Common use of Cessione dei crediti Clause in Contracts

Cessione dei crediti. E’ vietata la cessione dei Contratti attuativi, sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. Per la cessione dei crediti si applica quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che recita: Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. E’ ammesso che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediatore finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o copia autentica, sia trasmesso alla PROVINCIA DI SALERNO prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento. La cessione in violazione di quanto sopra indicato dà diritto alla PROVINCIA DI SALERNO di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, con conseguente diritto al risarcimento dei danni. La PROVINCIA DI SALERNO farà salve anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e le riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore dell’Impresa.

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Samples: Accordo Quadro Area N.2 Comparto 1 Cup H17h18001950001 Scheda Mit 03268.19.sa – d.m. 49/2018 Interventi Di Manutenzione Straordinaria Della Rete Stradale, Accordo Quadro Area N.2 Comparto 1 Interventi Di Manutenzione Straordinaria Della Rete Stradale, Accordo Quadro Area N.2 Comparto 4 Interventi Di Manutenzione Straordinaria Della Rete Stradale

Cessione dei crediti. E’ vietata la cessione dei Contratti attuativi, sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. Per la cessione dei crediti si applica quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che recita: Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. E’ ammesso che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediatore finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o copia autentica, sia trasmesso alla PROVINCIA DI SALERNO prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento. La cessione in violazione di quanto sopra indicato dà diritto alla PROVINCIA DI SALERNO di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, con conseguente diritto al risarcimento dei danni. La PROVINCIA DI SALERNO farà salve anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e le riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore dell’Impresa.

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Samples: Accordo Quadro Comparto 1 Area N. 2 Interventi Di Manutenzione Straordinaria Della Rete Stradale, Accordo Quadro Comparto 4 Area N. 2 Interventi Di Manutenzione Straordinaria Della Rete Stradale

Cessione dei crediti. E’ vietata la cessione dei Contratti attuativi, sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. Per la La cessione dei crediti si applica quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che recita: Si applicano le disposizioni vantati nei confronti dell’Amministrazione a titolo di corrispettivo di appalto può essere effettuata dall’Operatore economico a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti devono di impresa. La cessione deve essere stipulate stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono deve essere notificate alle amministrazioni debitricinotificata all’Amministrazione mediante ... (indicare modalità; oppure, con raccomandata a.r.; oppure, con il sistema della notificazione degli atti giudiziari). Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti La cessione del credito da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche appalto è efficace ed opponibile all’Amministrazione qualora queste questo non le rifiutino la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e ed al cessionario entro quarantacinque quindici giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubblichemediante … (indicare modalità; oppure, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazionecon raccomandata a.r.). In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione caso, l’Amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a di appalto. (oppure, per la cessione del credito le Parti rinviano espressamente alle disposizioni della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, “Disciplina della cessione dei crediti d’impresa”). Art.5 obblighi dell’Operatore economico L’Operatore economico si obbliga ad eseguire i lavori in oggetto sotto l’osservanza piena ed inscindibile delle indicazioni fornite dalla Direzione lavori individuata nel … (con i compiti indicati dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016), delle condizioni tutte contenute nel bando di gara, negli elaborati grafici, nell’elenco prezzi unitari nel cronoprogramma dei lavori, servizinei piani di sicurezza e nel Capitolato Speciale d’Appalto facente parte del progetto sottoscritto dall’Operatore economico, forniturea conferma della presa di conoscenza e dell’accettazione incondizionata. L’Operatore economico prima di iniziare il cantiere dovrà comunicare per iscritto al Responsabile unico del procedimento ed al Direttore dei lavori il Direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano, progettazionenonché il nominativo del Responsabile del servizio di protezione e prevenzione, oltre al Responsabile del cantiere, con questo stipulatol’avvertenza che in caso di inadempimento e/o ritardo della presente comunicazione il Responsabile unico del procedimento non autorizza la consegna dei lavori. E’ ammesso In caso di mancata comunicazione il Responsabile unico del procedimento provvederà formalmente con apposito atto di diffida ad adempiere entro un termine di … trascorso il quale provvederà a comunicare l’avvio per procedimento di risoluzione contrattuale. L’Operatore economico è tenuto ad esporre nel cantiere di lavoro i cartelli che indichino i lavori in relazione all’opera pubblica in contratto, le modalità di finanziamento, i termini di inizio e conclusioni, il cessionario sia un istituto bancario o un intermediatore finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto nominativo del progettista …, del Direttore lavori …, del Responsabile di cessionecantiere …, in originale o copia autentica, sia trasmesso alla PROVINCIA DI SALERNO prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal del Responsabile unico del Procedimento. La cessione in violazione di quanto sopra indicato dà diritto alla PROVINCIA DI SALERNO di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, con conseguente diritto al risarcimento procedimento … Eventuali modifiche dei danni. La PROVINCIA DI SALERNO farà salve anche nominativi dovranno essere tempestivamente sostituite nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e le riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore dell’Impresacartelli.

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Samples: Contratto Di Appalto Dei Lavori Di Realizzazione Di N. 70 Loculi Cimiterili a Struttura Prefabbricata E Opere Edili Connesse

Cessione dei crediti. E’ vietata la Le Parti convengono che l’eventuale cessione dei Contratti attuativicrediti, sotto qualsiasi formaderivanti dalla presente Convenzione, ogni atto contrario è nullo ammessa esclusivamente per la totalità degli stessi crediti e a favore di dirittoun unico cessionario sino ad eventuale revoca espressa. Per la Le modalità di attivazione della cessione dei crediti si applica quanto previsto dall’art. 106 comma 13 prevedono che l’atto di cessione dei crediti a firma congiunta del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che recitacedente e del cessionario: Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991– sia stipulato, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltantia valle della sottoscrizione della suddetta Convenzione, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell’art. 69 del Regio Decreto del 18 novembre 1923, n. 2440; – riporti il numero della Convenzione e devono essere notificate la data della sua sottoscrizione; – dia evidenza, nei casi in cui il soggetto responsabile sia una persona giuridica, dei poteri di rappresentanza del sottoscrittore, attestati da idonea certificazione notarile o idoneo documento della Cancelleria Commerciale del Tribunale o della C.C.I.A.A. (con data del certificato non anteriore a 90 giorni); – sia notificato al GSE a cura dell’Ufficiale Giudiziario, ovvero, nel caso di cessioni disposte in favore di Istituti di credito, firmatari dell’Accordo quadro recante le modalità di cessione dei crediti derivanti dall’assegnazione delle tariffe incentivanti per la produzione di energia fotovoltaica, mediante l’invio di lettera raccomandata. Il GSE, con propria lettera raccomandata, comunica alle amministrazioni debitriciparti di aver preso atto della richiesta di cessione dei crediti e del rispetto di tutti gli adempimenti, anche formali, suelencati. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilitàIl GSE riconosce le tariffe incentivanti al soggetto cessionario fintanto che non venga notificata al GSE la revoca. Tale revoca, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al a firma congiunta del cedente e del cessionario, su carta intestata del cessionario deve: – riportare il numero della Convenzione e la data della sua sottoscrizione; – dare evidenza, in relazione al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica cessionario, dei poteri di rappresentanza del sottoscrittore, attestati da idonea certificazione notarile o idoneo documento della cessioneCancelleria Commerciale del Tribunale o della C.C.I.A.A. (con data del certificato non anteriore a 90 giorni); – essere notificata al GSE a cura dell’Ufficiale Giudiziario, ovvero, nel caso di cessioni disposte in favore di Istituti di credito, firmatari dell’Accordo quadro recante le modalità di cessione dei crediti derivanti dall’assegnazione delle tariffe incentivanti per la produzione di energia fotovoltaica, mediante l’invio di lettera raccomandata Tale revoca, che dovrà contenere le nuove coordinate bancarie per la domiciliazione dei pagamenti, sarà resa operativa dal GSE a partire dal secondo mese successivo alla notifica. Il GSE non potrà essere considerato responsabile in caso di mancate, errate e/o ritardate comunicazioni di cui sopra da parte del cedente e/o cessionario. Le amministrazioni pubblichestesse modalità dovranno essere seguite nei casi di mandato all’incasso (revocabile/irrevocabile), nel contratto salvo che anche il relativo atto di revoca deve essere stipulato per atto pubblico o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione scrittura privata autenticata da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. E’ ammesso che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediatore finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o copia autentica, sia trasmesso alla PROVINCIA DI SALERNO prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento. La cessione in violazione di quanto sopra indicato dà diritto alla PROVINCIA DI SALERNO di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, con conseguente diritto al risarcimento dei danni. La PROVINCIA DI SALERNO farà salve anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e le riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore dell’Impresanotaio.

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Samples: www.aetisol.it

Cessione dei crediti. E’ vietata la cessione dei Contratti attuativi, sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. Per la La cessione dei crediti si applica derivanti dal contratto è ammessa secondo le modalità di cui all’art. 106 c. 13 D.Lgs. 50/2016, fermo restando l’onere a carico del cessionario di ottemperare agli obblighi imposti dall’art. 3, L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (Avcp, determinazione 7 luglio 2011, n. 4). La cessione dei crediti è efficace ed opponibile alla stazione appaltante solo qualora quest’ultima non abbia espresso il rifiuto mediante comunicazione notificata al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dall’avvenuta notifica della cessione. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016. Ai sensi dell’art.3 c.8 della L.136/2010 s.m.i, l’aggiudicatario si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati dovranno essere comunicati a quest’Azienda USL prima della sottoscrizione del contratto e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente appalto. Entro gli stessi termini dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo, da parte della ditta aggiudicataria del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto relativo al servizio in contesto, con incameramento della cauzione definitiva, così come previsto dall’art. 14 del presente Capitolato. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L.136/10 s.m.i., ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente. La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese qualsiasi interesse lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Al fine della verifica di tale adempimento ed in ottemperanza a quanto disposto dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici con propria determinazione n. 4 del 07.07.2011, è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di trasmettere alla stazione appaltante copia conforme all’originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura oggetto della presente gara. Al fine dell’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ogni documento fiscale (fatture), nonché in ogni bonifico bancario o postale o in ogni altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata ai prodotti aggiudicati di cui al presente appalto, il codice CIG. In caso di aggiudicazione ad imprese raggruppate in RTI ciascun componente del RTI è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i., anche al fine di non interrompere la concatenazione dei flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno altresì inserite nel contratto di mandato. Le medesime condizioni valgono in relazione ai Consorzi di cui all’art. 45 c.2 lett. d) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che recita: Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. E’ ammesso che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediatore finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o copia autentica, sia trasmesso alla PROVINCIA DI SALERNO prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento. La cessione in violazione di quanto sopra indicato dà diritto alla PROVINCIA DI SALERNO di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, con conseguente diritto al risarcimento dei danni. La PROVINCIA DI SALERNO farà salve anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e le riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore dell’Impresa50/2016.

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Samples: amministrazionetrasparente.auslromagna.it