Contract
Direzione Ambiente Servizio Parchi, Giardini e Aree Verdi | |
manutenzione di pavimentazione esterne finalizzato al miglioramento dei livelli di sicurezza e fruibilità delle aree verdi cittadine Responsabile del Procedimento: Dott. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx Progettista: Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxx | |
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE PRIMA – SCHEMA DI ACCORDO QUADRO | |
ACCORDO QUADRO
manutenzione di pavimentazione esterne finalizzato al miglioramento dei livelli di sicurezza e fruibilità delle aree verdi cittadine
* * * * * CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
1 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’Amministrazione Comunale intende concludere un accordo quadro ai sensi dell’art.54 del D.Lgs. 50/2016, con un unico operatore per ciascun lotto territoriale, per l’acquisizione di lavori di manutenzione di pavimentazione esterne finalizzato al miglioramento dei livelli di sicurezza e fruibilità delle aree verdi del territorio comunale.
L’Accordo Quadro è suddiviso in cinque lotti dotati di autonomia funzionale rispetto all’intera prestazione, uno per ogni ambito territoriale in cui è articolato il verde pubblico della città di Firenze e precisamente:
- Zona 1 – Quartiere 1 dx Xxxx x Xxxxxxx
- Xxxx 0 – Quartiere 2
- Zona 3 – Quartiere 3 / Quartiere 1 sx Xxxx
- Xxxx 0 – Quartiere 4
- Zona 5 – Quartiere 5
• mantenere lo stato di conservazione delle strutture edili, pavimentazioni e vialetti pedonali delle aree verdi;
• garantire la sicurezza degli utenti;
• migliorare lo standard qualitativo di fruibilità del verde pubblico;
• ripristinare la viabilità e gli impianti deteriorati e/o rovinati.
2 - DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERE
Gli interventi previsti dal presente accordo interessano le aree a verde pubblico del Comune di Firenze e consistono in interventi di manutenzione edile, arredi e attrezzature ludiche delle suddette aree verdi.
In particolare il presente accordo prevede:
- ripristino delle superfici in asfalto, ghiaia, masselli autobloccanti e pavimentazioni antitrauma;
- pulizia di pozzetti, griglie, vasche e impianti fognari;
- nolo a caldo e/o a freddo di attrezzature per l’effettuazione delle manutenzioni suddette con personale dell’Amministrazione Comunale.
Le prestazioni saranno quelle tipiche delle opere a verde e di edilizia affine all’arredo urbano e stradale e, nel loro insieme, sono da ricondursi a interventi di manutenzione ordinaria che di volta in volta formeranno oggetto di contratti attuativi, e la cui esecuzione verrà disposta dal Direttore dei Lavori in funzione delle varie esigenze dell’Amministrazione Comunale sulle aree specifiche.
Per l’individuazione delle aree oggetto dell’appalto si rimanda all’elenco a corredo della documentazione di gara del presente Accordo Quadro.
Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, l’Aggiudicatario si impegna ad assicurare tutte le maestranze, le prestazioni, le forniture e le provviste che di volta in volta si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per dare il lavoro completamente compiuto e rispondente alla regola dell’arte secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali dei quali l'Aggiudicatario dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.
Pertanto l’Aggiudicatario dovrà attivare quanto necessario, in termini organizzativi, gestionali, di approvvigionamento materiali, ed operativi, eseguendo gli interventi di manutenzione, per mantenere efficienti ed in sicurezza le aree verdi.
L’Aggiudicatario è obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per adempiere correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
3 - AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO
L’importo complessivo dell’Accordo Quadro per l’esecuzione della manutenzione ordinaria edile, arredi e attrezzature ludiche delle aree verdi comunali delle 5 Zone suddette ammonta a € 145.000,00 oltre IVA di legge. Si precisa che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo.
Precisato che la puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti attuativi dell’accordo quadro, al solo scopo di fornire una indicazione dell’incidenza presunta dei vari lavori rispetto al totale dell’appalto si riporta la seguente tabella.
QUADRO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO | ||||
A | IMPORTO TOTALE LAVORI | |||
A1 | Importo lavorazioni | € | 145.000,00 | |
A2 | di cui per costi della sicurezza | € | 9.000,00 | |
A3 | Importo soggetto a ribasso d'asta (A1-A2) | € | 136.000,00 | |
A | Importo totale lavori | € | 145.000,00 | |
B | SOMME A DISPOSIZIONE |
B1 | Per IVA (su A) | 22% | € 31.900,00 |
B | sommano | 31.900,00 € | |
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B) | 176.900,00 € |
Fermo restando quanto stabilito dall’ANAC con atto di segnalazione n.2 del 19 marzo 2014, e cioè che il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d’impresa che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41 Cost.) e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante, al solo scopo di fornire un dato di riferimento si indica nel 40% la stima dell’incidenza della manodopera (in analogia D.M. 11/12/78 – tabella opere edili).
Il prezziario di riferimento è l'“Elenco Prezzi Unitari” – Elaborato della documentazione a base di gara e nel caso di lavorazioni, componenti e manodopera non previsti, si farà riferimento al Prezzario della Regione Toscana 2019; ove non desumibili neppure dal citato prezziario, sarà applicato quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
L’importo relativo agli oneri per la sicurezza non è oggetto dell’offerta ai sensi dell’articolo 26, commi 5 e 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.
Gli oneri per la sicurezza, il cui importo è stato calcolato pari a Euro 9.000,00 per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, saranno oggetto di computo metrico estimativo per ogni lavorazione affidata, in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.,Allegato XV, punto 4.
L’eventuale differenza tra gli importi presunti per la sicurezza e quelli computati:
- se positiva non sarà riconosciuta ed impiegata nell’Accordo Quadro;
- se negativa troverà copertura nell’importo delle opere a base di gara e non verrà assoggettata al ribasso offerto in sede di gara.
4 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
La data di stipula dell’Accordo Quadro con l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara sancirà la data di inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro, che avrà come scadenza temporale massima il 31 dicembre 2021, fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo. L’amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016, di avviare l’esecuzione del contratto in via di urgenza; in tal caso la durata dell’Accordo Quadro decorrerà dall’avvio della esecuzione d’urgenza del contratto. L’Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica.Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativo.
Nel rispetto della vigente normativa in materia il Responsabile del Procedimento potrà procedere all’esecuzione anticipata d’interventi previsti nel presente Accordo Quadro, preliminarmente alla stipula dell’Accordo stesso.
La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, alla scadenza del contratto, anche in caso di ripetizione di lavori analoghi o di rinnovo, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga del lavoro/fornitura per il periodo massimo di quattro mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, cui l’Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi, a semplice richiesta dell’Amministrazione.
5 - NORMATIVA APPLICABILE- ABILITAZIONI
L’Accordo Quadro è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nella normativa vigente all’atto di stipula dell’accordo medesimo, o che nel corso dell’accordo dovessero entrare in vigore.
L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto, è regolato:
- dal Capitolato Generale per l'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con
D.M. n.145 del 19 aprile 2000 ss. mm.;
- dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 (di seguito anche “Codice”);
- per le parti non abrogate e fino al termine di validità delle stesse, dal D.P.R. 207/2010;
- dalla Legge Regionale n.38 del 13 luglio 2007 xx.xx. e dal relativo regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7.8.2008;
- dal D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
- dal D.L. 69/2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”;
E’ regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l’oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.
6 - MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI CON L’ACCORDO QUADRO
Gli interventi di manutenzione affidati tramite Contratti basati sull’Accordo Quadro verranno appaltati e contabilizzati con le seguenti modalità:
a) a misura: tutti gli interventi che rientrano nell'ambito della manutenzione;
b) in economia: interventi non suscettibili di contabilizzazione a misura, consistenti essenzialmente in prestazioni di mano d'opera.
7 – QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Ai sensi degli artt. 84, comma 1, X.Xxx. n. 50/2016 e dell’art.61 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., sono abilitate a partecipare alla procedura di gara per l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro, e ad eseguire i lavori nello stesso previsti, le
imprese in possesso dei requisiti SOA OG3 classifica I in corso di validità o in alternativa il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 previsti per lavori analoghi eseguiti nell’ultimo quinquennio.
8 – INTERPRETAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
In caso di discordanza fra i vari elaborati posti a base dell’Accordo Quadro, vale la soluzione più aderente alle finalità del medesimo e comunque quella più rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Comunque tale soluzione deve essere sempre a vantaggio delle esigenze e corrispondere agli interessi della Stazione Appaltante.
In caso di norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità dell’accordo; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
9 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO
Xxxxx parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:
A. Schema Accordo Quadro;
B. Capitolato d’Appalto;
C. Relazione tecnica;
D. Elenco prezzi unitari;
E. Piano Operativo di Sicurezza e Stima degli oneri per la sicurezza;
F. Stato di consistenza;
X. Xxxxxxxx definitiva e altre polizze assicurative di cui all’art.103 del D.Lgs. n.50/2016, da stipularsi come descritto nel presente Schema di Accordo Quadro.
10 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO
La sottoscrizione dell’Accordo Quadro da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione:
- di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, servizi e forniture;
- di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro;
- della piena conoscenza e disponibilità degli atti contrattuali e della documentazione allegata, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi gli interventi di manutenzione, senza riserva alcuna.
Con la sottoscrizione dei Contratti attuativi basati sull’Accordo Quadro, l'Aggiudicatario:
- dichiara di disporre o s’impegna a procurarsi in tempo utile tutte le autorizzazioni, iscrizioni, licenze disposte per Legge o per regolamento e necessarie per poter eseguire gli interventi di manutenzione nei modi e nei luoghi prescritti. La Stazione Appaltante ha diritto di richiedere in qualunque momento la documentazione comprovante quanto sopra, senza con ciò assumersi alcuna responsabilità a qualsiasi titolo;
- assume la responsabilità tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altra responsabilità, prevista dalla legge, della realizzazione degli interventi di manutenzione. La responsabilità dell'Aggiudicatario riguarda sia l'oggetto del Contratto, in ordine al quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e rispondenza alle esigenze della Stazione Appaltante, sia le operazioni esecutive che dovranno sempre essere effettuate in modo tale da garantire l'incolumità del personale dell'Aggiudicatario, della Stazione Appaltante e di terzi;
- si obbliga ad eleggere un domicilio ove si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall’Accordo Quadro;
- si obbliga all’approntamento di un Ufficio Operativo con sede nel territorio comunale fiorentino. L’ufficio oltre alle usuali attrezzature dovrà essere completo di un telefono, fax, modem con collegamento ad internet. Non è ammesso l'uso di una segreteria telefonica. L’Ufficio dovrà essere operativo, per ciascun Contratto specifico, dalla data del verbale di consegna alla data di ultimazione degli interventi di manutenzione.
A carico dell’Appaltatore è previsto l’onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante la esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi. L’Appaltatore tramite il direttore di cantiere sotto la propria responsabilità, accerterà presso gli Enti interessati (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA.etc.) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e traccerà la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l’esecuzione dei lavori.
11 - FALLIMENTO E RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO PER REATI ACCERTATI, PER DECADENZA DELL’ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE, PER GRAVE INADEMPIMENTO, PER GRAVE IRREGOLARITÀ E PER GRAVE RITARDO DELL'AGGIUDICATARIO
La Stazione Appaltante, in caso di fallimento dell'Aggiudicatario o di risoluzione dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n.50/2016, applicherà quanto previsto dall’art. 110 del medesimo decreto.
12 - DIRETTORE DEI LAVORI
Il Direttore dei Lavori è il soggetto attraverso cui la Stazione Appaltante verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’Aggiudicatario, ed attraverso cui dovranno svolgersi i rapporti fra l’Aggiudicatario e la medesima nelle sedi di intervento.
Ad esso compete la consegna, il controllo esecutivo tecnico ed amministrativo e la contabilizzazione degli interventi di manutenzione. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Direttore dei Lavori in oggetto dovranno essere eseguiti dall’Aggiudicatario con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme dell’Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d’Appalto. La responsabilità della manutenzione delle aree oggetto degli interventi è onere dell’Aggiudicatario, che nomina all’uopo un Direttore Tecnico in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle leggi vigenti e di adeguata capacità tecnica, che dovrà essere formalmente approvato dalla Stazione Appaltante e che lo rappresenti nei confronti del Direttore dei Lavori e che assuma le responsabilità tecniche che, ai sensi delle norme vigenti competono all’Aggiudicatario, nonché le responsabilità per l'organizzazione dei mezzi d'opera e delle maestranze, per l'attività e operato delle maestranze stesse. L’Aggiudicatario dovrà, altresì, nominare un Responsabile della Sicurezza (eventualmente coincidente con il Direttore Tecnico), il quale dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge. Il Direttore Tecnico ed il Responsabile della Sicurezza, dovranno assicurare la loro presenza nelle aree oggetto degli interventi secondo necessità e tutte le volte che ciò sarà richiesto dal Direttore dei Lavori. Il Direttore Tecnico dovrà essere autorizzato a ricevere ed a fare eseguire gli ordini del Direttore dell’Esecuzione del Contratto; inoltre dovrà presentarsi alle verifiche ed alle misurazioni tutte le volte che sarà richiesto e controfirmerà, in qualità di rappresentante dell’Aggiudicatario, la documentazione prodotta ai fini della verifica di conformità ed eventuali altre disposizioni scritte emanate dal Direttore dei Lavori. L’Aggiudicatario, ogni qualvolta è invitato a conferire, per comunicazioni urgenti e/o sostanziali riguardanti le attività in corso, è tenuto a presentarsi presso gli uffici del Responsabile Unico del Procedimento, entro la giornata successiva all’avviso.
13 - PROCEDURA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
I singoli interventi di manutenzione saranno affidati entro i limiti e le condizioni fissati dall’Accordo Quadro. La Stazione Appaltante, in base alle proprie esigenze, affiderà all’Aggiudicatario l’esecuzione di tutti gli interventi rientranti nell’Accordo Quadro, secondo una procedura illustrata dalle fasi di seguito descritte:
a) preliminarmente la Stazione Appaltante procede alla definizione dell’oggetto del singolo intervento di manutenzione, compilando uno specifico elenco dei lavori da eseguire, nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Speciale
d’Appalto e nell’Accordo Quadro. Il singolo accordo attuativo sarà composto dall’insieme degli interventi così definiti;
b) successivamente il Direttore dei Lavori stimerà l’importo totale degli interventi così definiti, in base ai prezzi dell’elenco prezzi unitari ribassati della percentuale di sconto offerta in sede di gara;
c) l’Aggiudicatario, nel rispetto delle condizioni e dei termini generali previsti per l’Accordo Quadro (compresi i contenuti dell’offerta generale presentata in sede di gara per lo stesso Accordo) e tenendo conto delle condizioni e degli spazi in cui devono svolgersi gli interventi, dovrà illustrare le procedure e l’organizzazione previsti per la loro esecuzione attraverso specifici elaborati tecnici, sulla base delle planimetrie fornite dalla Stazione Appaltante;
d) a esito positivo della valutazione di suddetti elementi, la Stazione Appaltante procederà ad affidare l’intervento mediante stipula del relativo Contratto Attuativo, al quale seguirà l’esecuzione degli interventi previsti. L’eventuale realizzazione, da parte dell’Aggiudicatario, di elaborati grafici volti ad illustrare la realizzazione dell’intervento richiesto dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto al precedente punto c), rientra fra le attività preliminari finalizzate alla definizione dell’oggetto dei singoli interventi di manutenzione e non implica la successiva stipula del Contratto, né comporta oneri a carico della Stazione Appaltante medesima;
e) all’atto dell’affidamento di un contratto attuativo l’Aggiudicatario dovrà indicare le prestazioni del Contratto specifico che saranno eseguite in subappalto, qualora si sia riservato tale facoltà in sede di offerta per l’Accordo Quadro e nel rispetto di quanto dichiarato per l’Accordo stesso relativamente alla tipologia delle prestazioni che saranno subappaltate e al limite massimo di subappalto;
La stipula del Contratto potrà avvenire anche tramite un Ordinativo di Manutenzione, emesso dal Direttore dei Lavori sulla base dell’Accordo Quadro. Il Contratto si perfeziona in tal caso con la sottoscrizione per accettazione dell’Ordinativo da parte dell’Aggiudicatario. Il Contratto (o Ordinativo) dovrà contenere il CIG, l’oggetto e una descrizione dettagliata dell’intervento di manutenzione, il luogo di svolgimento della prestazione, il tempo massimo per l’esecuzione e i relativi importi. Potranno essere oggetto dei Contratti di manutenzione tutte le prestazioni elencate e specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto e nei suoi Allegati. Nella stipula dei Contratti la Stazione Appaltante si atterrà alle condizioni generali previste per l’Accordo Quadro. I Contratti potranno inoltre prevedere:
- indicazioni tecniche di dettaglio per l’esecuzione delle prestazioni previste;
- indicazioni tecniche di dettaglio per l’esecuzione delle verifiche da parte delle figure di controllo;
- termini specifici per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, entro i limiti generali stabiliti dall’Accordo Quadro;
- modalità di fatturazione, in relazione all’esigenza di conformarle al sistema di gestione finanziaria della Stazione Appaltante;
- precisazioni atte a garantire la sicurezza durante l’esecuzione delle prestazioni; in particolare potrà essere richiesta l’integrazione e/o la modifica del DUVRI;
- prescrizioni atte a garantire lo svolgimento delle normali attività istituzionali delle strutture (es. attività di ufficio e didattiche) durante gli interventi di manutenzione;
- termini per le modalità di pagamento.
Nel caso di interventi “urgenti”, giustificati da situazioni di forte disagio e/o rischio di interruzione di servizio, da situazioni di pericolo di danni per persone e cose, i Contratti possono essere temporaneamente sostituiti da ordini scritti e trasmessi xxx xxx, xxx e-mail o consegnati a mano, sottoscritti dall’Aggiudicatario, ed anche in ore non corrispondenti alle normali ore di ufficio. Nell’impossibilità di utilizzare i mezzi di comunicazione sopra descritti, l'intervento può essere eccezionalmente ordinato mediante semplice telefonata da parte del Direttore dei Lavori. In tali casi deve essere considerata assolutamente preminente l’esigenza di eliminare la situazione di disagio e/o il rischio di interruzione di servizio, come naturalmente le situazioni di pericolo di danni a persone e cose. La formalizzazione dell’affidamento (attraverso la stipula del Contratto) potrà in questo caso avvenire successivamente, nelle modalità sopra descritte, e comunque non oltre cinque giorni lavorativi dalla data dell’intervento. Il ricorso alla suddetta procedura d’urgenza dovrà essere considerato eccezionale e dovrà essere giustificato da reali necessità. L’Aggiudicatario, se non diversamente stabilito dal Direttore dei Lavori, dovrà inoltre garantire nel periodo estivo la presenza di maestranze in numero adeguato per interventi che la Stazione Appaltante intendesse eseguire sfruttando il periodo di minor utilizzo di talune strutture scolastiche.
14 - MODALITÀ OPERATIVE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
Entro cinque giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro, l'Aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto al Direttore dei Lavori il nominativo ed il numero di un cellulare facente capo al Direttore Tecnico.
Qualora, a seguito di verifica compiuta dal Direttore dei Lavori, risultasse che gli interventi di manutenzione, anche di una sola parte della consistenza fornita, non siano stati fatti a regola d’arte, l’Aggiudicatario sarà soggetto, oltre alla detrazione di una quota corrispondente alla mancata esecuzione degli interventi di manutenzione, ad una penale per “mancata effettuazione degli interventi di manutenzione”, come meglio precisato nell’Articolo relativo alle “PENALI” del Presente Capitolato.
15 - PRONTO INTERVENTO
Lo scopo principale del Pronto Intervento (che potrà riguardare interventi manutentivi d’urgenza su aree verdi e impianti d’irrigazione) è la risoluzione di emergenze e l'eliminazione tempestiva di problematiche, il cui perdurare possa compromettere in modo grave la sicurezza delle persone, delle cose o dei servizi della struttura interessata.
Pertanto, considerata l'importanza del Pronto Intervento, è essenziale che l'Aggiudicatario si organizzi in maniera tale da essere sempre reperibile in qualunque ora e pronto all'esecuzione degli interventi necessari per risolvere le
emergenze e per poter ripristinare le condizioni di sicurezza delle aree e degli impianti interessati da eventuali guasti. Nel caso di pronto intervento possono essere utilizzati ordini scritti e trasmessi xxx xxx, xxx e-mail o consegnati a mano, sottoscritti dall’Aggiudicatario, ed anche in ore non corrispondenti alle normali ore di ufficio. Nell’impossibilità di utilizzare i mezzi di comunicazione sopra descritti, l'intervento può essere eccezionalmente ordinato mediante semplice telefonata da parte del Direttore dei Lavori.
La reperibilità dell’Aggiudicatario dovrà pertanto essere assicurata per tutti i giorni dell'anno, inclusi i giorni festivi, 24 ore su 24.
Per assicurare la necessaria tempestività d’intervento, è fatto obbligo all'Aggiudicatario di dotarsi di un recapito telefonico permanentemente attivo e presidiato (numero verde o cellulare) in modo da potere ricevere in qualunque istante le chiamate della Stazione Appaltante.
Entro cinque giorni lavorativi dalla fine del pronto intervento si procederà alla regolarizzazione dell’intervento eseguito con la formalizzazione dell’affidamento. Nel caso di chiamata di Pronto Intervento, l'Aggiudicatario dovrà rendere immediatamente disponibile una squadra di tecnici ed intervenire sul posto per l'eliminazione delle cause del guasto, entro e non oltre 1 (una) ora dalla segnalazione ricevuta, con tutta l’attrezzatura necessaria per l’eliminazione delle cause del problema.
Nel caso in cui non sia possibile eliminare completamente le cause del problema, l'Aggiudicatario dovrà predisporre ed agire in maniera tale da limitare al minimo i danni o l’insorgenza di pericoli. Il pronto intervento eseguito sarà successivamente contabilizzato con le stesse modalità previste per gli interventi di manutenzione. Nel caso di mancata reperibilità o di mancato intervento o nell'eventualità che l’Aggiudicatario non si presenti sul posto entro i termini sopracitati, si procederà all'applicazione di penalità, così come meglio precisato nell’Articolo relativo alle “PENALI” del presente Capitolato, salvo che dal ritardo non derivino danni maggiori, nel qual caso l'Aggiudicatario sarà tenuto a rispondere completamente dei danni causati.
16 - SOTTRAZIONE E DANNI MATERIALI
La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per sottrazione dei materiali depositati nelle aree di intervento dell'Aggiudicatario, indipendentemente dalle circostanze in cui possano verificarsi, nonché per danni che fossero arrecati alle attività eseguite, e ciò finché non si sia proceduto alla consegna dei locali. I relativi risarcimenti saranno a carico dell'Aggiudicatario.
Eventuali danni di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente per iscritto dall’Aggiudicatario alla Stazione Appaltante. Saranno automaticamente considerate decadute le denunce pervenute oltre il quinto giorno lavorativo da quello dell'avvenimento.
17 - ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO
I mezzi d'opera e attrezzature, ordinari e straordinari, dovranno essere perfettamente idonei all'esecuzione degli interventi di manutenzione e rispondenti alle norme antinfortunistiche.
I tecnici manutentori incaricati dall’Aggiudicatario dovranno essere dotati di tutti quei mezzi di protezione individuale che si rendessero necessari a seconda delle attività e dell'ambiente (caschi, occhiali, guanti, etc.) e per ottemperare alle norme antinfortunistiche. Tutti i tecnici manutentori dovranno essere muniti di cartellino identificativo plastificato riportante la denominazione dell’Aggiudicatario, la foto, il nome ed il cognome con la relativa qualifica. Il comportamento dei tecnici manutentori dovrà essere ordinato ed educato. Essi dovranno attenersi alle eventuali prescrizioni di carattere generale ed antinfortunistico che venissero fatte dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori ha facoltà di allontanare dalle aree di intervento, temporaneamente o definitivamente, il personale che, a suo giudizio, mantenga un comportamento non consono o irrispettoso, o pregiudizievole del corretto andamento degli interventi di manutenzione.
Prima dell’inizio dell’esecuzione degli interventi di manutenzione, l’Aggiudicatario
dovrà fornire tutte le informazioni necessarie relative al personale che accederà alle strutture della Stazione Appaltante. Tra le informazioni che dovrà fornire, rientrano:
- le modalità di preparazione e formazione continua del personale adottato;
- la durata dei tempi formativi in affiancamento a “personale esperto”, previsti per l’acquisizione dell’esperienza lavorativa richiesta alle mansioni oggetto dell’appalto;
- la conoscenza delle norme tecniche che regolamentano le operazioni di manutenzione;
- le abilitazioni tecniche e le qualifiche professionali del personale impiegato;
- gli attestati di formazione specifica per la manutenzione oggetto del singolo appalto.
18 - ATTREZZATURE DI LAVORO
Per attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, destinato ad essere utilizzato durante il lavoro. L’Aggiudicatario dovrà utilizzare mezzi ed attrezzature adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai fini della sicurezza e della tutela della salute e dell’ambiente. Per tale scopo, l’Aggiudicatario dovrà dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzate, siano conformi e rispettino la normativa vigente e di aver provveduto ad eseguire la loro manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate, allo scopo di poterne accertare lo stato di manutenzione, prima del loro utilizzo nelle aree di intervento. Prima dell’inizio dell’esecuzione degli interventi di manutenzione, su richiesta del Direttore dei Lavori, l’Aggiudicatario dovrà fornire l’elenco delle attrezzature di lavoro che saranno impiegate in relazione all’oggetto dell’appalto, sia se gli interventi saranno svolti presso le aree della Stazione Appaltante, sia se saranno svolti presso la sede dell’Aggiudicatario.
19 - DISEGNI E MANUALI
L’Aggiudicatario, in caso di necessità, potrà consultare i disegni delle pertinenze interessate dall’intervento e quant’altra documentazione tecnica disponibile. In caso di richiesta del Direttore dei Lavori, l’Aggiudicatario dovrà aggiornare i disegni consegnati dalla Stazione Appaltante (copia carta e/o supporto magnetico), riportando l’esito degli interventi eseguiti, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.
L’Appaltatore dovrà consegnare i disegni aggiornati entro venti giorni lavorativi dalla fine dei singoli interventi di manutenzione. Qualora l'Aggiudicatario non procedesse all’aggiornamento dei disegni, la Stazione Appaltante addebiterà integralmente all’Aggiudicatario l’eventuale costo derivato. L'Aggiudicatario, quando è il caso e su richiesta del Direttore dei Lavori, dovrà anche fornire alla Stazione Appaltante, una copia completa dei manuali tecnici e di manutenzione a corredo delle apparecchiature installate.
20 - SMANTELLAMENTI
I componenti facenti parte dell’Accordo Quadro, quando sostituiti da nuovi, dovranno essere rimossi a cura dell’Aggiudicatario e, con i materiali di risulta, allontanati e conferiti alla discarica o presso Enti preposti ed autorizzati allo smaltimento e la gestione dei rifiuti, salvo diverse disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori.
I relativi oneri sono integralmente a carico dell’Aggiudicatario.
21 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI GENERATI DALLA MANUTENZIONE
Tutti i rifiuti dovranno essere smaltiti o portati a recupero secondo la normativa vigente in materia, che ne prevede la tracciabilità, sistema SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti). Nel momento in cui dall’attività di manutenzione si producano scarti di diverso genere, intesi come qualsiasi sostanza od oggetto di cui ci si voglia disfare o si abbia l’intenzione o si abbia l’obbligo di disfarsi, provenienti dall’attività di manutenzione, al rifiuto generato andrà attribuita la caratteristica di pericolosità o di non pericolosità, sulla base della conoscenza del processo che ha portato alla produzione del rifiuto e dell’analisi chimico-fisica del rifiuto. In tal caso, l’Aggiudicatario configurandosi come Produttore del rifiuto, essendo la Stazione Appaltante Detentore del rifiuto in quanto proprietaria del bene, avrà l’onere della classificazione in rifiuto non pericoloso o rifiuto pericoloso, secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), individuandone il codice CER pertinente. L’Aggiudicatario si farà carico, a propria cura e spese, del trasporto del rifiuto dalla struttura della Stazione Appaltante (luogo di produzione dello stesso) sino al sito di smaltimento o di recupero, tramite un apposito mezzo autorizzato dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali. I rifiuti dovranno essere avviati allo smaltimento presso smaltitore autorizzato iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente. In relazione al principio di trasparenza e tracciabilità dei rifiuti l’Aggiudicatario dovrà consegnare al Direttore dei Lavori copia della documentazione comprovante la corretta gestione e traccia del processo di smaltimento degli agenti estinguenti. Il Direttore dei Lavori si accerterà che alla
ricambistica fornita dall’Aggiudicatario faccia riscontro un quantitativo equivalente di rifiuto smaltito o portato a recupero per successive trasformazioni e che l’Aggiudicatario disponga delle autorizzazioni necessarie, in base all’attività che dovrà svolgere. I relativi oneri sono integralmente a carico dell’Aggiudicatario.
Il Direttore dei Lavori ha facoltà di valutare e approvare preventivamente ogni intervento di smaltimento.
22 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
Nell'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione oggetto dei Contratti di appalto stipulati in base all’Accordo Quadro, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti. I requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni intervento di manutenzione devono rispettare tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato, negli Allegati ed impartite in sede di esecuzione dal Direttore dei Lavori.
23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Stazione Appaltante si attiene alla disciplina sul trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 . Inoltre ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. b) del citato Decreto non è necessario il consenso al trattamento dei dati personali, in relazione agli obblighi derivanti dal Contratto. L’Aggiudicatario potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. citato; in particolare potrà chiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei propri dati.
24 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PRIMA DELL’AVVIO DEGLI INTERVENTI
Prima di dare avvio alla serie di interventi relativi ai singoli contratti attuativi l’Appaltatore deve consegnare al Direttore dei Lavori la seguente documentazione:
1) polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all’art.42 del presente capitolato;
2) dichiarazione autentica in ordine all’organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nella varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso l’I.N.P.S., l’I.N.A.I.L. e casse edili e dal D.U.R.C. attestante la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti;
3) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
4) il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date stabilite dal presente capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento.
L’Appaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R. n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett. a), X.Xxx.81/2008. A tal fine prima dell’avvio delle prestazioni deve presentare:
- la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa appaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione deve essere altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa appaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima. L’eventuale esito negativo della verifica viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici;
- l’ulteriore documentazione indicata nell’Allegato XVII, punto 1, D.lgs.81/2008.
In caso di consegna anticipata per ragioni di urgenza sarà comunque obbligo dell’Appaltatore sottoscrivere il verbale di cui all’art.6, ultimo comma, del presente capitolato.
25 – AVVIO DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI
L’esecuzione degli interventi di manutenzione è regolamentata all’interno dei singoli Contratti, i cui termini di avvio sono regolati ai sensi della vigente normativa in materia.
Gli interventi avranno pertanto inizio dopo la stipula di un Contratto specifico basato sull’Accordo Quadro, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, ai sensi della vigente normativa in materia, da effettuarsi non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula medesima, previa convocazione dell’Aggiudicatario.
Se nel giorno fissato e comunicato, l’Aggiudicatario non si presenta a ricevere la consegna del lavoro, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a cinque giorni lavorativi e non superiore a quindici giorni lavorativi; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il Contratto.
26 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI
La sospensione degli interventi di manutenzione è regolamentata all’interno dei singoli Contratti, ai sensi della vigente normativa in materia.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione degli interventi di manutenzione oggetto del Contratto, il Direttore dei Lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dei Lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.
Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dalla legge, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto.
Il responsabile del procedimento può comunque, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del Contratto nei limiti e con gli effetti previsti dalla vigente normativa in materia.
Il Direttore dei Lavori, con l'intervento dell'Aggiudicatario o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del Contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.
Il verbale di sospensione è firmato dall'Aggiudicatario. Il Direttore dei Lavori invia il verbale al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
I verbali di ripresa dell'esecuzione del Contratto, da redigere a cura del Direttore dei Lavori non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'Aggiudicatario ed eventualmente inviati al responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa il Direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del Contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
L’Aggiudicatario, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare alcuni interventi affidati tramite i Contratti d’appalto basati sull’Accordo Quadro, nel termine stabilito contrattualmente, potrà richiedere, con domanda motivata, una proroga prima della scadenza del termine anzidetto. Se la richiesta è riconosciuta fondata, la proroga è concessa dal Responsabile Unico del Procedimento, acquisito il parere del Direttore dei Lavori.
Nei limiti della normativa di legge, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile per eseguire soltanto una parte degli interventi di manutenzione affidati tramite i Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro e di sospendere temporaneamente gli interventi di manutenzione medesimi, senza che l'Aggiudicatario possa avanzare pretese addizionali rispetto a quelle pattuite.
27 - VARIANTI
E’fatto divieto all’Aggiudicatario di introdurre modifiche in corso di esecuzione dei Contratti, come previsto dalla vigente normativa in materia.
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Appaltatore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e, qualora riguardi aspetti sostanziali, preventivamente approvata dagli organi competenti dell’Amministrazione Comunale.
La Stazione Appaltante può ammettere variazioni ai Contratti stipulati, nei soli casi ammessi dalla vigente normativa in materia. Si applica l’art.149 del D.Lgs. n.50/2016.
In ogni caso l’Aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante
e che il Direttore dei Lavori abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell’Aggiudicatario maggiori oneri.
28 – ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITA’
A seguito di ultimazione degli interventi di manutenzione stabiliti all’interno del singolo Contratto, il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.
La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente gli interventi di manutenzione eseguiti.
Le prestazioni svolte saranno quindi oggetto di verifica di conformità ai sensi della vigente normativa in materia. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dei Lavori: il responsabile del procedimento trasmette pertanto al Direttore dei Lavori:
a) copia degli atti di gara;
b) copia del Contratto;
c) documenti contabili;
d) eventuali risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
e) certificati delle eventuali prove effettuate.
E’ facoltà del Direttore dei Lavori chiedere al responsabile del procedimento altra documentazione ritenuta necessaria per l’espletamento della verifica di conformità stessa.
La verifica di conformità di un intervento di manutenzione è conclusa entro il termine stabilito dal Contratto e comunque non oltre sessanta giorni naturali e consecutivi dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Del prolungarsi delle operazioni rispetto al detto termine e delle relative cause, il Direttore dei Lavori trasmette formale comunicazione all’Aggiudicatario e al responsabile del procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità.
Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il Direttore dei Lavori fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il responsabile del procedimento, dandone tempestivo avviso all’Aggiudicatario, affinché quest’ultimo possa intervenire.
Della verifica di conformità è redatto processo verbale con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’Aggiudicatario, il quale, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’Aggiudicatario non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dei Lavori dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’Aggiudicatario stesso.
Il Direttore dei Lavori incaricato rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’Aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del Contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione dell’Aggiudicatario, il nominativo del Direttore dei Lavori, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’Aggiudicatario; la certificazione di verifica di conformità.
E’ fatta salva la responsabilità dell’Aggiudicatario per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
Il certificato di verifica di conformità è confermato dal responsabile del procedimento.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’Aggiudicatario, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Il Direttore dei Lavori eventualmente riferisce al responsabile del procedimento sulle contestazioni fatte dall’Aggiudicatario.
Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.
Qualora la Stazione Appaltante per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie comunitarie non ritenga necessario procedere alla verifica di conformità, si dà luogo ad una attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dei Lavori e confermata dal responsabile del procedimento.
L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla ultimazione dell’esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del Contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l’indicazione dell’Aggiudicatario, il nominativo del Direttore dei Lavori, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’Aggiudicatario; la certificazione di regolare esecuzione.
Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione si procede parimenti al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.
Nel corso dell’esecuzione dei contratti susseguenti al presente Accordo Quadro, potranno essere operate, dal Direttore dei Lavori, verifiche di conformità relative ai singoli interventi, al fine di agevolare la valutazione finale.
29 - GRATUITA MANUTENZIONE
L’Aggiudicatario ha l’onere di riparare gratuitamente tutti i guasti dipendenti da errori di montaggio o esecuzione e di sostituire gratuitamente i materiali soggetti ad usura e consumo di sua fornitura che risultassero inadatti o difettosi secondo quanto disposto dal codice civile, artt. dal 1490 al 1495.
L’Aggiudicatario è anche tenuto a compiere gratuitamente quelle modifiche o completamenti.
30 - VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA
Durante il corso degli interventi di manutenzione, il Direttore dei Lavori si riserva di eseguire verifiche di conformità, ai sensi della vigente normativa in materia, in modo da poter tempestivamente intervenire in caso di mancato rispetto delle clausole contrattuali.
Le verifiche potranno consistere:
1) nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti od idonei;
2) nel controllo della conformità degli interventi e della loro esecuzione a quanto disposto all’atto della stipula del Contratto, nonché alle buone regole dell’arte.
In particolare saranno controllati:
a) l'accuratezza dell'esecuzione e la finizione;
b) la corrispondenza fra i materiali impiegati e xxxxx in opera ed i campioni eventualmente sottoposti ad approvazione.
La verifica favorevole non solleva l'Aggiudicatario dalla garanzia della buona esecuzione degli interventi e del perfetto funzionamento per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
A richiesta del Direttore dei Lavori l’Aggiudicatario è tenuto a mettere a disposizione normali apparecchiature e strumenti adatti per effettuare le verifiche, senza per ciò accampare diritti a maggiori compensi.
L’Aggiudicatario si assume altresì l’onere dell’assistenza durante la fase di certificazione della verifica di conformità/regolare esecuzione.
31 - CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ
Al termine di ogni intervento di manutenzione o per gruppi di interventi, se rientrano questi nell’ambito della manutenzione degli impianti d’irrigazione, l’impresa installatrice ha l’obbligo, a propria cura e spese, della redazione della dichiarazione di rispondenza alle norme relative agli interventi eseguiti.
In particolare, in base alla tipologia di intervento, dovrà attestare che gli interventi di manutenzione sono stati eseguiti in tutte le loro parti nel completo rispetto della normativa vigente.
La certificazione dovrà essere rilasciata da un tecnico abilitato responsabile per l'Aggiudicatario e dovrà essere controfirmata dal Direttore Tecnico (o suo delegato) dell'Aggiudicatario stesso; qualora il Direttore Tecnico abbia anche qualificazione tecnica, nel senso definito dalle vigenti norme e regolamenti, la certificazione potrà essere firmata da quest’ultimo.
32 - RESPONSABILITÀ TECNICHE DI RISULTATO
E’ a carico dell’Aggiudicatario l’onere di provvedere, a propria cura e spese, alla verifica generale della fattibilità degli interventi di manutenzione non appena gli siano ordinati, ed al controllo della congruenza normativa e funzionale degli interventi eseguiti. L’Aggiudicatario assume quindi, con la presentazione degli elaborati tecnici e l’aggiudicazione del contratto attuativo, la piena responsabilità
tecnica degli interventi di manutenzione affidatigli all’interno dei Contratti specifici dell’Accordo Quadro.
33 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio degli interventi di manutenzione affidati tramite i Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, della loro mancata regolare conduzione o della loro ritardata ultimazione:
a) l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’Aggiudicatario ritenesse di dover effettuare, salvo che siano ordinati dal Direttore dei Lavori;
b) il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’Aggiudicatario previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto;
c) le eventuali controversie tra l’Aggiudicatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Aggiudicatario e il proprio personale dipendente.
34 - PENALI
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione.
La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dei Lavori per il rifacimento di interventi non accettabili.
Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento:
euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione
Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale.
L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto.
35 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI SPECIFICI
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l’Accordo Quadro ed i Contratti specifici, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:
Risoluzione dell’Accordo Quadro:
a) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n.62, contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
b) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l’applicazione delle penali (10% del valore massimo dell’Accordo Quadro);
c) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell’Aggiudicatario;
d) provvedimento definitivo, a carico dell’Aggiudicatario, di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 6, del D.Lgs. 159/2011, ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati, ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016;
e) nel caso in cui, durante la vigenza dell’Accordo Quadro, vengano a mancare le condizioni richieste dal Codice per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici;
f) cessione, da parte dell’Aggiudicatario, dell’Accordo Quadro o di singoli Contratti specifici;
g) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione degli interventi di manutenzione;
h) inadempienza accertata, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
i) grave inadempienza, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell’esecuzione delle attività previste dai Contratti specifici;
j) risoluzione di n. 1 (uno) Contratto specifico: nel caso in cui intervenga una risoluzione, per qualsiasi ragione indicata nel presente Schema di Accordo Quadro, che determina la risoluzione stessa di uno specifico Contratto, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo e di tutti i Contratti in essere riferiti allo stesso Accordo, ritenendo l’Aggiudicatario responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori Contratti specifici stipulati tramite l’Accordo ed in corso d’opera;
k) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei Contratti specifici che determinarono l’aggiudicazione dell’Accordo;
l) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Schema di Accordo Quadro, anche se non richiamati nel presente Articolo.
Risoluzione dei Contratti specifici:
a) raggiungimento del limite massimo previsto per l’applicazione delle penali
(10% dell’importo contrattuale);
b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione del Contratto specifico o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro oggetto del singolo Contratto;
f) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso alle sedi degli interventi di manutenzione al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
La risoluzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti specifici, nei casi succitati, sarà comunicata all’Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell’Accordo Quadro o ritenute rilevanti per la specificità delle attività relative ai singoli Contratti, saranno contestate all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo raccomandata A.R., o PEC.
Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l’Aggiudicatario deve sanare l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.
Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora la Stazione Appaltante non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell’Accordo Quadro o del singolo Contratto.
In caso di risoluzione dell’Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, fino al quinto in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche già proposte dall’Aggiudicatario.
Contestualmente alla risoluzione dell’Accordo Quadro la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dell’Accordo (v. GARANZIA DEFINITIVA), per l’intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.
Nei casi di risoluzione del Contratto specifico o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell’Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Aggiudicatario nella forma della raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Aggiudicatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di effettiva realizzazione degli interventi di manutenzione.
La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli Contratti specifici in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo, risultando inoltre causa ostativa alla stipula di nuovi Contratti Specifici basati sul medesimo Accordo.
36 - PAGAMENTI
Ai sensi dell’art. 35, co. 18, del D.Lgs. 50/2016 sul valore del singolo contratto attuativo di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori oggetto del singolo contratto attuativo.
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte
delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2019 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato.
I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; La Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale e di quella contributiva ed assicurativa dell’Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.
Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori nelle modalità previste dalla normativa vigente.
Ai fini della tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva si applica quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 30 e dai commi 8 e 9 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
I certificati di pagamento sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento e comunque non oltre 7 giorni decorrenti dalla ricezione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) da parte del Direttore dei lavori.
Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale.
Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP.
Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015.
Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione."
A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016.
All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis
D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08.
In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.
37 - PREZZI
La valutazione degli interventi di manutenzione da eseguire all’interno dei Contratti specifici ricadenti nell’Accordo Quadro sarà effettuata in base all' “Elenco Prezzi Unitari” - Allegato della documentazione a base di gara.
Nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, si farà riferimento al Prezzario Regione Toscana anno 2014, da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato, i cui prezzi delle forniture in opera saranno sottoposti allo stesso ribasso offerto in sede di gara.
Ove i prezzi non fossero desumibili neppure dal citato prezziario, sarà applicato quanto previsto nel D.Lgs. n.50/2016.
I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’Aggiudicatario, ed approvati dal Responsabile Unico del Procedimento. Xxx comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel Quadro economico del singolo contratto, essi saranno approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità.
Qualunque siano le circostanze di tempo e di luogo, i prezzi da applicare saranno quelli desunti dall’Elenco Prezzi Unitari e dai prezzari sopra riportati, senza ulteriori maggiorazioni. Ciò significa che, anche se gli interventi saranno effettuati in ore di lavoro non normali, il prezzo riconosciuto sarà sempre lo stesso e pari a quello praticato nelle circostanze più usuali, anche se i prezziari prevedono coefficienti di maggiorazione per circostanze particolari, sarà cioè retribuita la sola mano d'opera effettivamente prestata nelle sedi degli interventi di manutenzione.
I prezzi s’intendono comprensivi di tutti gli oneri ed utili e rappresentano quindi quanto in complesso la Stazione Appaltante s’impegna a pagare, senza che possano essere presi in considerazione oneri addizionali diretti o indiretti (es.
trasporti, tasse, movimentazione, utili, attrezzature, diritti di chiamata, diritti per ripetuti sopralluoghi, etc.).
38 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E' vietata la cessione dell’Accordo Quadro, nonché dei singoli Contratti basati su di esso, sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. La cessione dei crediti è consentita in quanto ammessa dal D.Lgs. n.50/2016.
La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e dev’essere notificata al RUP presso la sede della Direzione Ambiente del Comune di Firenze, il quale provvede a comunicare quelle accettate al Direttore dei Lavori.
La cessione del credito è efficace ed opponibile se entro 45 gg. dalla notifica di cui al punto precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario.
La notifica ad ufficio diverso da quello indicato è nulla.
E’ consentita la cessione del credito nelle medesime forme sopra indicate anche nell’ambito del rapporto di subappalto.
39 - VALUTAZIONE A MISURA
La misurazione e la valutazione degli interventi di manutenzione programmata, da eseguire all’interno dei Contratti specifici stipulati all’interno dell’Accordo Quadro, sono da intendersi a misura e saranno effettuate in base alle specificazioni date nelle norme del presente Schema di Accordo Quadro e dall'enunciazione delle singole voci dell' “Elenco Prezzi Unitari” della documentazione a base di gara.
Nel corrispettivo per l'esecuzione degli interventi di manutenzione a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e documenti allegati.
