Contract
A
Trans-Edit Group srl
Oggetto:
Lettera-contratto per l’affidamento diretto di servizi di supporto alla traduzione per le esigenze del Progetto “Italia Login - la casa del cittadino” previsto dal Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”, Asse 1, azione 1.3.1. CUP: C51H16000080006 CIG: ZE31FF9E5A.
Con la presente, l’Agenzia per l’Italia Digitale (nel seguito Agenzia), affida a codesta società (nel seguito Prestatore), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, le attività in oggetto, come analiticamente descritte nella presente e nell’offerta di codesta società acquisita al protocollo AgID con il nr.
17537 del 18/09/2017 che, se pur non allegata alla presente lettera-contratto, ne costituisce parte integrante.
1. Oggetto, modalità di esecuzione e durata delle attività
1. Il Prestatore dovrà provvedere all’esecuzione di tutte le attività descritte nella presente lettera-contratto e nella suddetta offerta di codesta società, secondo le modalità e nei termini ivi indicati e in ogni caso secondo le direttive e richieste del Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione del presente contratto.
2. Il contratto che si articolerà per 18 (diciotto) mesi, si perfezionerà dalla data di conoscenza dell’accettazione della presente-lettera contratto, da firmare digitalmente e trasmettere all’indirizzo PEC di questa Agenzia: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx.
3. L’Agenzia si riserva la facoltà di recedere dalla presente lettera-contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza oneri per l’Agenzia, con un congruo preavviso (da comunicare con PEC), fatto salvo il riconoscimento delle prestazioni richieste e regolarmente eseguite.
4. Ai fini degli obiettivi del progetto Italia Login – la casa del cittadino”, Finanziato dal PON “Governance e Capacità istituzionale 2014-2020”, per tutte le tematiche trattate dall’Agenzia, nonché per i servizi del portale, la redazione di linee guida, le risultanze di analisi e monitoraggio, le azioni di comunicazione e diffusione destinate ai diversi stakeholders del progetto, si richiede al Prestatore di disporre di una versione in lingua inglese e più in generale di un supporto specialistico per la traduzione di testi dalla lingua italiana all’inglese. Considerate le referenze del Prestatore, potranno
eccezionalmente essere richieste traduzioni da e verso le principali lingue europee.
5. L’ambito linguistico interessato è principalmente quello del settore della Pubblica Amministrazione, della erogazione dei servizi pubblici, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, dell’Agenda Digitale e del Piano triennale per l’informatica (vedi ultimi aggiornamenti).
6. Ciascuna traduzione dovrà essere resa garantendo almeno:
− l’utilizzo di adeguata terminologia tecnica/specialistica e la massima coerenza con i testi da tradurre;
− il rispetto più fedelmente possibile del testo originario;
− la chiarezza e coerenza del testo, senza far venire meno il grado di tecnicismo richiesto;
− lo stile comunicativo del testo originario ed un elevato livello comunicativo.
7. Per lingua inglese si intende esclusivamente il “British Standard English”.
8. Non è ammesso, pena la risoluzione del contratto, l’uso di sistemi di traduzione automatica effettuata tramite strumenti che lascino tracce in rete.
9. L’Agenzia potrebbe anche dover richiedere nell’ambito del Plafond previsto e solo previa comunicazione all’operatore e verifica del massimale da utilizzare, delle traduzioni giurate.
10. L’Agenzia invierà, anche via mail, all’operatore economico affidatario il testo da tradurre in formato elettronico (MS Word/Excel, Adobe PDF) con l’indicazione delle modalità di consegna.
11. Il prodotto di qualsiasi natura che costituisca risultato del servizio diventerà di proprietà di Agenzia.
12. I servizi dovranno essere assicurati con la massima riservatezza e l’impegno a non divulgare il materiale fornito all’Agenzia e a non utilizzare in tutto o in parte le traduzioni prodotte.
2. Corrispettivo
1 Il corrispettivo massimo complessivo per i servizi richiesti è pari a € 37.620,00 IVA esclusa, già al netto dello sconto dell’1% (un per cento) per l’esonero dal prestare cauzione, rispetto all’importo massimo di € 38.000,00 IVA esclusa).
2 Il corrispettivo massimo complessivo è quindi pari a € 45.896,40 IVA inclusa e sarà liquidato a misura, tenuto conto di un plafond massimo di 2.090 cartelle, da richiedere e liquidare sulla base del consumo effettivo, previa verifica delle cartelle tradotte, previa verifica della tempestività di consegna e dell’adeguatezza della traduzione nonché dell’assenza di rilievi e osservazioni da parte delle istituzioni e referenti competenti sui testi costì tradotti.
3 Per la traduzione della cartella si applicherà il costo unitario di 18,00 (diciotto) euro IVA esclusa, intendendo per cartella un testo di 1.500 caratteri spazi inclusi.
4 Per le traduzioni giurate che l’Agenzia si riserva di richiedere, ove necessario, il costo unitario offerto e da utilizzare nel periodo di vigenza del contratto, anche rimodulando in accordo con il RUP il massimale di cartelle indicato nel
comma 2 e fermo restando il massimale contrattuale complessivo di cui al comma 1, è pari a € 30,00 (trenta) IVA esclusa.
5 La spesa massima complessiva di cui al precedente comma 1 potrà trovare copertura per l’intero periodo di durata dei servizi, a valere sulla contabilità speciale del Progetto “Italia Login – la casa del cittadino”, finanziato dal PON “Governance e capacità istituzionale 2014-2020”, Asse 1, azione 1.3.1.
3. Termini, livelli di servizio e qualità; Penali e risoluzione
1. Non è ammesso, pena la risoluzione del contratto, l’uso di sistemi di traduzione automatica effettuata tramite strumenti che lascino tracce in rete.
2. Le traduzioni dovranno essere consegnate entro un massimo di:
− 1 (una) cartella: 1 (un) giorno lavorativo
− da 1 (uno) a 10 (dieci) cartelle: 3 (tre) giorni lavorativi
− da 11 (undici) a 25 (venticinque) cartelle: 7 (sette) giorni lavorativi
− Oltre le 25 (venticinque) cartelle: 10 (dieci) giorni lavorativi o altro termine concordato.
3. Nel caso di traduzione di testi particolarmente voluminosi o complessi per la loro specificità tecnica, potranno essere previsti termini di consegna diversi purché concordati con l’Agenzia. I termini indicati dovranno essere rispettati anche in caso di più traduzioni contemporanee.
4. Nei casi di urgenza i termini di presentazione della traduzione potranno essere concordati di volta in volta.
5. In caso di ritardo nell’avvio del servizio e in ciascuna attività di traduzione richiesta rispetto ai termini di cui al precedente comma 1 ovvero rispetto ai termini richiesti dal RUP, sarà applicata una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell’importo contrattuale complessivo massimo indicato nell’articolo 2, per ogni giorno solare di ritardo e per ciascun ritardo contestato.
6. In caso di inadeguatezza delle traduzioni, previa contestazione del RUP sarà richiesta la ripetizione del lavoro svolto, senza alcun onere aggiuntivo per l’Agenzia salva restando l’applicazione delle penali di cui al comma 2.
7. In caso di inadeguatezza delle traduzioni, tale da aver dato luogo a rilievi o contestazioni da parte della Commissione Europea o da parte degli Enti interessati, previa contestazione del RUP sarà richiesta al Prestatore la ripetizione del lavoro svolto, e la traduzione dovrà essere effettuata di nuovo senza alcun onere aggiuntivo per l’Agenzia; in ogni caso sarà applicata una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale indicato nell’articolo 2.
8. L’Agenzia ha facoltà di applicare le penalità di cui ai commi precedenti, anche sui corrispettivi a qualsiasi titolo dovuti nei periodi successivi a quello in cui è stata effettuata la traduzione o contestata l’inadeguatezza della stessa, nonché qualora i rilievi della Commissione Europea e/o degli Enti interessati pervengano successivamente al completamento del servizio di traduzione.
9. Le penali potranno essere applicate fino ad un massimo del 10% (dieci per cento); oltre tale limite, l’Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante PEC, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell’eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.
10. L’applicazione e l’entità delle penali saranno contestati al Prestatore in forma scritta tramite PEC. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte dell’Agenzia, il Prestatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Agenzia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Agenzia nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Agenzia, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Prestatore le penali stabilite nella presente lettera- contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
11. L'ammontare delle penali sarà addebitato, di regola, sui crediti del Prestatore dipendenti dal contratto e sarà trattenuto sulla fattura in pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che l’Agenzia dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Prestatore.
12. Qualora nell’arco della durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze con frequenza o gravità ritenuta eccessiva dall’Agenzia, quest’ultima potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il contratto, in danno e per colpa del Prestatore e fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.
13. L’Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto, in danno e colpa del Prestatore, in caso di:
14. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
15. circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile l’instaurarsi o la prosecuzione dei rapporti fra le parti;
16. subappalto, cessione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento.
17. Il presente contratto è condizionato, in via risolutiva, all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese da codesta società ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il contratto si intende risolto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
4. Attestazione di regolare esecuzione
1. Le attività in questione saranno soggette ad attestazione di regolare esecuzione, rilasciata dal RUP e direttore dell’esecuzione del contratto entro 10 (dieci) giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle attività.
2. La regolare esecuzione è intesa a verificare che tutte le attività richieste siano conformi alle caratteristiche ed alle prestazioni descritte nel presente contratto e nell’offerta del Prestatore nonché il consumo effettivo, le cartelle tradotte in modo adeguato, la tempestività di consegna e l’adeguatezza delle traduzioni nonché l’assenza di rilievi e osservazioni sui testi tradotti da parte delle istituzioni e referenti competenti. Su richiesta del RUP, il Prestatore invierà una fattura pro-forma da cui risultino tutti gli estremi necessari al rilascio dell’attestazione della regolare esecuzione ed alla corretta compilazione della seguente fattura elettronica.
3. Resta inteso che il Prestatore ha l’obbligo di ripetere o completare le prestazioni non regolarmente eseguite, ove possibile e se di interesse per l’Agenzia, fatta salva l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 3 per ritardata, mancata o difforme esecuzione delle attività e salvo restando in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni causati all’Agenzia.
5. Fatturazione e pagamento
1. La fatturazione del corrispettivo relativo alle attività in oggetto avverrà in via posticipata, successivamente al rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP, ai sensi del precedente articolo 2.
2. Il pagamento della fattura posticipata avverrà, mediante accreditamento presso un primario istituto bancario, nei modi e nelle forme previste per la Pubblica Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.
3. La fattura, che dovrà riportare gli estremi della presente lettera-contratto (numero di protocollo e data) e il codice CIG citato in oggetto, dovrà essere intestata a:
− Agenzia per l’Italia Digitale;
− Area Contabilità, Finanza e Funzionamento;
− Xxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxx;
− c.f. 97735020584.
4. Il Prestatore, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio dell’Agenzia: UF4NU9.
5. Si invita a consultare, per quanto di proprio interesse, il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, oltre al sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx in merito all’identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica.
6. La fattura dovrà indicare anche la competenza temporale dell’attività in oggetto, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all’importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati).
7. Sono inoltre elementi essenziali della fattura:
− i riferimenti (protocollo e data) della lettera contratto di affidamento del servizio e/o della fornitura;
− i riferimenti al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020;
− il riferimento al progetto “Italia Login – la casa del cittadino”;
− il CUP: C51H16000080006;
− la descrizione del servizio o della fornitura cui la fattura fa riferimento;
− la “competenza temporale del servizio”, l'anno cui si riferisce il costo del servizio/fornitura (es. dal gg/mm/aa ……al gg/mm/aa….);
− il CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 comma 2 del DL 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89);
− tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all’importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati);
− eventuale titolo di non imponibilità o esenzione IVA.
− le coordinate bancarie.
− l’indicazione “S” - fattura soggetta al regime di scissione dei pagamenti (split payment).
L’Agenzia per l’Italia Digitale, infatti, a far data dal 1 luglio 2017, è inclusa nella platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment) previsto dall’articolo 1, c. 629, lettera b), della L. 190/2014 (vedi
D.L. 50 del 24/04/2017 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”). L’Agenzia provvederà a versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata in fattura, pagando al fornitore esclusivamente l’imponibile.
8. La ricezione di una fattura difforme da quanto sopra riportato può comportare per l’Agenzia il rifiuto della fattura stessa, qualora l’assenza di uno dei suddetti dati non permetta l’accertamento dell’effettiva erogazione del servizio.
9. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell’Agenzia.
10. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.lgs. 09.10.2002, n. 231, come modificato dal D.lgs. 09.11.2012, n. 192.
6. Personale
1. Il Prestatore è tenuto ad osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti, o disposizioni di legge che dovessero intervenire, durante la vigenza del contratto, in materia di sicurezza, assicurazioni, previdenza e assistenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, e a provvedere altresì all’amministrazione e a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro della competente categoria.
7. Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., “Piano straordinario contro le mafie”.
2. Pertanto, il Prestatore ha reso noti all’Agenzia con comunicazioni acquisite al protocollo AgID con il nr. 17781 del 21.09.2017 e nr. 17907 del 22.09.2017, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, relative alla presente lettera-contratto, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
3. Ai sensi del predetto art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., l’Agenzia provvederà ad accreditare l’importo spettante al Prestatore esclusivamente tramite bonifico su detto conto corrente bancario o postale dedicato.
4. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante PEC all’Agenzia. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi all’Agenzia per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente lettera-contratto si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.
8. Responsabilità civile e obbligo di manleva
1. Il Prestatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Prestatore quanto dell’Agenzia o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Prestatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’Agenzia da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto.
9. Divieto di cessione del contratto e di subappalto
1. Il Prestatore non può cedere in nessun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione.
2. In caso di cessione del contratto, il contratto sarà risolto per causa e in danno del Prestatore, senza riconoscimento alcuno delle prestazioni effettuate, salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione stessa.
3. Il Prestatore non potrà subappaltare né in tutto né in parte le attività in oggetto. In caso di inosservanza di tale preciso divieto resta, comunque, piena ed esclusiva nei confronti dell’Agenzia la responsabilità del Prestatore per tutto quanto concerne la regolare esecuzione e l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.
10. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
1. Il Prestatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2, comma 3, dello stesso D.P.R.
2. A tal fine si dà atto che l’Agenzia ha trasmesso al Prestatore, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Il Prestatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.
3. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L’Agenzia, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al Prestatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
11. Riservatezza
1. Il Prestatore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze, documenti o quant’altro di cui verrà a conoscenza nel corso di appalto.
12. Condizioni generali
1. Il Prestatore società è tenuta a osservare e a far osservare dal proprio personale le disposizioni in vigore all’interno dell’Agenzia e a soddisfare la richiesta di fornire gli estremi anagrafici e quelli di un documento ufficiale di riconoscimento. Il personale di codesta società dovrà attenersi strettamente alle norme di sicurezza, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in vigore nei locali dell’Agenzia; a tal fine verranno fornite dettagliate ed esaurienti informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti interessati alle attività in questione e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Tutte le notizie relative all’attività dell’Agenzia, comunque venute a conoscenza di codesta società, in relazione all’esecuzione del presente contratto, non dovranno in alcun modo e in qualsiasi forma essere divulgate a terzi, né dovranno essere utilizzate sia da parte della società sia da parte di chiunque collabori al suo lavoro, per fini diversi da quelli contemplati dal presente atto. I suddetti vincoli permarranno per la società anche dopo la scadenza del contratto. Ciò anche in relazione a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L’Agenzia si riserva, in caso di violazione alle prescrizioni sulla riservatezza, la facoltà di esperire ogni azione risarcitoria consentita dalla legge. Per quanto non espressamente contemplato
nella presente lettera-contratto, si rimanda, per quanto applicabili, alle norme di Contabilità di Stato.
4. Si invita a restituire tempestivamente la presente lettera-contratto, firmata digitalmente per accettazione dal legale rappresentante di codesta società all’indirizzo PEC di questa Agenzia: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx.
5. In linea con la normativa vigente il Fornitore è tenuto a inviare apposita comunicazione, sempre tramite il xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx, al RUP, all’Area Contabilità, Finanza e Funzionamento e all’Area Affari e giuridici e contratti, del pagamento dell’imposta di bollo all’atto del perfezionamento del presente affidamento.
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
XXXXXXXXXX
XXXXXXX
Firmato digitalmente da XXXXXXX XXXXXXXXXX
Per accettazione
Il legale rappresentante
Data: 2017.09.27
18:39:49 +02'00'