BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE Clausole campione

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE. 1. L’Impresa assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE. 1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE. L’affidatario assume ogni responsabilità per l’uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti e diritti d’autore. L’affidatario, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell’Agenzia in relazione alle succitate violazioni e, quindi, si impegna a tenere indenne l’Agenzia delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato. Arpa Piemonte, dal canto proprio, assume l’obbligo di informare immediatamente per iscritto l’Appaltatore del verificarsi di azioni del genere. Ove da sentenza passata in giudicato risulti che i mezzi e materiali utilizzati per l’espletamento della fornitura presentino elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il loro uso venga vietato o divenga comunque impossibile, l’Agenzia ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE. L’Operatore Economico aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino i diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. L’aggiudicatario, pertanto, si obbliga a manlevare ASL DI PESCARA /Aziende Sanitarie/Enti del S.S.R., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa, nei confronti del contraente del contratto attuativo, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l’aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusa le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi il contraente del contratto attuativo è tenuto ad informare prontamente per iscritto l’aggiudicatario delle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui sopra, tenuta nei confronti del contraente del contratto attuativo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE. 1. La Società assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE. 33 15 - FORO COMPETENTE 34 16 - NORME DI RINVIO 34
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE. L’Affidatario assume ogni responsabilità per l’uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti e diritti d’autore. L’Affidatario, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti della SSIP in relazione alle succitate violazioni e, quindi, si impegna a tenere indenne la SSIP delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato. La SSIP, dal canto proprio, assume l’obbligo di informare immediatamente per iscritto l’Appaltatore del verificarsi di azioni del genere. Ove da sentenza passata in giudicato risulti che i mezzi e materiali utilizzati per l’espletamento della fornitura presentino elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il loro uso venga vietato o divenga comunque impossibile, la SSIP ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto. La SA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della DA nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere. Le parti dovranno dare atto che l’esecuzione del contratto s’intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni che s’intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. A tal scopo la DA fornirà ai funzionari della SA in fase di installazione ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere variazioni in aumento o diminuzione al contratto fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto. La stazione appaltante ha inoltre la facoltà di richiedere varianti, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali ...
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE. Le Parti convengono espressamente che funzionalità innovative eventualmente prodotte in esecuzione del presente contratto saranno di piena ed esclusiva proprietà dell‟Ospedale Bianchi Melacrino Xxxxxxx di Reggio Calabria e saranno concesse in riuso a tutte le attuali e future aziende sanitarie pubbliche aderenti all‟iniziativa come parte integrante del riuso CCE iscritto AGID N 284, garanzia peraltro riportata nella scheda descrittiva del catalogo AgID per il software in riuso al numero 284 e nella convenzione sottoscritta dagli Enti. In particolare si precisa, senza che ciò costituisca limitazione del pieno diritto di proprietà di cui sopra, che il codice sorgente, nonché l‟ambiente di pre produzione e produzione dell‟impianto CCE, funzionali all‟oggetto della presente procedura unitamente alle procedure operative di gestione, saranno di proprietà del committente. L‟Ente si riserva in ogni momento tutte le operazioni di accesso e di utilizzo del codice sorgente per esigenze interne, anche dopo lo scioglimento del vincolo contrattuale con l‟aggiudicatario per qualunque motivo intervenuto (scadenza, risoluzione, recesso, ecc.).
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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Livelli di Contrattazione 1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento organizzativo del Sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.

  • Norme finali e transitorie Articolo 35

  • Invio pezzi di ricambio La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualor a gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.