La contabilizzazione degli interventi di manutenzione sarà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti risultanti dall’applicazione del ribasso offerto dall’Aggiudicatario sui prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari, allegato della documentazione a base di gara.
Nel caso di interventi non programmabili e/o imprevedibili, la misurazione e la valutazione degli stessi saranno effettuate in base ai prezzi del Prezzario Regione Toscana anno 2019, previa deduzione degli oneri per la sicurezza.
In mancanza di specificazioni, saranno utilizzate per la valutazione degli interventi di manutenzione le dimensioni geometriche degli interventi eseguiti rilevate in loco, senza che l'Aggiudicatario possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
Le misurazioni saranno effettuate in contraddittorio tra il rappresentante dell'Aggiudicatario e il Direttore dei Lavori: sulla base di tali misurazioni, il Direttore dei Lavori effettuerà la contabilizzazione degli interventi eseguiti.
40 - VALUTAZIONE IN ECONOMIA
La valutazione degli interventi di manutenzione in economia da considerare in un Contratto specifico ricadente in Accordo Quadro ed eventualmente presenti e preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori della Stazione Appaltante, sarà effettuata sulla base del costo orario della manodopera impiegata accresciuto delle spese generali e degli utili d’impresa.
Il ribasso offerto in sede di gara sarà applicato solamente alle spese generali e agli utili d’impresa.
41 - GARANZIA DEFINITIVA
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del Codice. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Ai sensi del comma 3 dell’art. 103 del Codice, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’art.93 da parte di questa Amministrazione, che procederà all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
3. La garanzia copre:
a)l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di accordo quadro e dei relativi contratti applicativi e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni del contratto di accordo quadro e dei contratti applicativi
b) il rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno subito dalla Stazione appaltante;
c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell’Appaltatore;
d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.
4. Tale garanzia fideiussoria, a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
5. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
6. La garanzia deve permanere fino al certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dall’ultimazione dei lavori e sarà svincolata secondo quanto previsto dall’art. 235 del D.P.R. 207/2010 ss. mm. e dall’art. 103 co.5 del Codice.
7. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto di cui al co.9 dell’art. 103 del Codice.
8. Come previsto dall’art. 103 comma 1 del Codice, si applicano alla garanzia definitiva le medesime riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall’art. 93, comma 7 del Codice.
42 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO
Ai Contratti disciplinati dal presente Accordo Quadro, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di garanzie. L’Aggiudicatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, a produrre una polizza assicurativa che dovrà essere depositata presso la Direzione Ambiente e che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione degli interventi di manutenzione a seguito di stipula di appalti specifici ed una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione degli stessi.
Il massimale per sinistro deve essere non inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto.
La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Non potrà essere stipulato nessun contratto di appalto se tale polizza non sarà depositata presso il Direttore dei Lavori della Stazione Appaltante.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di inizio del primo intervento di manutenzione appaltato e cessa alla data in cui è ultimata e liquidata ogni ragione contabile inerente gli interventi di manutenzione oggetto dell’ultimo contratto di appalto specifico riferito al medesimo Accordo Quadro.
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione degli interventi di manutenzione. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non
inferiore all’importo dell’ammontare dell’Accordo Quadro al netto dell’I.V.A. e deve:
1. prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso,ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati agli interventi di manutenzione, causati da furti e rapine, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
2. prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’esecuzione degli interventi di manutenzione, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile.
La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve:
1. prevedere la copertura dei danni che l’Aggiudicatario debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da egli dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’Impresa o da un suo dipendente del quale la stessa impresa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’Impresa, e propri parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti nelle aree oggetto degli interventi di manutenzione, o a consulenti dell’Aggiudicatario o della Stazione Appaltante. Il massimale per l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per i servizi di manutenzione;
2. prevedere specificamente l’indicazione che tra le “persone” si intendono
compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso nelle aree oggetto degli interventi di manutenzione.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Aggiudicatario coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Aggiudicatario sia un’associazione temporanea di concorrenti le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
43 - NORME DI SICUREZZA GENERALI
Gli interventi di manutenzione appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L'Aggiudicatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L'Aggiudicatario non può iniziare o continuare gli interventi di manutenzione qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
44 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
L'Aggiudicatario è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti.
L'Aggiudicatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e xx.xx. e ii., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle attività previste nelle sedi oggetto degli interventi di manutenzione.
45 – PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
Ai sensi e per gli effetti dell’art.90 c.3 del D.Lgs. 81/2008, non è necessario procedere alla designazione coordinatore per la progettazione in quanto:
- l’appalto si articolerà in cantieri distinti, cioè separati fisicamente l’uno dall’altro in quanto localizzati in punti diversi della città. Si ricorda che ai sensi dell’art.89 c.1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008 si definisce cantiere temporaneo o mobile qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile;
- nello stesso cantiere si prevede, in questa fase, la presenza di una sola impresa esecutrice.
Ai sensi dell’art.90 c.5 del D.Lgs. 81/2008, nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese si procederà alla designazione del coordinatore della sicurezza. L’Aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla sicurezza e l’igiene del lavoro, nonché a fornire ogni certificazione e documentazione prevista in materia dalle norme stesse.
L’Aggiudicatario è obbligato a formare, informare e far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.
Le parti di ricambio eventualmente necessarie per gli interventi di manutenzione previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto devono essere conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza delle macchine e dei componenti, e fornite di certificazione CE e marcatura CE. Per i rischi relativi alle interferenze fra le attività della Stazione Appaltante e quelle dell’Aggiudicatario e per gli adempimenti relativi si rimanda al DUVRI e al PSS Piano Sostitutivo della Sicurezza che l’Appaltatore dovrà redigere e presentare, che può essere aggiornato nella fase esecutiva del Contratto su richiesta di una delle parti.
In caso di inadempienza alle norme e alle disposizioni in materia, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del Contratto e al contestuale incameramento della garanzia definitiva, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali dell’Aggiudicatario.
L'Aggiudicatario è obbligato a adempiere a quanto previsto dagli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 81/2008 in materia di piano operativo di sicurezza, e a redigere e consegnare, entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento non essendo quest’ultimo previsto per il presente accordo quadro.
46 - OSSERVANZA DEI PIANI DI SICUREZZA
L'Aggiudicatario è obbligato ad osservare quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e xx.xx. e ii., con particolare riguardo alle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, artt. 95, 96 e 97 e Capo II, dalla Sezione II alla Sezione VIII
47 - SUBAPPALTO
Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 105 D.Lgs. n.50/2016.
L’Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto; è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall’Appaltatore all’atto dell’offerta fino alla quota del 40 per cento dell’importo di ciascuno dei contratti attuativi. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), è vietato il subappalto a favore di operatore economico che abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto.
L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105, commi 7,9, 17 e 18, del D.lgs. n.50/2016 al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, completo dell’indicazione dei prezzi unitari e corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Qualora l’Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105, comma 14, primo periodo del D.Lgs. 105/2016. Qualora, ai fini dell’autorizzazione, venga presentata la bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell’Appaltatore e del subappaltatore in merito all’incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all’art. 105 del D.lgs.n.50/2016 comma 4. Inoltre, sempre nel caso che con l’istanza venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione
appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
6. Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera.
7. Nei casi in cui la stazione appaltante non provveda direttamente al pagamento delle imprese subappaltatrici, l’Appaltatore corrisponde alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso. Ai fini del controllo del rispetto di tale prescrizione, i suddetti costi devono essere evidenziati separatamente nel contratto di subappalto.
8. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall’art.90, comma 9, lett. a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima.
b) l’ulteriore documentazione prevista dall’Allegato XVII al D.lgs.81/2008.
9. Il termine di 30 gg. per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto decorre dalla data di ricevimento della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta.
10. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo dei lavori affidato o di importo inferiore a 100.000 € il termine per il rilascio dell’autorizzazione è ridotto della metà.
11. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi, non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre, l’eventuale esito negativo della verifica di cui al precedente comma 8 viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione appaltante procede ai sensi dell’art. 80, co. 12 del Codice.
12. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa. In particolare, l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite
della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. Limitatamente a tali ipotesi, la Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., può non procedere alla revoca dell’autorizzazione solo ed unicamente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi . In ogni altro caso, l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
13. Non costituiscono subappalto, e quindi non necessitano di autorizzazione: i contratti aventi ad oggetto forniture senza prestazione di manodopera;
i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo il cui importo non superi la soglia del 2% dell’importo dei lavori affidati o i
100.000 euro;
i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo superi la soglia del 2% dell’importo dei lavori affidati o i
100.000 euro, nei quali il costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto .
In tali casi è comunque onere dell’Appaltatore provvedere alla comunicazione di cui all’art.105, comma 2, D.lgs.50/2016
14. Costituiscono subappalto e necessitano di autorizzazione secondo la disciplina di cui al presente articolo i sub-contratti che superino le soglie economiche sopra indicate ed in cui, altresì, il costo della manodopera sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto.
15. Il Direttore dei Lavori ha il compito di valutare l’inclusione ovvero esclusione dei sub contratti dal novero dei subappalti.
16. Sono estesi all’impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell’impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro.
17. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 18 comma 6, del presente Capitolato, la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e di tutti i subappaltatori .
18. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la
Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa edile .
19. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, il Comune di Firenze non provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto, l’Appaltatore, a dimostrazione del pagamento corrisposto nei confronti del subappaltatore o del cottimista, è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate . Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine e si dimostri pertanto inadempiente ai sensi dell’art. 105, co. 13, lett. b), la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore e provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Si applica altresì l’art. 15 della L.11/11/2011 n.180 xx.xx. Qualora l'Appaltatore motivi il mancato pagamento del subappaltatore o del cottimista con la contestazione della regolarità dei lavori da questi eseguiti e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal Direttore dei lavori, la Stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori e, per la parte residua, procede al pagamento del subappaltatore o del cottimista ai sensi del citato art. 105, co. 13, lett. b) del Codice.
20. Il Comune di Firenze provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti nei casi di cui all’art. 105, co. 13 del Codice, vale a dire:
a) qualora il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa come definite dall’art. 3, co. 1, lett. aa) del D. Lgs.50/2016;
b) in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore di cui al comma precedente;
c) su richiesta del subappaltatore e qualora la natura del contratto lo consenta.
21. Nel caso di pagamento diretto di cui al comma precedente, è obbligo dell’Appaltatore comunicare alla Stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
22. L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, il contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.lgs.50/2016. L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla Stazione appaltante eventuali modifiche all’importo del contratto di subappalto o ad altri elementi essenziali avvenute nel corso del subcontratto. E' altresì fatto obbligo
all’Appaltatore di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
23. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art.105, D. Lgs.n.50/2016
48 – REVISIONE PREZZI
Il rischio dell’esecuzione dell’opera è a totale carico dell’Appaltatore. L’art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica all’appalto di cui al presente Capitolato.
2. E’ possibile procedere alla revisione dei prezzi del presente appalto esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all’art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n.50 del 2016. Non si procede alla revisione dei prezzi in aumento quando la variazione dei prezzi è imputabile a fatto dell’Appaltatore.
48 Bis –Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità
1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa
menzione nel registro.
2. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le
ragioni di ciascuna domanda.
3. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e
non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle
pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
4. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti
registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
5. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
48 TER- Forma e contenuto delle riserve
1. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono
abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
49 – CONTROVERSIE
Qualora nei singoli Contratti, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico degli interventi di manutenzione comporti variazioni rispetto all'importo dei Contratti stessi in misura superiore al cinque per cento (5%), il Responsabile Unico del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione ricevuta dal Direttore dei Lavori e, sentito l’Aggiudicatario, formula alla Stazione Appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione Appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo xxxxxxx sarà sottoscritto dall’Aggiudicatario.
Ove non si proceda all'accordo bonario come sopra descritto e l’Aggiudicatario confermi le riserve, si applicheranno gli artt. 208 e seguenti del D.lgs.n.50/2016 per la definizione delle controversie.
La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
E’ escluso il ricorso all’arbitrato e alla commissione.
50 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
L’Appaltatore è obbligato ad eseguire l’opera o i lavori oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.
A) TUTELA RETRIBUTIVA
L'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L’Appaltatore è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data della verifica di conformità anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica.
Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell’Appaltatore conferisce all’Amministrazione Comunale il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria – di cui all’art.103 D.lgs. n.50/2016 per i contratti sopra soglia comunitaria, valevole anche per i contratti sotto soglia comunitaria – a garanzia dei debiti contrattuali dell’Appaltatore medesimo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
B) TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA
L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni di inizio della prestazione, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
L’Appaltatore deve esibire al Direttore dei Lavori, prima della data di avvio della ‘Accordo, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L’Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denuncie e polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla modifica.
Prima di emettere i certificati di pagamento il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e la Stazione appaltante procedono alla verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Impresa attraverso l’acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)
A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia, il Direttore dei Lavori opera una ritenuta dello 0,5% sull’importo netto progressivo dei lavori.
Inoltre, il mancato adempimento dell’Appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso l’Amministrazione Comunale, conferisce a quest’ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria – di cui all’art.103 D.lgs.n.50/2016 per i contratti sopra soglia comunitaria, valevole anche per i contratti sotto soglia comunitaria – a garanzia dei debiti contrattuali dell’Appaltatore medesimo.
Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto.
In ogni caso l’Appaltatore è responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale dell’osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori. Ai fini della tutela contributiva dei lavoratori si applica quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
Qualora l’Amministrazione appaltante constati la presenza nel luogo di lavoro di lavoratore non iscritto nel libro unico del lavoro, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati, il Responsabile del Procedimento comunica all’Impresa l’inadempienza accertata e procede ad applicare una penale di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascun lavoratore irregolare; il Direttore dei Lavori procede ad immediata denuncia dell’illecito all’Ispettorato del Lavoro.
I commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto.
In ogni caso l’Appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell’osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.
C) VERIFICA DELLA REGOLARITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO
Al fine di consentire la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, l’Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente la disciplina relativa alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt.39 e 40 del D.L.112/2008 e xx.xx., convertito con modificazioni nella L.133/2008; D.M.9.7.2008).
A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire la verifica della corretta instaurazione dei rapporti di lavoro anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere al momento dei controlli e non ancora iscritti nel libro unico del lavoro, l’Appaltatore dovrà tenere presso il cantiere copia delle comunicazioni obbligatorie preventive di assunzione (predisposte ai sensi dell’art. 4 bis, comma 2, del D.lgs.181/2000, come modificato dal citato art. 40 del D.L.112/2008) oppure copia dei contratti individuali di lavoro.
51 - QUALITÀ E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE
I materiali da impiegare per gli interventi di manutenzione compresi nell'Accordo Quadro dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari
prescrizioni, dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei e accettati dal Direttore dei Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o sulla base di certificazioni fornite dal produttore.
Qualora il Direttore dei Lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'Aggiudicatario dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dalle sedi oggetto degli interventi di manutenzione, a cura e a spese dello stesso Aggiudicatario.
In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale degli interventi di manutenzione possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, il Direttore dei Lavori avrà facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.
In caso di materiali o prodotti di particolare complessità e su richiesta del Direttore dei Lavori l'Aggiudicatario presenterà alla medesima, entro 20 giorni antecedenti il loro utilizzo, la campionatura per l’approvazione.
L'accettazione dei materiali da parte del Direttore dei Lavori non esenterà l'Aggiudicatario dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
52 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto e quelli specificati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
A) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:
- La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
- La fornitura di cartelli indicatori e contenenti, a colori indelebili, tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente (per opere finanziate dalla C.DD.PP. con risparmi postali, dovranno contenere anche la dicitura relativa al finanziamento). In particolare, dai cartelli dovranno risultare, costantemente aggiornati, i dati relativi alle imprese autorizzate ad accedere al cantiere.
Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino alla emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.
- Tessere di riconoscimento - L’Appaltatore ha l’obbligo di dotare i propri dipendenti impegnati nella realizzazione dell’opera di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, indicante anche la data di assunzione.
Tale obbligo è esteso a tutte le imprese subappaltatrici, ed in tal caso la tessera di riconoscimento dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di autorizzazione.
I lavoratori autonomi che effettuano la loro prestazione nel luogo ove si svolgono le attività in regime di appalto o subappalto dovranno munirsi di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente anche l’indicazione del committente.
- L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori. Xxxxxxxx ed attrezzature dovranno essere conformi al D.lgs.81/2008;
- L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le opere provvisionali dovranno essere conformi al D.lgs.81/2008.
Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate.
Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.
- La vigilanza e guardiania del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione.
Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.
- L’installazione, la gestione, la manutenzione e la guardiania di tutta la
segnaletica di cantiere (anche di tipo luminoso) nel rispetto del codice della Strada e del D.M. 10/07/2002 per il segnalamento dei cantieri temporanei e mobili luminosi, sia di giorno che di notte, nonché l’esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione dei Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico sia in prossimità del cantiere sia nelle zone lontane da questo.
- La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale. La pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dai lavori eseguiti, prima della loro riapertura al traffico.
- La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione dei Lavori.
I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione.
- La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione dell’Esecuzione del contratto e del personale di assistenza.
- La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato e conformi alle prescrizioni degli Enti competenti, nonché il servizio di mensa per operai ed addetti ai lavori.
- Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
- Le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere, baracche ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati,- nonché le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc..
In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni,
- Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie.
E’ onere dell’Appaltatore l’eventuale richiesta preventiva alla Direzione Ambiente del Comune di Firenze per l’abbattimento di alberature nelle zone interessate dai lavori e di dare seguito alle indicazioni e prescrizioni stabilite dalla Direzione suddetta.
- L'approntamento di un laboratorio di cantiere fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che l'Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto, in grado di rilasciare certificati ufficiali e quindi munito di apposita autorizzazione ministeriale ai sensi dell'Art. 20 Legge n°1086 del 05/11/1971 xx.xx.
- La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza, con l’obbligo di mantenere l’accesso alle singole abitazioni frontiste.
- L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione dei Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico sia in prossimità del cantiere sia nelle zone lontane da questo.
- La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori provvedendovi a proprie spese con opportune opere provvisionali, compreso il ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale com'era prima dei lavori (ad esempio attraversamenti pedonali, spartitraffico ecc..).
Nei casi indicati dalla Direzione dei Lavori l’Impresa potrà essere obbligata ad eseguire i lavori in presenza del normale traffico o sosta veicoli e pedoni che non possa essere deviato
L'Impresa è obbligata ad eseguire i lavori in presenza del normale traffico o sosta veicoli e pedoni che non possa essere deviato.
