PROGETTAZIONE DELLE OPERE Clausole campione

PROGETTAZIONE DELLE OPERE. Per ciascuno degli interventi previsti negli Accordi Attuativi di cui all’articolo 2, il Gestore del servizio svolgerà la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, secondo le norme di legge vigenti, nel rispetto degli standard tecnici cogenti e di quelli normalmente utilizzati per la progetta- zione delle reti e degli impianti. La progettazione potrà essere sviluppata con proprio personale abilitato o mediante professionisti esterni iscritti all’Albo, individuati nel rispetto delle norme sugli appalti. Al Gestore ver- ranno riconosciute tutte le spese sostenute a vario titolo comprese ed auto- rizzate nei quadri economici dei singoli interventi. Le spese tecniche per lo svolgimento delle attività di pianificazione e programmazione, progettazio- ne, direzione dell'esecuzione, verifiche e collaudi, comprendenti sia gli ono- rari per affidamenti esterni, sia le spese per le medesime attività svolte da personale interno del Gestore, non potranno superare il 10% (dieci per cen- to) dell’importo complessivo dei quadri economici di ogni Accordo Attuati- vo al netto delle spese tecniche stesse, salvo casi particolari debitamente motivati ed autorizzati. Il Gestore, in ogni caso, si impegna a presidiare il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza con particolare riferi- mento agli obblighi imposti in materia dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni ed a tal fine svolgerà le attività di Responsabile dei Lavori e curerà lo svolgimento delle attività di coordinamento della sicurez- za in fase di progettazione. XXXX terrà regolare rendicontazione delle spese che verranno sostenute per personale interno per le attività di verifica, collaudo tecnico-amministrativo e controllo di propria competenza o per qualsiasi altro titolo. Le spese rendi- contate rimarranno contenute all’interno nei quadri economici di spesa dei singoli interventi nei limiti previsti dal presente articolo.
PROGETTAZIONE DELLE OPERE. Il Soggetto Realizzatore (ovvero il Progettista) si obbliga ad elaborare, direttamente (ovvero a mezzo dei professionisti abilitati indicati in sede di offerta), la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché il Piano della Sicurezza e Coordinamento delle Opere in conformità al Progetto Preliminare, risultante dall’offerta ed allegato alla presente convenzione. Ai sensi dell’art. 91 – comma 3 del D. Lgs 163/06 e s.m.i., l’Aggiudicatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività specificate al nel suddetto articolo.
PROGETTAZIONE DELLE OPERE. SEZIONE I AMBIENTI
PROGETTAZIONE DELLE OPERE. La Concessionaria si impegna a progettare e realizzare a proprie cure e spese le strutture e gli impianti necessari alla gestione dei servizi oggetto del bando, in conformità alle disposizioni della presente convenzione e del disciplinare di gara, in applicazione delle migliori regole della tecnica dell’arte e nel rispetto delle normative vigenti, in particolare igienico sanitarie, di inquinamento ambientale e di eliminazione delle barriere architettoniche. La Concessionaria è tenuta a far redigere a proprie cura e spese il progetto per la realizzazione dell’opera, da parte di professionista o professionisti abilitati di propria fiducia aventi i necessari requisiti generali e speciali previsti dal Codice e dal Regolamento. Le fasi e la documentazione relativa ai vari livelli di progetto dovranno rispettare quanto previsto dal D.P.R. 207/2010. Il Concessionario si obbliga a presentare entro 30 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto la progettazione definitiva. Sulla base di tale progetto, il Concessionario di obbliga a richiedere agli Enti preposti i necessari pareri, autorizzazioni e nulla osta. Qualora necessario, potrà essere convocata anche una specifica conferenza di servizi. In mancanza dei necessari pareri, autorizzazioni e nulla osta, non si potrà procedere con la successiva fase di progettazione esecutiva e la presente convenzione dovrà intendersi decaduta senza che il Concessionario possa pretendere alcunché a titolo di indennizzo, di risarcimento, rimborso spese o a qualsiasi altro xxxxxx.Xx Concessionario si obbliga altresì a presentare entro 30 (sessanta) giorni dall’approvazione del progetto definitivo, l’elaborato progettuale esecutivo. La progettazione definitiva ed esecutiva sarà verificata, validata ed approvata secondo le modalità previste dagli artt. 44-59 del D.P.R. n. 207/2010; i relativi oneri sono a carico del concessionario. Il Comune si riserva la facoltà di fornire al Concessionario direttive per la definizione dei progetti definitivo ed esecutivo. Dette direttive, di carattere meramente specificativo, non dovranno comunque essere tali da alterare i caratteri generali, nonché le condizioni realizzative e gestionali relative al progetto e all’offerta aggiudicataria. Qualora l’aggiudicatario non ottemperi alle direttive fornite dall’Amministrazione, la progettazione definitiva ed esecutiva non potranno essere approvate e la presente convenzione dovrà intendersi decaduta senza che il Concessionario possa pretendere ...
PROGETTAZIONE DELLE OPERE. Il progetto esecutivo (inclusivo del definitivo) degli interventi oggetto della presente convenzione, redatto a cura e spese del proponente, è stato approvato con Delibera di G.C. n.....del..... Il Progetto esecutivo contiene la documentazione di cui alla normativa sui Lavori pubblici, risulta completo della individuazione catastale, così come per ultimo definita, e corredato dal relativo Computo Metrico Estimativo. Rimangono in capo al Proponente, in qualità di Stazione appaltante, le verifiche e le validazioni dei progetti posti a base di gara ai sensi dell’art. 26 del Codice degli appalti. I verbali di verifica e validazione dei progetti e gli elaborati georeferenziati costituenti le progettazioni devono essere forniti all'Amministrazione sia si supporto cartaceo che su supporto informatico in formato commerciale diffuso e liberamente scambiabile e convertibile. Ogni adempimento richiesto dalla legge vigente per quanto riguarda l'inizio e la conduzione dei lavori e il rispetto della L.r. n.9/1983 e s.m.i. in materia di costruzioni in zona sismica è a cura, responsabilità e spese del proponente, senza previsione di scomputo.
PROGETTAZIONE DELLE OPERE. 6.1. Il Comune ha provveduto ad approvare il progetto preliminare a base di gara, previa validazione da parte del responsabile unico del procedimento, avvenuta in data , con la Deliberazione di Giunta Comunale n. del .

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.