Assicurazione malattia Clausole campione

Assicurazione malattia. L’assicurazione con la quale l’assicuratore s’impegna a garantire all’assicurato un indennizzo o il rimborso delle spese sostenute, conseguenti a una malattia. Il contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a tenere indenne l’assicurato di quanto questi debba pagare, in quanto responsabile per legge, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è prestata l’assicurazione. I rischi della responsabilità civile sono numerosi e possono riguardare: la proprietà di un fabbricato, l’attività professionale, la responsabilità del datore di lavoro (RCT/O), la responsabilità per l’inquinamento, etc. La persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione dell’assicuratore, qualora si verifichi l’evento assicurato.
Assicurazione malattia. L’assicurazione con la quale l’assicuratore s’impegna a garantire all’assicurato un indennizzo o il rimborso delle spese sostenute, conseguenti a una malattia.
Assicurazione malattia. 1 I lavoratori sottoposti al Contratto collettivo di lavoro devono essere assicurati dal datore di lavoro per l’indennità giornaliera di malattia. Condizioni:
Assicurazione malattia. Le Aziende riconosceranno ai Dirigenti che ne facciano richiesta, e a fronte di idonea documentazione comprovante l’avvenuta sottoscrizione, un contributo di € 258,23 annui a copertura parziale del premio di assicurazione malattia singolarmente o collettivamente stipulata. Per i Direttori con qualifica di Quadro, iscritti al FIDA, tale contributo è fissato nella misura di € 93,00 annui. Il contributo a carico del datore di lavoro, per i soli Dirigenti e Direttori con qualifica di Quadro iscritti al FIDA, è fissato, con decorrenza dal 1 Gennaio 2007, nelle seguenti misure: • Dirigenti: 400 Euro; • Direttori con qualifica di Quadro: 250 Euro;
Assicurazione malattia. La scelta dell’assicurazione e il pagamento dei premi competono alla persona in forma- zione o al suo rappresentante legale. Con riserva di variazioni da Cantone a Cantone delle disposizioni di legge.
Assicurazione malattia. (a) Per quanto concerne il diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione olandese, come beneficiario delle prestazioni in natura ai fini dell'applicazione del titolo III, capi 1 [Prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate] e 2 [Prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali], del presente protocollo, si intende:
Assicurazione malattia. L’assicurazione con la quale l’assicuratore s’impegna a garantire all’assicurato un indennizzo o il rimborso delle spese sostenute, conseguenti a una malattia Attività che ha come scopo il ripristino, causa malfunzionamento, dell’operatività di un Apparato Digitale o software, incluso il supporto all’installazione e/o la loro (ri)configurazione. Tale operazione può avvenire tramite l’Assistenza in remoto o per mezzo di Assistenza tecnica a domicilio. Tipo di Assistenza Digitale che viene fornita telefonicamente, (con o senza il supporto di software dedicati come cobrowsing o videobrowsing), via chat oppure tramite mail, che mette in contatto l’Assicurato con la Piattaforma Digitale. Si specifica che per garantire un intervento da remoto con buona qualità audio/video sarà necessaria una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload.
Assicurazione malattia. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Assicurazione malattia. Per l’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera e) del regolamento:
Assicurazione malattia a) se l’interessato risiede nel territorio di un altro Stato membro ed una Gebietskrankenkasse è competente per un’assicurazione e se, in virtù della legislazione austriaca, non è possibile decidere la competenza locale, detta competenza è stabilita come segue: – la Gebietskrankenkasse competente per l’ultima attività lavorativa in Austria, ovvero – la Gebietskrankenkasse competente per l’ultima attività lavorativa in Austria, ovvero – se non vi è mai stata un’attività lavorativa per cui una Gebietskranken- kasse fosse competente o se non vi è mai stata una residenza in Austria, la Wiener Gebietskrankenkasse,Wien