Attività straordinarie Clausole campione

Attività straordinarie. Le attività straordinarie sono costituite da: • Attività di manutenzione non programmabili in fase di definizione del Piano dettagliato delle attività; • Attività erogate su richiesta, o comunque per opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento, necessarie per il ripristino della normale funzionalità degli impianti o svolte a seguito di specifica richiesta dell’Amministrazione Contraente o su segnalazione\proposta del Fornitore; • Eventuali interventi di efficientamento energetico.
Attività straordinarie. Le attività straordinarie sono costituite da: • Attività di manutenzione non programmabili in fase di definizione del POA; • Attività erogate su richiesta, o comunque per opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento, necessarie per il ripristino della normale funzionalità degli impianti o svolte a seguito di specifica richiesta dell’Amministrazione o su segnalazione\proposta del Fornitore; • Eventuali interventi di efficientamento energetico.
Attività straordinarie. Le attività straordinarie (UNI 11063:2017) sono quelle attività non ricorrenti, non programmabili in fase di definizione del Piano Operativo delle Attività, erogate su richiesta, o comunque per opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento, necessarie per il ripristino della normale funzionalità degli impianti o svolte a seguito di specifica richiesta dalla Stazione Appaltante o su segnalazione/proposta del Fornitore. Tali interventi inoltre: • Possono prolungare la vita utile e/o, in via subordinata migliorarne l’efficienza, l’affidabilità, la produttività, la manutenibilità e l’ispezionabilità; • Non comportano variazioni di destinazioni d’uso del bene. • Sono volti all’adeguamento, alla modifica ed integrazione del sistema edificio-impianti e ad eventuali interventi di efficientamento energetico. Le attività straordinarie devono essere gestite secondo il processo autorizzativo illustrato al paragrafo 5.5.
Attività straordinarie. Tutte le altre attività straordinarie ovvero: • Attività di manutenzione non programmabili in fase di definizione del POA; • Attività erogate su richiesta, o comunque per opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento, necessarie per il ripristino della normale funzionalità degli impianti o svolte a seguito di specifica richiesta dell’Amministrazione o su segnalazione\proposta del Fornitore; • Attività di manutenzione straordinaria finalizzate all’efficientamento energetico. La proposta deve essere accompagnata da una valutazione costi benefici con una stima dei risparmi ottenibili saranno remunerate attraverso la corresponsione di un corrispettivo extra-canone con cadenza trimestrale. Per il calcolo dell’importo delle attività straordinarie deve farsi riferimento ai Listini ed ai corrispettivi della manodopera indicati dal Fornitore in sede di offerta. Qualora il Fornitore, in sede di offerta, intenda proporre tra le modalità organizzative per l’erogazione del servizio la messa a disposizione di un presidio fisso, si specifica che dal corrispettivo dovuto per le attività straordinarie eseguite dal personale del presidio fisso deve essere dedotto il costo della manodopera. Oltre ai servizi a canone, è prevista la remunerazione di prestazioni a misura per le Manutenzioni straordinarie, il cui importo massimo non potrà superare il 20% dell’importo totale dei soli canoni per i servizi manutentivi fermo restando i limiti indicati nel presente Capitolato. Per la manutenzione straordinaria il Fornitore dovrà considerare l’ammontare relativo agli oneri della sicurezza, valutato pari al 2,5% dell’importo degli interventi al lordo dello sconto di gara nel caso che l’intervento non sia soggetto a quanto previsto dal titolo IV del D.Lgs 81/08. In caso sia, invece, stato redatto il piano di sicurezza e coordinamento, gli importi relativi agli oneri di sicurezza saranno compensati a misura sulla base del computo specifico redatto applicando i prezzi del listino non soggetto a ribasso. I prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati per la remunerazione degli interventi extra corrispettivo, saranno quelli vigenti alla data di preventivazione dell’intervento, al netto del corrispondente ribasso offerto. Per materiali non presenti nei suddetti listini, il Fornitore dovrà preliminarmente presentare il preventivo con allegata l’eventuale regolare fattura di acquisto (per preventivi approvati dall’Amministrazione). In tal caso verrà ricono...
Attività straordinarie. Per manutenzione straordinaria si intendono tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e programmata, compresi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto e/o necessario, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell’impianto. Con questo termine si intendono quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento, e comunque tutte le operazioni attinenti alla "messa a norma" degli impianti stessi. Durante il corso dell’Appalto, il Fornitore Aggiudicatario avrà il compito di intervenire tempestivamente per ripristinare la funzionalità degli impianti a seguito di guasto. La finalità della manutenzione straordinaria è di mantenere il livello tecnologico dell’impianto nel tempo, al fine di assicurare le condizioni contrattuali ed il risparmio energetico. Le attività straordinarie sono costituite da: • Attività di manutenzione non programmabili in fase di definizione del Piano dettagliato delle attività; • Attività erogate su richiesta, o comunque per opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento, necessarie per il ripristino della normale funzionalità degli impianti o svolte a seguito di specifica richiesta dell’Amministrazione Contraente o su segnalazione\proposta del Fornitore;
Attività straordinarie. Manutenzione straordinaria A) A seguito di esito negativo della manutenzion e ordinaria programmata e/o a richiesta di altro soggetto competente rilevante la necessità d’intervento ed esecuzione a misura del manutentore Committente/Manutentore: richiesta d’intervento; Titolare dell’attività
Attività straordinarie. Le Attività Straordinarie sono attività a richiesta non programmabili, svolte a seguito di specifica richiesta dell’Amministrazione per opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento, per il quale è necessaria la presenza e disponibilità presso le strutture dell’Amministrazione di uno o più lavoratori per il c.d. “Presidio occasionale tecnologico” al fine di garantire la continuità di esercizio degli impianti. Per particolari esigenze, le Amministrazioni possono richiedere le Attività Straordinarie anche se non hanno richiesto le relative Attività Ordinarie di cui al precedente paragrafo. Le Attività Straordinarie sono remunerate mediante un corrispettivo economico a Prestazione 𝑃𝑃𝑅𝑀 ,𝑆 (€) così come descritto al paragrafo 6.5.4, pertanto sono soggette al processo autorizzativo descritto al paragrafo 4.2.3.
Attività straordinarie. Sono da considerarsi tali tutti gli interventi di pulizia richiesti dall’Amministrazione ulteriori rispetto alle attività programmate (es. pulizia straordinaria in occasione di convegni, interventi edili, imbiancatura, interventi di ripristino, ecc.). Tali attività, entro un massimale pari a 450 ore lavorative da utilizzarsi nel periodo di durata del contratto, sono comprese nell’importo contrattuale. Le prestazioni relative a tali interventi dovranno essere concordate tra il Gestore del servizio ed il Supervisore, con riguardo alle modalità di svolgimento delle stesse. Le attività dovranno comunque svolgersi secondo i tempi e le modalità richieste dall’Amministrazione e, in particolare, in caso di rappresentata urgenza l’Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione il personale necessario entro 12 ore dalla richiesta di intervento senza creare, in ogni caso, carenze nelle attività di pulizia programmate.
Attività straordinarie. Per quanto attiene gli interventi straordinari, una volta ricevuta la segnalazione / richiesta di intervento a mezzo mail dedicata - Numero telefonico dedicato per il pronto intervento – PEC, il Fornitore deve effettuare il sopralluogo secondo le priorità assegnate da AdER, secondo quanto previsto nella tabella sottostante. Livello di priorità Descrizione Tempo di inizio del sopralluogo Emergenza Tipico di situazioni che possono mettere a rischio l’incolumità delle persone e/o possono determinare l’interruzione delle normali attività Il sopralluogo deve essere iniziato entro 2 ore dalla chiamata Urgenza Tipico di situazioni che possono compromettere le condizioni ottimali (ad es. condizioni Il sopralluogo deve essere iniziato entro 8 ore dalla chiamata microclimatiche) per lo svolgimento delle normali attività Nessuna emergenza, nessuna urgenza Tutti gli altri casi Il sopralluogo deve essere iniziato entro 24 ore dalla chiamata Il Fornitore, entro 5 giorni solari dalla fine del sopralluogo, salvo diversi accordi con AdER (es. motivate ragioni tecniche, problemi di forniture, etc.), deve inviare alla AdER il preventivo dell’intervento stesso con definizione estimativa dei materiali e delle risorse che dovranno essere coinvolte nella effettuazione degli interventi e dei relativi importi. Per interventi di modico valore o per interventi di sola manodopera il Fornitore potrà eventualmente, in accordo con AdER, produrre il preventivo direttamente sulla scorta delle informazioni tecniche ricevute. Ricevuto il preventivo, AdER effettuerà le opportune valutazioni finalizzate alla relativa accettazione, che sarà formalizzata con la Conferma di Intervento. Resta ferma la facoltà, per AdER, di non accettare i preventivi proposti dal Fornitore. È fatto divieto aI Fornitore di porre in essere attività non espressamente autorizzate con la Conferma di Intervento. Parimenti, non saranno autorizzate attività ulteriori rispetto a quelle preventivate ed accettate con la Conferma di Intervento, salvo espressa e preventiva modifica della Conferma di Intervento medesima. Successivamente al sopralluogo o contestualmente ad esso, in relazione al livello di priorità assegnato da AdER, il Fornitore deve eseguire l’attività come di seguito indicato: Programmabilità dell’attività Tempi di inizio esecuzione Indifferibile Da iniziare contestualmente al sopralluogo con soluzioni anche provvisorie, sempre autorizzate da AdER, atte a tamponare il guasto riscontrato, per poi procedere alla...
Attività straordinarie. Sono da considerarsi straordinarie tutte le attività che non rientrano nell’ordinarietà del servizio e quindi non sono programmabili in quanto connesse a fattori per i quali non è possibile prevederne frequenza e quantità (ad esempio, sorveglianza in orari diversi da quelli stabiliti, incrementi di orario e/o di personale, la movimentazione di suppellettili in caso di eventi quali ad esempio esecuzione di lavori, diverso utilizzo dei locali, etc.). Tali attività sono svolte a seguito di specifica richiesta dell’Amministrazione e devono essere eseguite esclusivamente a seguito di autorizzazione da parte del D.E. Il compenso orario per il personale è quello offerto in sede di gara.