AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO Clausole campione

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. Ferma restando la responsabilità diretta del Fornitore nei confronti del Cliente per l’esecuzione delle attività previste nel Contratto, resta inteso che per la prestazione delle stesse il Fornitore si potrà avvalere di fornitori terzi da essa selezionati, previa comunicazione scritta al Cliente.
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. La richiesta di subappalto è indirizzata al Committente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L’appaltatore deposita il contratto di subappalto presso il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto l’appaltatore trasmette, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. I subappaltatori devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la stipula dei contratti pubblici e per l’esecuzione delle prestazioni. Il Committente procede alla verifica del possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in funzione delle prestazioni subappaltate, nonché, se ne ricorrono le condizioni, ad una verifica sul possesso dei requisiti generali soggettivi, ovvero dell’assenza di cause di esclusione o di impedimento alla stipula del contratto. Il Committente acquisisce e verifica la documentazione di cui all’articolo 105, comma 9, terzo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni. Le verifiche di cui sopra del Committente relativamente alla sussistenza dei requisiti generali del subappaltatore, devono concludersi entro trenta giorni dal deposito della documentazione relativa al subappalto richiesti, salvo motivata necessità di proroga, che deve essere comunicata all’appaltatore e alla Stazione appaltante o al Committente, a seconda dei casi. L’appaltatore ha facoltà di sostituire i subappaltatori nel caso la verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione o di impedimento del subappalto. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’ogg...
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. 6.1 Ai fini dell'esecuzione dei servizi, il Cliente espressamente autorizza Acinque Energia ad avvalersi di Tecnico subappaltatore per l'esecuzione delle prestazioni previste e si impegna a garantire al Tecnico l'accesso ai locali in cui devono essere effettuate le operazioni. Resta inteso che Acinque Energia non potrà essere chiamata a rispondere di eventuali danni che il Cliente abbia a subire in conseguenza della mancata esecuzione dei servizi derivata da irreperibilità e/o indisponibilità del Cliente. Inoltre, ai fini dell'esecuzione dei servizi, il Cliente espressamente autorizza Acinque Energia a trasmettere a Covercare S.r.l. i dati personali e di contatto necessari per la prestazione dei servizi richiesti. A tale fine, Acinque Energia ha nominato Covercare S.r.l. Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 67D/2016 del 27 aprile 2016.
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. Il Cliente autorizza espressamente CEA Estintori S.p.A ad affidare eventualmente in subappalto a terzi le prestazioni oggetto del contratto. CEA Estintori S.p.A., in detta ipotesi, si avvarrà esclusivamente di imprese specializzate, che abbiano partecipato ai corsi di formazione di settore, con valutazione dell’apprendimento, tenuti direttamente dalla stessa società ed abbiano conseguito i relativi attestati di frequenza.
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. La richiesta di subappalto è indirizzata al Committente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e può essere contenuta nel PDA o presentata successivamente. L’appaltatore deposita il contratto di subappalto presso il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto l’appaltatore trasmette, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. I subappaltatori devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la stipula dei contratti pubblici e per l’esecuzione delle prestazioni. Prima di rilasciare l’autorizzazione, il Committente deve comunicare, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, alla Stazione Appaltante:
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. Ferma restando la responsabilità diretta del Fornitore nei confronti del Committente, per l’esecuzione delle attività relative allo sviluppo del Software, il Fornitore si potrà avvalere di fornitori terzi o professionisti da esso selezionati, anche senza dare comunicazione al Committente.
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. Il subappalto è soggetto ad autorizzazione da parte di ciascuna delle Amministrazioni concedenti, nell’ambito del contratto di rispettiva competenza. A tal fine il concessionario dovrà provvedere al deposito presso l’Amministrazione concedente interessata del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate. Il Contratto di subappalto deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici. Ai fini del rilascio della prevista autorizzazione ciascuna Amministrazione provvederà ai controlli necessari per verificare in capo al subappaltatore il possesso dei requisiti generali nonché il possesso dei requisiti speciali e delle autorizzazioni eventualmente richieste in merito alle prestazioni oggetto del subappalto. Il concessionario sarà inoltre tenuto a comunicare a ciascuna Amministrazione ogni modifica dei dati e delle informazioni fornite in merito ai subappaltatori che dovesse intervenire durante l’esecuzione del rispettivo contratto. Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti di ciascuna Amministrazione concedente. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. Per l’esecuzione delle attività previste nel Contratto il Fornitore si potrà avvalere di fornitori terzi da esso selezionati, previa comunicazione scritta al Cliente. E’ fatta salva la facoltà del Fornitore di trasmettere i dati e/o le informazioni acquisite dal Cliente a soggetti e/o consulenti (anche esterni) da lui delegati ad espletare i servizi connessi con l’oggetto del presente contratto e comunicati esclusivamente nell’ambito delle finalità del servizio reso, previa sottoscrizione da parte di detti soggetti di un impegno di riservatezza, in ossequio alla normativa vigente, relativo ai predetti dati e/o informazioni.
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. Ferma restando la responsabilità diretta del Fornitore nei confronti del Cliente, per l’esecuzione delle attività relative allo sviluppo e realizzazione [solo per l’opzione 1: dell’Unità e] del Software, il Fornitore si potrà avvalere di fornitori o professionisti da esso selezionati (di seguito terze parti), anche senza darne comunicazione al Cliente. Il Fornitore garantisce al Cliente la competenza e la professionalità delle terze parti selezionate, nonché il loro impegno al rispetto della riservatezza come precisato al successivo Articolo 12.
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. 11.1 Ferma restando la responsabilità diretta della VVLAB nei confronti del Cliente per l’esecuzione delle attività previste nel Contratto, resta inteso che per la prestazione delle stesse la VVLAB si potrà avvalere di fornitori terzi da essa selezionati.