Misure per accelerare la liquidazione delle prestazioni Clausole campione

Misure per accelerare la liquidazione delle prestazioni. 1. a) i) Quando un lavoratore subordinato o autonomo cittadino di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, l’istitu- zione competente in materia di pensioni di quest’ultimo Stato membro trasmette, al momento dell’immatricolazione dell’interessato, mediante tutti i mezzi di cui dispone, all’organismo designato dall’autorità com- petente di questo stesso Stato membro, tutte le informazioni relative all’identificazione dell’interessato nonché la denominazione di detta istituzione competente e il numero di matricola da essa attribuito,