Obblighi di adeguata verifica Clausole campione

Obblighi di adeguata verifica. 1. Ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, la Parte Mutuataria è tenuta a fornire alla Banca tutte le informazioni necessarie e aggiornate ed i relativi documenti necessari a consentire alla Banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa di legge in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopi di riciclaggio (D. lgs. n. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni) e delle disposizioni regolamentari tempo per tempo adottate dalla Banca d’Italia (“Normativa Antiriciclaggio”). Nel caso in cui il presente rapporto contrattuale sia intestato a più persone, ciascuna di esse sarà tenuta al rispetto dei medesimi obblighi nei confronti della Banca con riferimento ai seguenti soggetti: - la Parte Mutuataria, attraverso l’acquisizione dei dati identificativi nonché di informazioni su tipologia, forma giuridica, fini perseguiti e attività svolta e, se esistenti, degli estremi dell’iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore; - il soggetto delegato ad operare in nome e per conto della Parte Mutuataria o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto della Parte Mutuataria (“Esecutore”); - la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta della Parte Mutuataria persona giuridica oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari (“Titolare effettivo”). Quanto sopra con le modalità e le forme previste dalle procedure della Banca adottate in conformità alla Normativa Antiriciclaggio.
Obblighi di adeguata verifica. Prima della sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca tutte le informazioni necessarie e aggiornate ed i relativi documenti necessari a consentire alla Banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa di legge in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopi di riciclaggio (D. lgs. n. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni) e delle disposizioni regolamentari tempo per tempo adottate dalla Banca d’Italia (“Normativa Antiriciclaggio”). In particolare, sono acquisiti i dati identificativi, le informazioni e la documentazione richieste dalla Normativa Antiriciclaggio con riferimento ai seguenti soggetti: il Cliente, attraverso l’acquisizione dei dati identificativi nonché di informazioni su tipologia, forma giuridica, fini perseguiti e attività svolta e, se esistenti, degli estremi - dell’iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore; il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del Cliente o a cui siano conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del -
Obblighi di adeguata verifica. 1. All'atto della costituzione dei singoli rapporti ed in occasione dello svolgimento delle relative operazioni bancarie, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati ed i relativi documenti validi ai fini identificativi, quali richiesti dalla Banca - e in particolare ai fini della normativa vigente in materia di "antiriciclaggio" (legge 21.11.2007 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni).
Obblighi di adeguata verifica. Prima della sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca tutte le informazioni necessarie e aggiornate ed i relativi documenti necessari a consentire alla Banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa di legge in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopi di riciclaggio (D. lgs. n. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni) e delle disposizioni regolamentari tempo per tempo adottate dalla Banca d’Italia (“Normativa Antiriciclaggio”). In particolare, sono acquisiti i dati identificativi, le informazioni e la documentazione richieste dalla Normativa Antiriciclaggio con riferimento ai seguenti soggetti: - il Cliente, attraverso l’acquisizione dei dati identificativi nonché di informazioni su tipologia, forma giuridica, fini perseguiti e attività svolta e, se esistenti, degli estremi dell’iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore; - il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del Cliente o a cui siano conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del Cliente (“Esecutore”); - la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal Cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita (“Titolare effettivo”). Quanto sopra con le modalità e le forme previste dalle procedure della Banca adottate in conformità alla Normativa Antiriciclaggio. La Banca effettua ogni ulteriore riscontro necessario a verificare i dati identificativi e le informazioni acquisiti. Nel caso in cui la Banca riscontri che le informazioni e le dichiarazioni del Cliente risultano scorrette, parziali o non veritiere la Banca agirà nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Normativa Antiriciclaggio. Nel caso in cui la Banca si trovi nell’impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ovvero in presenza di elementi di sospetto rischio di riciclaggio, la Banca si astiene dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il presente rapporto contrattuale, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Normativa Antiriciclaggio. Il Cliente, in qualsiasi momento nel corso dell'esecuzione del Contratto, si impegna a fornire tutte le informazioni utili ed i relativi documenti validi a supporto dell’operatività effettuata, onde consentire alla Banca di adempie...
Obblighi di adeguata verifica. Prima della sottoscrizione del Contratto, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca tutte le infor- mazioni necessarie e aggiornate nonché i relativi documenti necessari a consentire alla Banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa di legge in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopi di riciclaggio (D. lgs. n. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni) e dalle disposizioni regolamentari tempo per tempo adottate dalla Banca d’Italia (“Normativa Antiriciclaggio”). La Banca effettua ogni ulteriore riscontro necessario a verificare i dati identificativi e le informa- zioni acquisiti. Nel caso in cui la Banca riscontri che le informazioni e le dichiarazioni del Cliente risultano scorrette, parziali o non veritiere la Banca agirà nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Normativa Antiriciclaggio. Nel caso in cui la Banca si trovi nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, ovvero in presenza di elementi di sospetto di rischio di riciclaggio, la Banca si astiene dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto contrattuale, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Normativa Antiriciclaggio. Il Cliente, in qualsiasi momento nel corso dell’esecuzione del Contratto, si impegna a fornire tutte le informazioni utili ed i relativi documenti validi a supporto dell’operatività effettuata, onde consentire alla Banca di adempiere correttamente agli obblighi di adeguata verifica ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni, anche con riferimento a eventuali ope- razioni poste in essere con paesi considerati ad alto rischio di riciclaggio, paesi che presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanzia- mento del terrorismo, come individuati dalla Commissione Europea nell’esercizio dei poteri di cui agli art. 9 e 64 della Direttiva (UE) 2015/849 (come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018). Inoltre, la Banca nel caso di operatività che coinvolga un paese sottoposto a embargo o un sog- getto destinatario di misure restrittive e/o sanzionatorie agirà in conformità alle leggi e ai rego- lamenti sanzionatori internazionali così come alle leggi ed i regolamenti locali tempo per tempo vigenti, potendo pertanto, nei casi di violazione, astenersi dall’eseguire l’operazione. La Banca ha la facoltà di modificare - ...
Obblighi di adeguata verifica. Prima della sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca tutte le informazioni necessarie e aggiornate ed i relativi documenti necessari a consentire alla Banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa di legge in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopi di riciclaggio (D. lgs. n. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni) e delle disposizioni regolamentari tempo per tempo adottate dalla Banca d’Italia (“Normativa Antiriciclaggio”).
Obblighi di adeguata verifica. 1. Trovano applicazione gli adempimenti connessi agli obblighi di adeguata verifica disciplinati all'interno del contratto di conto corrente.

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  • Ispezioni e verifiche della Società La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc… L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.

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