COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona
U.O.C. Affari Generali e Xxxxxxxxxxx
ALLEGATO “A”
CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO
ART. 1 - OGGETTO
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza, consulenza e brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Falconara Marittima, prestato da soggetti iscritti nell’albo dei mediatori di assicurazione, relativo alle polizze già stipulate e da stipularsi da parte del Comune di Falconara Marittima, secondo le condizioni le modalità di seguito indicate. I contratti assicurativi in corso sono:
POLIZZA | COMPAGNIA | SCADENZA | PREMIO ANNUO |
ALL RISKS | SACE BT SPA | 31/08/2023 | 52.582,70 € |
RCT/O | LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. | 31/08/2023 | 88.631,25 € |
RCA LIBRO MATRICOLA | ITAS MUTUA | 31/08/2023 | 23.213,00 € |
INFORTUNI | UNIPOLSAI ASSCICURAZIONI SPA | 31/08/2023 | 3.615,00 € |
KASKO | BALCIA INSURANCE SE | 31/08/2023 | 980,00 € |
TUTELA LEGALE | ROLAND RECHTSSCHUTZ | 31/08/2023 | 25.462,40 € |
RC PATRIMONIALE | XL INSURANCE COMPANY SE | 31/08/2023 | 6.490,00 € |
ART. 2 – PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO
• Individuazione, analisi e valutazione delle situazioni di rischio attinenti la specifica attività dell'Ente, con approfondimento delle necessità delle singole aree;
• Analisi delle polizze assicurative esistenti evidenziando gli eventuali aspetti negativi e quelli migliorativi ai fini di ottimizzare le coperture assicurative e limitare i costi a carico dell'Ente;
• Elaborazione, sulla base dei dati forniti dall'Ente, dei capitolati speciali per l'affidamento dei servizi assicurativi, (con valutazione dei beni mobili e immobili) ai fini di un'adeguata copertura, da consegnare al Comune di Falconara Marittima almeno 120 giorni prima della scadenza delle polizze, o entro diverso termine concordato in caso di procedure d’urgenza;
• Consulenza ed assistenza da parte di figure specialistiche dedicate nella valutazione del Patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ente da intendersi quale determinazione dei valori assicurabili nonché analisi e valutazione dei rischi anche con riguardo alla tutela di beni storici ed artistici;
• Aggiornamento dei contratti in relazione alle accertate esigenze assicurative dell'Ente ed alle evoluzioni legislative e regolamentari;
• Assistenza nella predisposizione della documentazione di gara, nello svolgimento delle procedure di gara e nella valutazione delle offerte pervenute;
• Assistenza nella gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti del Comune di Falconara Marittima (segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti, comunicazione dati di regolazione, variazione dei rischi, adeguamento dei valori, variazioni contrattuali, e ogni altra connessa attività amministrativo contabile);
• Gestione dei sinistri attivi e passivi (anche in relazione a quelli pendenti alla data di aggiudicazione del servizio) in collaborazione con l'Ufficio competente preposto, anche se gestiti in formula S.I.R., con produzione di reportistica a cadenze prestabilite indicanti dati numerici e descrittivi (elenco sinistri , elenco liquidazioni, stato dei sinistri pendenti); si fa presente che alla data odierna l’Ente ha in istruttoria un sinistro aperto sulla polizza All Risks relativo a danni al patrimonio immobiliare dell’Ente derivanti da terremoto per il quale il broker
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aggiudicatario dovrà fornire immediata collaborazione, garantendo fin da subito il supporto
necessario per la migliore gestione dello stesso;
• Analisi delle eventuali eccezioni mosse dalle Compagnie circa la risarcibilità del danno;
• Verifica della corretta applicazione di eventuali scoperti o franchigie;
• Per quanto concerne la polizza RCT in corso, in considerazione che la stessa è stata stipulata con franchigia gestita in formula S.I.R. (Self Insurance Retention), il broker dovrà fornire un servizio peritale interno o esterno in supporto dell’Ente e garantire un’assistenza continuativa al servizio comunale che gestisce i sinistri mediante professionisti competenti.
• Assistenza, se necessario anche con la presenza di proprio personale presso la sede municipale, nella corretta stesura delle denunce dei sinistri attivi e passivi e nella quantificazione dei danni;
• Assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della compagnia assicuratrice. In particolare si dovranno seguire i tempi di celere chiusura dei danni occorsi ed il Broker dovrà garantire adeguate informazioni ai soggetti coinvolti nei sinistri;
• Report annuale sull’andamento dei sinistri riferito all’anno precedente dal quale si evinca il rapporto premi/sinistri, lo stato di ogni pratica presso le rispettive compagnie, corredato da valutazioni tecniche e proposte migliorative del servizio stesso;
• Consulenza e redazione di pareri esaustivi in merito alle tematiche ed alle problematiche in materia assicurativa che l'Amministrazione comunale riterrà di sottoporre nel corso del servizio;
• Individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con l'Ente convenzioni o contratti di vario tipo (locazioni, comodato, appalti, concessioni, gestione di impianti, prestazione d'opera sotto forma di collaborazione occasionale o continuativa, etc.) nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;
• Servizi aggiuntivi offerti in sede di gara.
ART. 3 – DURATA
L’affidamento avrà durata di anni tre con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto (presumibilmente dalla data 27/03/2023, o dalla data di consegna del servizio in via d’urgenza effettuata prima della stipula del contratto, risultante da apposito verbale sottoscritto tra le parti.
L’Ente affidante si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario per ulteriori 2 (due) anni senza che ciò costituisca in alcun modo un obbligo per l’Ente affidante medesimo.
L’Affidatario è comunque obbligato a continuare l’espletamento del servizio in oggetto, anche oltre il termine finale, nel limite massimo di 6 (sei) mesi, nelle more dell’espletamento della procedura di scelta del contraente e sino alla nuova individuazione dello stesso. In questo caso, rimangono inalterate tutte le condizioni e i prezzi stabiliti nel contratto.
La richiesta di rinnovo/proroga dovrà essere inviata per iscritto al broker almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi prima della scadenza del contratto.
L'incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione di cui al D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii..
ART. 4 – CORRISPETTIVO
Le prestazioni verranno retribuite dalle provvigioni corrisposte dalle Compagnie di Assicurazione sulla base delle percentuali provvisionali proposte in sede di gara, per un massimo del 8% del premio annuo per quanto concerne la RCA libro matricola e del 12% del premio annuo per quanto concerne tutte le altre polizze, e troveranno applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti successivamente alla scadenza del loro termine naturale o successivamente alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi.
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Per quanto attiene alle polizze già in essere anteriormente alla data del provvedimento di
aggiudicazione definitiva del servizio oggetto dell’appalto, considerato che con determinazione dirigenziale n. 845 del 31/8/2020 è stato aggiudicato il servizio assicurativo di Tutela Legale per il periodo dalle ore 24:00 del 31/8/2020 alle ore 24:00 del 31/8/2023, con determinazione dirigenziale n. 1126 del 29/102020 sono stati aggiudicati i servizi assicurativi per la copertura del rischio RCT/O, All Risks, RCA e libro matricola, Kasko, Infortuni cumulativa e R.C. Patrimoniale per il triennio dalle ore 24:00 del 31/10/2020 alle ore 24:00 del 31/8/2023, le succitate misure percentuali si intendono quelle già inserite nel testo contrattuale in vigore, pertanto, fino alla data ore 24:00 del 31/8/2023 la provvigione spettante sarà, così come aggiudicata, nella misura del 4% per quanto concerne la RCA libro matricola e del 8% per tutte le altre polizze.
L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di servizi assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.
Il broker si impegna a non modificare la percentuale per mezzo della quale sono espressi i compensi, per tutta la durata del contratto.
Il broker non potrà, inoltre, richiedere al Comune di Falconara Marittima e alle Compagnie assicuratrici altro compenso, integrazione o rimborso, di qualsiasi natura.
Il Comune di Falconara Xxxxxxxxx non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle compagnie di assicurazione nei confronti del Broker e nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l’Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.
Ribadito che il servizio di cui al presente capitolato non comporta per il Comune alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, poiché l'opera del broker sarà remunerata, secondo le consuetudini di mercato, dalle Compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi del Comune, al solo fine di applicare correttamente la normativa prevista dal Codice degli Appalti, il valore dell’appalto per un triennio è stimato in €. 69.565,20 (pari ad €. 23.188.40 annui per un triennio), ovvero € 115.942,00 in caso di rinnovo di ulteriori due anni ed € 127.536,20 in caso di eventuale proroga tecnica di 6 mesi, ed è stato calcolato in base alla misura degli oneri di provvigione applicati ai premi netti delle attuali polizze assicurative nella percentuale del 8% sulla polizza RCA e del 12% sulle altre polizze.
Non sono previsti oneri di sicurezza per rischi da interferenze e, trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis D.lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii., non si procederà alla redazione del DUVRI.
Non vengono nemmeno indicati i costi delle manodopera, in quanto, trattandosi di servizi di natura intellettuale, i concorrenti non sono obbligati, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e
s.m.i. ad indicarli in sede di gara, trattandosi di costi che per loro natura non possono riferirsi ai servizi di natura intellettuale
ART. 5 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
Il Broker deve trasmettere al Comune di Falconara Marittima i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno trenta giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza.
Il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell’articolo 1901 del Codice Civile.
Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
La società Aggiudicataria, per il tramite del legale rappresentante, si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto.
L’aggiudicatario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto
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dall’art. 3, comma 8, della L. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme
le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.
ART. 6 – PREROGATIVE DEL COMUNE
Restano di esclusiva competenza del Comune di Falconara Marittima:
- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- l’adozione degli atti amministrativi e l’approvazione dei capitolati speciali da utilizzare per l’appalto delle coperture assicurative di cui necessita l’Ente;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.
ART. 7 – OBBLIGHI DEL BROKER
Il broker dovrà svolgere l'incarico nell'interesse del Comune, osservando tutte le indicazioni e le richieste che il Comune stesso fornirà.
Nell’espletamento dell’incarico il broker dovrà seguire quanto dallo stesso proposto con il progetto di massima, presentato in sede di gara, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell’Ente.
Il broker dovrà espletare il servizio con impiego di mezzi e risorse propri, sarà suo onere ricercare tutta la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno dell'Ente di mettere a disposizione i testi delle polizze in corso e i dati disponibili.
Considerato che per quanto concerne la polizza RCT la stessa è stata stipulata con franchigia gestita in formula S.I.R. (Self Insurance Retention), il broker si impegna a fornire gratuitamente un servizio peritale esterno in supporto dell’Ente ed a garantire un’assistenza continuativa al servizio comunale che gestisce i sinistri mediante professionisti competenti.
Il broker non dovrà assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né potrà impegnare in alcun modo l'Amministrazione, se non preventivamente autorizzato. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dal Dirigente competente del Comune di Falconara Marittima.
Il Comune è libero di accettare tutte e/o parte delle proposte.
Il broker sarà obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase. Il broker aggiudicatario non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto del Comune.
Il broker dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio, ed assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessarie all'amministrazione. L'incarico sarà svolto dalla persona (o persone) indicate nel progetto di massima allegato all'offerta in sede di gara, puntualmente e con continuità.
Sono a carico del broker aggiudicatario tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico ed i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.
E' fatto altresì divieto alla società aggiudicataria di sospendere di propria iniziativa, anche qualora siano in corso controversie con l'Amministrazione Comunale, il servizio in oggetto.
La sospensione del servizio per decisione unilaterale, anche solo per sette giorni lavorativi, costituisce inadempienza contrattuale tale da giustificare la risoluzione del contratto.
Il broker risponde pienamente per danni a persone e/o cose che possano derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattualmente previste, imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali fosse chiamata a rispondere l’Amministrazione comunale che fin da ora viene sollevata e tenuta indenne da ogni pretesa risarcitoria per danni ed eventuali perdite patrimoniali, avanzate da terzi danneggiati.
ART. 8 – RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL BROKER
Il Comune di Falconara Xxxxxxxxx avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, per negligenze, errori ed omissioni del broker.
Il broker risponderà pienamente per i danni a persone e/o a cose che derivano dall'espletamento delle prestazioni contrattuali, imputabili ad esso o ai suoi dipendenti, e dei quali, è chiamata a rispondere l'Amministrazione Comunale che fin d'ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa.
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Il broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell’incarico di cui al presente capitolato
purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.
Ai fini di cui sopra il broker dovrà essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenze ed errori professionali propri ovvero per negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, come previsto dall’art. 110 comma 3 ed art. comma 3 D.lgs. n° 209/2005 e ss.mm.ii. La polizza dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale ed avere massimale minimo assicurato di € 1.500.000 per sinistro ed € 2.500.000 all’anno globalmente per tutti i sinistri, a pena di risoluzione contrattuale.
