Verifica di conformità in corso di esecuzione Clausole campione

Verifica di conformità in corso di esecuzione. L’Ente si riserva la facoltà di effettuare una verifica di conformità in corso di esecuzione presso i centri di produzione dell'impresa fornitrice. Ai controlli devono presenziare l’esecutore, un rappresentante della stazione appaltante, oltre al direttore dell’esecuzione che effettua la verifica. Della verifica in corso di esecuzione è redatto apposito verbale, che riferisce anche sull’andamento dell’esecuzione contrattuale, sul rispetto dei termini e contiene le osservazioni e i suggerimenti necessari. Le spese relative saranno a carico dell’impresa fornitrice, ad esclusione di quelle di viaggio che saranno a carico dell'Ente.
Verifica di conformità in corso di esecuzione. La verifica di conformità è effettuata in corso di esecuzione. Sono invitati ai controlli in corso di esecuzione l'esecutore e il direttore dell'esecuzione (ovvero il R.U.P. qualora coincidente con il D.E.C.) e deve essere redatto apposito verbale. I verbali, sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti, devono essere trasmessi tempestivamente al R.U.P. I verbali riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari. All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di verifica di conformità e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Verifica di conformità in corso di esecuzione. La verifica di conformità è effettuata in corso di esecuzione secondo la seguente periodicità: mensilmente. Sono invitati ai controlli in corso di esecuzione l’esecutore ed il direttore dell’esecuzione del contratto e deve essere redatto apposito verbale. I verbali, sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti, devono essere trasmessi tempestivamente al responsabile unico del procedimento. I verbali riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari. Roma Capitale, inoltre, si riserva, in qualsiasi momento, anche a sorpresa, di effettuare verifiche e controlli anche a campione per accertare la regolarità sotto tutti i profili della esecuzione contrattuale.
Verifica di conformità in corso di esecuzione. L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare attività di verifica in corso di esecuzione, in qualunque stadio delle varie fasi di lavorazione, per assicurarsi della bontà dei processi di fabbricazione e delle materie prime impiegate. A tal fine, la Società si obbliga a permettere l'accesso in tutte le officine ove vengono prodotti i beni, oggetto del presente contratto, al Direttore dell’esecuzione, nonché ai delegati dell’Amministrazione ed a farli accompagnare da personale tecnico, in grado di fornire le indicazioni eventualmente richieste, nonché a mettere a disposizione i luoghi ove i beni prodotti sono già stoccati, le giacenze delle materie prime necessarie alla produzione, le documentazioni del loro acquisto, i banchi di prova, gli apparecchi ed i dispositivi occorrenti per l'effettuazione delle prove, verifiche ed accertamenti necessari. Tutte le operazioni effettuate in occasione delle attività di verifica di conformità in corso di esecuzione saranno fatte constatare con un apposito verbale, redatto seduta stante dal Direttore dell’esecuzione ovvero dai delegati dell’Amministrazione e controfirmato dal rappresentante della Società, che potrà apporvi le controdeduzioni. Le eventuali manchevolezze, riscontrate nel corso del sopralluogo o a seguito delle analisi disposte, saranno comunicate alla Società dal Direttore dell’esecuzione, con l’indicazione degli adempimenti e delle prescrizioni impartite. Nel caso di grave difformità della reale situazione della organizzazione produttiva, rispetto a quella indicata dalla Società nelle comunicazioni di cui al precedente articolo 3, l’Amministrazione procederà all’incameramento del 50% del deposito cauzionale, versato ai sensi dell’articolo 11 del presente contratto. La Società dovrà provvedere al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell’Amministrazione. La Società dovrà approntare alla verifica di conformità la fornitura presso un proprio Stabili- mento o Deposito nel rigoroso rispetto del seguente cronoprogramma: • Prima annualità: entro 240 giorni solari, decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione a mezzo P.E.C. dell’approvazione e registrazione del con- tratto da parte degli Organi di Controllo - o di esecuzione anticipata, disposta ai sensi dell’art.32, comma 8, del D. Lgs 50/2016, la Società deve approntare alle verifiche la fornitura di n. 340 caschi da volo; • Seconda annualit...
Verifica di conformità in corso di esecuzione. 1. L'Amministrazione procederà alla verifica di conformità in corso di esecuzione dell'appalto, con cadenza semestrale, al fine di un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni richieste.
Verifica di conformità in corso di esecuzione. Art. 318 - Verifica di conformità definitiva e relativi avvisi Art. 319 - Processo verbale
Verifica di conformità in corso di esecuzione. Trattandosi di prestazioni contrattuali continuative, il responsabile dell’esecuzione procederà alla verifica di conformità in corso di esecuzione. La verifica di conformità sarà volta ad accertare che le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e previsioni previsti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto nonché, nel rispetto della normativa di settore. In contraddittorio con l’Appaltatore, saranno effettuati tutti gli accertamenti che il responsabile dell’esecuzione riterrà necessari. Di dette operazioni verrà redatto apposito verbale. Nel caso in cui in sede di verifica da parte del responsabile dell’esecuzione si riscontrino difetti o irregolarità nell’esecuzione degli interventi richiesti ovvero la loro mancata esecuzione, l’Appaltatore sarà tenuto a ripetere a proprie spese gli interventi imperfettamente eseguiti ovvero a provvedere all’esecuzione degli interventi non effettuati, entro l’ulteriore termine che sarà indicato dal responsabile dell’esecuzione. In caso di riscontro di difformità o irregolarità il responsabile dell’esecuzione si riserva la facoltà di applicare le penali previste nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Verifica di conformità in corso di esecuzione controllo di qualità da parte dell'impresa) Il RUP procede alla verifica di conformità nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 102 del D.lgs. 50/2016.
Verifica di conformità in corso di esecuzione. Ai sensi del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”, art. 18, l’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità in corso di esecuzione. La verifica viene effettuata dal direttore dell’esecuzione e consiste:
Verifica di conformità in corso di esecuzione. L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità in corso di esecuzione. La verifica viene effettuata dal Responsabile del procedimento avvalendosi del direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 e 102 del d.lgs. n. 50/2016 e consiste: • nell’accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente contratto; • nell’accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto; • nel certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale. A tal fine potrà prendere visione dei registri e documenti utili, nonché ispezionare, tramite un proprio funzionario, l’ufficio. Onde facilitare il controllo, il soggetto gestore dovrà fornire al Comune di Fidenza tutte le informazioni atte a verificare il corretto svolgimento del servizio affidatogli.