Per questo onere, già valutato nei singoli prezzi, l'Appaltatore dovrà prendere tutte le necessarie misure per non intralciare la circolazione ed in particolare non dovrà arrecare impedimenti agli accessi pubblici e o privati; occorrendo, dovrà impiantare a proprie spese, passi provvisori ed eseguire i lavori in ore notturne, senza pretendere compensi per questi oneri essendo compresi nei prezzi unitari.
- Lo sgombero e la pulizia del cantiere e la spazzatura stradale, entro un mese dall'ultimazione degli interventi, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc..
- L'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non più ritenuti utilizzabili dalla Direzione dei Lavori e del loro eventuale smaltimento a norma di legge. In particolare l’Appaltatore dovrà fornire le autorizzazioni secondo le norme di legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali verrà conferito il materiale di risulta secondo la sua tipologia, compreso il materiale derivante da demolizione di sovrastrutture stradali (binder e tappeti) ed effettuando i campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo smaltimento sono a carico dell’Appaltatore, così come le responsabilità conseguenti alla corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
- L’allontanamento, trasporto a discarica o in luogo indicato dalla Direzione dei
Lavori con l’impiego di mezzi e personale, proprio, occorrente dei materiali e manufatti giacenti all’interno dell’area che non risultino necessari alle lavorazioni ed alla conduzione del cantiere
-Oneri Ulteriori a carico dell’Aggiudicatario
Ai fini di una efficace ed efficiente attività manutentiva restano obbligatoriamente a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi a garantire alla Direzione dei Lavori la presenza di un supporto tecnico fornito da professionista abilitato, per coadiuvare in cantiere le attività operative e per fornire garanzia tecnica sull’operato delle indicazioni tecnico-procedurali espresse dalla Direzione stessa.
B) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI A PROVE, SONDAGGI, DISEGNI.
- La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.
- La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle prestazioni eseguite.
- L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dal Direttore dei Lavori.
- L'esecuzione di esperienze ed analisi come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dal Direttore dei Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da
impiegare od impiegati o sulle opere, in relazione a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.
- La fornitura di fotografie delle opere, nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione dei Lavori e comunque non inferiori a quattro per ogni stato di avanzamento, nel formato 18x24.
- Le spese di assistenza per le verifiche di conformità, da eseguirsi sulle indicazioni impartite dal Direttore dei Lavori.
- L’Appaltatore è obbligato a fornire all’Amministrazione, alla ultimazione del lavori e prima dell’ultimazione dell’Accordo Quadro, il rilievo delle opere realizzate (condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi). Il rilievo comprenderà la livellazione del piano strada (in prossimità dei tombini), la posizione planimetrica delle opere d’arte, delle tubazioni e delle caditoie, il profilo altimetrico delle condotte.
L’Amministrazione fornirà all’Appaltatore la tabella da compilare contenente i dati necessari sopra citati, per l’aggiornamento del sistema informatico territoriale.
- L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.
C) ULTERIORI ONERI
- L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (D.P.R. 9.4.1959 n. 128 ss. mm.), nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso fosse consentito.
Le spese relative alla utilizzazione del Corpo dei Vigili Urbani in occasione di lavori particolarmente impegnativi dal punto di vista della viabilità.
Sono a carico dell’Impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della strada.
- L'obbligo dell'Impresa appaltatrice di informare immediatamente la Stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
- L’obbligo, ai fini delle necessarie verifiche antimafia nei casi previsti dalla normativa in vigore, di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011.
- Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
- Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, compresa altresì la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da Ditte diverse per conto dell'Amministrazione o dalla stessa direttamente.
La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
- La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori relative al numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per periodi indicati dal Direttore dei Lavori;
- L'autorizzazione al libero accesso al Direttore dell’Esecuzione del Contratto ed ai suoi collaboratori, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei
materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato, medesima autorizzazione deve essere concessa alle altre imprese ed al relativo personale dipendente, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
- Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
- L’onere di ottenere le eventuali autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della normativa vigente e del regolamento comunale approvato con delibera dl Consiglio Comunale n. 12 del 16 febbraio 2004.
- L’obbligo del rispetto delle regole di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto previste dall’art.3 della L.136/2010 xx.xx.
- il rilascio di attestazioni e certificazioni di materiali o lavorazioni.
53 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
Qualora si verifichino danni causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al Direttore dei Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
Appena ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia.
L’Appaltatore non può sospendere o rallentare la prestazione, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti.
L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
54 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI
L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi.
Dell'eventuale ritrovamento dovrà esserne dato immediato avviso al Direttore dei Lavori per le opportune disposizioni.
L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato.
Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dal Direttore dei Lavori, in quanto compresa tra le cause di forza maggiore previste dalla vigente normativa in materia.
55 - ESECUZIONE D'UFFICIO
Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o interrompesse la prestazione, ed in generale, in tutti i casi previsti dall’art.108 D.lgs. n.50/2016 e dall'art. 18 del D.M. n.145/2000 ss. mm., l'Amministrazione Comunale avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi od alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.
56 - RECESSO
L’Amministrazione Comunale ha facoltà, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, di presentare istanza di recesso qualora l’avvio della prestazione avvenga in ritardo per fatto o colpa dell’amministrazione.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 92, comma 3 e 94 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx., la Stazione appaltante recede dal contratto qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente alla stipula del contratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. In tale ipotesi la Stazione appaltante procede unicamente al pagamento delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx, la Stazione appaltante può non recedere dal contratto nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione... La Stazione appaltante si riserva, inoltre, il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell’art.109 del D.Lgs. 50/2016,, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.
57 - CUSTODIA DELLE AREE DI INTERVENTO
E' a carico ed a cura dell'Aggiudicatario la custodia e la tutela delle aree oggetto degli interventi di manutenzione, di tutti i manufatti e dei materiali in esse esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione delle attività di manutenzione e fino alla ultimazione delle prestazioni.
58 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
Saranno a carico dell'Aggiudicatario senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione dell’Accordo Quadro dei Contratti specifici. A carico dell'Aggiudicatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori di manutenzione oggetto del contratto di appalto;
c) il rimborso dei costi sostenuti dalla Stazione Appaltante per la pubblicazione del bando e dell’esito ella gara relativa all’Accordo Quadro entro 60 giorni dall’aggiudicazione, ai sensi della normativa vigente.
Il presente Schema di Accordo Quadro è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla Legge.
Tutti gli importi citati nel presente Schema di Accordo Quadro s’intendono I.V.A. esclusa.
59 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente appalto e del successivo contratto è competente esclusivamente il Foro di Firenze.
60 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge
n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. In caso contrario il presente appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 art. 3 della normativa suddetta.
L’aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura- Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il Comune verificherà, in occasione di ogni pagamento trimestrale e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari sopra indicati.
61 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Ai sensi dell’art. 241, comma 1-bis del D. Lgs. 163/2006, di dà atto che, come previsto nel Bando, il contratto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente accordo. Ai sensi dello stesso comma 1-bis è vietato in ogni caso il compromesso.
62 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO
Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/XXXXXX_XX_XXXXXXXXXXXXX.xxx ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Regolamento”.
63 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
Nei contratti di servizi o forniture di valore pari o superiore ad € 150.000,00, ovvero indipendentemente dal valore dei contratti negli affidamenti o sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 1 commi
53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190, si applicano le disposizioni contenute nel Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici sottoscritto in data 16 Marzo 2015 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze; pertanto con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’affidatario dichiara di conoscere, di accettare espressamente e di impegnarsi alla rigorosa osservanza delle seguenti clausole:
a. di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 16 marzo 2015 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
b. di assumere l’obbligo, ai fini delle necessarie verifiche antimafia disposte dalla vigente normativa, di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante i dati anagrafici dei soggettisottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/201155. Il medesimo obbligo è esteso anche ai casi previsti dagli artt. 2 e 3 del Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici con le modalità indicate alla lett. a) dell’art.2 e dall’Allegato 1 del medesimo Protocollo;
c. di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, salvo comunque il maggior danno; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94 comma 2 del Decreto Lgs. n.159/2011, in occasione della prima erogazione utile;
d. di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione
immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; - l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
e. di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.;
f. di prendere atto ed accettare che la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 del c.c. ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 xxxxxx, c.p.320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p. ; Ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Protocollo di legalità, nei casi di cui alle lettere e) e f) l’esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
64 - CRITERI DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E AMBIENTALE
Il presente appalto per la conclusione di un Accordo quadro per lavori di manutenzione edile, arredi e attrezzature ludiche dei giardini e delle aree verdi del territorio comunale di Firenze è predisposto con riferimento all’art.34 del D.Lgs. 50/2016 e al Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione.
In particolare, considerato che si tratta di lavori di ordinaria manutenzione finalizzati al mantenimento dei requisiti tecnici e funzionali di strutture, infrastrutture e dotazioni esistenti, senza introdurre elementi di innovazione tecnologica, si fa presente che non trovano applicazione i Criteri Ambientali Minimi adottati con Decreto 24 dicembre 2015 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016) del MATTM relativi all’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione, che riguardano, appunto, il progetto di nuovi edifici o la riqualificazione di edifici esistenti.
Il Progettista
Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxx