IMPEGNO DI RISERVATEZZA Clausole campione

IMPEGNO DI RISERVATEZZA. L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto. L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest’ultimo dovessero derivare. È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute. È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione dei Lavori assunti. Sono riservati al Committente – nei limiti previsti dalla normativa vigente - i diritti di sfruttamento pubblicitario dei cantieri di lavoro, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo che l'Appaltatore costruisca su aree per l'esecuzione dei Lavori con assoluto divieto per l’Appaltatore di collocare avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti ovvero di consentirlo a terzi. L'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni pubblicitarie suddette che sono stabilite a giudizio insindacabile del Committente e non potrà mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi specie derivanti dall’esercizio dei diritti e delle facoltà che il Committente si è riservato ai sensi del presente articolo.
IMPEGNO DI RISERVATEZZA. 1. L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione dell’accordo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e quant’altro venga messo a sua disposizione dalla stazione appaltante o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell’esecuzione dell’accordo stesso.
IMPEGNO DI RISERVATEZZA. Qualora nel corso dello svolgimento dell’incarico affidato, la Società aggiudicataria abbia accesso, anche occasionale o fortuito, a dati personali posseduti o gestiti dal Committente, è fatto espresso divieto alla stessa di utilizzare detti dati per qualsiasi tipo di riproduzione, trattamento, diffusione o comunicazione a soggetti terzi. In caso di violazione del presente impegno di riservatezza e non utilizzo dei dati, comunque ottenuti, il Committente si riserva di intraprendere ogni azione a tutela dei propri diritti e/o risarcimento dei danni conseguenti.
IMPEGNO DI RISERVATEZZA. L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e quant'altro che vengano messe a sua disposizione da Xxxxxxxx o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell'esecuzione del contratto. L'obbligo di segretezza è per l’Appaltatore vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del presente contratto per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali lo stesso è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico. L’Appaltatore è altresì responsabile nei confronti di Xxxxxxxx per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, l’Appaltatore è tenuto a risarcire a Ferrovie tutti i danni che alla stessa dovessero derivare. E' fatto divieto all’Appaltatore di fare o autorizzare che da terzi vengano fatte pubblicazioni sulle progettazioni che l’Appaltatore deve eseguire o avrà compiute. E' pure fatto divieto all’Appaltatore sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi, capitolati, specifiche tecniche, normative, disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano a Ferrovie senza prima avere ottenuto il benestare scritto, sia di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi di Ferrovie stesse, tranne che per le necessità derivanti dall'esecuzione delle prestazioni assunte.
IMPEGNO DI RISERVATEZZA. 15.1. L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi della Committente, che
IMPEGNO DI RISERVATEZZA. Qualora, nel corso dello svolgimento dell’incarico affidato, la ditta appaltatrice abbia accesso, anche occasionale o fortuito, a dati personali posseduti o gestiti da Atap S.p.A., è fatto espresso divieto alla ditta appaltatrice di utilizzare detti dati per qualsiasi tipo di riproduzione, trattamento, diffusione o comunicazione a soggetti terzi. In caso di violazione del presente impegno di riservatezza e non utilizzo dei dati, comunque ottenuti, Atap S.p.A. si riserva di intraprendere ogni azione a tutela dei propri diritti e/o diretta al risarcimento dei danni tutti conseguenti.
IMPEGNO DI RISERVATEZZA. 15.1 Qualora fosse necessario, per l'erogazione del servizio, che Project entri in possesso di dati la cui titolarità è del cliente (nel caso in cui, per esempio, tali dati siano conservati su macchine di proprietà di Project), Project considera che il cliente: (i)abbia lecitamente raccolto i dati e avuto dagli interessati il consenso (se richiesto) alla comunicazione dei dati a soggetti terzi; (ii) garantisca che il possesso di tali dati non rappresenti un illecito amministrativo o penale e sollevi Project da responsabilità in tal senso.
IMPEGNO DI RISERVATEZZA. Il personale dell’aggiudicatario è vincolato all’obbligo del segreto d’ufficio previsto per il personale del committente e, in particolare, non può fornire ai privati notizie di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni
IMPEGNO DI RISERVATEZZA. L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.
IMPEGNO DI RISERVATEZZA. L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, elaborati, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto. L'obbligo di segretezza a vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del Contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l‘esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.