Common use of Cauzione definitiva Clause in Contracts

Cauzione definitiva. In ragione della stipula dei contratti Attuativi il Fornitore sarà chiamato, nella fase di perfezionamento del Contratto Quadro stesso, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva a garanzia della relativa esecuzione, per un importo complessivo pari al 4 % dell’importo definito sulla base del valore del quadro economico relativo al lotto di riferimento, a favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate ad aderire all’accordo Quadro, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Alla fine del primo periodo contrattuale sarà richiesta, nel caso di prosecuzione della fornitura, una nuova cauzione definitiva o la posticipazione della scadenza, qualora l’importo contrattualizzato sia il medesimo. Per le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014, convertito in Legge 89/2014 che insistono al di fuori del territorio regionale dovrà essere costituita, esclusivamente a favore della Amministrazione che aderisce, apposita cauzione definitiva. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dai soggetti di cui all’art. 103, comma 4, ossia da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, ai sensi dei comma 4 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016: ▪ espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ▪ espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; ▪ la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula del contratto attuativo e quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Detta fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità del primo periodo contrattuale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. L’importo della suddetta cauzione è ridotto delle percentuali, anche cumulabili, previste all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario, o contratto GEIE o Contratto di RETE, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia, nelle stesse modalità previste per la costituzione della garanzia provvisoria. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Azienda. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’ art. 21 del presente Capitolato. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale di cui al Contratto Attuativo e sino alla conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. La garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e’ automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni o riserve di cui all’art. 16.6 del presente capitolato In caso di risoluzione del contratto il fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Quadriennale, in Lotti Separati, Della Fornitura in Service Di Attrezzature Per Oculistica (Facoemulsificatori, Vitrectomi Ecc.) Con Relativi Disposables Ed Altro Materiale Per Vitrectomia Occorrente Alle Aziende Sanitarie Della Regione Toscana, Accordo Quadro Per L’affidamento Quadriennale, in Lotti Separati, Della Fornitura in Service Di Attrezzature Per Oculistica (Facoemulsificatori, Vitrectomi Ecc.) Con Relativi Disposables Ed Altro Materiale Per Vitrectomia Occorrente Alle Aziende Sanitarie Della Regione Toscana, Accordo Quadro Per L’affidamento Quadriennale, in Lotti Separati, Della Fornitura in Service Di Attrezzature Per Oculistica (Facoemulsificatori, Vitrectomi Ecc.) Con Relativi Disposables Ed Altro Materiale Per Vitrectomia Occorrente Alle Aziende Sanitarie Della Regione Toscana

Cauzione definitiva. In ragione della stipula dei contratti Attuativi il Fornitore sarà chiamato, nella fase di perfezionamento del Contratto Quadro stesso, a costituire, a A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva a garanzia della relativa esecuzione, per un importo complessivo pari al 4 % dell’importo definito sulla base del valore del quadro economico relativo al lotto di riferimento, a favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate ad aderire all’accordo Quadroderivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 103 dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 50/2016163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Alla fine del primo periodo contrattuale sarà richiesta, nel In caso di prosecuzione della fornituraaggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, una nuova cauzione definitiva o la posticipazione della scadenzagaranzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, qualora l’importo contrattualizzato sia il medesimo. Per le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014, convertito in Legge 89/2014 che insistono l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al di fuori del territorio regionale dovrà essere costituita, esclusivamente a favore della Amministrazione che aderisce, apposita cauzione definitiva. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dai soggetti di cui all’art. 103, comma 4, ossia da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere, ai sensi dei di cui al comma 4 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016: ▪ 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ▪ espressamente , la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’articolo all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; ▪ la sua operatività , nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni su giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula del contratto attuativo e quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Detta fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità del primo periodo contrattuale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. L’importo della suddetta cauzione è ridotto delle percentuali, anche cumulabili, previste all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario, o contratto GEIE o Contratto di RETE, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia, nelle stesse modalità previste per la costituzione della garanzia provvisoria. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Azienda. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’ art. 21 del presente Capitolatostazione appaltante. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale di cui al Contratto Attuativo e sino alla conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. La garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione definitiva deve permanere fino viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, esecuzione o comunque fino a decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e’ automaticoAi sensi dell’art. 113, senza necessità di nulla osta comma 4, del committenteD.Lgs. 163/2006, con la sola condizione mancata costituzione della preventiva consegna all’istituto garante, garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’appaltatore del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del concessionarioRegolamento Generale, degli stati le stazioni appaltanti hanno il diritto di avanzamento valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori o di analogo documentolavori, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni o riserve di cui all’art. 16.6 del presente capitolato In nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il fornitore incorre diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella perdita misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno contratto; in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stessoinottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appalti.

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Samples: www.area.sardegna.it, www.regione.sardegna.it, www.regione.sardegna.it

Cauzione definitiva. In ragione 1. L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della stipula dei contratti Attuativi garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il Fornitore sarà chiamato10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, nella fase l'aumento è di perfezionamento del Contratto Quadro stesso, a costituire, due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento degli obblighi assuntidi tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, una cauzione definitiva nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della relativa esecuzioneliquidazione finale, per un importo complessivo pari al 4 % dell’importo definito sulla base salva comunque la risarcibilità del valore del quadro economico relativo al lotto di riferimento, a favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate ad aderire all’accordo Quadro, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Alla fine del primo periodo contrattuale sarà richiesta, nel caso di prosecuzione della fornitura, una nuova cauzione definitiva o la posticipazione della scadenza, qualora l’importo contrattualizzato sia il medesimo. Per le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014, convertito in Legge 89/2014 che insistono al di fuori del territorio regionale dovrà essere costituita, esclusivamente a favore della Amministrazione che aderisce, apposita cauzione definitivamaggior danno verso l'appaltatore. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dai soggetti cessa di cui all’art. 103, comma 4, ossia da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, ai sensi dei comma 4 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016: ▪ espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ▪ espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; ▪ la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula del contratto attuativo e quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Detta fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità del primo periodo contrattuale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. L’importo della suddetta cauzione è ridotto delle percentuali, anche cumulabili, previste all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario, o contratto GEIE o Contratto di RETE, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia, nelle stesse modalità previste per la costituzione della garanzia provvisoria. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per avere effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Azienda. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’ art. 21 del presente Capitolato. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale di cui al Contratto Attuativo e sino alla conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. La garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e’ automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la sola condizione reintegrazione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, garanzia ove questa sia venuta meno in originale tutto o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni o riserve di cui all’art. 16.6 del presente capitolato In caso di risoluzione del contratto il fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno parte; in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stessoinottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs 50/2016 per la garanzia provvisoria.

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Samples: www.agenziademanio.it, www.agenziademanio.it, www.agenziademanio.it

Cauzione definitiva. In ragione della stipula dei contratti Attuativi il Fornitore sarà chiamatoA garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nella fase di perfezionamento nonché del Contratto Quadro stessorisarcimento del danno derivante dall'inadempimento, l'Aggiudicatario è obbligato a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assuntientro la data fissata per la stipulazione del contratto, una cauzione definitiva a garanzia della relativa esecuzione, per un importo complessivo pari al 4 % dell’importo definito sulla base del valore del quadro economico relativo al lotto di riferimento, a favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate ad aderire all’accordo Quadro, fidejussoria ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Alla fine del primo periodo contrattuale sarà richiesta, nel caso di prosecuzione della fornitura, una nuova cauzione definitiva o la posticipazione della scadenza, qualora l’importo contrattualizzato sia il medesimo. Per le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014, convertito in Legge 89/2014 che insistono al di fuori del territorio regionale dovrà essere costituita, esclusivamente a favore della Amministrazione che aderisce, apposita cauzione definitiva. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dai soggetti di cui all’art. 103, comma 4, ossia da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 dell'articolo 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 163 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa2006. La fideiussione bancaria o assicurativa garanzia dovrà prevedereprevedere espressamente, ai sensi dei comma 4 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016: ▪ espressamente a pena di inammissibilità della stessa, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ▪ espressamente , la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’articolo all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; ▪ , la sua previsione di operatività entro quindici 15 giorni su a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula del contratto attuativo e quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penalidell'Amministrazione appaltante. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio da parte dell'Amministrazione. In caso di eventuali contestazioni o vertenze in corso tra le parti, la cauzione definitiva resta vincolata fino alla loro completa definizione. Oltre agli altri casi previsti nel presente capitolato, l'Amministrazione ha il diritto di rivalersi sulla cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle legge e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. L'Amministrazione appaltante ha facoltà di chiedere all'Aggiudicatario il reintegro della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. I costi relativi alla costituzione e all'eventuale reintegro della cauzione, sono a carico dell'Aggiudicatario. L'incameramento della cauzione non pregiudica le ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'Aggiudicatario possa dare luogo. In caso di concorrenti associati, le garanzie fideiussorie o assicurative devono essere presentate, su mandato irrevocabile dell’impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Detta fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità l’incameramento del primo periodo contrattuale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione deposito cauzionale provvisorio da parte dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. L’importo della suddetta cauzione è ridotto delle percentuali, anche cumulabili, previste all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario, o contratto GEIE o Contratto di RETE, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia, nelle stesse modalità previste per la costituzione della garanzia provvisoria. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Aziendadell’Amministrazione. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’ art. 21 del presente Capitolato. La eventuali contestazioni o vertenze in corso tra le parti, la cauzione definitiva resta vincolata fino alla loro completa definizione. Oltre agli altri casi previsti nel presente capitolato, l’Amministrazione ha il diritto di rivalersi sulla cauzione per provvedere al termine del rapporto negoziale pagamento di cui al Contratto Attuativo quanto dovuto dall’aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e sino alla conclusione di tale rapporto prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. La garanziadei regolamenti sulla tutela, ai sensi dell’art. 103protezione, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzioneassicurazione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione assistenza e sicurezza fisica dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e’ automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni o riserve di cui all’art. 16.6 del presente capitolato In caso di risoluzione del contratto il fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stessolavoratori.

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Cauzione definitiva. In ragione della stipula dei contratti Attuativi L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016, pari al 10 % dell'importo contrattuale Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il Fornitore sarà chiamato10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, nella fase l'aumento è di perfezionamento del Contratto Quadro stesso, a costituire, due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento degli obblighi assuntidi tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, una cauzione definitiva nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della relativa esecuzioneliquidazione finale, per un importo complessivo pari al 4 % dell’importo definito sulla base salva comunque la risarcibilità del valore del quadro economico relativo al lotto di riferimento, a favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate ad aderire all’accordo Quadro, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Alla fine del primo periodo contrattuale sarà richiesta, nel caso di prosecuzione della fornitura, una nuova cauzione definitiva o la posticipazione della scadenza, qualora l’importo contrattualizzato sia il medesimo. Per le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014, convertito in Legge 89/2014 che insistono al di fuori del territorio regionale dovrà essere costituita, esclusivamente a favore della Amministrazione che aderisce, apposita cauzione definitivamaggior danno verso l'appaltatore. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dai soggetti cessa di cui all’art. 103, comma 4, ossia da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, ai sensi dei comma 4 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016: ▪ espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ▪ espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; ▪ la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula del contratto attuativo e quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Detta fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità del primo periodo contrattuale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. L’importo della suddetta cauzione è ridotto delle percentuali, anche cumulabili, previste all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario, o contratto GEIE o Contratto di RETE, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia, nelle stesse modalità previste per la costituzione della garanzia provvisoria. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per avere effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Azienda. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’ art. 21 del presente Capitolato. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale di cui al Contratto Attuativo e sino alla conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. La garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, o comunque fino la reintegrazione si effettua a dodici mesi dalla data valere sui ratei di ultimazione prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs 50/2016, per la garanzia provvisoria. Le stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e’ automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni o riserve di cui all’art. 16.6 del presente capitolato In nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il fornitore incorre diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio. Le stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia di cui al determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella perdita graduatoria. La garanzia fideiussoria scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del deposito cauzionale ed è esclusa D.Lgs 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la facoltà rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di sollevare eccezioni ed obiezionicui all'articolo 1957, fatta salva la rifusione secondo comma, del maggior danno in codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di deposito insufficiente raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. La garanzia fideiussoria non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definito regolamento di tutte le pendenze tra il COMUNE DI TRECASE e l’impresa appaltatrice, sempre che al COMUNE DI TRECASE non competa il diritto di incameramento della cauzione o parte della stessa. La fideiussione dovrà essere valida fino a tre mesi successivi alla copertura integrale dello stessoscadenza dell’appalto e dovrà espressamente contenere la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e che le somme garantite sono esigibili a semplice e non documentata richiesta da parte del COMUNE DI TRECASE senza che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere e con specifica esclusione del beneficio di decadenza di cui all’art. 1975 del C.C. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei servizi eseguiti, attestato mediante stati d’avanzamento o analogo documento, pari al 80 per cento dell’importoc ontrattuale. Al raggiungimento dell’importo dei servizi eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 80 per cento dell’ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti.

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Cauzione definitiva. In ragione Il Concessionario dovrà, prima della stipula dei contratti Attuativi il Fornitore sarà chiamatodell'atto di Concessione, nella fase di perfezionamento del Contratto Quadro stesso, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una costituire la cauzione definitiva a garanzia della relativa esecuzione, per un ai sensi dell’Art.113 del D.Lgs.163/2006 di importo complessivo pari al 4 10% dell’importo definito sulla base del valore del quadro economico relativo contrattuale complessivo, in riferimento: • alle obbligazioni contrattuali; • al lotto risarcimento degli eventuali danni e alle penali dipendenti dal mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali; • al rimborso di riferimentosomme che, a favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionaleeventualmente, legittimate ad aderire all’accordo Quadro, ai sensi dell’artil Committente gli abbia corrisposto indebitamente. 103 del D.Lgs. 50/2016. Alla fine del primo periodo contrattuale sarà richiesta, nel caso di prosecuzione della fornitura, una nuova La cauzione definitiva o la posticipazione della scadenza, qualora l’importo contrattualizzato sia il medesimo. Per le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014, convertito in Legge 89/2014 che insistono al di fuori del territorio regionale dovrà essere costituitacostituita nei modi previsti dalla L. 10 giugno 1982 n. 348, esclusivamente a favore della Amministrazione che aderisce, apposita cauzione definitiva. La predetta garanzia potrà essere prestata e cioè mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dai soggetti da aziende di credito di cui all’art. 1035 del R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, comma 4ovvero mediante polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni secondo la legislazione vigente. Per la validità di tali forme di garanzia, ossia l’istituto garante dovrà espressamente dichiarare: L’istituto garante dovrà dichiarare: • di aver preso conoscenza di tutti i documenti contrattuali, di ogni clausola dei medesimi e di ogni atto da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti essi citato; • di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, ai sensi dei comma 4 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016: ▪ espressamente la rinuncia rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ▪ espressamente la rinuncia all’eccezione • di rinunciare al termine semestrale di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civileall’art. 1957 c.c.; • che la sua garanzia avrà operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula del contratto attuativo e quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Detta fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità del primo periodo contrattuale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento a semplice richiesta scritta del Politecnico di Milano; • di procedere a pagamento dell’intera somma garantita o di parte della somma medesima, su esplicita richiesta anche in caso del Politecnico di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto. In particolareMilano, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. L’importo della suddetta cauzione è ridotto delle percentuali, anche cumulabili, previste all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI senza opporre alcuna eccezione e/o consorzio ordinario, o contratto GEIE o Contratto ritardo; • di RETE, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia, nelle stesse modalità previste ritenere valida la garanzia in oggetto per tutta la costituzione della garanzia provvisoria. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Azienda. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’ art. 21 del presente Capitolato. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine durata del rapporto negoziale di cui al Contratto Attuativo e sino alla conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. La garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e’ automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni o riserve di cui all’art. 16.6 del presente capitolato In caso di risoluzione del contratto il fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stessocontrattuale.

