BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Clausole campione

BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. La ditta concorrente deve predisporre un’unica busta, per tutti i lotti cui intende partecipare, che dovrà a pena di esclusione riportare all’esterno chiaramente la seguente dicitura: GARA PER LA FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE SANITARIE DA DESTINARSI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO ED I DISTRETTI SANITARI – Si ricorda che la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve essere accompagnata dalla copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante.
BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. La documentazione amministrativa richiesta per l’ammissione alla gara, da presentare in apposita busta chiusa e sigillata, inserita nell’apposito plico, firmata dalla Ditta su tutti i lembi di chiusura e portante l’indicazione dell’oggetto della gara di appalto e la dizione “documentazione amministrativa”, è la seguente : -domanda di partecipazione alla gara come impresa singola, ovvero come associazione temporanea o consorzio, sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; -certificazione di avvenuta presa visione obbligatoria dei luoghi, rilasciata dall’Amministrazione appaltante; -copia del capitolato speciale d'appalto, sottoscritto per accettazione dal titolare o legale rappresentante dell'impresa o società. -dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, a firma del Titolare o Legale Rappresentante dell’Impresa, attestante: che non concorrono con altra offerta, a questa gara, ditte nei confronti delle quali esistono rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile; che l’Impresa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall'art. 12 del D. Lgs. 157/95; di essersi recato sul posto e di aver preso conoscenza dei luoghi e di tutte le circostanze che possono aver influenza sulle prestazioni e sui costi relativi, nonché di aver esaminato il capitolato speciale d’appalto; di essere a conoscenza che la partecipazione alla gara comporta l’accettazione incondizionata delle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto; di aver ottemperato a tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 626/94 e di aver tenuto conto degli oneri relativi nella formulazione dell’offerta; che i dipendenti della ditta sono n. … (indicare numero) e (se ricorre il caso) di non aver effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000, quindi di essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; che i dipendenti della ditta sono n. … (indicare numero) e di confermare la persistenza, ai fini dell’assolv...
BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. In tale busta deve essere inserita la seguente documentazione:
BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA a. La presente lettera di invito firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico in segno di accettazione delle condizioni particolari;
BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. Nell'apposito campo “Documentazione Amministrativa” presente in SINTEL gli operatori economici concorrenti dovranno inserire, la seguente documentazione, redatta in lingua italiana, in formato elettronico e firmata digitalmente: dell’operatore economico concorrente, redatta in bollo da Euro 16,00. L'imposta di bollo dovrà essere assolta presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato il relativo modello dell'Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. L’operatore economico dovrà inviare tramite la piattaforma del Xx.XX la documentazione sottoscritta digitalmente qui di seguito richiesta ai fini della partecipazione alla gara:
BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. ⮚ Avvertenze Al fine di facilitare la compilazione e la presentazione di tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla procedura è reso disponibile un modello di istanza di partecipazione completo di dichiarazioni. Nella BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve essere contenuta la seguente documentazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 3 e ss del disciplinare (utilizzando preferibilmente il modello di istanza allegato al presente disciplinare ovvero, qualora l’operatore economico non intenda utilizzare il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, il DGUE (Documento di gara unico europeo) limitatamente alle ipotesi riportate nello specifico articolo dedicato al DGUE) e precisamente:
BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. Nell'apposito campo “Documentazione Amministrativa” presente in SINTEL gli operatori economici concorrenti dovranno inserire la seguente documentazione, redatta in lingua italiana, in formato elettronico e firmata digitalmente: L'imposta di bollo dovrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato il relativo modello dell'Agenzia delle En- trate seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. Detta attestazione di pagamento dovrà quindi essere scansionata in formato PDF, firmata digitalmente dal sottoscrittore ed allegata alla documenta - zione amministrativa. L'assolvimento dell’imposta di bollo da apporre sulla domanda di partecipazione potrà essere fatta tramite modello F23 utilizzando i seguenti codici : Dati del Versamento

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  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: