DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) Clausole campione

DGUE (Documento di Gara Unico Europeo). Dato atto di quanto previsto dall’art. 85 del Codice in materia di documento di gara unico europeo (DGUE), si allega alla documentazione di gara il DGUE, nella versione coerente alla normativa nazionale di cui al Codice e alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, pubblicate in G.U. n.174 del 27-7-2016, e consistente in un’autodichiarazione con cui l'operatore economico attesta le seguenti condizioni:
DGUE (Documento di Gara Unico Europeo). L’operatore economico concorrente dovrà trasmettere il documento DGUE in formato elettronico, compilato secondo le modalità indicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al seguente indirizzo web: xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxx-xx-xxxx-xxxxx-xxxxxxx-xxxx . Il documento, opportunamente compilato e sottoscritto, dovrà essere fornito all’interno della busta amministrativa virtuale in sede di presentazione dell’offerta esclusivamente sulla piattaforma telematica di negoziazione del MePA di Consip SpA.
DGUE (Documento di Gara Unico Europeo). 3.5.1.Compilazione del DGUE
DGUE (Documento di Gara Unico Europeo). Ai sensi dell’art.85 del Codice, le dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione e sul possesso dei criteri di selezione, rispettivamente, previsti dagli artt. 80 e 83 del Codice, previsti nella presente lettera di invito, dovranno essere rese dall’operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso il DGUE, disponibile nella documentazione di gara (All. “B – DGUE – Documento di Gara Unico Europeo”), approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 3 del 18 luglio 2016, “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)” - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27-7-2016. Il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. La Stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e, sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. Il DGUE dovrà inoltre essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto. La Stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni. Per la compilazione del DGUE si forniscono le seguenti avvertenze:
DGUE (Documento di Gara Unico Europeo). Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM dell’allora Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione dalla Stazione Appaltante in “Documentazione Amministrativa” sulla piattaforma telematica. Il DGUE deve essere presentato: - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; - nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; - in caso di avvalimento, dall’impresa ausiliaria. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Il/i documento/i di gara unico europeo deve/ono essere inserito/i nell’apposito campo, compilato e firmato digitalmente.
DGUE (Documento di Gara Unico Europeo). (approvato dal regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016), da inserire nell'apposito campo obbligatorio, compilato e firmato digitalmente secondo le modalità di seguito riportate. Compilata dalla stazione appaltante. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: • DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 2, dell’art. 80 del Codice.
DGUE (Documento di Gara Unico Europeo). Ai sensi dell’articolo 85 del Codice, così come emesso con Circolare n. 3 del 18/07/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella GURI n° 174 del 27/07/2016 e come previsto dalle Linee Guida ANAC n° 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, il concorrente compila il documento di gara unico europeo (DGUE) messo a disposizione tra la documentazione di gara. Mediante la compilazione del DGUE l'operatore economico dichiara di soddisfare le seguenti condizioni:
DGUE (Documento di Gara Unico Europeo). (Allegato F al presente Disciplinare);
DGUE (Documento di Gara Unico Europeo). (ai sensi dell'art. 85 del Codice);
DGUE (Documento di Gara Unico Europeo). (approvato dal regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016), da inserire nell'apposito campo obbligatorio, compilato e firmato digitalmente secondo le modalità di seguito riportate. Il presente modello di formulario DGUE, adottato con regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016, è stato adattato alle disposizioni della normativa nazionale (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Linee guida per la compilazione del modello di formulario del DGUE approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 /01/2016 - G.U. n. 174 del 27 luglio 2016). Il DGUE, ai sensi dell’art. 85 d.lgs. 50/2016, è un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare, in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui l’operatore economico conferma il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'offerente, in qualsiasi momento della procedura, di presentare tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente: