentemente dal buon esito degli affari. In tema di legge e foro competente, qualora il contratto d’agenzia non disponga diversamente, in caso di controversia sarà applicabile la legge e il foro del paese dove ha sede l’agente.
CLAUSOLE PARTICOLARI. Ha carattere speciale l’inserzione d’esclusive e di patti di non concorrenza.
CLAUSOLE PARTICOLARI. Tra le particolari clausole richieste dal Codice europeo: • durata del contratto, sufficiente a consentire l’ammortizzamento dei costi del franchisee; • regole per il rinnovo del contratto; • condizioni di cessione del giro d’affari da parte del franchisee ed eventuali prelazioni in suo favore; • previsioni relative all’uso di segni, loghi, marchi e altre privative industriali; • diritto del franchisor di cambiare i metodi di promozione dei beni o servizi; • previsioni, per le restituzioni, in caso di cessazione del contratto, di ogni bene materiale o immateriale eventualmente concesso, come parte del sistema di promozione dei beni e servizi. Il Codice etico si applica anche ai rapporti tra i singoli franchisee e il c.d. master franchisee (società o professionista incaricato di creare una rete di distribuzione in franchising per conto di un franchisor). Il medesimo Codice non si applica nei rapporti tra franchisor e master franchisees.
CLAUSOLE PARTICOLARI. Usualmente, gli utili derivanti dallo svolgimento dell’attività oggetto del contratto di joint venture sono contabilizzati come profitti di una gestione aziendale separata per tutte le controparti, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste da un’intesa meramente contrattuale, che non dia luogo ad una distinta società mista. Al contrario, nel caso in cui la collaborazione conduca alla formazione di una società saranno inserite nell’accordo alcune clausole particolari, tendenti a formalizzare in modo più preciso la divisione degli utili e delle responsabilità: • indicazione del capitale sociale, la divisione in quote e l’organizzazione interna della compagine dei soci; • licenze o cessione di know how aziendale ed engineering; • nomina e supervisione del management aziendale; • xxxxx di «non concorrenza»; • legge applicabile e foro competente;
CLAUSOLE PARTICOLARI. Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primaria, pur trattandosi di realizzazione di opere di urbanizzazione su aree di proprietà privata, l’Amministrazione comunale ritiene opportuno, vista la futura destinazione pubblica delle opere medesime con conseguente cessione al Comune stesso delle aree di sedime di tali opere, stabilire: • che, qualora le opere in questione non siano realizzate dal soggetto privato convenzionatario, lo stesso sia tenuto a far realizzare le opere medesime da soggetto in possesso dei requisiti di capacità morale, tecnica e finanziaria previsti per la realizzazione di lavori pubblici. La progettazione delle opere dovrà essere conforme ai principi generali in materia di lavori pubblici e dovrà essere preventivamente verificata dal Comune; analogamente, ai fini dell’esercizio di un controllo e vigilanza significativi sull’esecuzione delle opere, durante la realizzazione delle medesime, dovranno essere compilati i relativi libretti delle misure e liste settimanali, a norma del regolamento R.D. n. 350/1895.
CLAUSOLE PARTICOLARI. Dovranno essere osservate nella maniera più assoluta le norme vigenti in materia di inquinamento atmosferico, rumorosità degli impianti, sicurezza e costruzione degli impianti termici, e degli impianti idrici e sanitari. Per il materiale coibente da impiegare per le tubazioni, e le varie apparecchiature non saranno ammesse diminuzioni degli spessori di Legge nemmeno al variare al meglio della loro conduttività, ma eventualmente solo aumenti. Le caratteristiche di portata e prevalenza delle elettropompe, e comunque le caratteristiche tecniche di tutti i materiali impiegati, dovranno armoniosamente adeguarsi l' una all' altra in funzione del presente progetto e delle apparecchiature effettivamente installate senza comunque produrre rumorosità od altri fattori non corrispondenti alla buona regola dell'arte. Gli staffaggi dei vari componenti alle strutture edili saranno zincate o comunque trattate in modo da garantirne la durata nel tempo e dovranno essere inoltre ampiamente stabili meccanicamente e staticamente. Dovranno essere prodotti i certificati di regolare esecuzione corredati dai certificati di omologazione di tutti i materiali e componenti impiegati per ciò che la normativa richiede, sia dal punto di vista termotecnico, che dal punto di vista della reazione e/o resistenza al fuoco, e le caratteristiche tecniche complete di tutte le apparecchiature impiegate, compresi i libretti d’ uso e manutenzione. Saranno a carico della Ditta assuntrice le eventuali pratiche necessarie a fornire gli impianti approvati e collaudati dagli organi pubblici competenti (INAIL, nella funzione ex ISPESL). Si dovranno comunicare alla Committenza, per tramite della Direzione Lavori, l' effettivo contenuto d' acqua dell' impianto termico appena questo sarà possibile e comunque prima della consegna dell' intera opera. Tutte le documentazioni inerenti alla Legge n. 10/91 (Libretto di Centrale) e successivi regolamenti d' attuazione ed il Certificato di Conformità da redigere secondo quanto previsto del D. M. n. 37/'2008, dovranno essere prodotti entro una settimana dalla data di ultimazione dei lavori, ma sarà la loro consegna a determinare il reale tempo di ultimazione delle opere. Non sono imputabili al Progettista i difetti qualitativi e/o funzionali, i danni e/o gli illeciti derivanti da vizi di mera esecuzione e/o, in ogni caso, da fatti terzi. Si esclude il Progettista, per mancanza del nesso di casualità previsto dall’Art. 1223 del Codice Civile, da qualunque responsabil...