L’INADEMPIMENTO Clausole campione

L’INADEMPIMENTO. 1. L’inadempimento (art. 1218) 481
L’INADEMPIMENTO. 2. La responsabilità per inadempimento
L’INADEMPIMENTO. La risoluzione per inadempimento, come ogni altro tipo di risoluzione, ha il suo fondamento nel difetto funzionale della causa; lo squilibrio tra le reciproche prestazioni. Per la dottrina prevalente questa soluzione rappresenta un rimedio obiettivo per la mancata attuazione dell’obbligo, indipendentemente dalle ragioni che l’abbiano determinato; indipendentemente, cioè, dall’imputabilità, a titolo di dolo o colpa, del comportamento del contraente inadempiente. Verificatasi l’inadempienza di una delle parti, colpevole o non colpevole che sia, il contraente adempiente avrà il diritto di chiedere la risoluzione del contratto; se poi vi sarà anche colpevolezza da parte del debitore, il creditore potrà, in aggiunta chiedere i danni. La giurisprudenza della S.C.3, in via di principio, ritiene che la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo implicitamente essere contenuta in altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione; rimane tuttavia il dubbio se una tale valutazione possa operarsi anche laddove la parte non inadempiente si avvalga della procedura monitoria, scelta che di per sé potrebbe portare ad escludere la proposizione di una richiesta implicita di risoluzione, esulando una tale pretesa dalle possibilità' di tutela previste dalla legge attraverso la procedura per decreto ingiuntivo (articolo 633 e seguenti c.p.c.). D i fronte all’inadempimento (incolpevole) o al rifiuto di adempimento (colpevole) della controparte, l’altra può scegliere tra 2 possibili soluzioni, a seconda che abbia o non abbia ancora interesse nell’adempimento tardivo.
L’INADEMPIMENTO. 6.1 Premessa. La Regione Piemonte sostiene che I. sia stata inadempiente perché, in violazione della Convenzione (art. 9.3), ha investito in una impresa non finanziariamente sana; e l’ha fatto perché non ha posto in essere la due diligence a cui era tenuta. Occorre quindi anzitutto accertare se SEFI, al momento dell’investimento, fosse una impresa finanziariamente sana; e, in caso negativo, occorre poi verificare se il fatto di aver investito in questa società costituisca un inadempimento del soggetto attuatore.
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L’INADEMPIMENTO. ARTICOLO 69 (La penalità per inadempimento)
L’INADEMPIMENTO. Il presupposto sui cui si basa tutto l’impianto risolutorio è ovviamente l’inadempimento posto in essere da uno dei contraenti. In tale categoria possono farsi rientrare tutte le infedeltà ai doveri imposti dal contratto, indipendentemente dall’eventuale perdita patrimoniale subita, e, quindi, a mero titolo produrrebbe così il passaggio da un contratto a prestazioni corrispettive ad un accordo che si inserisce “nella logica della donazione o del gioco”, imponendo a ciascuna parte di “accettare ora per allora di donare alla controparte o di arricchire comunque la controparte ove questa sia inadempiente al contratto e insolvibile rispetto all’obbligazione risarcitoria” (l’inciso tra virgolette è di SACCO “Il Contratto”, op. cit., p. 616). Può sorgere in questi casi il dubbio se le attribuzioni patrimoniali, dapprima sorrette da un’unica causa (basti pensare ad una tipica causa di scambio), possano successivamente affrancarsi da essa e reggersi ciascuna su una propria nuova causa. A ben vedere la risposta al quesito potrebbe dipendere dal significato che si vuole attribuire all’istituto giuridico della causa. Non va poi dimenticato il principio cardine dell’autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 c.c. che consente alle parti di determinare liberamente il contenuto dell’accordo nei limiti imposti dalla legge; ora, non esistendo in materia alcun limite imposto dal legislatore, non si vede perché i contraenti non possano liberamente prevedere il patto di irresolubilità. La validità del patto in oggetto è stata da ultimo confermata nei Principi della Commissione Lando secondo i quali “I rimedi in caso di inadempimento possono essere esclusi o limitati a meno che ciò non sia contrario ai principi della buona fede e della correttezza” (art. 8:109). Non vi sono dubbi, per contro, circa l’ammissibilità del patto volto ad ampliare i confini della risoluzione; basti pensare, al riguardo, alla possibilità di prevederla anche in caso di inadempimento “di scarsa importanza” come pare in effetti consentire lo stesso legislatore con la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. esemplificativo, l’omissione della prestazione dedotta in contratto, la sua attuazione difettosa ovvero ancora la commissione di attività vietata dall’obbligazione. All’inadempimento viene di regola equiparata la dichiarazione o la minaccia di non voler adempiere, rese prima della scadenza dell’obbligazione48. E’ vero che il proposito di non adempiere non può dare la certezza del futu...

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