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Cauzione definitiva. In ragione della stipula dei contratti Attuativi il Fornitore sarà chiamato, nella fase di perfezionamento del Contratto Quadro stesso, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva a garanzia della relativa esecuzione, per un importo complessivo pari al 4 % dell’importo definito sulla base del valore del quadro economico relativo al lotto di riferimento, a favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate ad aderire all’accordo Quadro, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Alla fine del primo periodo contrattuale sarà richiestaLa ditta aggiudicataria, nel caso di prosecuzione in cui l’importo dell’aggiudicazione sia superiore ai 40.000,00 euro, sarà tenuta al versamento della fornituragaranzia definitiva a favore dell’ARCS, una nuova cauzione definitiva o entro 15 giorni dal ricevimento dell’apposita richiesta da parte dell’ARCS. Secondo quanto previsto dall’art. 103 D.lgs. 50/2016, la posticipazione della scadenza, qualora l’importo contrattualizzato sia il medesimo. Per le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014, convertito in Legge 89/2014 che insistono al di fuori del territorio regionale garanzia dovrà essere costituitacostituita sotto forma di cauzione ovvero di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, esclusivamente a favore della Amministrazione commi 2 e 3, D. Lgs. 50/2016; la stessa dovrà avere un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale (con la specificazione che aderiscepotranno essere effettuate le riduzioni previste dall'articolo 93, apposita cauzione definitiva. La predetta comma 7, in tema di garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dai soggetti provvisoria e gli aumenti di cui all’art. 103, comma 41), ossia da imprese bancarie o assicurative e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione dell’ultimo certificato di regolare esecuzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 103 comma 5 D.lgs. 50/2016 relativamente allo svincolo progressivo. Si precisa che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi l’amministrazione provvederà allo svincolo della garanzia definitiva a mezzo PEC e che ne disciplinano le rispettive attività o il documento originale non verrà restituito alla ditta aggiudicataria. La garanzia fidejussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo dai soggetti di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993all'articolo 93, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie comma 3 D.lgs. 50/2016 e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, ai sensi dei comma 4 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016: ▪ deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ▪ espressamente , la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’articolo all'articolo 1957, comma 2secondo comma, del codice civile; ▪ la sua operatività , nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni su giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantedell’ARCS. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni previste per la fornitura e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. L’ARCS inoltre ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitoresoggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, anche quello relativo alla mancata stipula delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 103 comma 2 del contratto attuativo e quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penaliD. Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione decadenza dell'affidamento e l’acquisizione l'acquisizione della cauzione provvisoria. Detta fidejussione deve chiaramente riportare il periodo provvisoria presentata in sede di validità del primo periodo contrattuale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. L’importo della suddetta cauzione è ridotto delle percentuali, anche cumulabili, previste all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario, o contratto GEIE o Contratto di RETE, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia, nelle stesse modalità previste per la costituzione della garanzia provvisoria. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Azienda. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’ art. 21 del presente Capitolato. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale di cui al Contratto Attuativo e sino alla conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. La garanziaofferta, ai sensi dell’art. 103, comma 5 3 del D.Lgs. 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione50/2016. Nel caso l’individuazione del miglior offerente avvenga in capo ad un raggruppamento di imprese si precisa che: • il raggruppamento risultante miglior offerente dovrà essere formalmente costituito, nel limite massimo dell’80 ai sensi e per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione gli effetti del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e’ automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni o riserve combinato disposto delle norme di cui all’art. 16.6 48 D.lgs. 50/2016 ed art. 1392 c.c., con atto notarile, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del presente capitolato In caso provvedimento dell’ARCS di risoluzione del contratto il fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa approvazione delle risultanze di gara; • la facoltà garanzia definitiva, di sollevare eccezioni ed obiezionicui al precedente capoverso, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stessodovrà essere prestata dall’Impresa mandataria (capogruppo).

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Cauzione definitiva. In ragione Ai fini della stipula dei contratti Attuativi il Fornitore sarà chiamatodel pertinente Accordo Quadro, nella fase di perfezionamento del Contratto Quadro stesso, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva a garanzia della relativa esecuzione, per un importo complessivo pari al 4 % dell’importo definito sulla base del valore del quadro economico relativo al lotto di riferimento, a favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate ad aderire all’accordo Quadrol’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Alla fine del primo periodo contrattuale sarà richiesta, nel caso di prosecuzione della fornitura, una nuova cauzione definitiva o la posticipazione garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale dell’Accordo Quadro, pari alla base d’asta presuntiva della scadenza, qualora l’importo contrattualizzato sia il medesimo. Per le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014, convertito in Legge 89/2014 che insistono al di fuori del territorio regionale dovrà essere costituita, esclusivamente a favore della Amministrazione che aderisce, apposita cauzione definitivaprocedura. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dai soggetti secondo le modalità di cui all’art. 10393, comma 4commi 2 e 3, ossia da imprese bancarie del D.Lgs. 50/2016 La fideiussione originale dovrà possedere i seguenti elementi essenziali, pena l’annullamento e/o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993revoca dell’aggiudicazione: • essere prestata in favore dell’INVALSI che, n. 385pertanto, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile dovrà espressamente risultare quale beneficiario della stessa; • essere sottoscritta con firma da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativaun soggetto in possesso dei necessari poteri per impegnare il garante. La fideiussione bancaria o assicurativa fideiussione, pertanto, dovrà prevedereessere presentata unitamente a, ai sensi dei comma 4 dell’art. 93 in via alternativa: - copia del D.Lgs. 50/2016: ▪ documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore del garante; - autentica notarile - firmata dal notaio - che attesti, tra l’altro, l’avvenuta sottoscrizione in sua presenza nonché le generalità ed i poteri del sottoscrittore; • essere incondizionata e irrevocabile; • prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo all’art. 1957, comma 2, del codice civile; • prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantedell’INVALSI; • prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento dell’Accordo Quadro e dei singoli incarichi di fornitura; • avere una durata almeno pari a tutta la durata dell’Accordo Quadro e quindi di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di stipula dell’Accordo Quadro medesimo. La Anche qualora l’Istituto o Società garante emetta la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitoredefinitiva sulla base del D.M. 12 marzo 2004, anche quello relativo alla mancata stipula del contratto attuativo e quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione n. 123, peraltro emanato in materia di penali. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Detta fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità del primo periodo contrattuale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto, ad effettuare entro 15 giornilavori pubblici, il versamento testo della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria garanzia (condizioni generali o restituzione della cauzione da parte dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penalicondizioni particolari) dovrà necessariamente contenere le prescrizioni sopra stabilite. L’importo della suddetta cauzione è ridotto delle percentuali, anche cumulabili, previste all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario, o contratto GEIE o Contratto di RETE, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia, nelle stesse modalità previste per la costituzione della garanzia provvisoria. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Azienda. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’ art. 21 del presente Capitolato. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale di cui al Contratto Attuativo e sino alla conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. La garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 – come sopra determinato – è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e’ automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni o riserve di cui all’art. 16.6 del presente capitolato In caso di risoluzione del contratto il fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.ridotto:

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Cauzione definitiva. In ragione Entro il termine indicato per la stipula del contratto, l’affidatario dovrà costituire un deposito cauzionale infruttifero nella misura prevista dall’art.103, c.1 del D.Lgs 50/2016 L’importo della stipula dei contratti Attuativi il Fornitore sarà chiamatosuddetta cauzione è ridotto secondo le percentuali indicate nell’articolo 93, nella fase comma 2.3 e 7, del D. Lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, dovrà essere prestata a pena di perfezionamento del Contratto Quadro stesso, a costituire, a garanzia dell'adempimento revoca dell’aggiudicazione e resterà vincolata per intero per tutta la durata dell’appalto fino al completo soddisfacimento degli obblighi assunticontrattuali ed in ogni caso per tutta la durata della garanzia "full risk” (dev’essere espressamente indicato la durata della garanzia). Si precisa inoltre che: • In caso di partecipazione in R. T. I. e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, una cauzione definitiva a comma 2, lett. e) del D. Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della relativa esecuzionepredetta certificazione, per un importo complessivo pari al 4 % dell’importo definito sulla base del valore del quadro economico relativo al lotto attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; • In caso di riferimento, a favore partecipazione in Consorzio di ESTAR cui alle lettere b) e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate ad aderire all’accordo Quadro, ai sensi c) dell’art. 103 45, comma 2, del D.LgsD. Lgs. 50/2016. Alla fine , il concorrente può godere del primo periodo contrattuale sarà richiesta, beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di prosecuzione della fornitura, una nuova cauzione definitiva concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o la posticipazione della scadenza, qualora l’importo contrattualizzato sia il medesimo. Per le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014, convertito in Legge 89/2014 che insistono al di fuori del territorio regionale dovrà essere costituita, esclusivamente a favore della Amministrazione che aderisce, apposita cauzione definitivaloro rappresentanze. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dai soggetti di cui all’art. 103, comma 4, ossia da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo nell'albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo D. Lgs. 1° °settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo dall'articolo 161 del decreto legislativo D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, ai sensi dei comma 4 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016: ▪ espressamente a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ▪ espressamente , la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’articolo all'art. 1957, comma 2, del codice civile; ▪ la sua operatività Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali – entro quindici giorni su giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantedell’Amministrazione. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula del contratto attuativo e quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penaligaranzia dovrà inoltre essere irrevocabile. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione decadenza dell’aggiudicazione. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Detta fidejussione deve chiaramente riportare il periodo cessa di validità del primo periodo contrattuale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda in base quanto previsto avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. L’importo della suddetta cauzione è ridotto delle percentuali, anche cumulabili, previste all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario, o contratto GEIE o Contratto di RETE, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia, nelle stesse modalità previste per la costituzione della garanzia provvisoriastesso. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Aziendasecondo quanto ex lege previsto. In caso di inadempimento proroga della fornitura oltre i termini contrattuali, la cauzione dovrà essere rinnovata, alle obbligazioni stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga. Per quanto non previsto nel presente articolo l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’ si applicano le disposizioni del già richiamato art. 21 103 del presente CapitolatoD.Lgs n. 50/2016. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale di cui al Contratto Attuativo e sino alla conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. La garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 è progressivamente garanzia sarà svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e’ automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni o riserve di cui all’art. 16.6 del presente capitolato In caso di risoluzione del contratto il fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stessocollaudo.

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Cauzione definitiva. In ragione della stipula dei contratti Attuativi il Fornitore sarà chiamatoRelativamente alla gestione dell'impianto, nella in fase di perfezionamento stipula del Contratto Quadro stesso, a costituirecontratto, a garanzia dell'adempimento dell'esatto adempimento degli obblighi assuntiprevisti dalla concessione, una cauzione definitiva a il concessionario dovrà prestare garanzia della relativa esecuzionedefinitiva, per un importo complessivo pari al 4 % dell’importo definito sulla base del valore del quadro economico relativo al lotto di riferimento, a favore di ESTAR costituita nelle forme e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate ad aderire all’accordo Quadro, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Alla fine del primo periodo contrattuale sarà richiesta, nel caso di prosecuzione della fornitura, una nuova cauzione definitiva o la posticipazione della scadenza, qualora l’importo contrattualizzato sia il medesimo. Per con le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014, convertito in Legge 89/2014 che insistono al di fuori del territorio regionale dovrà essere costituita, esclusivamente a favore della Amministrazione che aderisce, apposita cauzione definitiva. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dai soggetti modalità di cui all’art. 10393, commi 2 e 3, del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., pari al 10% dell'importo del canone, al netto di I.V.A. moltiplicato per l'intero periodo di durata della concessione. Fermo restando il limite di utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 41, ossia del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta del concessionario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Ai sensi del comma 2, art. 93, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la cauzione definitiva può essere costituita, a scelta del concessionario, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Ai sensi del comma 3, art. 93, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia fideiussoria, a scelta del concessionario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo nell'albo di cui all’articolo all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo nell'albo previsto dall’articolo dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La Nell’ipotesi che venga scelto di prestare la garanzia sopracitata mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria o assicurativa bancaria, la stessa dovrà prevedere, ai sensi dei comma 4 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016contenere anche le seguenti clausole: ▪ espressamente - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ▪ espressamente - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo all’art. 1957, comma 2secondo comma, del codice civile; ▪ la sua operatività Codice Civile, - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni su 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantestazione appaltante - l’ente assicuratore si obbliga, anche in deroga alle condizioni generali, a soddisfare le obbligazioni a prima richiesta del Comune di Torino, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate dall’art. 1945 del Codice Civile. Qualora il concessionario costituisca cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria, essa potrà essere di durata quinquennale. In caso di mancata presentazione dei documenti di rinnovo o altra polizza alla Circoscrizione 5, la concessione si intenderà automaticamente risolta ai sensi dell'art. 1456 del c.c. con le conseguenze di cui agli artt. 25 e 26 senza indennizzo alcuno a favore del concessionario. La cauzione rilasciata garantisce definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia definitiva, inoltre, garantirà la stazione anche per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula del contratto attuativo e quelli contrattuali a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: ai sensi del comma 2, art. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione 103, D. Lgs. 50/2016 e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Detta fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità del primo periodo contrattuale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto. In particolares.m.i., la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli stazione appaltante avrà diritto a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione garanzia definitiva per l’applicazione delle penalistesse, fatti salvi eventuali diritti di risarcimento. L’importo della suddetta cauzione è ridotto delle percentualiQualora, anche cumulabili, previste all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario, o contratto GEIE o Contratto di RETE, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia, nelle stesse modalità previste per la costituzione della garanzia provvisoria. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’ammontare della garanzia dovesse ridursi, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al stazione appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa, entro il termine stessa per una somma di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Azienda. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’ art. 21 del presente Capitolato. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale di cui al Contratto Attuativo e sino alla conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. La garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatopari importo. Lo svincolo e’ automatico, senza necessità di nulla osta della polizza/fideiussione sarà effettuato mediante restituzione del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garantedocumento, da parte dell’appaltatore o del concessionarioComune garantito, degli stati recante annotazione di avanzamento dei lavori o di analogo documentosvincolo, ovvero con dichiarazione rilasciata dal Comune stesso, che liberi il fideiussore da ogni responsabilità in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzioneordine alla garanzia prestata. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e serviziOgni effetto della polizza/fideiussione cesserà alla riconsegna dell’impianto alla Città. Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni o riserve di cui all’art. 16.6 del presente capitolato In Nel caso di risoluzione del contratto il fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa aggiudicazione della gara ad un raggruppamento temporaneo di concorrenti la facoltà polizza o fideiussione, mediante le quali viene costituita la cauzione definitiva, sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di sollevare eccezioni ed obiezionitutti i concorrenti, fatta salva ferma restando la rifusione del maggior danno in caso responsabilità di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stessotutti i concorrenti.

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Cauzione definitiva. In ragione della stipula dei contratti Attuativi il Fornitore sarà chiamatoL'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, nella fase denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di perfezionamento cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, e art. 103 del Contratto Quadro stesso, a costituire, d.lgs. n. 50/2016 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento degli obblighi assuntidi tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, una cauzione definitiva nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della relativa liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016. L’ERSU ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per un importo complessivo pari al 4 % dell’importo definito sulla base del valore del quadro economico relativo al lotto di riferimentol'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, a favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate ad aderire all’accordo Quadro, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Alla fine del primo periodo contrattuale sarà richiesta, servizi o forniture nel caso di prosecuzione risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della fornituracauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, una nuova cauzione definitiva delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. L’ERSU può incamerare la posticipazione della scadenzagaranzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, qualora l’importo contrattualizzato sia il medesimo. Per le adesioni delle leggi e dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014regolamenti sulla tutela, convertito in Legge 89/2014 che insistono al di fuori del territorio regionale dovrà essere costituitaprotezione, esclusivamente a favore della Amministrazione che aderisceassicurazione, apposita cauzione definitivaassistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La predetta mancata costituzione della garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dai soggetti di cui all’art. 103, comma 4, ossia da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativadetermina la decadenza dell'affidamento. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, ai sensi dei comma 4 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016: ▪ garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ▪ espressamente , la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’articolo all'articolo 1957, comma 2secondo comma, del codice civile; ▪ la sua operatività , nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni su giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula del contratto attuativo e quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Detta fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità del primo periodo contrattuale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. L’importo della suddetta cauzione è ridotto delle percentuali, anche cumulabili, previste all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario, o contratto GEIE o Contratto di RETE, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia, nelle stesse modalità previste per la costituzione della garanzia provvisoria. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Azienda. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’ art. 21 del presente Capitolato. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale di cui al Contratto Attuativo e sino alla conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. La garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e’ automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni o riserve di cui all’art. 16.6 del presente capitolato In caso di risoluzione del contratto il fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stessostazione appaltante.

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Cauzione definitiva. In ragione della stipula dei contratti Attuativi il Fornitore sarà chiamato, nella fase di perfezionamento L'esecutore del Contratto Quadro stesso, contratto è obbligato a costituire, a costituire una garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva a garanzia della relativa esecuzione, per un importo complessivo pari al 4 fideiussoria del 10% dell’importo definito sulla base del valore del quadro economico relativo al lotto di riferimento, a favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate ad aderire all’accordo Quadro, dell'importo contrattuale ai sensi dell’art. 103 del D.LgsD. Lgs. 50/2016. Alla fine del primo periodo contrattuale sarà richiesta, nel caso di prosecuzione della fornitura, una nuova cauzione definitiva o la posticipazione della scadenza, qualora l’importo contrattualizzato sia il medesimo. Per le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014, convertito in Legge 89/2014 che insistono al di fuori del territorio regionale dovrà essere costituita, esclusivamente a favore della Amministrazione che aderisce, apposita cauzione definitivan° 50/2016 e ss.mm.ii. La predetta garanzia potrà fideiussione, a scelta dell'Offerente, può essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dai soggetti di cui all’art. 103, comma 4, ossia da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo nell'Albo di cui all’articolo all'art. 106 del decreto legislativo Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società Società di revisione iscritta nell’albo nell'Albo previsto dall’articolo dall'art. 161 del decreto legislativo Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi n° 58. In caso di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativaaggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevederela polizza assicurativa, ai sensi dei di cui al comma 4 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016precedente, deve prevedere espressamente: ▪ espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ▪ espressamente la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’articolo all'art. 1957, comma 2, del codice civileCodice Civile; ▪ la sua operatività • l'operatività della garanzia entro quindici giorni su giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula ; • durata per l'intero periodo di validità del contratto attuativo e quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penalicontratto. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina definitiva comporta la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Detta fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità del primo periodo contrattuale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. L’importo della suddetta cauzione è ridotto delle percentuali, anche cumulabili, previste all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario, o contratto GEIE o Contratto di RETE, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia, nelle stesse modalità previste per la costituzione della garanzia provvisoria. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Azienda. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’ art. 21 del presente Capitolatodell'affidamento. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del rapporto negoziale di cui al Contratto Attuativo e sino alla conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. La garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e’ automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni o riserve di cui all’art. 16.6 del presente capitolato In caso di risoluzione del contratto il fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stessocontratto.

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Cauzione definitiva. In ragione Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste dal comma precedente e dall’articolo 93 commi 1 e 2 del Codice dei Contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della stipula formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. Ai sensi dell’articolo 103 comma 2 del Codice dei contratti Attuativi Contratti, la Stazione Appaltante ha il Fornitore sarà chiamatodiritto di valersi della cauzione, nella fase di perfezionamento del Contratto Quadro stesso, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva a garanzia della relativa esecuzionenei limiti dell'importo massimo garantito, per un importo complessivo pari al 4 % dell’importo definito sulla base l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del valore del quadro economico relativo al lotto di riferimento, a favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate ad aderire all’accordo Quadro, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Alla fine del primo periodo contrattuale sarà richiesta, servizio nel caso di prosecuzione risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della fornituracauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, una nuova cauzione definitiva delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o la posticipazione della scadenza, qualora l’importo contrattualizzato sia nei luoghi dove viene prestato il medesimo. Per le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014, convertito in Legge 89/2014 che insistono al di fuori del territorio regionale dovrà essere costituita, esclusivamente a favore della Amministrazione che aderisce, apposita cauzione definitivaservizio. La predetta Stazione Appaltante può incamerare la garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dai soggetti per provvedere al pagamento di cui all’art. 103quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, comma 4delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, ossia da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993protezione, n. 385assicurazione, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie assistenza e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativasicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, ai sensi dei comma 4 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016: ▪ espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ▪ espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; ▪ la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula del contratto attuativo e quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Detta fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità del primo periodo contrattuale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. L’importo della suddetta cauzione è ridotto delle percentuali, anche cumulabili, previste all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario, o contratto GEIE o Contratto di RETE, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia, nelle stesse modalità previste per la costituzione della garanzia provvisoria. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Azienda. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’ art. 21 del presente Capitolato. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale di cui al Contratto Attuativo e sino alla conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. La garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzionedell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 del 80% (ottanta per cento dell’iniziale cento) dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo ; lo svincolo e’ è automatico, senza necessità di nulla osta benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto all'istituto garante, da parte dell’appaltatore dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documentodel servizio, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di forniture avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di conformità del servizio; lo svincolo e servizil’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. Lo svincolo La garanzia fideiussoria è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni o riserve tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui all’artal comma 1 se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. 16.6 del presente capitolato In caso di risoluzione raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del contratto il fornitore incorre Codice dei contratti. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stessograduatoria.

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Cauzione definitiva. In ragione Il Concessionario dovrà, prima della stipula dei contratti Attuativi il Fornitore sarà chiamatodell'atto di Concessione, nella fase di perfezionamento del Contratto Quadro stesso, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una costituire la cauzione definitiva a garanzia della relativa esecuzione, per un ai sensi dell’Art.113 del D.Lgs.163/2006 di importo complessivo pari al 4 10% dell’importo definito sulla base del valore del quadro economico relativo contrattuale complessivo, in riferimento: • alle obbligazioni contrattuali; • al lotto risarcimento degli eventuali danni e alle penali dipendenti dal mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali; • al rimborso di riferimentosomme che, a favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionaleindebitamente. eventualmente, legittimate ad aderire all’accordo Quadro, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Alla fine del primo periodo contrattuale sarà richiesta, nel caso di prosecuzione della fornitura, una nuova il Committente gli abbia corrisposto La cauzione definitiva o la posticipazione della scadenza, qualora l’importo contrattualizzato sia il medesimo. Per le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014, convertito in Legge 89/2014 che insistono al di fuori del territorio regionale dovrà essere costituitacostituita nei modi previsti dalla L. 10 giugno 1982 n. 348, esclusivamente a favore della Amministrazione che aderisce, apposita cauzione definitiva. La predetta garanzia potrà essere prestata e cioè mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dai soggetti da aziende di credito di cui all’art. 1035 del R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, comma 4ovvero mediante polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente secondo la legislazione vigente. autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni Per la validità di tali forme di garanzia, ossia l’istituto garante dovrà espressamente dichiarare: • di aver preso conoscenza di tutti i documenti contrattuali, di ogni clausola dei medesimi e di ogni atto da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti essi citato; • di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, ai sensi dei comma 4 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016: ▪ espressamente la rinuncia rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ▪ espressamente la rinuncia all’eccezione • di rinunciare al termine semestrale di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civileall’art. 1957 c.c.; • che la sua garanzia avrà operatività entro quindici giorni su 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula Committenza (Dipartimento di Energia del contratto attuativo e quelli Politecnico di Milano); • di procedere a fronte dei quali è prevista l’applicazione pagamento dell’intera somma garantita o di penali. La mancata costituzione parte della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Detta fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità del primo periodo contrattuale. Con tale clausola il fidejussore si obbligamedesima, su semplice esplicita richiesta dell’Azienda in base quanto previsto dal contrattodella Committenza (Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano), ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. L’importo della suddetta cauzione è ridotto delle percentuali, anche cumulabili, previste all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI senza opporre alcuna eccezione e/o consorzio ordinario, o contratto GEIE o Contratto ritardo; • di RETE, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia, nelle stesse modalità previste ritenere valida la garanzia in oggetto per tutta la costituzione della garanzia provvisoria. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Azienda. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’ art. 21 del presente Capitolato. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine durata del rapporto negoziale di cui al Contratto Attuativo e sino alla conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. La garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e’ automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni o riserve di cui all’art. 16.6 del presente capitolato In caso di risoluzione del contratto il fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stessocontrattuale.

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Cauzione definitiva. In ragione Il Concessionario dovrà, prima della stipula dei contratti Attuativi il Fornitore sarà chiamatodell'atto di Concessione, nella fase di perfezionamento del Contratto Quadro stesso, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una costituire la cauzione definitiva a garanzia della relativa esecuzione, per un ai sensi dell'Art.113 del D.Lgs.163/2006 di importo complessivo pari al 4 10% dell’importo definito sulla base del valore del quadro economico relativo dell'importo contrattuale complessivo, in riferimento: • alle obbligazioni contrattuali; • al lotto risarcimento degli eventuali danni e alle penali dipendenti dal mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali; • al rimborso di riferimentosomme che, a favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionaleeventualmente, legittimate ad aderire all’accordo Quadro, ai sensi dell’artil Committente gli abbia corrisposto indebitamente. 103 del D.Lgs. 50/2016. Alla fine del primo periodo contrattuale sarà richiesta, nel caso di prosecuzione della fornitura, una nuova La cauzione definitiva o la posticipazione della scadenza, qualora l’importo contrattualizzato sia il medesimo. Per le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014, convertito in Legge 89/2014 che insistono al di fuori del territorio regionale dovrà essere costituitacostituita nei modi previsti dalla L. 10 giugno 1982 n. 348, esclusivamente a favore della Amministrazione che aderisce, apposita cauzione definitiva. La predetta garanzia potrà essere prestata e cioè mediante fideiussione bancaria o da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero mediante polizza assicurativa o rilasciata dai soggetti da impresa di cui all’artassicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni secondo la legislazione vigente. 103Per la validità di tali forme di garanzia, comma 4l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare: • di aver preso conoscenza di tutti i documenti contrattuali, ossia di ogni clausola dei medesimi e di ogni atto da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti essi citato; • di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, ai sensi dei comma 4 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016: ▪ espressamente la rinuncia rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ▪ espressamente la rinuncia all’eccezione • di rinunciare al termine semestrale di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civileall'art. 1957 c.c.; • che la sua garanzia avrà operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula del contratto attuativo e quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Detta fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità del primo periodo contrattuale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento a semplice richiesta scritta del Politecnico di Milano; • di procedere a pagamento dell'intera somma garantita o di parte della somma medesima, su esplicita richiesta anche in caso del Politecnico di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto. In particolareMilano, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. L’importo della suddetta cauzione è ridotto delle percentuali, anche cumulabili, previste all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI senza opporre alcuna eccezione e/o consorzio ordinario, o contratto GEIE o Contratto ritardo; • di RETE, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia, nelle stesse modalità previste ritenere valida la garanzia in oggetto per tutta la costituzione della garanzia provvisoria. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Azienda. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’ art. 21 del presente Capitolato. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine durata del rapporto negoziale di cui al Contratto Attuativo e sino alla conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. La garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e’ automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni o riserve di cui all’art. 16.6 del presente capitolato In caso di risoluzione del contratto il fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stessocontrattuale.

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Cauzione definitiva. In ragione della stipula dei contratti Attuativi il Fornitore sarà chiamato, nella fase di perfezionamento del Contratto Quadro stesso, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una La cauzione definitiva a è prestata dall'esecutore contestualmente alla stipula del presente contratto nella misura del 10% dell'importo aggiudicato, in forma di garanzia della relativa esecuzione, per un importo complessivo pari al 4 % dell’importo definito sulla base del valore del quadro economico relativo al lotto di riferimento, a favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate ad aderire all’accordo Quadrofideiussoria, ai sensi dell’artdell'art. 103 del D.Lgsd.lgs. 50/2016. Alla fine del primo periodo contrattuale sarà richiesta, nel caso di prosecuzione della fornitura, una nuova cauzione 16 La garanzia definitiva o dovrà prevedere: • la posticipazione della scadenza, qualora l’importo contrattualizzato sia il medesimo. Per le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014, convertito in Legge 89/2014 che insistono al di fuori del territorio regionale dovrà essere costituita, esclusivamente a favore della Amministrazione che aderisce, apposita cauzione definitiva. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dai soggetti di cui all’art. 103, comma 4, ossia da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 106 1957 , comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti Codice Civile; • l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, ai sensi dei comma 4 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016: ▪ espressamente la semplice richiesta scritta della committente; • l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ▪ espressamente . La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell’ attestazione di regolare esecuzione all'esito del servizio ed alla conclusione del rapporto, intendendosi per ultimo quello la rinuncia all’eccezione cui ultimazione terminerà dopo quella di cui all’articolo 1957tutti gli altri, comma 2, del codice civile; ▪ la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantea prescindere dalla data di richiesta. La cauzione rilasciata garantisce potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del decreto Legislativo 50/2016. Con la sottoscrizione del presente atto le parti si impegnano reciprocamente al rispetto dei contenuti recati in esso medesimo ed in tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitoreatti e documenti che ne costituiscono parte integrante, (anche quello relativo alla mancata stipula del contratto attuativo se qui formalmente non allegati), ivi compresi e quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione specialmente: • Il Bando ed il Disciplinare di penaligara, nonché tutti gli atti che costituivano la lex specialis di gara • DGUE e relative dichiarazioni integrative (Allegati 5 e 5.1) • Offerta economica (Allegato 6) presentate in gara dall'Appaltatore ai fini dell'aggiudicazione • Mod. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Detta fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità del primo periodo contrattuale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto. In particolare, S.7.4.1 Requisiti Tecnico Professionali (Allegato 7) • la cauzione rilasciata garantisce definitiva prestata dall’Appaltatore • Copia del Documento d’Identità del legale rappresentante Al presente contratto l’esecutore allega tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. L’importo esplosi relativi ai prodotti oggetto della suddetta cauzione è ridotto delle percentuali, anche cumulabili, previste all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa inoltre chefornitura e si impegna, in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinariosuccessiva integrazione con articoli aggiuntivi a seguito di concordamento nuovi prezzi, o contratto GEIE o Contratto di RETE, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia, nelle stesse modalità previste per la costituzione della garanzia provvisoria. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Azienda. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto a consegnare anche quelli relativi ai sensi dell’ art. 21 del presente Capitolato. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale di cui al Contratto Attuativo e sino alla conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. La garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e’ automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni o riserve di cui all’art. 16.6 del presente capitolato In caso di risoluzione del contratto il fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stessonuovi articoli.

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Cauzione definitiva. In ragione della stipula dei contratti Attuativi il Fornitore sarà chiamato, nella fase di perfezionamento del Contratto Quadro stesso, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva a garanzia della relativa esecuzione, per un importo complessivo pari al 4 % dell’importo definito sulla base del valore del quadro economico relativo al lotto di riferimento, a favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate ad aderire all’accordo Quadro, ai Ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016 l'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria per l’esecuzione dell’appalto con le modalità di cui allo Schema Tipo del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004 n. 123 pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale compresi gli oneri della sicurezza. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Detta garanzia: • deve essere prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell’Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore medesimo rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno. Si applica l’art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016. Alla fine del primo periodo contrattuale sarà richiesta, nel caso di prosecuzione della fornitura, una nuova cauzione definitiva o la posticipazione della scadenza, qualora l’importo contrattualizzato sia il medesimo. Per le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014, convertito in Legge 89/2014 che insistono al di fuori del territorio regionale dovrà essere costituita, esclusivamente a favore della Amministrazione che aderisce, apposita cauzione definitiva. La predetta garanzia potrà ; • deve essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dai soggetti di cui all’art. 103, comma 4, ossia da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, D.Lgs. n. 385385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e che sono sottoposti a revisione contabile da delle Finanze; • deve essere completa di firma del fideiussore; • deve essere consegnata completa in ogni sua parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 almeno 10 giorni prima della stipula del decreto legislativo 24 febbraio 1998contratto; • deve essere intestata, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevederequale Ente garantito, ai sensi dei comma 4 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016: ▪ all’Università; • deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ▪ espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, co. 2 del codice civile; ▪ la sua operatività civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici 15 giorni su a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula del contratto attuativo e quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Detta fidejussione dell’Università; • deve chiaramente riportare il periodo di avere validità del primo periodo contrattuale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. L’importo della suddetta cauzione è ridotto delle percentuali, anche cumulabili, previste all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario, o contratto GEIE o Contratto di RETE, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia, nelle stesse modalità previste per la costituzione della garanzia provvisoria. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Azienda. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’ art. 21 del presente Capitolato. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale di cui al Contratto Attuativo e sino alla conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. La garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino non inferiore a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e’ automatico, senza necessità ; • deve essere integrata successivamente con i tempi di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore eventuali sospensioni o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, proroghe; • deve essere tempestivamente reintegrata ove questa sia venuta meno in originale tutto o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzioneparte. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni o riserve di cui all’art. 16.6 del presente capitolato In caso di risoluzione inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore; • lo svincolo della cauzione è disciplinato dall'art. 103 co. 5 del contratto il fornitore incorre D.Lgs. 50/2016; • l’Appaltatore si obbliga a comunicare all’Università a seguito degli svincoli automatici la parte residua della garanzia ancora in essere; • la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Università che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stessograduatoria (art. 103 co. 3 D.Lgs. 50/2016).

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Cauzione definitiva. In ragione della stipula Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei Contratti, l’Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. Se l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta con ribasso in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia fideiussoria è prestata secondo quanto previsto dall’articolo 103 del Codice dei contratti Attuativi il Fornitore sarà chiamato, nella fase di perfezionamento ed è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del Contratto Quadro stesso, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva a garanzia della relativa esecuzione, per un importo complessivo pari al 4 % dell’importo definito sulla base del valore del quadro economico relativo al lotto di riferimento, a favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate ad aderire all’accordo Quadro, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Alla fine del primo periodo contrattuale sarà richiesta, nel caso di prosecuzione della fornitura, una nuova cauzione definitiva o la posticipazione della scadenza, qualora l’importo contrattualizzato sia il medesimo. Per le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014, convertito in Legge 89/2014 che insistono al di fuori del territorio regionale dovrà essere costituita, esclusivamente a favore della Amministrazione che aderisce, apposita cauzione definitivacontratto. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dai soggetti di cui all’art. 103, comma 4, ossia da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, ai sensi dei comma 4 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016: ▪ espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ▪ espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; ▪ la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula del contratto attuativo e quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Detta fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità del primo periodo contrattuale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. L’importo della suddetta cauzione è ridotto delle percentuali, anche cumulabili, previste all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario, o contratto GEIE o Contratto di RETE, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia, nelle stesse modalità previste per la costituzione della garanzia provvisoria. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Azienda. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’ art. 21 del presente Capitolato. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale di cui al Contratto Attuativo e sino alla conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. La garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzionedell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 del 80% (ottanta per cento dell’iniziale cento) dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo ; lo svincolo e’ è automatico, senza necessità di nulla osta del committentebenestare della Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionariodell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori delle attività o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di forniture avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di Verifica Conformità del servizio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato; lo svincolo e servizil’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. Lo svincolo Ai sensi degli articoli 93 e 103, comma 10, del Codice dei Contratti in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative devono riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo e sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. La mancata costituzione della garanzia definitiva o la mancata integrazione della stessa, determina la decadenza dell'affidamento. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di contestazioni o riserve di cui all’artqualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. 16.6 Sono altresì ammesse ulteriori riduzioni in armonia con quanto stabilito al comma 7 dell’art 93 del presente capitolato Codice dei Contratti. In caso di risoluzione raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma precedente sono accordate se il possesso del contratto il fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed requisito di cui al comma precedente è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno comprovato da tutte le imprese in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stessoraggruppamento.

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Cauzione definitiva. In ragione della stipula dei contratti Attuativi il Fornitore sarà chiamato, nella fase Gli Operatori che risulteranno aggiudicatari di perfezionamento del Contratto Quadro stesso, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva a garanzia della relativa esecuzione, per un importo complessivo pari al 4 % dell’importo definito sulla base del valore del quadro economico relativo al lotto di riferimento, a favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate ad aderire all’accordo Quadrociascun Appalto Specifico dovranno prestare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Alla fine del primo periodo contrattuale sarà richiesta, nel caso di prosecuzione della fornitura, una nuova cauzione cauzione/garanzia definitiva o la posticipazione della scadenza, qualora l’importo contrattualizzato sia il medesimodi importo determinato ai sensi del comma 1 del menzionato articolo 103. Per le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014, convertito in Legge 89/2014 che insistono al di fuori del territorio regionale dovrà La cauzione/garanzia definitiva può essere costituita, esclusivamente a scelta del concorrente: ▪ ai sensi dell’articolo 93, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Amministrazione di AMA. In caso di cauzione definitiva costituita in contanti, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN IT 80T0100503219000000420075, intestato a AMA S.p.A., presso la Banca BNL - Piazza Albania n. 35, Roma - Agenzia 19 SWIFT XXXXXXXX, causale: “Garanzia definitiva: Appalto Specifico avente ad oggetto l’affidamento del servizio di consegna domiciliare di materiali e kit informativi alle utenze interessare dal nuovo modello di raccolta differenziata nei municipi di Roma Capitale e contestuale ritiro di contenitori precedentemente consegnati, suddiviso il 4 (quattro) lotti – Lotto ”. In tal caso dovrà essere presentato originale o copia conforme del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che aderisceha operato il versamento stesso; in caso di cauzione definitiva costituita in titoli del debito pubblico dovrà essere presentato originale o copia conforme del titolo; ▪ ai sensi dell’articolo 93, apposita cauzione definitivacomma 3, del D.Lgs. La predetta garanzia potrà essere prestata n. 50/2016, mediante fideiussione fidejussione bancaria o polizza assicurativa o (rilasciata dai soggetti di cui all’art. 103, comma 4, ossia da imprese bancarie o assicurative Imprese che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività attività) o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo nell’elenco speciale di cui all’articolo all’art. 106 del decreto legislativo D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, 385 (che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, che siano a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che sono siano sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo all’albo di cui all’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, D.Lgs. n. 58 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa) avente ad oggetto: “Garanzia definitiva: Appalto Specifico avente ad oggetto l’affidamento del servizio di consegna domiciliare di materiali e kit informativi alle utenze interessare dal nuovo modello di raccolta differenziata nei municipi di Roma Capitale e contestuale ritiro di contenitori precedentemente consegnati, suddiviso il 4 (quattro) lotti – Lotto ”. La fideiussione Xxxx l’esclusione, la fidejussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, ai sensi dei comma 4 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016: ▪ espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ▪ espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; ▪ la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La Detta cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula del contratto attuativo e quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penalidovrà avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile. La mancata costituzione della suddetta garanzia nel rispetto delle modalità e delle condizioni sopra indicate, determina la revoca decadenza dell’aggiudicazione e l’acquisizione l’escussione della cauzione provvisoria. Detta fidejussione deve chiaramente riportare il periodo provvisoria di validità del primo periodo contrattuale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino cui al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione precedente paragrafo 7.3 a) da parte dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. L’importo della suddetta cauzione è ridotto delle percentuali, anche cumulabili, previste all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario, o contratto GEIE o Contratto di RETE, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia, nelle stesse modalità previste per la costituzione della garanzia provvisoriaAMA. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro reintegrarla secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Accordo Quadro. La garanzia dovrà avere una durata pari alla durata dell’Appalto specifico e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6, dell’articolo 103, del D.Lgs. n. 50/2016. L’importo della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Azienda. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto garanzia definitiva può essere ridotto ai sensi dell’ arte per gli effetti del combinato disposto degli articoli 103, comma 1, ultimo periodo e 93, comma 7 del D.Lgs. 21 del presente Capitolaton. 50/2016. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale di cui al Contratto Attuativo e sino alla conclusione Per fruire di tale rapporto beneficio, il concorrente deve aver prodotto nella Plico Telematico A - Documentazione Amministrativa della presente Procedura ovvero dovrà produrre in fase di partecipazione ai singoli Appalti Specifici (in originale ovvero in copia con dichiarazione di autenticità e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. La garanziacopia di un documento di identità in corso di validità), le certificazioni e le attestazioni di iscrizione/registrazione utili, ai sensi dell’art. 10393, comma 5 7, del D.Lgs. 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzionen. 50/2016, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantitoovvero idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi degli artt. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione 46 e 47 del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzioneD.P.R. n. 445/2000, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoattestante il possesso delle certificazioni/iscrizioni medesime. Lo svincolo e’ automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni o riserve di cui all’art. 16.6 del presente capitolato In caso di risoluzione RTI/Consorzio, si rinvia al precedente Punto 7.3, lett. a), del contratto il fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà presente Disciplinare di sollevare eccezioni ed obiezioniGara. Si precisa, fatta salva la rifusione del maggior danno peraltro, che in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stessocertificazioni/attestazioni etc. rilasciate in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione definitiva. In ragione della stipula dei contratti Attuativi il Fornitore sarà chiamato, nella fase di perfezionamento del Contratto Quadro stesso, a costituireIl concorrente che risulterà aggiudicatario, a garanzia dell'adempimento dell’esatta osservanza degli obblighi assuntiassunti e prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia della relativa esecuzionedovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, secondo le condizioni di cui all’articolo 113 del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. nelle forme ammesse dalla legge, entro 20 gg. lavorativi dalla data di ricevimento di apposita comunicazione di aggiudicazione, per un importo complessivo pari al 4 10% dell’importo definito sulla base del valore prezzo di aggiudicazione dell’appalto. Lo stesso sarà restituito soltanto al termine del quadro economico relativo al lotto presente contratto. Tale deposito cauzionale definitivo potrà essere prestato in uno dei seguenti modi: • tramite fidejussione bancaria di riferimentopari importo, a favore costituita presso un Istituto di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate ad aderire all’accordo Quadro, Credito di diritto pubblico o una Banca di interesse nazionale o un’Azienda di Credito di diritto pubblico autorizzata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Alla fine n. 385/93; • tramite polizza fidejussoria assicurativa di pari importo debitamente quietanzata, rilasciata da Impresa di Assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio del primo periodo contrattuale sarà richiesta, nel caso ramo cauzioni ai sensi del D.lgs n. 175/95; • tramite garanzia fidejussoria di prosecuzione della fornitura, una nuova cauzione definitiva o la posticipazione della scadenza, qualora l’importo contrattualizzato sia il medesimo. Per le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014, convertito in Legge 89/2014 che insistono al di fuori del territorio regionale dovrà essere costituita, esclusivamente a favore della Amministrazione che aderisce, apposita cauzione definitiva. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o pari importo rilasciata dai soggetti dagli Intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 103, comma 4, ossia da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, Decreto Legislativo n. 385385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998delle Finanze; Ad esclusione della modalità in contanti, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione bancaria nelle cauzioni presentate con le altre modalità dovranno essere inserite le seguenti condizioni particolari con le quali l’Istituto bancario o assicurativa dovrà prevedere, ai sensi dei comma 4 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016assicurativo o l’intermediario finanziario si obbliga incondizionatamente: ▪ espressamente la rinuncia al • ad escludere il beneficio della preventiva escussione del debitore principaledi cui all’art. 1944 c.c.; ▪ espressamente la • alla rinuncia all’eccezione di cui all’articolo all’art. 1957, comma 2, del codice civilec.c.; ▪ la sua • alla operatività della garanzia entro quindici giorni su 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte dell’Amministrazione. In caso di aggiudicazione ad una riunione temporanea di imprese, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., il deposito cauzionale dovrà essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 75, comma 7), del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., e della Stazione AppaltanteDeterminazione n.° 7 del 11 settembre 2007 dell’Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in materia di Cauzione definitiva - Interpretazione dell’art. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti 40, comma 7, del decreto legislativo n. 163/06 in ordine alla riduzione del 50% per le imprese in possesso di certificazione di qualità nel caso in cui l’importo della garanzia sia ridotto, il concorrente aggiudicatario dovrà presentare - a pena di esclusione - la certificazione di qualità conforme alle norme europee, in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l’attestazione “conforme all’originale” sottoscritta dal Fornitorelegale rappresentante e corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità. In caso di aggiudicazione ad una riunione temporanea di imprese, anche quello relativo alla mancata stipula ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del contratto attuativo D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e quelli s.m.i. ovvero di Associazione Temporanea di Imprese già formalmente costituita, la suddetta certificazione dovrà essere presentata - a fronte dei quali è prevista l’applicazione pena di penaliesclusione -da ciascun soggetto costituente il raggruppamento. Il deposito cauzionale definitivo verrà progressivamente svincolato secondo il disposto dell’articolo 113, comma 3, del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.. La mancata costituzione della suddetta garanzia del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell’aggiudicazione dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Detta fidejussione deve chiaramente riportare il periodo provvisoria di validità cui all’articolo 75 del primo periodo contrattuale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 da parte dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso della Fondazione Idis che l’Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. L’importo della suddetta cauzione è ridotto delle percentuali, anche cumulabili, previste all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario, o contratto GEIE o Contratto di RETE, il aggiudicherà l’appalto al concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia, nelle stesse modalità previste per la costituzione della garanzia provvisoria. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Azienda. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’ art. 21 del presente Capitolatoche segue nella graduatoria. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di cui al Contratto Attuativo e sino alla conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. La garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e’ automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni o riserve di cui all’art. 16.6 del presente capitolato In caso di risoluzione del contratto il fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

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Cauzione definitiva. In ragione della stipula dei contratti Attuativi il Fornitore sarà chiamatoL’appaltatore verserà, nella fase contestualmente alla stipulazione del contratto, cauzione definitiva nelle forme di perfezionamento del Contratto Quadro stesso, a costituire, legge ex art. 113 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. a garanzia dell'adempimento dell’esatto adempimento degli obblighi assunticontrattuali, una cauzione definitiva dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l’appaltante dovesse eventualmente sostenere per fatto dell’appaltatore a garanzia della relativa esecuzione, causa d’inadempimento. Resta salva per un importo complessivo pari al 4 % dell’importo definito sulla base del valore del quadro economico relativo al lotto l’appaltante l’esperimento di riferimento, a favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate ad aderire all’accordo Quadro, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Alla fine del primo periodo contrattuale sarà richiesta, ogni altra azione nel caso di prosecuzione della forniturain cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione, una nuova cauzione definitiva o la posticipazione della scadenza, qualora l’importo contrattualizzato sia il medesimo. Per le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014, convertito in Legge 89/2014 che insistono al di fuori del territorio regionale dovrà essere costituitadepositata presso gli uffici della società appaltante all’atto della stipulazione del contratto, esclusivamente a favore della Amministrazione che aderisce, apposita cauzione definitiva. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dai soggetti di cui all’art. 103, comma 4, ossia costituita da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da Istituto di Credito o da Compagnia d’Assicurazione a norma delle vigenti disposizioni di legge. Tale fideiussione dovrà prevedereevidenziare: • che lo svincolo sarà disposto dall’appaltante con apposita dichiarazione o con semplice restituzione dell’originale; • che l’ente fideiussore si obbliga incondizionatamente e senza riserva alcuna ad effettuare, ai sensi dei comma 4 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016: ▪ espressamente la su semplice richiesta dell’appaltante, il versamento della somma dovuta, entro 15 giorni dalla richiesta di Aeroporti di Puglia; • che l’ente fideiussore rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ▪ espressamente la garantito (art. 1944 c.c.) nonché l’espressa rinuncia all’eccezione alle eccezioni di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; ▪ la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltanteall'art. 1957 co. 2 c.c.. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula del contratto attuativo e quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Detta fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità del primo periodo contrattuale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. L’importo della suddetta cauzione è ridotto delle percentuali, anche cumulabili, previste all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario, o contratto GEIE o Contratto di RETE, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia, nelle stesse modalità previste per la costituzione della garanzia provvisoria. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Azienda. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’ art. 21 del presente Capitolato. La cauzione definitiva resta resterà vincolata fino al termine del rapporto negoziale di cui al Contratto Attuativo e sino alla conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento completo soddisfacimento degli obblighi contrattualicontrattuali e, in ogni modo, fino a 90 (novanta) giorni dopo la data d’ultimazione del servizio. La garanziaL’appaltatrice dovrà produrre altresì, ai sensi dell’art. 103, comma 5 del in ottemperanza al D.Lgs. 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione81/2008, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e’ automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con tutta la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni o riserve di cui all’art. 16.6 del presente capitolato In caso di risoluzione del contratto il fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stessodocumentazione ivi richiamata.

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Samples: corporate.aeroportidipuglia.it

Cauzione definitiva. In ragione Ai fini della stipula dei contratti Attuativi il Fornitore sarà chiamatodel contratto, nella fase una volta effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, l’Amministrazione provvederà a richiedere all’aggiudicatario idoneo documento comprovante la prestazione di perfezionamento del Contratto Quadro stesso, a costituireuna cauzione definitiva, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assuntiimpegni contrattuali, una cauzione definitiva a garanzia della relativa esecuzione, per un di importo complessivo pari al 4 10% dell’importo definito sulla base del valore del quadro economico relativo al lotto di riferimentocontrattuale, a favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate ad aderire all’accordo Quadro, eventualmente incrementata ai sensi dell’art. 103 del D.LgsD. Lgs. 50/2016n. 50/2016 e ss.mm.ii. Alla fine del primo periodo contrattuale sarà richiestaA tale garanzia definitiva, nel caso di prosecuzione della fornitura, una nuova si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria. Tale cauzione definitiva o la posticipazione della scadenza, qualora l’importo contrattualizzato sia il medesimo. Per le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014, convertito in Legge 89/2014 che insistono al di fuori del territorio regionale dovrà essere costituita, esclusivamente a favore della Amministrazione che aderisce, apposita cauzione definitiva. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione fidejussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dai soggetti alle seguenti condizioni: • Intestazione a tutte le società componenti il raggruppamento • sottoscrizione autenticata da notaio; • essere incondizionata e irrevocabile; • prevedere la clausola cosiddetta di cui all’art. 103“pagamento a semplice richiesta”, comma 4obbligandosi il fideiussore, ossia da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti su semplice richiesta scritta ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, ai sensi dei comma 4 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016: ▪ terzi aventi causa; • prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ▪ espressamente , in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2 del codice civile nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo all’art. 1957, comma 2, 2 del codice civile; ▪ la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantemedesimo. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula del contratto attuativo e quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione garanzia cessa di penali. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Detta fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità del primo periodo contrattuale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. L’importo della suddetta cauzione è ridotto delle percentuali, anche cumulabili, previste all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario, o contratto GEIE o Contratto di RETE, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia, nelle stesse modalità previste per la costituzione della garanzia provvisoria. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per avere effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Azienda. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’ art. 21 del presente Capitolato. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale di cui al Contratto Attuativo e sino alla conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. La garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o regolare esecuzione. L’ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell’ultimo certificato di regolare esecuzione. L’impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento ad integrare la cauzione qualora questa, o comunque fino durante l’espletamento della fornitura, sia in parte utilizzata a dodici mesi dalla data titolo di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e’ automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori rimborso o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzionerisarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture Nessun interesse è dovuto sulle somme e servizisui valori costituenti i depositi cauzionali. Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni o riserve di cui all’art. 16.6 del presente capitolato In caso di risoluzione del contratto il fornitore incorre nella perdita La mancata costituzione del deposito cauzionale ed è esclusa definitivo determina la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezionidecadenza dell’aggiudicatario nonché l’incameramento della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, fatta salva la rifusione che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stessocontratto.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Cauzione definitiva. In ragione della stipula dei contratti Attuativi il Fornitore sarà chiamatoL’affidatario dovrà prestare, nella fase di perfezionamento del Contratto Quadro stesso, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assuntinei modi previsti dalla vigente normativa, una cauzione definitiva a garanzia della relativa esecuzione, per un importo complessivo pari al 4 % dell’importo definito sulla base del valore del quadro economico relativo al lotto di riferimento, a favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate ad aderire all’accordo Quadro, ai sensi dell’arte per gli effetti di cui all’art. 103 del D.Lgs. D.Lgs 50/2016. Alla fine del primo periodo contrattuale sarà richiesta, nel caso di prosecuzione della fornitura, per una nuova cauzione definitiva somma pari al 10% dell’importo presunto dell’appalto (IVA esclusa) che verrà depositato o la posticipazione della scadenza, qualora l’importo contrattualizzato sia il medesimo. Per le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014, convertito in Legge 89/2014 che insistono al di fuori del territorio regionale dovrà essere costituita, esclusivamente a favore della Amministrazione che aderisce, apposita cauzione definitiva. La predetta garanzia potrà essere prestata costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dai soggetti assicurativa, a norma di cui all’artlegge, e resterà vincolato a favore dell’Istituzione fino al termine del periodo contrattuale. 103, comma 4, ossia da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385Tale cauzione, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività verrà restituita solo al termine del contratto previa certificazione di rilascio regolare esecuzione, è prestata a garanzia di garanzie ogni adempimento della ditta assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e che sono sottoposti a revisione contabile da parte qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativaqualsiasi natura provocati per effetto della prestazione. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa costituente cauzione definitiva, dovrà prevedere, ai sensi dei comma 4 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016prevedere espressamente: ▪ espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ▪ espressamente • l’obbligo di pagare le somme richieste a semplice richiesta dell’amministrazione ed entro il termine di quindici giorni, per l’intera durata del contratto; • la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo all’art. 1957, comma 2, del codice civile; ▪ la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia relativa alla cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo definitiva dovrà avere validità pari alla mancata stipula durata del contratto attuativo e quelli stipulato per l’esecuzione del servizio Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a fronte dei quali è prevista l’applicazione seguito di penali. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Detta fidejussione incameramento parziale di somme da parte del Comune, il gestore deve chiaramente riportare il periodo di validità del primo periodo contrattuale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto, ad effettuare provvedere al reintegro entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. L’importo della suddetta cauzione è ridotto delle percentuali, anche cumulabili, previste all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario, o contratto GEIE o Contratto di RETE, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia, nelle stesse modalità previste per la costituzione della garanzia provvisoria. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Azienda. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’ art. 21 del presente Capitolato. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale di cui al Contratto Attuativo e sino alla conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. La garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e’ automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni o riserve di cui all’art. 16.6 del presente capitolato In caso di risoluzione del contratto il fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

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Cauzione definitiva. In ragione della stipula dei contratti Attuativi il Fornitore sarà chiamato, nella fase di perfezionamento del Contratto Quadro stesso, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva a garanzia della relativa esecuzione, per un importo complessivo pari al 4 % dell’importo definito sulla base del valore del quadro economico relativo al lotto di riferimento, a favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate ad aderire all’accordo Quadro, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Alla fine del primo periodo contrattuale sarà richiestaLa ditta aggiudicataria, nel caso di prosecuzione in cui l’importo dell’aggiudicazione sia superiore ai 40.000,00 euro, sarà tenuta al versamento della fornituragaranzia definitiva a favore dell’EGAS, una nuova cauzione definitiva o entro 15 giorni dal ricevimento dell’apposita richiesta da parte dell’EGAS. Secondo quanto previsto dall’art. 103 D.lgs. 50/2016, la posticipazione della scadenza, qualora l’importo contrattualizzato sia il medesimo. Per le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014, convertito in Legge 89/2014 che insistono al di fuori del territorio regionale garanzia dovrà essere costituitacostituita sotto forma di cauzione ovvero di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, esclusivamente a favore della Amministrazione commi 2 e 3, D. Lgs. 50/2016; la stessa dovrà avere un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale (con la specificazione che aderiscepotranno essere effettuate le riduzioni previste dall'articolo 93, apposita cauzione definitiva. La predetta comma 7, in tema di garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dai soggetti provvisoria e gli aumenti di cui all’art. 103, comma 41), ossia da imprese bancarie o assicurative e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione dell’ultimo certificato di regolare esecuzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 103 comma 5 D.lgs. 50/2016 relativamente allo svincolo progressivo. Si precisa che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi l’amministrazione provvederà allo svincolo della garanzia definitiva a mezzo lettera e che ne disciplinano le rispettive attività o il documento originale non verrà restituito alla ditta aggiudicataria. La garanzia fidejussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo dai soggetti di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993all'articolo 93, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie comma 3 D.lgs. 50/2016 e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, ai sensi dei comma 4 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016: ▪ deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ▪ espressamente , la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’articolo all'articolo 1957, comma 2secondo comma, del codice civile; ▪ la sua operatività , nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni su giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantedell’EGAS. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni previste per la fornitura e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. L’EGAS inoltre ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitoresoggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, anche quello relativo alla mancata stipula delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 103 comma 2 del contratto attuativo e quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penaliD. Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione decadenza dell'affidamento e l’acquisizione l'acquisizione della cauzione provvisoria. Detta fidejussione deve chiaramente riportare il periodo provvisoria presentata in sede di validità del primo periodo contrattuale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. L’importo della suddetta cauzione è ridotto delle percentuali, anche cumulabili, previste all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario, o contratto GEIE o Contratto di RETE, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia, nelle stesse modalità previste per la costituzione della garanzia provvisoria. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Azienda. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’ art. 21 del presente Capitolato. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale di cui al Contratto Attuativo e sino alla conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. La garanziaofferta, ai sensi dell’art. 103, comma 5 3 del D.Lgs. 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione50/2016. Nel caso l’individuazione del miglior offerente avvenga in capo ad un raggruppamento di imprese si precisa che: • il raggruppamento risultante miglior offerente dovrà essere formalmente costituito, nel limite massimo dell’80 ai sensi e per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione gli effetti del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e’ automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni o riserve combinato disposto delle norme di cui all’art. 16.6 48 D.lgs. 50/2016 ed art. 1392 c.c., con atto notarile, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del presente capitolato In caso provvedimento dell’EGAS di risoluzione del contratto il fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa approvazione delle risultanze di gara; • la facoltà garanzia definitiva, di sollevare eccezioni ed obiezionicui al precedente capoverso, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stessodovrà essere prestata dall’Impresa mandataria (capogruppo).

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Cauzione definitiva. In ragione della stipula dei contratti Attuativi il Fornitore sarà chiamato, nella fase di perfezionamento del Contratto Quadro stesso, a costituire, a A garanzia dell'adempimento dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi assunticontrattuali derivanti dal presente contratto, una cauzione definitiva a l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia della relativa esecuzionedell’importo di € (in lettere ), per un importo complessivo pari al 4 % dell’importo definito sulla base del valore del quadro economico relativo al lotto di riferimento, a favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate ad aderire all’accordo Quadro, resa ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Alla fine del primo periodo contrattuale sarà richiestaCodice, nel caso in favore di prosecuzione della fornitura, una nuova cauzione definitiva o la posticipazione della scadenza, qualora l’importo contrattualizzato sia il medesimo. Per le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014, convertito in Legge 89/2014 che insistono al di fuori del territorio regionale dovrà essere costituita, esclusivamente a favore della Amministrazione che aderisce, apposita cauzione definitivaARPAV. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dai soggetti di cui all’art. 103ha validità temporale pari alla durata del contratto (36 mesi) e dovrà, comma 4comunque, ossia da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte di una società ARPAV, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativacontratto. La fideiussione bancaria o assicurativa garanzia dovrà prevedere, ai sensi dei comma 4 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016: ▪ espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ▪ espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; ▪ la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula del contratto attuativo e quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Detta fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità del primo periodo contrattuale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. L’importo della suddetta cauzione è ridotto delle percentuali, anche cumulabili, previste all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario, o contratto GEIE o Contratto di RETE, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia, nelle stesse modalità previste per la costituzione della garanzia provvisoria. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Aziendadi ARPAV qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda a tale obbligo, ARPAV ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’ art. 21 del presente Capitolatocontratto. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale di cui al Contratto Attuativo e sino alla conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. La garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo dell'avanzamento dell'esecuzione come segue: • 15% alla verifica della cauzione definitiva deve permanere fino disponibilità in fabbrica delle parti che compongono i due upgrade; • 20% ad esito positivo della verifica di conformità relativa al primo upgrade; • 30% ad esito positivo della verifica finale a conclusione dei lavori di upgrade previsti; • 15% decorsi 24 mesi dalla stipula del contratto; • 20% alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e’ svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committentedi ARPAV, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o dell'Appaltatore, di un documento che attesti l’avanzamento dell’esecuzione del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documentoservizio, in originale o in copia autentica. ARPAV ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni o riserve di cui all’art. 16.6 del presente capitolato In caso nei casi di risoluzione del contratto il fornitore incorre nella perdita e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 5 e 9 del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stessopresente contratto.

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Cauzione definitiva. In ragione La ditta aggiudicataria, all’atto della stipula dei contratti Attuativi il Fornitore sarà chiamatodel contratto, nella fase di perfezionamento del Contratto Quadro stesso, a costituiredovrà, a garanzia dell'adempimento dell’adempimento degli obblighi assuntiassunti con il contratto e prima di dar corso all’esecuzione del servizio, una prestare cauzione definitiva a garanzia della relativa esecuzione, per un importo complessivo pari al 4 % dell’importo definito sulla base del valore del quadro economico relativo al lotto di riferimento, a favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate ad aderire all’accordo Quadro, nella misura stabilita ai sensi dell’art. 103 dell’articolo 113 del D.Lgs. 50/2016. Alla fine del primo periodo contrattuale sarà richiesta, nel caso di prosecuzione della fornitura, una nuova cauzione definitiva o la posticipazione della scadenza, qualora l’importo contrattualizzato sia il medesimo. Per le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014, convertito in Legge 89/2014 che insistono al di fuori del territorio regionale dovrà essere costituita, esclusivamente a favore della Amministrazione che aderisce, apposita cauzione definitivaDecreto Legislativo 163/2006 e successive modificazioni. La predetta garanzia potrà essere cauzione, prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà essere sottoscritta con firma autenticata da notaio o rilasciata dai soggetti pubblico ufficiale e corredata da dichiarazione sostitutiva di cui all’artatto di notorietà resa dal sottoscrittore ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 445/2000 dal quale risulti il potere di impegnare l’ente garante in capo al sottoscrittore stesso. 103L’Istituto garante dovrà espressamente dichiarare: • di aver preso visione del presente capitolato, comma 4della lettera di invito e di tutti gli atti in essi richiamati, ossia da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti nonchè di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo aver visionato l’offerta del concorrente, di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono accettarli in via esclusiva o prevalente attività ogni loro parte; • di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo rinunciare al termine semestrale previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi 1957/1/c.c.; • di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, ai sensi dei comma 4 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016: ▪ espressamente la rinuncia al beneficio della rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale; ▪ espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; ▪ la sua operatività entro quindici giorni obbligarsi a versare direttamente all’Amministrazione committente su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula del contratto attuativo e quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Detta fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità del primo periodo contrattuale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. L’importo della suddetta cauzione è ridotto delle percentuali, anche cumulabili, previste all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario, o contratto GEIE o Contratto di RETE, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia, nelle stesse modalità previste per la costituzione della garanzia provvisoria. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa 15 giorni, senza eccezioni e ritardi, la somma garantita o la minore somma richiesta effettuata dall’Azienda. In caso dall’Amministrazione medesima; • di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto considerare valida la fideiussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale, quand’anche eventualmente prorogato oltre il contratto ai sensi dell’ art. 21 del presente Capitolatotermine contrattuale. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine cauzione, qualora non utilizzata, sarà restituita a scadenza del rapporto negoziale periodo di cui al Contratto Attuativo e sino alla conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. La garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e’ automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni o riserve di cui all’art. 16.6 del presente capitolato In caso di risoluzione del contratto il fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

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Cauzione definitiva. In ragione della stipula dei contratti Attuativi A copertura degli oneri per il Fornitore sarà chiamatomancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente Capitolato, l’esecutore del contratto si obbliga a costituire una garanzia fideiussoria, nella fase di perfezionamento misura del Contratto Quadro stesso, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva a garanzia della relativa esecuzione, 10% (dieci per un importo complessivo pari al 4 % dell’importo definito sulla base cento) del valore contrattuale del quadro economico relativo al lotto di riferimentopercorso aggiudicatosi, a favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate ad aderire all’accordo Quadro, ai sensi dell’artsecondo quanto previsto dall’art. 103 113 del D.Lgs. 50/2016163/2006 e succ. Alla fine m. e i. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del primo periodo contrattuale sarà ramo cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni: • pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, nel caso entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di prosecuzione della fornitura15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, una nuova cauzione definitiva o senza che sia necessaria la posticipazione della scadenza, qualora l’importo contrattualizzato sia il medesimo. Per le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014, convertito costituzione in Legge 89/2014 che insistono al di fuori del territorio regionale dovrà essere costituita, esclusivamente a favore della Amministrazione che aderisce, apposita cauzione definitiva. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dai soggetti di cui all’art. 103, comma 4, ossia da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile mora da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 quest’ultima; • rinuncia del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, ai sensi dei comma 4 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016: ▪ espressamente la rinuncia fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ▪ espressamente la rinuncia all’eccezione principale di cui all’articolo 1957, comma 2, all’art. 1944 del codice civilec.c. • che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita; ▪ la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante• rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 del c.c. La cauzione rilasciata garantisce garanzia fideiussoria garantirà per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitoredalla ditta aggiudicataria, anche quello relativo alla mancata stipula del contratto attuativo e per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Detta fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità del primo periodo contrattuale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda in base : l’Amministrazione fermo restando quanto previsto dal contratto, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causaal successivo art. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda, ha 17 avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla cauzione garanzia fideiussoria per l’applicazione delle penalistesse. L’importo della suddetta cauzione è ridotto delle percentuali, anche cumulabili, previste all’artFermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 93, comma 7 113 del D.LgsDlgs 163/2006 e s.m.i. 50/2016. Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario, o contratto GEIE o Contratto di RETE, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia, nelle stesse modalità previste per la costituzione della garanzia provvisoria. Qualora qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di delle penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Azienda. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’ art. 21 del presente Capitolatodall’Amministrazione. La cauzione mancata costituzione della garanzia definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale di cui al Contratto Attuativo e sino alla conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. La garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e’ automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni o riserve di cui all’art. 16.6 113 del presente capitolato In caso D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. determinerà la revoca dell’affidamento e l’incameramento da parte dell’Amministrazione comunale della cauzione provvisoria. L’importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% (ossia è pari al cinque per cento del valore del contratto) per le imprese alle quali è stata rilasciata, da organismi accreditati – ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione del sistema di risoluzione del contratto il fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la facoltà dichiarazione della presenza di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Si precisa che in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stessoR.T. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

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Cauzione definitiva. In ragione della stipula dei contratti Attuativi il Fornitore sarà chiamatoIl soggetto aggiudicatario dovrà prestare, nella fase di perfezionamento prima dell’avvio del Contratto Quadro stesso, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assuntiservizio, una cauzione garanzia definitiva a garanzia della relativa esecuzionesecondo le forme, per un importo complessivo pari al 4 % dell’importo definito sulla base del valore del quadro economico relativo al lotto di riferimento, a favore di ESTAR condizioni e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate ad aderire all’accordo Quadro, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Alla fine del primo periodo contrattuale sarà richiesta, nel caso di prosecuzione della fornitura, una nuova cauzione definitiva o la posticipazione della scadenza, qualora l’importo contrattualizzato sia il medesimo. Per le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014, convertito in Legge 89/2014 che insistono al di fuori del territorio regionale dovrà essere costituita, esclusivamente a favore della Amministrazione che aderisce, apposita cauzione definitiva. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dai soggetti modalità di cui all’art. 103103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii in misura pari al 10% dell’importo contrattuale, come risultante dall’offerta formulata in sede di gara (fatte salve le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 47, ossia del medesimo decreto). La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo nell'albo di cui all’articolo all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo nell'albo previsto dall’articolo dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio U.O.C. Affari Generali e Xxxxxxxxxxx 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione Nella fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere, ai sensi dei comma 4 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016dovranno essere inserite le seguenti clausole: ▪ espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ▪ espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante; ▪ la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo all’art. 1957, comma 2, del codice civile; ▪ avere validità sino a 180 giorni dopo la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula del contratto attuativo e quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoriascadenza naturale dell’affidamento. Detta fidejussione deve chiaramente riportare il periodo cauzione è richiesta dall’Amministrazione a garanzia dell'esatto adempimento di validità del primo periodo contrattuale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda in base quanto previsto tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione oltre che del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di pagamento delle penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. L’importo della suddetta cauzione è ridotto delle percentuali, anche cumulabili, previste all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinariorisarcimento dei danni derivanti dalla inadempienza delle obbligazioni stesse, o contratto GEIE o Contratto fatto salvo l'esperimento di RETEogni altra azione, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia, nelle stesse modalità previste per nel caso in cui la costituzione della garanzia provvisoria. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Aziendacauzione risultasse insufficiente. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda ha facoltà escussione della cauzione, l’appaltatore dovrà provvedere a reintegrarla entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, a pena di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’ art. 21 risoluzione del presente Capitolato. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale di cui al Contratto Attuativo e sino alla conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. La garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatocontratto. Lo svincolo e’ automaticodella cauzione sarà disposto dall’Amministrazione comunale dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale, senza necessità di nulla osta del committente, con accertata la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture completezza e servizi. Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni o riserve di cui all’art. 16.6 del presente capitolato In caso di risoluzione del contratto il fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stessoregolare esecuzione dell’appalto.

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Cauzione definitiva. In ragione Ai fini della stipula dei contratti Attuativi il Fornitore sarà chiamatodel contratto, nella fase una volta effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, l’Amministrazione provvederà a richiedere all’aggiudicatario idoneo documento comprovante la prestazione di perfezionamento del Contratto Quadro stesso, a costituireuna cauzione definitiva, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assuntiimpegni contrattuali, una cauzione definitiva a garanzia della relativa esecuzione, per un di importo complessivo minimo pari al 4 10% dell’importo definito sulla base del valore del quadro economico relativo al lotto di riferimentocontrattuale, a favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate ad aderire all’accordo Quadro, eventualmente incrementata ai sensi dell’art. 103 del D.LgsD. Lgs. 50/2016n. 50/2016 e ss.mm.ii. Alla fine del primo periodo contrattuale sarà richiestaA tale garanzia definitiva, nel caso di prosecuzione della fornitura, una nuova si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria. Tale cauzione definitiva o la posticipazione della scadenza, qualora l’importo contrattualizzato sia il medesimo. Per le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014, convertito in Legge 89/2014 che insistono al di fuori del territorio regionale dovrà essere costituita, esclusivamente a favore della Amministrazione che aderisce, apposita cauzione definitiva. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione fidejussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dai soggetti alle seguenti condizioni: • sottoscrizione autenticata da notaio; • essere incondizionata e irrevocabile; • prevedere la clausola cosiddetta di cui all’art. 103“pagamento a semplice richiesta”, comma 4obbligandosi il fideiussore, ossia da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti su semplice richiesta scritta ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, ai sensi dei comma 4 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016: ▪ terzi aventi causa; • prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ▪ espressamente , in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2 del codice civile nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo all’art. 1957, comma 2, 2 del codice civile; ▪ la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantemedesimo. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula del contratto attuativo e quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione garanzia cessa di penali. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Detta fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità del primo periodo contrattuale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. L’importo della suddetta cauzione è ridotto delle percentuali, anche cumulabili, previste all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario, o contratto GEIE o Contratto di RETE, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia, nelle stesse modalità previste per la costituzione della garanzia provvisoria. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per avere effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Azienda. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’ art. 21 del presente Capitolato. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale di cui al Contratto Attuativo e sino alla conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. La garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o regolare esecuzione. L’ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell’ultimo certificato di regolare esecuzione. L’impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento ad integrare la cauzione qualora questa, o comunque fino durante l’espletamento della fornitura, sia in parte utilizzata a dodici mesi dalla data titolo di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e’ automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori rimborso o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzionerisarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture Nessun interesse è dovuto sulle somme e servizisui valori costituenti i depositi cauzionali. Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni o riserve di cui all’art. 16.6 del presente capitolato In caso di risoluzione del contratto il fornitore incorre nella perdita La mancata costituzione del deposito cauzionale ed è esclusa definitivo determina la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezionidecadenza dell’aggiudicatario nonché l’incameramento della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, fatta salva la rifusione che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stessocontratto.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione definitiva. In ragione della stipula dei contratti Attuativi il Fornitore sarà chiamato, nella fase di perfezionamento del Contratto Quadro stesso, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una L' impresa affidataria dovrà presentare la cauzione definitiva a garanzia della relativa esecuzione, per un importo complessivo pari al 4 % dell’importo definito sulla base del valore del quadro economico relativo al lotto di riferimento, a favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate ad aderire all’accordo Quadro, ai sensi dell’artdell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016n.50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Alla fine del primo periodo contrattuale sarà richiesta, nel In caso di prosecuzione della fornituraaggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, una nuova cauzione definitiva o la posticipazione della scadenza, qualora l’importo contrattualizzato sia il medesimo. Per le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014, convertito in Legge 89/2014 che insistono l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al di fuori del territorio regionale dovrà essere costituita, esclusivamente a favore della Amministrazione che aderisce, apposita cauzione definitivaventi per cento. La predetta cauzione è prestata a garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, tuttavia, è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o polizza assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. L'concessionario sarà obbligato a reintegrare la garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi ragione; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 103all'articolo 93, comma 4, ossia da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, ai sensi dei comma 4 dell’art. 93 3 del D.Lgs. 50/2016: ▪ n.50/2016 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ▪ espressamente , la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’articolo all'articolo 1957, comma 2secondo comma, del codice civile; ▪ la sua operatività , nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni su giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantestazione appaltante. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula del contratto attuativo e quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. La mancata costituzione della suddetta Alla garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Detta fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità del primo periodo contrattuale. Con tale clausola il fidejussore definitiva si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. L’importo della suddetta cauzione è ridotto delle percentuali, anche cumulabili, applicano le riduzioni previste all’art. dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario, o contratto GEIE o Contratto di RETE, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia, nelle stesse modalità previste per la costituzione della garanzia provvisoria. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Azienda. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’ art. 21 del presente Capitolato. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale di cui al Contratto Attuativo e sino alla conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. La garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e’ automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni o riserve di cui all’art. 16.6 del presente capitolato In caso di risoluzione del contratto il fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesson.50/2016.

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Cauzione definitiva. In ragione della stipula dei contratti Attuativi il Fornitore sarà chiamato, nella fase di perfezionamento del Contratto Quadro stesso, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una La cauzione definitiva a è prestata dall'esecutore contestualmente alla stipula del presente contratto nella misura del 10% dell'importo aggiudicato, in forma di garanzia della relativa esecuzione, per un importo complessivo pari al 4 % dell’importo definito sulla base del valore del quadro economico relativo al lotto di riferimento, a favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate ad aderire all’accordo Quadrofideiussoria, ai sensi dell’artdell'art. 103 del D.Lgsd.lgs. 50/2016. Alla fine del primo periodo contrattuale sarà richiesta, nel caso di prosecuzione della fornitura, una nuova cauzione La garanzia definitiva o dovrà prevedere: • la posticipazione della scadenza, qualora l’importo contrattualizzato sia il medesimo. Per le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014, convertito in Legge 89/2014 che insistono al di fuori del territorio regionale dovrà essere costituita, esclusivamente a favore della Amministrazione che aderisce, apposita cauzione definitiva. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dai soggetti di cui all’art. 103, comma 4, ossia da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 106 1957 , comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti Codice Civile; • l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, ai sensi dei comma 4 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016: ▪ espressamente la semplice richiesta scritta della committente; • l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ▪ espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; ▪ la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La cauzione rilasciata garantisce tutti garanzia copre gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula del contratto attuativo oneri per il mancato o inesatto adempimento e quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione cessa di penali. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Detta fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità del primo periodo contrattuale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. L’importo della suddetta cauzione è ridotto delle percentuali, anche cumulabili, previste all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario, o contratto GEIE o Contratto di RETE, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia, nelle stesse modalità previste per la costituzione della garanzia provvisoria. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per avere effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Azienda. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’ art. 21 del presente Capitolato. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale di cui al Contratto Attuativo e sino alla conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. La garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato dell’ attestazione di regolare esecuzioneesecuzione all'esito del servizio ed alla conclusione del rapporto, o comunque fino intendendosi per ultimo quello la cui ultimazione terminerà dopo quella di tutti gli altri, a dodici mesi prescindere dalla data di ultimazione dei lavori risultante richiesta. La cauzione potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal relativo certificatocitato articolo 103 del decreto Legislativo 50/2016. Lo svincolo e’ automaticoXxxxx parte integrante del contratto i seguenti atti e documenti: − l’Allegato 1 A (Relazione) − Offerta tecnica, senza necessità presentata ai fini dell'aggiudicazione − Allegato 5 - Offerta economica presentata ai fini dell'aggiudicazione 17 − Allegato 6 – Mod. S.7.4.1 Requisiti tecnico professionali presentato ai fini dell’aggiudicazione − l’atto costitutivo del raggruppamento/GEIE/… (ove necessario) − la cauzione definitiva prestata dall’esecutore − conteggio calcolo costi degli elementi di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni o riserve di cui retribuzione come richiesto all’art. 16.6 3 del presente capitolato In caso Disciplinare Ad essi le parti, e specialmente l'esecutore, si intendono vincolate anche in fase di risoluzione del contratto il fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stessoesecuzione.

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Samples: Contratto Di Accordo Quadro Avente Ad Oggetto I Servizi Di Reperimento, Selezione E Somministrazione Di Lavoro Temporaneo Con Lavoratori Inquadrati Nel CCNL Utilitalia

Cauzione definitiva. In ragione della stipula dei contratti Attuativi il Fornitore sarà chiamato, nella fase di perfezionamento del Contratto Quadro stesso, a costituire, a A garanzia dell'adempimento dell'esatta e fedele osservanza degli obblighi assuntidi cui al presente capitolato, l'aggiudicatario è tenuto a prestare una cauzione definitiva a garanzia della relativa esecuzionedefinitiva, per un importo complessivo pari al 4 10% dell’importo definito sulla base dell'importo contrattuale, ridotto del valore del quadro economico relativo al lotto di riferimento50%, a favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate ad aderire all’accordo Quadro, mediante polizza fidejussoria ai sensi dell’artdell'Art. 103 113 del D.Lgs. 50/2016. Alla fine del primo periodo contrattuale sarà richiestaD.Lgs n. 163/2006, così come vigente, rilasciata secondo le modalità indicate per la cauzione provvisoria, nel caso Disciplinare di prosecuzione della fornitura, una nuova cauzione definitiva o la posticipazione della scadenza, qualora l’importo contrattualizzato sia il medesimo. Per le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014, convertito in Legge 89/2014 che insistono al di fuori del territorio regionale dovrà essere costituita, esclusivamente Gara e precisate nello stesso Disciplinare tra gli adempimenti a favore della Amministrazione che aderisce, apposita cauzione definitiva. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dai soggetti di cui all’art. 103, comma 4, ossia da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, ai sensi dei comma 4 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016: ▪ espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ▪ espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; ▪ la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula del contratto attuativo e quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penalicarico dell'aggiudicatario. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione l'acquisizione della cauzione provvisoria. Detta fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità provvisoria e la risoluzione del primo periodo contrattuale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto. In particolareLa cauzione verrà restituita entro tre mesi dal termine del contratto d'appalto, la cauzione rilasciata garantisce qualora risultino essere stati regolarmente adempiuti tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. L’importo della suddetta cauzione è ridotto delle percentuali, anche cumulabili, previste all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/contrattuali e comunque avendo completamente definito ogni eventuale eccezione o consorzio ordinario, o contratto GEIE o Contratto di RETE, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia, nelle stesse modalità previste per la costituzione della garanzia provvisoria. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni controversia inerente e conseguente all'intervento regolato dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Azienda. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’ art. 21 del presente Capitolato. La cauzione definitiva resta vincolata fino Fatto salvo il diritto al termine del rapporto negoziale risarcimento di cui al Contratto Attuativo eventuali maggiori danni, l'Amministrazione può in qualunque momento e sino alla conclusione con l'adozione di tale rapporto semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivati a suo favore dal contratto e dopo che sia stato accertato dal presente Capitolato; in tal caso, l'appaltatore rimane obbligato a reintegrare o a ricostituire il regolare adempimento degli obblighi contrattualideposito cauzionale entro 15 gg. La garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal notificazione del relativo certificatoavviso. Lo svincolo e’ automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni o riserve di cui all’art. 16.6 del presente capitolato In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, l'Amministrazione appaltante potrà incamerare il fornitore incorre nella perdita deposito cauzionale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali e maggiori danni. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al benificio della preventiva escussione del deposito cauzionale ed è esclusa debitore principale e la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezionisua operatività entro 15 giorni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stessoa semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

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Samples: trasparenza.comune.frosinone.it

Cauzione definitiva. In ragione della stipula dei contratti Attuativi il Fornitore sarà chiamato, nella fase di perfezionamento del Contratto Quadro stesso, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una La cauzione definitiva a è prestata dagli esecutori contestualmente alla stipula del presente contratto nella misura del 10% del massimo stimato per ciascun esecutore, in forma di garanzia della relativa esecuzione, per un importo complessivo pari al 4 % dell’importo definito sulla base del valore del quadro economico relativo al lotto di riferimento, a favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate ad aderire all’accordo Quadrofideiussoria, ai sensi dell’artdell'art. 103 del D.Lgsd.lgs. 50/2016. Alla fine del primo periodo contrattuale sarà richiesta, nel caso di prosecuzione della fornitura, una nuova cauzione La garanzia definitiva o dovrà prevedere: • la posticipazione della scadenza, qualora l’importo contrattualizzato sia il medesimo. Per le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014, convertito in Legge 89/2014 che insistono al di fuori del territorio regionale dovrà essere costituita, esclusivamente a favore della Amministrazione che aderisce, apposita cauzione definitiva. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dai soggetti di cui all’art. 103, comma 4, ossia da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 106 1957 , comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti Codice Civile; • l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, ai sensi dei comma 4 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016: ▪ espressamente la semplice richiesta scritta della Committente; 20 • l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ▪ espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; ▪ la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La cauzione rilasciata garantisce tutti garanzia copre gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula del contratto attuativo oneri per il mancato o inesatto adempimento e quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione cessa di penali. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Detta fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità del primo periodo contrattuale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. L’importo della suddetta cauzione è ridotto delle percentuali, anche cumulabili, previste all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario, o contratto GEIE o Contratto di RETE, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia, nelle stesse modalità previste per la costituzione della garanzia provvisoria. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per avere effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Azienda. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’ art. 21 del presente Capitolato. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale di cui al Contratto Attuativo e sino alla conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. La garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato dell’ attestazione di regolare esecuzioneesecuzione all'esito del servizio ed alla conclusione del rapporto, o comunque fino intendendosi per ultimo quello la cui ultimazione terminerà dopo quella di tutti gli altri, a dodici mesi prescindere dalla data di ultimazione dei lavori risultante richiesta. La cauzione potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal relativo certificatocitato articolo 103 del decreto Legislativo 50/2016. Lo svincolo e’ automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con Con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni o riserve di cui all’art. 16.6 sottoscrizione del presente capitolato In caso atto le parti si impegnano reciprocamente al rispetto dei contenuti recati in esso medesimo ed in tutti gli atti e documenti che ne costituiscono parte integrante, ivi compresi e specialmente: • Il Bando ed il Disciplinare di risoluzione del contratto il fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa gara, nonché tutti gli atti che costituivano la facoltà lex specialis di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva gara • DGUE e relative dichiarazioni integrative (Allegati 5 e 5.1) • Offerta economica (Allegato 6) presentate in gara dall'Appaltatore ai fini dell'aggiudicazione • Mod. S.7.4.1 Requisiti Tecnico Professionali (Allegato 7) • la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.cauzione definitiva prestata dall’Appaltatore

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Samples: Contratto Di Accordo Quadro Per Il Servizio Di Raccolta, Trasporto E Invio a Trattamento Di

Cauzione definitiva. In ragione della stipula dei contratti Attuativi il Fornitore sarà chiamatoA garanzia dell’esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente capitolato, nella fase di perfezionamento del Contratto Quadro stesso, a la Ditta dovrà costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva a garanzia della relativa esecuzione, per un importo complessivo pari al 4 % dell’importo definito sulla base del valore del quadro economico relativo al lotto di riferimento, a favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate ad aderire all’accordo Quadro, ai sensi dell’artdi legge, all’atto della stipulazione del contratto di appalto, apposita cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale aggiudicato. 103 del D.LgsTale cauzione dovrà restare valida per tutta la durata dell’appalto. 50/2016. Alla fine del primo periodo contrattuale sarà richiesta, nel In caso di prosecuzione della fornituraaggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, una nuova la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione definitiva o la posticipazione della scadenza, qualora l’importo contrattualizzato sia il medesimo. Per le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014, convertito in Legge 89/2014 che insistono al di fuori del territorio regionale dovrà può essere costituita, esclusivamente a scelta dell’offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Amministrazione che aderiscedell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, apposita cauzione definitivaquanto allo svincolo, il comma 9. La predetta garanzia potrà fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dai soggetti di cui all’art. 103, comma 4, ossia da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo nell'albo di cui all’articolo all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo nell'albo previsto dall’articolo dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, ai sensi dei comma 4 dell’art. 93 decorrere dal momento della stipula del D.Lgs. 50/2016contratto e sino alla sua scadenza (15/11/2021) e dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole: ▪ espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ▪ espressamente la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’articolo all'articolo 1957, comma 2secondo xxxxx, del codice civile; ▪ la sua operatività • l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni su giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula del contratto attuativo e quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Detta fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità del primo periodo contrattuale. Con tale clausola il fidejussore stazione appaltante; Per quanto non espressamente citato si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. L’importo della suddetta cauzione è ridotto delle percentuali, anche cumulabili, previste rimanda all’art. 93, comma 7 103 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario, o contratto GEIE o Contratto di RETE, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia, nelle stesse modalità previste per la costituzione della garanzia provvisoria. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Azienda. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’ art. 21 del presente Capitolato. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale di cui al Contratto Attuativo e sino alla conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. La garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e’ automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni o riserve di cui all’art. 16.6 del presente capitolato In caso di risoluzione del contratto il fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

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Samples: sic.comunedisinnai.com

Cauzione definitiva. In ragione della stipula A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei contratti Attuativi il Fornitore sarà chiamatodanni derivanti dalle obbligazioni stesse, nella fase di perfezionamento ai sensi dell'art. 103 del Contratto Quadro stessoD. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assuntiprima della stipula del contratto, una la cauzione definitiva a garanzia della relativa esecuzionemediante fideiussione emessa da primari Istituti di Credito o polizza fideiussoria emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate, per un importo complessivo pari al 4 10% dell’importo definito sulla base del valore del quadro economico relativo al lotto di riferimento, a favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate ad aderire all’accordo Quadro, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Alla fine del primo periodo contrattuale sarà richiesta, nel caso di prosecuzione della fornitura, una nuova cauzione definitiva o la posticipazione della scadenza, qualora l’importo contrattualizzato sia il medesimo. Per le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014, convertito in Legge 89/2014 che insistono al di fuori del territorio regionale dovrà essere costituita, esclusivamente a favore della Amministrazione che aderisce, apposita cauzione definitivacontrattuale. La predetta cauzione è considerata valida a condizione che: • la garanzia potrà prestata possa essere prestata escussa dal Beneficiario mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dai soggetti di cui all’art. 103, comma 4, ossia da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, ai sensi dei comma 4 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016: ▪ espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ▪ espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; ▪ la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltanteal Fideiussore, con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dei benefici previsti dagli artt. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula 1944 e 1945 del contratto attuativo Codice Civile; • la garanzia prestata abbia validità fino a quando il Beneficiario stesso ne disporrà lo svincolo; • il mancato pagamento dei premi non possa essere opposto al Beneficiario e quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Detta fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di non abbia influenza sulla validità del primo periodo contrattuale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. L’importo della suddetta cauzione è ridotto delle percentuali, anche cumulabili, previste all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario, o contratto GEIE o Contratto di RETE, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia, nelle stesse modalità previste per la costituzione della garanzia provvisoria. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, prestata; • la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Azienda. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto Società Assicuratrice rinunci ad eccepire la decorrenza dei termini ai sensi dell’ artdell'art. 21 1957 del presente CapitolatoCodice Civile. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale di cui al Contratto Attuativo e sino alla conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali. La garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e’ automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni del concessionariocontratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, degli stati fatto salvo, per il Committente, il diritto al risarcimento di avanzamento dei lavori o di analogo documentoogni danno eccedente l'importo cauzionale, nonché delle maggiori somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più, durante il periodo contrattuale, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di forniture e servizi. Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni o riserve di cui all’art. 16.6 del presente capitolato In caso di risoluzione del contratto il fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stessoquant'altro dovuto a qualsiasi titolo.

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Cauzione definitiva. In ragione Ai fini della stipula dei contratti Attuativi il Fornitore sarà chiamatodel contratto, nella fase una volta effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, l’Amministrazione provvederà a richiedere all’aggiudicatario idoneo documento comprovante la prestazione di perfezionamento del Contratto Quadro stesso, a costituireuna cauzione definitiva, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assuntiimpegni contrattuali, una cauzione definitiva a garanzia della relativa esecuzione, per un di importo complessivo pari al 4 10% dell’importo definito sulla base del valore del quadro economico relativo al lotto di riferimentocontrattuale, a favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate ad aderire all’accordo Quadro, eventualmente incrementata ai sensi dell’art. 103 del D.LgsD. Lgs. 50/2016n. 50/2016 e ss.mm.ii. Alla fine del primo periodo contrattuale sarà richiestaA tale garanzia definitiva, nel caso di prosecuzione della fornitura, una nuova si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria. Tale cauzione definitiva o la posticipazione della scadenza, qualora l’importo contrattualizzato sia il medesimo. Per le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014, convertito in Legge 89/2014 che insistono al di fuori del territorio regionale dovrà essere costituita, esclusivamente a favore della Amministrazione che aderisce, apposita cauzione definitiva. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione fidejussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dai soggetti alle seguenti condizioni: • sottoscrizione autenticata da notaio; • essere incondizionata e irrevocabile; • prevedere la clausola cosiddetta di cui all’art. 103“pagamento a semplice richiesta”, comma 4obbligandosi il fideiussore, ossia da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti su semplice richiesta scritta ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, ai sensi dei comma 4 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016: ▪ terzi aventi causa; • prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ▪ espressamente , in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2 del codice civile nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo all’art. 1957, comma 2, 2 del codice civile; ▪ la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantemedesimo. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula del contratto attuativo e quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione garanzia cessa di penali. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Detta fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità del primo periodo contrattuale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. L’importo della suddetta cauzione è ridotto delle percentuali, anche cumulabili, previste all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario, o contratto GEIE o Contratto di RETE, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia, nelle stesse modalità previste per la costituzione della garanzia provvisoria. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per avere effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Azienda. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’ art. 21 del presente Capitolato. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale di cui al Contratto Attuativo e sino alla conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. La garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o regolare esecuzione. L’ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell’ultimo certificato di regolare esecuzione. L’impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento ad integrare la cauzione qualora questa, o comunque fino durante l’espletamento della fornitura, sia in parte utilizzata a dodici mesi dalla data titolo di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e’ automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori rimborso o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzionerisarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture Nessun interesse è dovuto sulle somme e servizisui valori costituenti i depositi cauzionali. Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni o riserve di cui all’art. 16.6 del presente capitolato In caso di risoluzione del contratto il fornitore incorre nella perdita La mancata costituzione del deposito cauzionale ed è esclusa definitivo determina la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezionidecadenza dell’aggiudicatario nonché l’incameramento della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, fatta salva la rifusione che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stessocontratto.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione definitiva. In ragione La Compagnia di Assicurazioni aggiudicataria della stipula dei contratti Attuativi il Fornitore sarà chiamato, nella fase di perfezionamento del Contratto Quadro stesso, gara è obbligata a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, costituire una cauzione definitiva a garanzia della relativa esecuzionedefinitiva, per un importo complessivo pari al 4 % dell’importo definito sulla base del valore del quadro economico relativo al lotto sotto forma di riferimento, a favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate ad aderire all’accordo Quadro, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Alla fine del primo periodo contrattuale sarà richiesta, nel caso di prosecuzione della fornitura, una nuova cauzione definitiva o la posticipazione della scadenza, qualora l’importo contrattualizzato sia il medesimo. Per le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014, convertito in Legge 89/2014 che insistono al di fuori del territorio regionale dovrà essere costituita, esclusivamente a favore della Amministrazione che aderisce, apposita cauzione definitiva. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o di polizza assicurativa o rilasciata dai soggetti assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di cui all’artaggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. 103Laddove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste in caso di possesso delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati, secondo quanto stabilito dall’articolo 93, comma 47, ossia da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 385numero 50, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativasuccessive modificazioni ed integrazioni. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere, ai sensi dei comma 4 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016devono prevedere espressamente e testualmente: ▪ espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ▪ espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civileCodice Civile; ▪ la sua operatività • l’operatività della garanzia entro quindici giorni su giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula del contratto attuativo senza riserva alcuna e quelli senza alcun onere probatorio a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penalisuo carico. La mancata costituzione della suddetta garanzia cauzione definitiva nelle forme e con le modalità innanzi definite determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Detta fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità del primo periodo contrattuale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione provvisoria da parte dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. L’importo della suddetta cauzione è ridotto delle percentuali, anche cumulabili, previste all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa inoltre Stazione Appaltante che, in caso tal caso, aggiudica la gara alla Compagnia di partecipazione Assicurazioni che segue in RTI e/o consorzio ordinario, o contratto GEIE o Contratto di RETE, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia, nelle stesse modalità previste per la costituzione della garanzia provvisoria. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Azienda. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’ art. 21 del presente Capitolatograduatoria. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni previste dal contratto e del rapporto negoziale di cui al Contratto Attuativo e sino alla conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. La garanziarisarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, ai sensi dell’art. 103nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in eccesso, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 ed è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel in relazione allo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto entro il limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo dell’importo inizialmente garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere rimanere integro fino alla data di al momento della emissione del certificato di collaudo provvisorio o regolare esecuzione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatocontratto. Lo svincolo e’ automatico, senza necessità di della cauzione non richiede il nulla osta del committentedella Stazione Appaltante ma esclusivamente la preventiva, con la sola condizione della preventiva obbligatoria consegna all’istituto garanteall’Istituto Garante, da parte dell’appaltatore o della Compagnia di Assicurazioni aggiudicataria della gara, del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documentodocumento rilasciato dalla medesima Stazione Appaltante, in originale o in copia autentica, attestanti che attesta l’avvenuta esecuzioneesecuzione del contratto, ai sensi dell’articolo 103, comma 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni o riserve di cui all’art. 16.6 del presente capitolato In caso di risoluzione escussione parziale, la cauzione deve essere integrata con le modalità definite dall’articolo 103, comma 1, penultimo capoverso, del Decreto Legislativo innanzi richiamato. La cauzione definitiva deve essere necessariamente corredata da autentica notarile della firma del soggetto che rilascia la relativa polizza fideiussoria, la quale deve essere legalizzata secondo le modalità definite dagli articoli 1, lettera l), e 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui la Compagnia di Assicurazioni aggiudicataria della gara non ottemperi, con i modi e nei tempi fissati, a quanto stabilito e/o richiesto dalla Stazione Appaltante, decade dal diritto alla stipula del contratto il fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa . Nella predetta Ipotesi, la facoltà Stazione Appaltante revoca l'aggiudicazione, con apposito provvedimento, e procede allo scorrimento della graduatoria di sollevare eccezioni ed obiezionimerito, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stessofino al terzo posto compreso.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione definitiva. In ragione della stipula dei contratti Attuativi il Fornitore sarà chiamato, nella fase di perfezionamento del Contratto Quadro stesso, a costituire, a A garanzia dell'adempimento degli obblighi assuntidi tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, una cauzione definitiva dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, l'esecutore del contratto è obbligato a garanzia della relativa esecuzione, per un importo complessivo pari al 4 % dell’importo definito sulla base del valore del quadro economico relativo al lotto di riferimento, a favore di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti che insistono sul territorio regionale, legittimate ad aderire all’accordo Quadro, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Alla fine del primo periodo contrattuale sarà richiesta, nel caso di prosecuzione della fornitura, una nuova cauzione definitiva o la posticipazione della scadenza, qualora l’importo contrattualizzato sia il medesimo. Per le adesioni dei soggetti individuati dal comma 3 del D.L. 66 /2014, convertito in Legge 89/2014 che insistono al di fuori del territorio regionale dovrà essere costituita, esclusivamente costituire a favore della Amministrazione che aderisce, apposita cauzione definitivastazione appaltante una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta inferiore al 10%;in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La predetta garanzia cauzione dovrà essere prestata e gestita per i lavori come previsto dall’articolo 30 della legge 109/94, come modificata dalla L.R. 7/02 e s.m.i.; per le forniture di beni e di servizi come previsto dall’articolo 113 del codice dei contratti. La cauzione definitiva potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dai soggetti di cui all’art. 103assicurativa, comma 4, ossia da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, ai sensi dei comma 4 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016: ▪ deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ▪ espressamente , la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’articolo all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; ▪ la sua operatività , nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni su giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantedel dirigente interessato. La In caso di cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitoreprovvisoria prestata mediante deposito in contanti presso la tesoreria, anche quello relativo alla mancata stipula del la stessa potrà essere commutata, previa eventuale integrazione, in definitiva. Di ciò sarà dato atto nel contratto attuativo e quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penalicomunicazione all'ufficio ragioneria. La mancata costituzione della suddetta garanzia o la sua irregolarità determina la revoca dell’aggiudicazione dell'affidamento e l’acquisizione l'acquisizione della cauzione provvisoria. Detta fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità provvisoria con provvedimento del primo periodo contrattuale. Con tale clausola il fidejussore si obbligadirigente interessato, su semplice richiesta dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con che aggiudica l'appalto o la ditta fino concessione al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’Azienda in base quanto previsto dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso concorrente che l’Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. L’importo della suddetta cauzione è ridotto delle percentuali, anche cumulabili, previste all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario, o contratto GEIE o Contratto di RETE, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia, nelle stesse modalità previste per la costituzione della garanzia provvisoria. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Azienda. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’ art. 21 del presente Capitolatosegue nella graduatoria. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto negoziale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di cui al Contratto Attuativo e sino alla conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. La garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione sarà svincolata per i lavori pubblici come previsto dal citato articolo 30, o comunque fino a dodici mesi dalla data mentre per le forniture di ultimazione beni e dei lavori risultante servizi come previsto dal relativo certificato. Lo svincolo e’ automatico, senza necessità di nulla osta citato art.113 del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento codice dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Lo svincolo è subordinato alla soluzione ed allo scioglimento di contestazioni o riserve di cui all’art. 16.6 del presente capitolato In caso di risoluzione del contratto il fornitore incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stessocontratti.

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