INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI Clausole campione

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici dell’affidamento. I requisiti di capacità economica (punto 7.2), nonché tecnica e professionale (punto 7.3 a) e b), ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al punto
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a), nonché il requisito relativo all’iscrizione all’Albo di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), della legge n. 276/2003 e possesso della relativa autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro di cui al punto 7.1 lett. B), deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2 c) nonché tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. d), ai sensi dell’art. 47 del codice, devono essere posseduti:
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti di idoneità di cui al precedente punto 8.1 devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 8.2 deve essere posseduto:
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti: − per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; − per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.  Consorzi di cooperative e di imprese artigiane I requisiti di ordine generale e idoneità professionale punti a1) e a2) devono essere posseduti in capo al Consorzio stesso. Qualora il Consorzio intenda affidare l’esecuzione dell’appalto a propri consorziati, deve dichiararlo in sede di gara, indicando i nominativi dei consorziati per i quali concorre; in tal caso i requisiti devono essere posseduti anche dai consorziati per i quali il Consorzio concorre. I requisiti di capacità economica e finanziaria, di capacità tecniche e professionali e di attestazione SOA devono essere posseduti dal Consorzio ai sensi dell’art. 47 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.  Consorzi stabili I requisiti di ordine generale e idoneità professionale punti a1) e a2) devono essere posseduti in capo al Consorzio stesso. Qualora il Consorzio intenda affidare l’esecuzione dell’appalto a propri consorziati, deve dichiararlo in sede di gara, indicando i nominativi dei consorziati per i quali concorre; in tal caso i requisiti devono essere posseduti anche dai consorziati per i quali il Consorzio concorre. I requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali devono essere posseduti in capo al Consorzio, che può spendere oltre i propri requisisti anche quelli delle consorziate esecutrici e mediante avvalimento quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono cumulativamente computati in capo al consorzio, ai sensi dell’art. 47 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Il requisito di attestazione SOA deve essere posseduto dal Consorzio stesso ai sensi dell’art. 94 del DPR 207/2010. E’ fatto divieto di sub-appaltare in tutto o in parte l’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura se non limitatamente alle attività impiantistiche.
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a ter del Decreto Semplificazioni. Ai sensi dell’art. 48, comma 7-bis del Codice, è consentito nella fase di gara che i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice designino una o più imprese consorziate diverse da quelle indicate in sede di offerta, per fatti o atti sopravvenuti, ivi comprese le situazioni di perdita sopravvenuta dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice. I consorziati designati ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a ter del Decreto Semplificazioni, debbono essere in possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara. In ogni caso i consorziati designati in addizione od in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta, debbono appartenere alla compagine consortile sin dalla data di presentazione dell’offerta e non devono aver partecipato alla medesima gara sotto qualsivoglia forma, o in caso di gara suddivisa in lotti, al medesimo lotto o ad altro lotto della medesima procedura. In fase esecutiva, i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, potranno assegnare le prestazioni oggetto del contratto d’appalto ad imprese consorziate diverse da quelle designate in sede di offerta, e potranno altresì sostituire una o più consorziate designate in sede di presentazione dell’offerta, anche nel caso in cui queste ultime abbiano perso un requisito generale di cui all’art. 80 del Codice, così come modificato dall’art.10, comma 1, della Legge 238/2021 (c.d. Legge Europea). In ogni caso i consorziati designati in addizione od in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta, debbono appartenere alla compagine consortile sin dalla data di presentazione dell’offerta e non devono aver partecipato alla medesima gara sotto qualsivoglia forma, o in caso di g...
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2 nonché tecnica e professionale di cui al punto 7.3, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: • per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo; • per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possede r e i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisit o relativo all’iscrizio n e nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto Requisiti di idoneità lett. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della present e procedur a di gara. deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.