SCIOPERO VIRTUALE Clausole campione

SCIOPERO VIRTUALE. L'idea dello sciopero virtuale nasce principalmente dall'esigenza da un lato, di garantire a tutti i lavoratori il diritto di esercitare il diritto di sciopero, e dall'altro, dall'esigenza di ricondurre il conflitto sociale in quelli che sono i suoi confini naturali, ovvero quelli dell'azienda e dell'impresa, senza far ricadere le conseguenze negative delle astensioni collettive dei lavoratori sugli utenti dei servizi pubblici essenziali.
SCIOPERO VIRTUALE. Si intende per "sciopero virtuale" la forma di manifestazione collettiva che si realizza, senza alcuna sospensione della prestazione lavorativa né alcun pregiudizio alla normale funzionalità aziendale, mediante l'esercizio congiunto delle seguenti facoltà e diritti: 1) la cessione, da parte del lavoratore che vi aderisce, del proprio credito retributivo ordinario al fondo di cui al successivo punto 3; ai fini della determinazione dell'ammontare del suddetto credito, si considera solo il valore delle ore ordinarie di retribuzione maturabili nel periodo di sciopero virtuale; 2) il diritto potestativo del lavoratore, a che il datore di lavoro effettui il pagamento in favore del fondo di cui al successivo punto 3 dell'importo ceduto dal lavoratore, maggiorato di un importo di pari entità a proprio carico; 3) le somme di cui sopra verranno devolute ad un apposito fondo ovvero verranno destinate a iniziative di solidarietà sociale da individuarsi con apposito accordo che le Parti stipulanti concluderanno entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente CCNL; 4) lo sciopero virtuale può essere proclamato dalle ▇▇.▇▇. con almeno 7 giorni di anticipo. La proclamazione dovrà avvenire mediante atto scritto da inoltrare, via fax o anche per mezzo di sistemi telematici PEC di comunicazione, all'azienda oggetto della manifestazione. Nella proclamazione dovranno essere indicate le ragioni della medesima; 5) stante la natura sperimentale dell'istituto, si conviene che, nel periodo di vigenza del presente contratto, il ricorso allo sciopero virtuale non potrà superare complessivamente l'equivalente di tre giornate lavorative. A tal fine le Parti stipulanti si riservano di rivedere la regolamentazione entro due anni dall’entrata in vigore del presente CCNL.