ART. 9 – PERSONALE
L’aggiudicatario si impegna ad eseguire il servizio nelle forme stabilite dal presente capitolato, obbligandosi, nella scelta del proprio personale, ad assicurare l’efficienza del servizio stesso ed al raggiungimento delle finalità richieste dal Comune di Falconara Marittima. Gli addetti al servizio, incaricati dall’affidatario, dovranno essere regolarmente assunti ed operare sotto la sua esclusiva responsabilità. Lo stesso è garante dell’idoneità del personale incaricato di svolgere il servizio medesimo, il quale ha l’obbligo, nell’espletamento del servizio, di mantenere la massima riservatezza su quanto eventualmente venisse a sua conoscenza e di astenersi da comportamenti diretti a manomettere o prendere visione di pratiche e documenti del Comune di Falconara Marittima di non interesse per l’espletamento dell’attività in oggetto.
L’aggiudicatario, entro 15 giorni dalla notifica dell’affidamento e a pena di decadenza, comunica formalmente al Comune di Falconara Marittima l’elenco nominativo del personale che verrà ordinariamente impiegato nel servizio, salvo successive variazioni e modificazioni, nonché le generalità ed i requisiti del Responsabile dell’impresa, indicato come referente nei rapporti tecnico- amministrativi con il Comune di Falconara Marittima - Settore 1°.
Su richiesta dell’Amministrazione dovrà essere sostituito il personale che, a insindacabile giudizio della medesima, sarà ritenuto motivatamente non gradito. In particolare, in ordine al personale dipendente, l’affidatario assicura il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. L’affidatario si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nelle prestazioni oggetto del servizio tutte le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dal C.C.N.L. vigente. I suddetti obblighi vincolano l’affidatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni o receda da esse.
Qualsiasi inosservanza da parte dell’affidatario nelle materie oggetto del presente articolo può essere causa di rescissione contrattuale in danno dell’impresa stessa.
Art. 10 – TUTELA DELLA PRIVACY E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del d.lg.s 196/2003, così come modificato dal d.lgs. 101/2018, saranno trattati dal Comune anche con strumenti informatici unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e di regolamento correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale, nell’ambito delle attività predisposte nell’interesse pubblico e nell’esercizio dei pubblici poteri.
Il legale rappresentante della ditta aggiudicataria dichiara di aver letto l’informativa di cui all’art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) pubblicata all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx- xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx000000_xxxx.xxxx .
Il presente contratto prevede da parte della ditta aggiudicataria il trattamento di dati personali per conto del Comune di Falconara Marittima, pertanto, la stessa sarà designata ed istruita, con la stipula del contratto ed in relazione all'espletamento dei servizi, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016 ( GDPR ) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, specialmente in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 28 GDPR .
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Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l’oggetto contrattuale come definito dal
presente capitolato, comporta il trattamento di dati personali della ditta aggiudicataria per conto del Comune, così come disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito anche indicato come “GDPR”) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.
In tal senso il Comune, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all’esecuzione del contratto, nomina, quale proprio Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, la ditta aggiudicataria che, come rappresentata, accetta.
Le parti, come sopra rappresentate, convengono che:
a) il Responsabile del Trattamento Dati (inseguito anche “RTD”) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il RTD informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
b) il RTD si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all’oggetto del presente contratto, con divieto di diversa utilizzazione, e a mantenere e garantire la riservatezza dei dati personali trattati (ai sensi dell’art. 5 GDPR) in esecuzione del presente contratto, astenendosi dal comunicare e/o diffondere tali dati al di fuori dei casi espressamente consentiti nel contratto o per legge;
c) il RTD si impegna a rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati e, a tal fine, a costituire la relativa documentazione, tra cui, a titolo esemplificativo, il registro dei trattamenti svolti e, laddove richiesto, ne trasmette copia al Comune in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
d) il RTD si impegna a adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate a garantire la tutela dei diritti dell’Interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento UE 679/2016.
e) il RTD si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, a istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dal Comune o dagli utenti stessi e sugli obblighi del Responsabile esterno del trattamento, affinché il trattamento avvenga in conformità di legge per gli scopi e le finalità previste nel contratto.
f) il RTD si impegna a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
g) resta inteso tra le Parti che il Responsabile esterno è l’unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati (da lui e/o dai propri autorizzati direttamente trattati) e in tal senso si impegna a garantire e manlevare il Comune dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o degli interessati. Il responsabile esterno è responsabile ai sensi dell’art. 2049 del codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
h) il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
i) il RTD, nel trattamento dei dati connessi all’esecuzione del presente contratto, si impegna a non ricorrere a sub responsabili o a soggetti qualificabili come sub-responsabili, senza autorizzazione scritta (generale e/o specifica) da parte del titolare del trattamento. Laddove sia concessa tale autorizzazione, le parti, come rappresentate, convengono che il ricorso a sub-responsabili avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4 dell’articolo 28 del GDPR.
Le parti convengono che gli incarichi affidati a personale non dipendente del RTD, ma comunque sottoposto a regolare contratto di prestazione di servizi od altro con il RTD (es. professionisti del settore sanitario, consulenti, etc.) rientrano tra i sub-responsabili oggetto fin da ora di autorizzazione generale. Il RTD, nello svolgimento della propria attività, comunicherà al Titolare sia l’elenco degli eventuali sub-responsabili sia i trattamenti a loro affidati.
Il RTD comunica al Titolare anche eventuali modifiche che concernono i sub–responsabili, quali a titolo esemplificativo l’aggiunta o la sostituzione affinché lo stesso, ai sensi dell’art. 28 co.2 GDPR, possa opporsi entro 15 giorni dalla comunicazione.
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l) il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure
tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare le richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR.
m) il RTD assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, nonché per tutte le attività richieste obbligatoriamente per legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, impegnandosi particolarmente a comunicare al Titolare, appena ne ha avuto conoscenza, ogni eventuale violazione dei dati personali subita;
n) il RTD si impegna ad avvisare tempestivamente il Titolare in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte del Garante o da altra Autorità preposta, in merito ai trattamenti effettuati per suo conto, impegnandosi altresì a fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l’approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali, connessi all’esecuzione del contratto, pendenti avanti al Garante o all’Autorità Giudiziaria;
o) il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e 1286 del codice civile), attraverso una comunicazione via PEC al termine della durata del rapporto contrattuale, si obbliga a cancellare o a restituire tutti i dati personali relativi al trattamento connesso al presente contratto, cancellando altresì le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati o che i dati vengano conservati per legittimo interesse del RTD esclusivamente in relazione alle prestazioni erogate e ad eventuali diritti di difesa;
p) il RTD mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento, peraltro, informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati. Le parti contrattuali convengono altresì che la nomina del RTD abbia durata limitata all’esecuzione del presente contratto.
Art. 11 – CLAUSOLE ATTUATIVE DELLA LEGGE 190/2012 E DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA.
La Ditta affidataria, nell'esecuzione del presente contratto, è obbligata a far osservare al proprio personale, impiegato nello svolgimento dei servizi e delle attività affidate, quanto previsto dal D.P.R: 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma del D.Lgs. 165/2001" e dal "Codice di comportamento di amministrazione" adottato dal Comune di Falconara Marittima con delibera di Giunta Comunale 21/01/2014, nelle parti di tali Codici compatibili con la tipologia di rapporto che lega tale personale al Comune; allo scopo al Rappresentante dell'Impresa ne sarà consegnata copia. Il mancato rispetto degli specificati ambiti dei Codici medesimi costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
L'affidatario dovrà dichiarare inoltre, di conoscere la norma di cui all'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della Legge 6/11/2012, n. 190, in forza della quale i dipendenti del Comune di Falconara Marittima che, negli ultimi 3 anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo non possono svolgere, nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'esercizio dei medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi 3 anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.
ART. 12 – CONTESTAZIONI DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI ED APPLICAZIONE PENALI
In caso di violazione degli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente capitolato speciale ovvero nell’offerta tecnica del broker aggiudicatario, il Comune provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo
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raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al broker un termine di 15 giorni naturali e
consecutivi od altro ritenuto congruo per produrre controdeduzioni scritte.
Qualora tali controdeduzioni non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del broker, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura di:
1) € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale e consecutivo, a valere sull’ammontare della cauzione definitiva, per ritardo nell’adempimento rispetto ai termini indicati dall’Ente o nell’offerta tecnica per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
2) € 1.000,00 (euro mille/00), a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per quanto capiente e salvo quindi l’eventuale diritto alle ulteriori somme, per omissioni o per ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere.
ART. 13 – RISOLUZIONE
Il Comune di Falconara Xxxxxxxxx si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza che vi sia applicazione di penali a suo carico, fatto salvo ogni eventuale atto che si rendesse necessario a tutela del pubblico interesse, nei seguenti casi:
⮚ per inadempimento contrattuale comunque determinato o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva ed insufficiente;
⮚ per sopravvenuta insussistenza della causa del contratto per effetto di legge o anche di atti riorganizzativi dei servizi dell’Ente che rendessero superata la necessità della prestazione richiesta;
⮚ in ogni altra ipotesi in cui il Comune di Falconara Marittima ritenga che non sussistano più i presupposti e le condizioni ottimali per la prosecuzione del contratto;
⮚ in caso di accertate inadempienze o gravi negligenze della società aggiudicataria in materia di obblighi previdenziali, assicurativi e contrattuali;
⮚ in caso di cessazione dell’attività, di concordato preventivo, di fallimento e altre procedure concorsuali, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società;
⮚ in caso di cancellazione dell’aggiudicatario dal Registro Unico degli Intermediari previsto dal D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii.;
⮚ in caso di sospensione del servizio per un periodo di sette giorni lavorativi.
La risoluzione del contratto sarà preceduta da una diffida all’aggiudicatario ad adempiere entro un termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida stessa inviata tramite raccomandata A.R.
E' fatto salvo ogni diritto del Comune di procedere per il risarcimento degli eventuali danni subiti.
Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di recedere unilateralmente dal rapporto in qualsiasi momento, con il solo onere del preavviso di 90 giorni da effettuare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di risoluzione anticipata dell'incarico il Comune non sarà tenuto ad alcun indennizzo nei confronti della ditta aggiudicataria del servizio.
In caso di risoluzione anticipata del contratto e qualora l'Amministrazione ne faccia richiesta, l'aggiudicataria dovrà assicurare la continuità della prestazione in oggetto, per un periodo massimo di 90 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione.
ART. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA
Il soggetto aggiudicatario dovrà prestare, prima dell’avvio del servizio, una garanzia definitiva secondo le forme, condizioni e modalità di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii in misura pari al 10% dell’importo contrattuale, come risultante dall’offerta formulata in sede di gara (fatte salve le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del medesimo decreto).
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio
COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona
U.O.C. Affari Generali e Xxxxxxxxxxx
1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa.
Nella fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovranno essere inserite le seguenti clausole:
▪ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
▪ la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante;
▪ la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
▪ avere validità sino a 180 giorni dopo la scadenza naturale dell’affidamento.
Detta cauzione è richiesta dall’Amministrazione a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, oltre che del pagamento delle penali e/o risarcimento dei danni derivanti dalla inadempienza delle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
In caso di escussione della cauzione, l’appaltatore dovrà provvedere a reintegrarla entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, a pena di risoluzione del contratto.
Lo svincolo della cauzione sarà disposto dall’Amministrazione comunale dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale, accertata la completezza e regolare esecuzione dell’appalto.
ART. 15 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si comunica che in merito al procedimento instaurato per il presente affidamento:
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all'aggiudicazione del servizio in oggetto;
- il conferimento dei dati si configura come onere nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le dichiarazioni richieste; il rifiuto comporterà l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione;
- i soggetti o le categorie alle quali i dati possono essere comunicati sono:
a) il personale interno implicato nel procedimento
b) i concorrenti che abbiano partecipato al procedimento;
c) Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge o di regolamento;
d) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7.8.90 n. 241 e del vigente regolamento in materia;
- soggetti attivi della raccolta dati sono la C.U.C. e il Comune per cui la procedura di gara è stata indetta. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Falconara Marittima.
I designati al trattamento sono i dipendenti dell’Ufficio Comune operante come C.U.C.
Il responsabile del trattamento esterno è individuato nella ditta affidataria secondo quanto specificato all’art. 10 del presente capitolato.
Il Responsabile della protezione dei dati è la ditta Morolabs srl di Montermarciano nella persona del xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
ART. 16 – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto d'appalto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 17 – CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata ed in modalità elettronica previo assolvimento dell’imposta di bollo da parte del soggetto affidatario.
ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI
COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona
U.O.C. Affari Generali e Xxxxxxxxxxx
Tutte le spese relative alla registrazione del contratto sono a carico della Società aggiudicataria. Ai
fini fiscali, il valore del presente incarico sarà determinato in base ai compensi risultanti dall’offerta economica e calcolati sull’ammontare delle polizze in essere.
ART. 19 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato sarà competente il foro di Ancona.
ART. 20 – NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché al D. Lgs. n. 209/2005, al Codice Civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile.